CASS
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2025, n. 40736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40736 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RC IA MA CC - 05/11/2025 R.G.N. 25967/2025 AB TA SENTENZA sul ricorso proposto da: LA IS, nata a [...] il giorno 13/6/1977 rappresentata ed assistita dall’avv. Stefano Gallandt - di fiducia avverso la sentenza in data 15/5/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15 maggio 2025 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza in data 20 maggio 2024 del Tribunale di Busto Arsizio con la quale IS LA era stata dichiarata responsabile di due reati di concorso in truffa continuata e pluriaggravata (artt. 81 cpv., 110, 640, 61 nn. 7 e 11, cod. pen.) e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate come equivalenti alle contestate aggravanti e, ritenuta la continuazione, condannata a pena ritenuta di giustizia. In estrema sintesi si contesta all’imputata, nella sua qualità di avvocato, con artifizi e raggiri nel dettaglio indicati nelle imputazioni di avere indotto in errore HI AR (capo A) e En NA SO (capo B) facendosi consegnare dagli stessi somme di denaro per prestazioni di opera intellettuale (ottenimento di visti di ingresso in Italia di parenti) mai completate. I reati in contestazione risultano consumati rispettivamente il 17 settembre 2019 ed il 6 agosto 2019. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputata, deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 606 cod. proc. pen. ed errata applicazione dell’art. 640 cod. pen. Deduce la difesa della ricorrente che la Corte di appello: a) non avrebbe dimostrato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in contestazione;
b) ha omesso di considerare la natura dell’obbligazione contrattuale tra l’imputata ed i suoi assistiti consistita in una attività di consulenza per la presentazione dei visti senza che Penale Sent. Sez. 2 Num. 40736 Anno 2025 Presidente: VE VA Relatore: MA RC IA Data Udienza: 05/11/2025 fosse stato garantito il buon esito delle pratiche;
c) non ha tenuto conto che i documenti necessari per l’ottenimento dei visti sono stati trasmessi dagli interessati all’avvocatessa; d) non ha tenuto conto che l’Ambasciata d’Italia in Marocco aveva negato il rilascio dei visti, situazione che prova che l’incarico professionale era stato espletato;
e) non ha tenuto conto che la LA si era impegnata presso la SS per fare ottenere agli interessati un’iscrizione ad un corso di pasticceria impegnandosi a pagare in loro nome e conto loro la quota di iscrizione.
2.2. Omessa motivazione con riguardo agli artifizi e raggiri. Evidenza la difesa della ricorrente che la Corte di appello ha attribuito all’imputata la tenuta di condotte fraudolente basandosi su dichiarazioni testimoniali non corroborate da elementi di conforto tenuto conto: a) che la reiterata richiesta di somme è avvenuta legittimamente;
b) non vi è stata alcuna simulazione dell’inoltro di pratiche;
c) l’iscrizione ai corsi presso SS (che effettivamente esiste) non era fittizia;
d) i corsi si sono regolarmente tenuti.
2.3. Manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’”ingiusto profitto” ed al paritetico danno alle persone offese. Ribadisce la difesa della ricorrente che le prestazioni della LA sono effettivamente avvenute e che la stessa ha ottenuto compensi conformi alle tariffe professionali ed accettati dai clienti. A ciò si aggiunge che in alcuni casi si è trattato di fondi non incassati dall’imputata ma dal suo collaboratore (IF SA) e che è ragionevole ritenere che le relative somme sono state dallo stesso illegittimamente trattenute.
2.4. Violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. nella valutazione degli elementi a discarico. Deduce la difesa della ricorrente che i Giudici di entrambi i gradi di merito hanno omesso di valutare la querela sporta dell’imputata contro i propri collaboratori nella quale tra l’altro si evince che la LA non poteva immaginare che la sua dipendente ed il di lei figlio erano arrivati ad utilizzare le sue credenziali per caricare sul portale dell’ambasciata pratiche di soggetti a lei sconosciuti e che solo una volta venuta a conoscenza di tali circostanze ha provveduto a sporgere denuncia/querela con la conseguenza che quest’ultimo atto non può considerarsi tardivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi di ricorso, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta riguardando questioni tra loro concatenate, sono manifestamente infondati. Sulla doverosa premessa che nel caso in esame ci si trova in presenza di una c.d. “doppia conforme” in relazione all’affermazione della penale responsabilità dell’imputata e che «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), va rilevato che la sentenza impugnata (così come quella del Tribunale) risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente e reiterati anche in questa sede di legittimità. 2 Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria. I Giudici di entrambi i gradi merito hanno, infatti, chiarito, attraverso una adeguata analisi degli elementi probatori raccolti in corso di giudizio che: a) le persone offese hanno riferito di aver versato somme di denaro all'imputata, in taluni casi per il tramite del suo collaboratore IF SA, affinché fosse loro garantito l'ottenimento di visti di ingresso per familiari residenti in [...]; b) parte delle somme versate erano finalizzate a garantire la frequenza di corsi professionali in Italia;
c) che le persone offese avevano ricevuto al riguardo rassicurazioni circa l'ottenimento del visto per motivi di studio per i propri parenti;
d) l'imputata, dopo aver incassato le somme, ha fornito documentazione risultata poi inidonea ai fini della procedura consolare rendendosi di seguito irreperibile;
e) il legale rappresentante della SS ha confermato che l'imputata aveva iscritto diversi soggetti ai corsi della società versando però solo acconti e non saldando mai gli importi dovuti e comunque ha precisato che nessuno dei soggetti iscritti si è mai presentato a frequentare i corsi. Entrambi i Giudici di merito, richiamando sul punto le relative fonti probatorie, hanno poi motivatamente chiarito che l'imputata aveva rappresentato alle persone offese che attraverso la propria opera professionale sarebbe stato certo l’ottenimento dei visti, omettendo quindi di rappresentare ai propri clienti le incertezze insite nella procedura e pertanto inducendo in tal modo in errore le persone offese circa la reale destinazione delle somme corrisposte. In sostanza, hanno precisato ancora i Giudici di merito, che l'imputata non aveva sin dall'inizio chiarito alle persone offese che il proprio impegno si configurava come una mera obbligazione di mezzi e non come una obbligazione di risultato: la stessa Corte di Appello ha riportato in sentenza frasi riferite in udienza dai testi che dimostrano come l'imputata, ad ogni incontro con i clienti aveva consolidato l'aspettativa di successo della procedura, richiedendo nuovi atti che – contrariamente a quanto asserito anche nel ricorso qui in esame - le persone offese le facevano prontamente pervenire. Se quelle, in sintesi, sono le argomentazioni sopra evidenziate da Giudici di merito, deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, 3 l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
1.1. In punto di diritto, come anche condivisibilmente chiarito dalla stessa Corte di appello (pag. 6 della sentenza impugnata), gli elementi costitutivi della fattispecie di truffa devono ritenersi tutti integrati, essendosi concretizzati artifizi e raggiri idonei ad ingenerare un errore con conseguente danno patrimoniale per le vittime e profitto per l'autrice del raggiro. Non può, infatti, porsi in dubbio, che la prospettazione ai propri clienti dell'ottenimento del visto come esito certo e garantito, unito alla reiterata richiesta di somme per sbloccare presunte difficoltà procedurali, l’uso di ricevute firmate e documentazione intestata, la simulazione di pratiche già inoltrate, la produzione di attestazioni destinate ai familiari delle persone offese, nonché il fatto che non fu mai fornita alle stesse persone offese alcuna reale quanto doverosa informazione sulla natura aleatoria dell’esito del procedimento o sull'esigenza che parte dalla documentazione fosse integrata dai richiedenti, sono tutti elementi che valutati nel loro complesso consentono di ritenere integrato il reato di truffa sia sotto il profilo degli artifizi e raggiri sia sotto il profilo del conseguimento di un ingiusto profitto con corrispondente danno della persona offese. I Giudici del merito risultano avere, pertanto, fatto corretta applicazione del principio secondo il quale «Gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato, su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto, da chi abbia l'obbligo, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere in quanto il comportamento dell'agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente» (Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018, Blasetti, Rv. 272981 – 01) e ciò tanto più nel caso in cui l’autore della condotta è un avvocato tenuto nei rapporti con il cliente al rispetto dei doveri di informazione di cui all’art. 27 del Codice Deontologico Forense. La difesa della ricorrente sostiene che la LA assunse una obbligazione di mezzi e non di risultato e che comunque le prestazioni professionali dell’avvocatessa dovevano consistere in una mera attività di consulenza ma tale assunto è stato, come detto, motivatamente ritenuto infondato nelle sentenze di merito.
1.2. Quanto poi all’elemento soggettivo del reato di truffa lo stesso traspare dalle stesse condotte descritte e non richiedeva pertanto una specifica motivazione atteso che ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell'anima interni al soggetto, essi non sono dall'interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraverso gli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta, elementi, come detto, ben descritti nelle sentenze di merito.
1.3. Del tutto inconferente, ai fini della esclusione della penale responsabilità dell’imputata è, poi, il fatto che la stessa si sia fatta erogare dai clienti compensi rientranti nella tariffa professionale, ciò in quanto la problematica giuridica non verte sul quantum dei compensi ma sulla determinazione delle persone offese ad instaurare il rapporto con la professionista e sulla effettiva destinazione poi data alle somme ricevute da quest’ultima (si è detto, ad esempio, che la LA non saldò le iscrizione alla Anapi e comunque che i corsi professionali promessi non furono mai tenuti). 4 2. Manifestamente infondato è, infine, anche il quarto motivo di ricorso. La Corte di appello, ancora una volta con una motivazione adeguata e non manifestamente illogica ha risposto alle deduzioni difensive, chiarendo che la querel ed sporta successivamente dall'imputata nei confronti dei propri collaboratori non può assumere valore esimente, non solo perché si tratta di iniziativa tardiva, ma anche perché la presentazione di detta querela costituisce un elemento irrilevante rispetto al ruolo personale consapevolmente svolto dalla professionista nei fatti in contestazione, ciò in quanto i pagamenti risultano attestati da ricevute riconosciute in aula ed a ciò si aggiunge che l'imputata ha continuato a rappresentare il punto di riferimento con tutti i clienti ed era l'unica titolata a ricevere denaro, istruire pratiche ed a interloquire con le persone offese. In sostanza, la tesi dei dipendenti infedeli sostenuta dalla difesa della ricorrente, che non è dato comprendere dal tenore del ricorso quale incidenza avrebbe avuto sui due residui fatti-reato in contestazione, non risulta essere stata riscontrata in atti e comunque, deve evidenziarsi che nel caso in esame parte ricorrente propone, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1, sent. n. 13528 del 11.11.1998, dep. 22.12.1998, Rv 212054).
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RC IA MA VA VE 5
preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Cristina Marzagalli, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15 maggio 2025 la Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza in data 20 maggio 2024 del Tribunale di Busto Arsizio con la quale IS LA era stata dichiarata responsabile di due reati di concorso in truffa continuata e pluriaggravata (artt. 81 cpv., 110, 640, 61 nn. 7 e 11, cod. pen.) e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate come equivalenti alle contestate aggravanti e, ritenuta la continuazione, condannata a pena ritenuta di giustizia. In estrema sintesi si contesta all’imputata, nella sua qualità di avvocato, con artifizi e raggiri nel dettaglio indicati nelle imputazioni di avere indotto in errore HI AR (capo A) e En NA SO (capo B) facendosi consegnare dagli stessi somme di denaro per prestazioni di opera intellettuale (ottenimento di visti di ingresso in Italia di parenti) mai completate. I reati in contestazione risultano consumati rispettivamente il 17 settembre 2019 ed il 6 agosto 2019. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputata, deducendo:
2.1. Violazione dell’art. 606 cod. proc. pen. ed errata applicazione dell’art. 640 cod. pen. Deduce la difesa della ricorrente che la Corte di appello: a) non avrebbe dimostrato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in contestazione;
b) ha omesso di considerare la natura dell’obbligazione contrattuale tra l’imputata ed i suoi assistiti consistita in una attività di consulenza per la presentazione dei visti senza che Penale Sent. Sez. 2 Num. 40736 Anno 2025 Presidente: VE VA Relatore: MA RC IA Data Udienza: 05/11/2025 fosse stato garantito il buon esito delle pratiche;
c) non ha tenuto conto che i documenti necessari per l’ottenimento dei visti sono stati trasmessi dagli interessati all’avvocatessa; d) non ha tenuto conto che l’Ambasciata d’Italia in Marocco aveva negato il rilascio dei visti, situazione che prova che l’incarico professionale era stato espletato;
e) non ha tenuto conto che la LA si era impegnata presso la SS per fare ottenere agli interessati un’iscrizione ad un corso di pasticceria impegnandosi a pagare in loro nome e conto loro la quota di iscrizione.
2.2. Omessa motivazione con riguardo agli artifizi e raggiri. Evidenza la difesa della ricorrente che la Corte di appello ha attribuito all’imputata la tenuta di condotte fraudolente basandosi su dichiarazioni testimoniali non corroborate da elementi di conforto tenuto conto: a) che la reiterata richiesta di somme è avvenuta legittimamente;
b) non vi è stata alcuna simulazione dell’inoltro di pratiche;
c) l’iscrizione ai corsi presso SS (che effettivamente esiste) non era fittizia;
d) i corsi si sono regolarmente tenuti.
2.3. Manifesta illogicità della motivazione con riguardo all’”ingiusto profitto” ed al paritetico danno alle persone offese. Ribadisce la difesa della ricorrente che le prestazioni della LA sono effettivamente avvenute e che la stessa ha ottenuto compensi conformi alle tariffe professionali ed accettati dai clienti. A ciò si aggiunge che in alcuni casi si è trattato di fondi non incassati dall’imputata ma dal suo collaboratore (IF SA) e che è ragionevole ritenere che le relative somme sono state dallo stesso illegittimamente trattenute.
2.4. Violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. nella valutazione degli elementi a discarico. Deduce la difesa della ricorrente che i Giudici di entrambi i gradi di merito hanno omesso di valutare la querela sporta dell’imputata contro i propri collaboratori nella quale tra l’altro si evince che la LA non poteva immaginare che la sua dipendente ed il di lei figlio erano arrivati ad utilizzare le sue credenziali per caricare sul portale dell’ambasciata pratiche di soggetti a lei sconosciuti e che solo una volta venuta a conoscenza di tali circostanze ha provveduto a sporgere denuncia/querela con la conseguenza che quest’ultimo atto non può considerarsi tardivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi tre motivi di ricorso, che appaiono meritevoli di trattazione congiunta riguardando questioni tra loro concatenate, sono manifestamente infondati. Sulla doverosa premessa che nel caso in esame ci si trova in presenza di una c.d. “doppia conforme” in relazione all’affermazione della penale responsabilità dell’imputata e che «Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), va rilevato che la sentenza impugnata (così come quella del Tribunale) risulta congruamente motivata proprio sotto i profili dedotti da parte ricorrente e reiterati anche in questa sede di legittimità. 2 Inoltre, detta motivazione, non è certo apparente, né “manifestamente” illogica e tantomeno contraddittoria. I Giudici di entrambi i gradi merito hanno, infatti, chiarito, attraverso una adeguata analisi degli elementi probatori raccolti in corso di giudizio che: a) le persone offese hanno riferito di aver versato somme di denaro all'imputata, in taluni casi per il tramite del suo collaboratore IF SA, affinché fosse loro garantito l'ottenimento di visti di ingresso per familiari residenti in [...]; b) parte delle somme versate erano finalizzate a garantire la frequenza di corsi professionali in Italia;
c) che le persone offese avevano ricevuto al riguardo rassicurazioni circa l'ottenimento del visto per motivi di studio per i propri parenti;
d) l'imputata, dopo aver incassato le somme, ha fornito documentazione risultata poi inidonea ai fini della procedura consolare rendendosi di seguito irreperibile;
e) il legale rappresentante della SS ha confermato che l'imputata aveva iscritto diversi soggetti ai corsi della società versando però solo acconti e non saldando mai gli importi dovuti e comunque ha precisato che nessuno dei soggetti iscritti si è mai presentato a frequentare i corsi. Entrambi i Giudici di merito, richiamando sul punto le relative fonti probatorie, hanno poi motivatamente chiarito che l'imputata aveva rappresentato alle persone offese che attraverso la propria opera professionale sarebbe stato certo l’ottenimento dei visti, omettendo quindi di rappresentare ai propri clienti le incertezze insite nella procedura e pertanto inducendo in tal modo in errore le persone offese circa la reale destinazione delle somme corrisposte. In sostanza, hanno precisato ancora i Giudici di merito, che l'imputata non aveva sin dall'inizio chiarito alle persone offese che il proprio impegno si configurava come una mera obbligazione di mezzi e non come una obbligazione di risultato: la stessa Corte di Appello ha riportato in sentenza frasi riferite in udienza dai testi che dimostrano come l'imputata, ad ogni incontro con i clienti aveva consolidato l'aspettativa di successo della procedura, richiedendo nuovi atti che – contrariamente a quanto asserito anche nel ricorso qui in esame - le persone offese le facevano prontamente pervenire. Se quelle, in sintesi, sono le argomentazioni sopra evidenziate da Giudici di merito, deve osservarsi che parte ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e dell’asseritamente connessa violazione di legge nella valutazione del materiale probatorio, tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, 3 l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965).
1.1. In punto di diritto, come anche condivisibilmente chiarito dalla stessa Corte di appello (pag. 6 della sentenza impugnata), gli elementi costitutivi della fattispecie di truffa devono ritenersi tutti integrati, essendosi concretizzati artifizi e raggiri idonei ad ingenerare un errore con conseguente danno patrimoniale per le vittime e profitto per l'autrice del raggiro. Non può, infatti, porsi in dubbio, che la prospettazione ai propri clienti dell'ottenimento del visto come esito certo e garantito, unito alla reiterata richiesta di somme per sbloccare presunte difficoltà procedurali, l’uso di ricevute firmate e documentazione intestata, la simulazione di pratiche già inoltrate, la produzione di attestazioni destinate ai familiari delle persone offese, nonché il fatto che non fu mai fornita alle stesse persone offese alcuna reale quanto doverosa informazione sulla natura aleatoria dell’esito del procedimento o sull'esigenza che parte dalla documentazione fosse integrata dai richiedenti, sono tutti elementi che valutati nel loro complesso consentono di ritenere integrato il reato di truffa sia sotto il profilo degli artifizi e raggiri sia sotto il profilo del conseguimento di un ingiusto profitto con corrispondente danno della persona offese. I Giudici del merito risultano avere, pertanto, fatto corretta applicazione del principio secondo il quale «Gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato, su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto, da chi abbia l'obbligo, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere in quanto il comportamento dell'agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente» (Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018, Blasetti, Rv. 272981 – 01) e ciò tanto più nel caso in cui l’autore della condotta è un avvocato tenuto nei rapporti con il cliente al rispetto dei doveri di informazione di cui all’art. 27 del Codice Deontologico Forense. La difesa della ricorrente sostiene che la LA assunse una obbligazione di mezzi e non di risultato e che comunque le prestazioni professionali dell’avvocatessa dovevano consistere in una mera attività di consulenza ma tale assunto è stato, come detto, motivatamente ritenuto infondato nelle sentenze di merito.
1.2. Quanto poi all’elemento soggettivo del reato di truffa lo stesso traspare dalle stesse condotte descritte e non richiedeva pertanto una specifica motivazione atteso che ai fini dell'accertamento dell'elemento psicologico del soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell'anima interni al soggetto, essi non sono dall'interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia attraverso gli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta, elementi, come detto, ben descritti nelle sentenze di merito.
1.3. Del tutto inconferente, ai fini della esclusione della penale responsabilità dell’imputata è, poi, il fatto che la stessa si sia fatta erogare dai clienti compensi rientranti nella tariffa professionale, ciò in quanto la problematica giuridica non verte sul quantum dei compensi ma sulla determinazione delle persone offese ad instaurare il rapporto con la professionista e sulla effettiva destinazione poi data alle somme ricevute da quest’ultima (si è detto, ad esempio, che la LA non saldò le iscrizione alla Anapi e comunque che i corsi professionali promessi non furono mai tenuti). 4 2. Manifestamente infondato è, infine, anche il quarto motivo di ricorso. La Corte di appello, ancora una volta con una motivazione adeguata e non manifestamente illogica ha risposto alle deduzioni difensive, chiarendo che la querel ed sporta successivamente dall'imputata nei confronti dei propri collaboratori non può assumere valore esimente, non solo perché si tratta di iniziativa tardiva, ma anche perché la presentazione di detta querela costituisce un elemento irrilevante rispetto al ruolo personale consapevolmente svolto dalla professionista nei fatti in contestazione, ciò in quanto i pagamenti risultano attestati da ricevute riconosciute in aula ed a ciò si aggiunge che l'imputata ha continuato a rappresentare il punto di riferimento con tutti i clienti ed era l'unica titolata a ricevere denaro, istruire pratiche ed a interloquire con le persone offese. In sostanza, la tesi dei dipendenti infedeli sostenuta dalla difesa della ricorrente, che non è dato comprendere dal tenore del ricorso quale incidenza avrebbe avuto sui due residui fatti-reato in contestazione, non risulta essere stata riscontrata in atti e comunque, deve evidenziarsi che nel caso in esame parte ricorrente propone, peraltro in via ipotetica, una ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (cfr. con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez. 1, sent. n. 13528 del 11.11.1998, dep. 22.12.1998, Rv 212054).
3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 05/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente RC IA MA VA VE 5