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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 5331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5331 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL Tribunale Ordinario di Palermo
Sezione Lavoro
nella persona del Giudice, Dott.ssa AL US, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al nr. 18436/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nato a [...] il [...], res.te in Bagheria (Pa), via Parte_1
Vallone De Spuches n. 12/G, C.F.: , n.q. di erede di C.F._1
nato il [...] a [...], deceduto il Persona_1
08.04.2024 a Bagheria (C.F.: ), rappr.to e difeso, per C.F._2
mandato allegato al presente atto, dall'avvocato Giancarlo Pellegrino
Ricorrente
CONTRO
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dom.to Controparte_1
in , via Giacomo Cusmano n. 24, rappresentata e difesa agli Avv.ti CP_1
IE OR e HI RE
Resistente
Oggetto: RICONOSCIMENTO CONDIZIONE DISABILITA'
GRAVISSIMA L.R. 4 DEL 1 MARZO 2017 n. 8
ALL'ESITO DELL'UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA AI SENSI
DELL'ART. 127 TER CPC DEL 04.11.2025, HA DEPOSITATO NEL
FASCICOLO LA SEGUENTE
SENTENZA
Munita del seguente
DISPOSITIVO Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che era disabile Persona_1
gravissimo ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto interministeriale del 26.9.2016
e successive modifiche, a decorrere dal mese di dicembre 2023;
Cont condanna l' in persona del legale rappr.te protempore, a corrispondere al ricorrente, sig. n.q. di erede di , Parte_1 Persona_1
l'assegno di cura come previsto dall'art. 9, L.R. n. 8/2017 e succ. mod. ed integraz., (del D.P.R.S. 31.3.2017 n. 532, modificato con D.P.R.S. Del 10.5.2017,
n. 545) del D.P.R.S. 31 agosto 2018, n. 589 e della L.R n. 9/2021 con decorrenza dal rateo di dicembre 2023 e sino all'8.4.2024, oltre interessi legali su ogni singolo rateo e sino al soddisfo;
compensa tra le parti le spese di lite.
Cont Pone le spese di ctu a carico dell' e le liquida con separato decreto.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 cpc depositato il g. 17.12.2024 parte ricorrente conveniva in giudizio l' deducendo di avere presentato istanza per il Controparte_1
riconoscimento del proprio genitore, deceduto in data 08/04/2024, in condizione di disabilità gravissima ex L.R. 4/2017 e che detta istanza era stata respinta, sul presupposto della non sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2 del
Decreto interministeriale del 26.09.2016.
Chiedeva dunque l'accertamento della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento della condizione di disabile gravissimo di e Persona_1
la condanna della convenuta alla corresponsione di tutte le somme dovute da liquidare al ricorrente in quanto erede.
Cont L regolarmente evocata in giudizio, si costituiva e contestava la domanda, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso stante che a causa dell'intervenuto decesso, anche qualora fosse accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del beneficio, questo potrebbe essere erogato per la mancata sottoscrizione del patto di cura .
All'udienza di discussione, su richiesta di parte ricorrente, veniva disposta ctu medico legale.
Quindi veniva depositata la consulenza e, disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, le parti depositavano note scritte, rassegnando le conclusioni.
La causa, matura per la decisione, viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso merita parziale accoglimento.
Preliminarmente, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso per impossibilità di sottoscrivere il patto di cura, deve osservarsi: con DPRS n. 532/2017 del 31.03.2017 è stato stabilito, all'art. 1, che “….in applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 1 marzo 2017 n. 4, viene erogato, a titolo di anticipazione, un trasferimento monetario diretto individuale, quale assegno di cura per le prestazioni a carattere socio-sanitario, ciò al fine di consentire a ciascun beneficiario di far fronte, con carattere di urgenza, ai bisogni di assistenza.
L'art. 2 del citato DPRS prevede che “detto trasferimento monetario, in fase di prima applicazione e in via sperimentale, sarà erogato agli aventi diritto da individuare secondo quanto stabilito nella TABELLA 1 allegata al presente decreto, che costituisce riferimento univoco per le valutazioni da effettuare da parte delle Unità di Valutazione Multidimensionale delle Aziende Sanitarie
Provinciali ( , congiuntamente con i Comuni territorialmente competenti;
i CP_1
parametri per la definizione del bisogno di assistenza domiciliare sono stabiliti nella successiva TABELLA 2, con i quali procedere all'attribuzione dei punteggi che consentono la gradazione dell'intervento su n. 2 livelli di complessità assistenziale……”
L'Art. 7 prevede che “Per accedere al beneficio, ciascun avente diritto o suo delegato che ne faccia richiesta dovrà sottoscrivere un patto di cura mediante il quale sarà certificato, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, che le somme percepite saranno destinate per le finalità di cui all'art. 1 legge regionale n. 4 dell'1 marzo 2017. Al controllo sul rispetto degli obblighi assunti da ciascun avente diritto o suo delegato con la sottoscrizione del patto, saranno delegate le
Aziende Sanitarie Provinciali competenti per territorio”.
L'art. 8 limita le erogazioni, prevedendo: “Rimangono esclusi dal beneficio i disabili gravissimi ai quali è assicurata l'assistenza in regime di ricovero e residenziale per il periodo in cui sono ospitati presso le strutture sanitarie e/o sociosanitarie. In ogni caso il beneficio di cui al presente decreto integra le varie prestazioni di assistenza sanitaria attualmente erogate, nonché le misure in favore dei disabili gravissimi a valere sulle risorse nazionali assegnate dal
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali ai Comuni, singoli o associati”.
L'intervento dunque consiste in un contributo economico per l'assistenza fornita da un familiare, convivente o non con il disabile, ovvero da un operatore esterno individuato dal disabile o dalla famiglia e possono accedere al contributo soggetti in condizione di disabilità gravissima.
C L'art. 9 LR 8/2017 statuisce “il regionale per disabilità CP_2
[...]
”. Controparte_4
1. È istituito il Fondo unico regionale per la disabilità e per la non autosufficienza in favore dei soggetti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.
104, articolo 3, comma 3, e di quelli con disabilità gravissima di cui all'articolo 1 della legge regionale 1° marzo 2017, n. 4, nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio, di seguito denominato "Fondo", al fine di garantire l'attuazione dei livelli di assistenza, anche domiciliare, da destinare, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, ad interventi di assistenza in relazione al progetto individuale di vita, tenuto conto della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri criteri che verranno stabiliti secondo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5. I criteri di individuazione dei destinatari vengono aggiornati in coerenza con i decreti ministeriali di riparto del Fondo Nazionale per la non Autosufficienza.
3. Il "Fondo" finanzia le prestazioni ed i servizi socio-assistenziali e socio- sanitari, non sostitutivi di quelli sanitari, ai sensi della normativa vigente, tenendo conto specificatamente delle esigenze dei minori affetti da disabilità.
Gli interventi a carico del " , nel rispetto dei vincoli previsti per le fonti CP_2
di finanziamento diverse da quelle regionali, possono essere erogati mediante forme di assistenza diretta o indiretta, per le quali ciascun avente diritto esercita la propria scelta. Le risorse del fondo sanitario regionale di cui al comma 2, lettera c), finanziano esclusivamente gli interventi in favore dei disabili previsti nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza. Per le forme di assistenza, i soggetti destinatari dei trasferimenti monetari possono effettuare, anche in forma combinata, le seguenti opzioni:
a) soggetti accreditati di cui all'albo regionale delle Istituzioni socio-assistenziali pubbliche e private istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni nonché istituzioni socio-assistenziali iscritti agli albi comunali di cui all'articolo 27 della medesima legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni che dispongono di strutture, attrezzature e personale idonei al tipo di attività svolta, in conformità agli standard determinati dall'articolo 19 della predetta legge regionale n. 22/1986;
b) operatori iscritti al registro pubblico degli assistenti familiari, istituito con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro del
22 aprile 2010, ai sensi della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
c) operatori OSA e OSS;
d) caregiver. Per caregiver si intende il familiare entro il secondo grado di parentela o affinità ai sensi del titolo V del libro I del codice civile, ovvero il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente more uxorio che si prende effettivamente cura della persona con disabilità”.
Ciò premesso, se è vero che i trasferimenti monetari sono erogati a ciascun soggetto in relazione al piano individuale di assistenza attraverso la sottoscrizione del patto di cura, è evidente che nel caso di specie, non essendosi perfezionata la sottoscrizione del patto di cura da parte del disabile, poi deceduto a causa delle sue condizioni di salute, ovvero da parte del suo familiare, seguendo la tesi
Cont dell' verrebbe radicalmente precluso il riconoscimento del diritto all'assegno, così determinando un indebito vantaggio per l'Amministrazione, che trarrebbe beneficio in termini di risparmio di spesa e ciò in spregio alle norme volte alla tutela della disabilità, costituzionalmente riconosciute.
Si ritiene pertanto, conformemente a quanto già deliberato da questo Tribunale in diversa composizione, che “nella fattispecie di riconoscimento della disabilità gravissima post mortem, debba ritenersi sufficiente l'impegno già manifestato dal dante causa ovvero dal suo familiare (come è accaduto per l'odierno ricorrente), all'atto dell'istanza di riconoscimento del beneficio, di effettuare la sottoscrizione del patto di cura, che è l'unico comportamento esigibile dall'interessato”.
Ne deriva l'ammissibilità del ricorso.
Passando al merito, occorre tenere conto degli accertamenti medico legali al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di disabilità gravissima come disciplinati dall'art. 3, comma 2 del Decreto Interministeriale del 26.09.2016.
Il CTU ha infatti accertato che le condizioni cliniche del Sig. Persona_1
soddisfacevano i requisiti sanitari per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima a decorrere dal mese di dicembre 2024 (rectìus dicembre
2023) e sino al decesso.
Ed invero, come rilevato dal CTU, a mente dell'art. 3, comma 2, del D.I. del 26-9-
2016, “si ritengono persone in condizione di disabilità gravissima quelle che già beneficiano dell'indennità di accompagnamento a mente della Legge 18/80 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 159 del 2013 e per le quali si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in stato di coma, stato vegetativo o stato di minima coscienza;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa;
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5 di qualsiasi natura;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo < o = a 1 ai 4 arti alla scala
Medical Research Council (MRC) o con punteggio alla Expanded Disability
Status Scale (EDSS) > o = a 9 o in stadio 5 di Hoen e Yahr;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore …;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico;
h) persone con diagnosi di ritardo mentale grave o profondo;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
Il decreto precisa inoltre che per la valutazione clinica e medico-legale delle suddette minorazioni ai fini del riconoscimento della disabilità gravissima vanno utilizzate alcune scale di valutazione che sono state allegate al decreto e che sono diverse a secondo del tipo di patologia da cui è affetto il paziente.
Per quanto riguarda la storia clinica documentale del periziando (deceduto) si è rilevato che all'epoca della visita per la disabilità gravissima (marzo 2023) il sig.
era affetto da: "malattia cerebrovascolare cronica con Persona_1
grave declino cognitivo e disturbi dell'umore e del comportamento per cui aveva praticato terapia psicofarmacologica, sindrome da allettamento (ADL= 0/6) con catetere urinario a permanenza e con necessità di essere aiutato ad alimentarsi per via orale, poliartrosi, diabete mellito di tipo 2 in trattamento con metformina, insufficienza renale cronica, ipertrofia prostatica benigna".
Alla luce dell'esame della documentazione presente agli atti del procedimento, ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del D.I. del 26-9-2016 e del relativo allegato 2, il quadro clinico presentato dal periziando (deceduto) all'epoca della visita della
Cont Commissione (14/03/2023) non soddisfaceva nessuno dei requisiti sanitari previsti ai fini del riconoscimento dello status di persona in condizioni di disabilità gravissima e, pertanto, si concorda con la valutazione e il giudizio medico-legale espresso dalla Commissione.
Tuttavia, considerando che la visita domiciliare è stata effettuata in data
14/03/2023 e che il sig. è deceduto in data 08/04/2024, ossia Persona_1
Cont a distanza di più di un anno dalla visita della Commissione U.V.M dell' , è ragionevole ipotizzare che, rispetto a quanto rilevato e valutato in sede di visita, nel corso dell'ultimo anno di vita abbia subito un peggioramento delle proprie condizioni di salute fino al decesso.
Dalla documentazione sanitaria depositata agli atti del procedimento si evince che a gennaio 2024 il periziando (deceduto) presentava uno stato generale di cattiva nutrizione e che in un ricovero ospedaliero del mese di marzo 2024 si rilevavano reperti radiologici polmonari compatibili con pregressi episodi di polmonite ab ingestis, indice di una difficoltà a deglutire i cibi solidi con necessità di una alimentazione cremosa per disfagici. Alla luce delle suddette considerazioni appare equo rivalutare agli atti il periziando (deceduto) applicando quanto previsto dall'allegato 2, "Altre persone in condizioni di dipendenza vitale" (art. 3, comma 2, lettera i), del decreto interministeriale del 26.9.2016. A mente del comma 3 dell'allegato 2 del D.I. del 26-9-2016 si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni di cui al comma 1 in almeno uno dei domini di cui alla lettera a) e b) e in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1. Applicandosi quanto previso dal comma 1 e 2 dell'allegato 2 dello stesso Decreto Interministeriale, il periziando
(deceduto) presentava compromissione dominio a) motricità: "dipendenza totale in tutte le attività della vita quotidiana (ADL = 0), l'attività è svolta completamente da altra persona", e , in associazione, presentava compromissione del dominio d) nutrizione: "necessità di modifiche dietetiche per deglutire sia solidi che liquidi e combinate orale e enterale". Stante che ai sensi del comma 3 dell'allegato 2 del D.I. del 26-9-2016 "si intendono in condizioni di dipendenza vitale le persone che hanno compromissioni di cui al comma 1 in almeno uno dei domini di cui alla lettera a) e b) e in almeno uno dei domini di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma 1", sugli atti, il sig. può essere Persona_1
riconosciuto post mortem persona con disabilità gravissima, la cui decorrenza, sulla base della documentazione agli atti, si può fare risalire, equamente, dal mese di dicembre 2024 sino al momento del decesso (08/04/2024)”.
A fronte delle osservazioni di parte ricorrente, il CTU ha puntualmente precisato che invero, sino alla visita domiciliare dei medici della Commissione medica
Cont dell' non vi sono documenti sanitari che soddisfano i requisiti di cui al dominio c) ("necessità di aspirazione quotidiana;
presenza di tracheostomia), né quelli di cui al dominio d) la nutrizione ("necessita di modifiche dietetiche per deglutire sia solidi che liquidi;
combinata orale e enterale/parenterale; solo tramite sondino nasogastrico (SNG); solo tramite gastrostomia (es.PEG); solo parenterale (attraverso catetere venoso centrale CVC") e che solo pochi mesi prima dell'exitus si ha documentazione sanitaria che attesta la “necessità di assumere alimenti modificati per facilitare la deglutizione e prevenire eventuali polmoniti ab ingestis”. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vengono condivise da questo giudice in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti).
Atteso quanto accertato dal consulente, i benefici previsti per i disabili gravissimi possono essere riconosciuti a decorrere dal mese di dicembre 2023 e sino al decesso (08/04/2024).
Stante che il riconoscimento dell'assegno di cura è coevo al deposito del ricorso, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
Cont Le spese di ctu vanno poste a carico dell' stante la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite in atti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito della trattazione scritta del 4.11.2025
Il Giudice onorario
AL US
Il presente documento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dalla Dott.ssa AL US in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29.12.2009 n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22.2.2010 n. 24, e del D.Lgs 7.3.2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011 n. 44.