Art. 4.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1949-50 la spesa, di lire 500.000.000 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche ivi compresa la legge 4 aprile 1935, n. 454 , concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 e il decreto legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 , riguardante la maggiorazione dei sussidi in dipendenza, dei terremoti verificatisi dal 1908 al 1936.
E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1949-50 la spesa, di lire 500.000.000 per far fronte agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche ivi compresa la legge 4 aprile 1935, n. 454 , concernente sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920 e il decreto legislativi del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 , riguardante la maggiorazione dei sussidi in dipendenza, dei terremoti verificatisi dal 1908 al 1936.