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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 13/11/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 275 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme Piazza San Giovanni 35, presso lo studio dell'avv. Romualdo Libassi Gualtieri che la rappresentata e difende giusta procura in atti;
- ATTRICE-
CONTRO
(c.f. , in persona del sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via Trento n. 51, presso lo studio dell'avv. Caterina
Restuccia, da cui è rappresentato e difende congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Francesco
OV AL e OR EO in forza di procura e delibera in atti;
- CONVENUTO-
OGGETTO: azione di risarcimento danni da insidia stradale e/o omessa custodia.
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta.
*** Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo.
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato nei modi di legge, conveniva in giudizio il Parte_1 per vederlo condannare al risarcimento dei danni che assumeva avere Controparte_1 subito a seguito di una sua caduta nel territorio comunale. A sostegno della domanda, deduceva che il giorno 01.11.2016, alle ore 11.10 circa, nell'area antistante il Cimitero di Nicastro, mentre camminava, inciampava e cadeva rovinosamente a terra a causa di un'insidia costituita da dislivelli della pavimentazione, pietre ed inerti, non visibili e non segnalati. Per effetto della caduta la stessa riportava le lesioni certificate in atti.
Chiedeva quindi il ristoro, evocando in giudizio il Ente proprietario e Controparte_1 custode della strada oggetto del sinistro.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'Ente convenuto, che contestava la fondatezza della domanda attrice chiedendone il rigetto.
Istruita la causa mediante produzione documentale, escussione dei testi, ed una CTU medico-legale, la stessa, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
1. Sulla qualificazione giuridica della domanda.
Il referente normativo della pretesa azionata da parte attrice deve essere individuato nell'art. 2051 c.c.
Non osta ad una simile qualificazione giuridica il fatto che il tratto di marciapiede per cui è causa sia di proprietà dell'Amministrazione Comunale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, dopo il superamento del tradizionale orientamento contrario all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alle Pubbliche
Amministrazioni, è oggi pacifica nell'ammettere la riferibilità della responsabilità per danno da cose in custodia anche agli enti pubblici. Ove, pertanto, il danno sia stato determinato da cause intrinseche al bene demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), anche l'ente pubblico proprietario ne risponderà ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo esso “custode” tenuto ex lege a garantirne la manutenzione e la sicurezza. Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori, che graverà sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa - e, quindi, il carattere intrinseco alla cosa della causa del pregiudizio sofferto - nonché il rapporto di custodia tra la cosa CP_ medesima e l'ente convenuto. Graverà, invece, sull' convenuto, al fine di andare esente da responsabilità, la dimostrazione del caso fortuito, che ricorre in presenza di pregiudizio determinato da una situazione di pericolo provocata dagli stessi utenti fruitori del bene pubblico, che abbiano colpevolmente abbandonato, ad esempio, oggetti pericolosi (Cass. 6 giugno 2008, n. 15042), ovvero da un'alterazione dello stato della cosa repentina e non specificamente prevedibile che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass.
8157/2009 cit.).
2. Sul merito della domanda. Ciò premesso applicando i principi su richiamati è necessario verificare alla luce delle risultanze istruttorie, se il sinistro de quo sia eziologicamente riconducibile alla responsabilità del convenuto, ovvero ricondotto causalmente alla condotta della danneggiata, tale da escludere la responsabilità del custode.
In tale prospettiva, la domanda deve essere certamente accolta.
La dinamica dei fatti prospettati dall'attrice ha trovato sostanziale conferma nella deposizione del teste , escusso in corso di causa, presente al momento dell'avvenuto sinistro. Testimone_1
Nessuna prova liberatoria è stata, invece, fornita dall'Amministrazione Comunale, la quale, per andare esente da responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito, consistente, come detto, nella sussistenza di una situazione “estrinseca” di pericolo (perché non immanente al bene e creata dalla condotta di terzi o degli stessi utenti della strada) ovvero nel crearsi di un pericolo repentino, non suscettibile di essere rimosso in tempi brevi malgrado la diligenza nella custodia.
Nulla di tutto è stato provato, vi è di più, il teste di parte convenuta, agente della polizia municipale in servizio il giorno 01.11.2016, nulla ha saputo riferire in merito all'eventuale interdizione e/o chiusa al traffico o alla circolazione di persone della zona per cui è sinistro. L'ente convenuto pertanto, ha rovesciato la prospettiva degli oneri probatori, invocando solo il comportamento negligente ed imprudente tenuto da parte attrice.
3. Sul quantum della pretesa risarcitoria dell'attore.
La domanda introduttiva ha trovato sostegno probatorio anche in ordine al profilo del quantum debeatur. Ai fini della liquidazione del quantum, atteso che la prima e vera personalizzazione è effettuata dal CTU, e costituisce il contenuto della percentuale del danno biologico accertato, lo scrivente condivide le conclusioni cui è pervenuto il consulente medico-legale nominato in corso di giudizio, poiché formulate a seguito di un'attenta ed accurata valutazione dei dati documentali e dell'indagine clinica svolta, immune da vizi logico-giuridici, secondo cui l'attrice, in conseguenza del sinistro, ha subito lesioni comportanti un'invalidità temporanea assoluta al 100% per 43 giorni;
un'invalidità temporanea parziale al 75% per 30 giorni;
un'invalidità temporanea parziale al 50% per
30 giorni;
con postumi permanenti quantificati nella misura del 6%.
Fatte queste premesse e ritenuto che non possa seriamente porsi in dubbio la riconducibilità delle lesioni riportate dall'attrice al sinistro denunziato, deve procedersi, sulla base delle svolte considerazioni medico-legali, alla concreta quantificazione dei danni lamentati. Quanto alle tabelle da adottare, appare opportuno fare ricorso alle tabelle del danno biologico di lieve entità.
Pertanto, alla luce dei principi su esposti, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'evento
(anni 58), Il diritto al risarcimento del danno di parte attrice, in conseguenza del sinistro per cui è causa, deve essere quantificato in € 11.990,77. Poiché detta somma deve intendersi rivalutata all'attualità, sulla stessa devono riconoscersi esclusivamente gli interessi successivi alla data di pubblicazione della sentenza.
4. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto del decisum. Le spese dell'espletata CTU vengono definitivamente ed integralmente poste a carico diparte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- condanna il convenuto in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 11.990,77 a titolo di risarcimento del danno conseguente alle lesioni riportate in occasione del sinistro per cui è causa, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che CP_1 liquida in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le già liquidate spese di CTU.
Lamezia Terme, 13.11.2025
Il GOT
Dott.ssa Anna Destito
- SEZIONE UNICA CIVILE -
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario, dott.ssa Anna Destito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 275 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme Piazza San Giovanni 35, presso lo studio dell'avv. Romualdo Libassi Gualtieri che la rappresentata e difende giusta procura in atti;
- ATTRICE-
CONTRO
(c.f. , in persona del sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla via Trento n. 51, presso lo studio dell'avv. Caterina
Restuccia, da cui è rappresentato e difende congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Francesco
OV AL e OR EO in forza di procura e delibera in atti;
- CONVENUTO-
OGGETTO: azione di risarcimento danni da insidia stradale e/o omessa custodia.
CONCLUSIONI: Come da note di trattazione scritta.
*** Deve premettersi in rito che la riforma del processo civile intervenuta con L.18 giugno 2009 n.69, ha modificato tra l'altro l'art.132 c.p.c. ed il correlato art.118 disp. att. c.p.c., disponendo in relazione al contenuto della sentenza, (art.132 n.4 c.p.c.), che la motivazione debba esprimere: "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione" e non più lo svolgimento del processo.
Pertanto, deve immediatamente enunciarsi la motivazione della decisione.
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato nei modi di legge, conveniva in giudizio il Parte_1 per vederlo condannare al risarcimento dei danni che assumeva avere Controparte_1 subito a seguito di una sua caduta nel territorio comunale. A sostegno della domanda, deduceva che il giorno 01.11.2016, alle ore 11.10 circa, nell'area antistante il Cimitero di Nicastro, mentre camminava, inciampava e cadeva rovinosamente a terra a causa di un'insidia costituita da dislivelli della pavimentazione, pietre ed inerti, non visibili e non segnalati. Per effetto della caduta la stessa riportava le lesioni certificate in atti.
Chiedeva quindi il ristoro, evocando in giudizio il Ente proprietario e Controparte_1 custode della strada oggetto del sinistro.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l'Ente convenuto, che contestava la fondatezza della domanda attrice chiedendone il rigetto.
Istruita la causa mediante produzione documentale, escussione dei testi, ed una CTU medico-legale, la stessa, previa precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RILEVATO IN DIRITTO
1. Sulla qualificazione giuridica della domanda.
Il referente normativo della pretesa azionata da parte attrice deve essere individuato nell'art. 2051 c.c.
Non osta ad una simile qualificazione giuridica il fatto che il tratto di marciapiede per cui è causa sia di proprietà dell'Amministrazione Comunale. La giurisprudenza di legittimità, infatti, dopo il superamento del tradizionale orientamento contrario all'applicabilità dell'art. 2051 c.c. alle Pubbliche
Amministrazioni, è oggi pacifica nell'ammettere la riferibilità della responsabilità per danno da cose in custodia anche agli enti pubblici. Ove, pertanto, il danno sia stato determinato da cause intrinseche al bene demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), anche l'ente pubblico proprietario ne risponderà ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo esso “custode” tenuto ex lege a garantirne la manutenzione e la sicurezza. Ne consegue, sotto il profilo degli oneri probatori, che graverà sul danneggiato l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno e la cosa - e, quindi, il carattere intrinseco alla cosa della causa del pregiudizio sofferto - nonché il rapporto di custodia tra la cosa CP_ medesima e l'ente convenuto. Graverà, invece, sull' convenuto, al fine di andare esente da responsabilità, la dimostrazione del caso fortuito, che ricorre in presenza di pregiudizio determinato da una situazione di pericolo provocata dagli stessi utenti fruitori del bene pubblico, che abbiano colpevolmente abbandonato, ad esempio, oggetti pericolosi (Cass. 6 giugno 2008, n. 15042), ovvero da un'alterazione dello stato della cosa repentina e non specificamente prevedibile che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere (Cass.
8157/2009 cit.).
2. Sul merito della domanda. Ciò premesso applicando i principi su richiamati è necessario verificare alla luce delle risultanze istruttorie, se il sinistro de quo sia eziologicamente riconducibile alla responsabilità del convenuto, ovvero ricondotto causalmente alla condotta della danneggiata, tale da escludere la responsabilità del custode.
In tale prospettiva, la domanda deve essere certamente accolta.
La dinamica dei fatti prospettati dall'attrice ha trovato sostanziale conferma nella deposizione del teste , escusso in corso di causa, presente al momento dell'avvenuto sinistro. Testimone_1
Nessuna prova liberatoria è stata, invece, fornita dall'Amministrazione Comunale, la quale, per andare esente da responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., avrebbe dovuto dimostrare il caso fortuito, consistente, come detto, nella sussistenza di una situazione “estrinseca” di pericolo (perché non immanente al bene e creata dalla condotta di terzi o degli stessi utenti della strada) ovvero nel crearsi di un pericolo repentino, non suscettibile di essere rimosso in tempi brevi malgrado la diligenza nella custodia.
Nulla di tutto è stato provato, vi è di più, il teste di parte convenuta, agente della polizia municipale in servizio il giorno 01.11.2016, nulla ha saputo riferire in merito all'eventuale interdizione e/o chiusa al traffico o alla circolazione di persone della zona per cui è sinistro. L'ente convenuto pertanto, ha rovesciato la prospettiva degli oneri probatori, invocando solo il comportamento negligente ed imprudente tenuto da parte attrice.
3. Sul quantum della pretesa risarcitoria dell'attore.
La domanda introduttiva ha trovato sostegno probatorio anche in ordine al profilo del quantum debeatur. Ai fini della liquidazione del quantum, atteso che la prima e vera personalizzazione è effettuata dal CTU, e costituisce il contenuto della percentuale del danno biologico accertato, lo scrivente condivide le conclusioni cui è pervenuto il consulente medico-legale nominato in corso di giudizio, poiché formulate a seguito di un'attenta ed accurata valutazione dei dati documentali e dell'indagine clinica svolta, immune da vizi logico-giuridici, secondo cui l'attrice, in conseguenza del sinistro, ha subito lesioni comportanti un'invalidità temporanea assoluta al 100% per 43 giorni;
un'invalidità temporanea parziale al 75% per 30 giorni;
un'invalidità temporanea parziale al 50% per
30 giorni;
con postumi permanenti quantificati nella misura del 6%.
Fatte queste premesse e ritenuto che non possa seriamente porsi in dubbio la riconducibilità delle lesioni riportate dall'attrice al sinistro denunziato, deve procedersi, sulla base delle svolte considerazioni medico-legali, alla concreta quantificazione dei danni lamentati. Quanto alle tabelle da adottare, appare opportuno fare ricorso alle tabelle del danno biologico di lieve entità.
Pertanto, alla luce dei principi su esposti, tenuto conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'evento
(anni 58), Il diritto al risarcimento del danno di parte attrice, in conseguenza del sinistro per cui è causa, deve essere quantificato in € 11.990,77. Poiché detta somma deve intendersi rivalutata all'attualità, sulla stessa devono riconoscersi esclusivamente gli interessi successivi alla data di pubblicazione della sentenza.
4. Sulle spese e competenze di lite.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto del decisum. Le spese dell'espletata CTU vengono definitivamente ed integralmente poste a carico diparte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario dott.ssa Anna Destito, definitivamente pronunciando sulla domanda indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- condanna il convenuto in persona del Sindaco pro tempore, al Controparte_1 pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 11.990,77 a titolo di risarcimento del danno conseguente alle lesioni riportate in occasione del sinistro per cui è causa, oltre interessi dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di giudizio, che CP_1 liquida in complessivi € 2.540,00, oltre accessori di legge con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- pone definitivamente a carico di parte convenuta le già liquidate spese di CTU.
Lamezia Terme, 13.11.2025
Il GOT
Dott.ssa Anna Destito