Articolo 3 della Legge 6 giugno 2025, n. 87
Articolo 2
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8 luglio 2025
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 8 luglio 2025