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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/12/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 17/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 2082/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
e , n.q. di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sul minore (nato il [...]), rappresentati e difesi, in virtù di Persona_1 procura in atti, dall'avv. Gennaro Crispo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Ottaviano, via Giuseppe Di Prisco n. 187;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: …accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare, in via principale, lo stato di totale inabilità nella misura del 100% con necessità di assistenza continua per non essere in grado di provvedere in modo autonomo agli atti quotidiani della vita o per impossibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
in via subordinata, lo stato di minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età; oppure lo stato di minore ipoacusico con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz, con decorrenza dalla data della domanda presentata in sede amministrativa o dalla diversa data indicata nella relazione del
CTU; ancora per l'effetto, dichiarare che il ricorrente è persona handicappata e presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e che detta minorazione, singola o plurima, assumendo connotazione di gravità, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera di relazione individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3), con decorrenza dalla data della domanda in sede amministrativa o dalla diversa data indicata nella relazione del consulente tecnico d'ufficio; condannare, altresì, l' al pagamento di spese, Controparte_1 diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione separata ad esso Avv. to Gennaro Crispo anticipatario.
PER L' : 1) nel merito dichiarare l'insussistenza delle condizioni sanitarie e/o CP_1 amministrative atte ad ottenere il diritto all'indennità di frequenza;
2) condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, ivi comprese quelle della fase di ATPO, e delle spese di C.T.U..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 25.03.2024, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento del diritto del minore all'indennità di frequenza, all'indennità di accompagnamento Persona_1 nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, proponevano il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di
ATP, ed affermando la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u. ivi nominato, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico, avendo, in particolare, sottovalutato l'incidenza del disturbo di cui è affetto sullo svolgimento degli atti quotidiani della vita e/o delle funzioni proprie dell'età, nonché sulla propria sfera individuale, sociale e relazionale,
2. In considerazione di tali rilievi, si è, dunque, reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un altro consulente d'ufficio, dott. , all'esito delle Persona_2 quali ha confermato le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. della fase di ATP, negando, in definitiva, la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione delle prestazioni assistenziali richieste.
3. Il c.t.u., sulla scorta delle risultanze della documentazione sanitaria esaminata nonché dell'esame obiettivo praticato, ha ritenuto il minore affetto da: “disturbo misto delle abilità scolastiche;
debolezza del sistema esecutivo-attentivo”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “La patologia presentata dal periziato emerge dall'esame clinico-anamnestico e risulta confermata dalla documentazione tecnica agli atti. L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla natura ed all'entità della patologia obiettivata per operare una corretta valutazione del complesso invalidante.
Prima di entrare nel dettaglio delle previsioni normative vigenti in punto D.S.A. (Disturbo
Specifico dell'Apprendimento), per ciò che concerne il riconoscimento di un'indennità di frequenza, è necessario esaminare le distinzioni tra disturbi dell'apprendimento e disabilità intellettive. Il “ritardo mentale”, oggi preferibilmente definito “disabilità intellettiva”, è una condizione che presenta un basso livello cognitivo esteso a una vastissima gamma di funzioni cognitive.
Questo livello viene valutato attraverso diversi test (WAISS, Wechsler, Wisc) che permettono di misurarlo e rappresentarlo numericamente con un Quoziente Intellettivo (Q.I.) individuale. Per poter diagnosticare un ritardo mentale però, oltre a evidenziarsi un QI inferiore a 70 occorre osservare un esordio prima dei 18 anni di età e ridotte capacità di vivere in maniera autonoma a causa di un mancato raggiungimento degli standard di sviluppo e socioculturali minimi. Ciò significa che senza un supporto continuativo i deficit limitano il funzionamento, la comunicazione, la partecipazione sociale e l'autonomia in uno o più ambiti come la casa, la scuola e la comunità.
Con il termine “DSA” ci si riferisce invece a un gruppo di disturbi che interessano la strumentalità della lettura, della scrittura e del calcolo e ostacolano il normale processo di acquisizione delle abilità scolastiche. Benché possano verificarsi in concomitanza con altre condizioni di handicap o con influenze esterne come le differenze culturali o un insegnamento insufficiente e inappropriato, i disturbi specifici dell'apprendimento non sono il risultato di queste condizioni o influenze. I DSA rientrano nella categoria della disabilità non per richiamare un deficit cognitivo ma per assimilarli a quelle condizioni che rappresentano una incapacità significativa che interferisce con le normali capacità di adattamento e partecipazione di una persona in un certo contesto di vita;
in questo caso il contesto è quello scolastico. Si tratta di situazioni che, come le disabilità, necessitano di tutela e di garanzia di diritti per salvaguardare e potenziare l'apprendimento e la socializzazione.
I disturbi specifici dell'apprendimento (quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia) sono disturbi inidonei, in quanto tali, a fondare il diritto all'indennità di cui alla L. n.
289/90, presupposti insufficienti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza, poiché non comportano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della età del soggetto interessato. In tale prospettiva, a livello interpretativo, è opportuno esaminare, nel complesso, le norme di cui alla L. n. 289/1999 e quelle di cui alla L. n. 170/2010, fonte, quest'ultima, che si occupa, in particolare proprio dei disturbi specifici dell'apprendimento.
L'artt. 1 della L. 170/2010 prevede che: “La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati
«DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”. Le finalità della legge sono poi individuate, all'art. 2, tra l'altro nel
“a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali”. Gli strumenti per la realizzazione delle finalità di cui al punto 2 sono, poi, individuati nell'art. 5 il quale prevede che “Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione …”.
Il beneficio dell'indennità di frequenza è previsto dalla L. n. 289/1990 la quale, nella sua rubrica, risulta volta all'introduzione di “[…] norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi…”.
L'art. 1 della suddetta legge, infatti, prevede che l'indennità sia riconosciuta “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”. Alla luce del descritto reticolato normativo può dirsi che i disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla L. n. 170/2010 comportino, di norma, difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti scolastici. Tuttavia, occorre comunque la ulteriore verifica, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui alla L. n. 289/1990, se essi siano tali da determinare nel minore una condizione di invalidità civile. In altre parole, il legislatore ha ritenuto che i disturbi specifici dell'apprendimento possano e debbano essere fronteggiati normalmente con le misure di cui alla L.
n. 170/2010, potendosi accedere ai benefici di cui alla L. 289/1990 solo laddove tali disturbi inducano una condizione di invalidità civile ovvero si presentino su minori che siano riconosciuti invalidi per altre cause.
Dunque, generalmente i DSA non possono considerarsi unici presupposti (sufficienti) per il riconoscimento dell'indennità di frequenza. Ne consegue, che in sede di CTU (cioè, di giudizio avverso la decisione della Commissione medica dell' dovranno emergere, al fine di poter CP_1 addivenire al diritto all'indennità di frequenza, in capo al minore, l'esistenza dei disturbi specifici dell'apprendimento oltre alla esistenza di ulteriori disturbi, non riscontrati nella fattispecie in esame, che denotino una certa gravità del deficit.
Il complesso patologico-menomativo riscontrato al periziato, nel caso in esame, per natura ed entità, non integra i requisiti di legge per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, non comportando difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (art. 2 L.
303/71 n° 118, art. 6 DL 23/11/88 n° 509), non risultando né lamentata né documentata alcuna limitazione del giovane nella sua estrinsecazione sociale, ludica e/o sportiva e non determina Per_1
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o la necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita (leggi 30/3/71 n° 118, 11/2/80 n° 18, d.l.vi
21/11/88 n° 508 e 23/11/88 n° 509), intendendosi per tali, come da precisazione del Ministero della
Sanità, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. Nel caso di specie, tenuto conto della natura e della entità delle menomazioni riscontrate, non risulta impedita la possibilità di compiere, senza adeguata assistenza, quegli atti interdipendenti e complementari del quadro esistenziale di ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, spostamenti nell'ambiente domestico, effettuazione di acquisti e compere, possibilità di effettuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso (circ. n° 14/92 della Direzione Generali dei servizi vari e delle pensioni di guerra). Si ritiene, pertanto, che, allo stato, il periziato non si trovi nelle condizioni previste dalla legge 18/80, non necessitando di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.
L'art. 3 della legge 104/92, al comma I e III, testualmente recita: É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
In tema di applicazione della Legge 104/92, l'indagine circa il requisito dell'handicap grave verte non solo sulla mancanza di autonomia, espressamente richiesta dalla L. 18/80 per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, ma principalmente sulla individuazione di menomazioni atte a produrre disabilità con conseguente svantaggio sociale o di emarginazione nella sfera individuale o in quella di relazione. In questo caso la valutazione non verte, dunque, solo sull'accertamento di tipo fisico, ma anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta. Infatti, secondo autorevole dottrina (cfr. Jacone-Buccelli – CEDAM 2008), l'utilizzo dei valori tabellari dell'invalidità civile per la valutazione dell'handicap può solo essere ammesso come mero orientamento, ma, nello specifico, per la L. 104/92, la valutazione non è imperniata sulla quotidianità individuale ma su quella sociale, ove si consideri che presupposto dell'handicap
è lo svantaggio sociale. Ne deriva che l'accertamento dell'handicap non può prescindere dalla dovuta considerazione dell'ambiente sociale e familiare di appartenenza, dovendosi valutare il
“globale” funzionamento del soggetto, non nel senso astratto di una performance teorica, ma piuttosto come capacità di interagire ed adattarsi alle più diverse circostanze.
L'esame deve essere rivolto a verificare se le minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali riscontrate, essendo causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, determinino una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione. Tenuto conto della natura e dell'entità delle patologie riscontrate al periziato e dei conseguenti riverberi funzionali, della sua età e delle sue condizioni cliniche generali, si ritiene che il complesso patologico riscontrato non integri i requisiti previsti dalla legge 104/92 per il riconoscimento dello stato di handicap (art. 3
Comma 3) con connotazione di gravità, non risultando necessario, nel caso di specie, un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
3.1. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo espletato e della precisa, diffusa e argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo giudicante.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
4. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento né della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 17/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 17/12/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 2082/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ad a.t.p.o. ex art. 445 bis comma 6 c.p.c.;
T R A
e , n.q. di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sul minore (nato il [...]), rappresentati e difesi, in virtù di Persona_1 procura in atti, dall'avv. Gennaro Crispo ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Ottaviano, via Giuseppe Di Prisco n. 187;
RICORRENTE
C O N T R O
in persona del Presidente legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Diodata Ardolino ed elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di Nola, via Variante Statale n. 7 CP_1 bis;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: …accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare, in via principale, lo stato di totale inabilità nella misura del 100% con necessità di assistenza continua per non essere in grado di provvedere in modo autonomo agli atti quotidiani della vita o per impossibilità di deambulare autonomamente senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
in via subordinata, lo stato di minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della minore età; oppure lo stato di minore ipoacusico con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz, con decorrenza dalla data della domanda presentata in sede amministrativa o dalla diversa data indicata nella relazione del
CTU; ancora per l'effetto, dichiarare che il ricorrente è persona handicappata e presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione e che detta minorazione, singola o plurima, assumendo connotazione di gravità, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera di relazione individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3), con decorrenza dalla data della domanda in sede amministrativa o dalla diversa data indicata nella relazione del consulente tecnico d'ufficio; condannare, altresì, l' al pagamento di spese, Controparte_1 diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione separata ad esso Avv. to Gennaro Crispo anticipatario.
PER L' : 1) nel merito dichiarare l'insussistenza delle condizioni sanitarie e/o CP_1 amministrative atte ad ottenere il diritto all'indennità di frequenza;
2) condannare parte ricorrente alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, ivi comprese quelle della fase di ATPO, e delle spese di C.T.U..
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato in data 25.03.2024, i ricorrenti in epigrafe, nella qualità, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del c.t.u., nell'ambito del procedimento per A.T.P. per l'accertamento dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento del diritto del minore all'indennità di frequenza, all'indennità di accompagnamento Persona_1 nonché della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992, proponevano il giudizio di merito, rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di
ATP, ed affermando la sussistenza dei requisiti sanitari negati dal c.t.u. ivi nominato, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 contestando l'ammissibilità nonché la fondatezza della domanda, di cui chiedeva rigetto, con vittoria di spese.
Rinnovate le operazioni peritali, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di legge.
2. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' . CP_1
Nella presente fattispecie sono stati evidenziati, anche a mezzo di note medico-legali di parte, i motivi della contestazione, per cui la domanda non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto, in buona sostanza, che il c.t.u. nominato in sede di ATP non avrebbe correttamente considerato la gravità del quadro patologico, avendo, in particolare, sottovalutato l'incidenza del disturbo di cui è affetto sullo svolgimento degli atti quotidiani della vita e/o delle funzioni proprie dell'età, nonché sulla propria sfera individuale, sociale e relazionale,
2. In considerazione di tali rilievi, si è, dunque, reputato necessario rinnovare le operazioni peritali ad opera di un altro consulente d'ufficio, dott. , all'esito delle Persona_2 quali ha confermato le conclusioni cui era pervenuto il c.t.u. della fase di ATP, negando, in definitiva, la sussistenza dei requisiti sanitari per la concessione delle prestazioni assistenziali richieste.
3. Il c.t.u., sulla scorta delle risultanze della documentazione sanitaria esaminata nonché dell'esame obiettivo praticato, ha ritenuto il minore affetto da: “disturbo misto delle abilità scolastiche;
debolezza del sistema esecutivo-attentivo”.
Nel merito delle considerazioni medico-legali, il c.t.u. ha così osservato: “La patologia presentata dal periziato emerge dall'esame clinico-anamnestico e risulta confermata dalla documentazione tecnica agli atti. L'inquadramento medico-legale della fattispecie in esame richiede preliminarmente alcune brevi considerazioni di carattere nosologico in merito alla natura ed all'entità della patologia obiettivata per operare una corretta valutazione del complesso invalidante.
Prima di entrare nel dettaglio delle previsioni normative vigenti in punto D.S.A. (Disturbo
Specifico dell'Apprendimento), per ciò che concerne il riconoscimento di un'indennità di frequenza, è necessario esaminare le distinzioni tra disturbi dell'apprendimento e disabilità intellettive. Il “ritardo mentale”, oggi preferibilmente definito “disabilità intellettiva”, è una condizione che presenta un basso livello cognitivo esteso a una vastissima gamma di funzioni cognitive.
Questo livello viene valutato attraverso diversi test (WAISS, Wechsler, Wisc) che permettono di misurarlo e rappresentarlo numericamente con un Quoziente Intellettivo (Q.I.) individuale. Per poter diagnosticare un ritardo mentale però, oltre a evidenziarsi un QI inferiore a 70 occorre osservare un esordio prima dei 18 anni di età e ridotte capacità di vivere in maniera autonoma a causa di un mancato raggiungimento degli standard di sviluppo e socioculturali minimi. Ciò significa che senza un supporto continuativo i deficit limitano il funzionamento, la comunicazione, la partecipazione sociale e l'autonomia in uno o più ambiti come la casa, la scuola e la comunità.
Con il termine “DSA” ci si riferisce invece a un gruppo di disturbi che interessano la strumentalità della lettura, della scrittura e del calcolo e ostacolano il normale processo di acquisizione delle abilità scolastiche. Benché possano verificarsi in concomitanza con altre condizioni di handicap o con influenze esterne come le differenze culturali o un insegnamento insufficiente e inappropriato, i disturbi specifici dell'apprendimento non sono il risultato di queste condizioni o influenze. I DSA rientrano nella categoria della disabilità non per richiamare un deficit cognitivo ma per assimilarli a quelle condizioni che rappresentano una incapacità significativa che interferisce con le normali capacità di adattamento e partecipazione di una persona in un certo contesto di vita;
in questo caso il contesto è quello scolastico. Si tratta di situazioni che, come le disabilità, necessitano di tutela e di garanzia di diritti per salvaguardare e potenziare l'apprendimento e la socializzazione.
I disturbi specifici dell'apprendimento (quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia) sono disturbi inidonei, in quanto tali, a fondare il diritto all'indennità di cui alla L. n.
289/90, presupposti insufficienti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza, poiché non comportano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della età del soggetto interessato. In tale prospettiva, a livello interpretativo, è opportuno esaminare, nel complesso, le norme di cui alla L. n. 289/1999 e quelle di cui alla L. n. 170/2010, fonte, quest'ultima, che si occupa, in particolare proprio dei disturbi specifici dell'apprendimento.
L'artt. 1 della L. 170/2010 prevede che: “La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati
«DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”. Le finalità della legge sono poi individuate, all'art. 2, tra l'altro nel
“a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali”. Gli strumenti per la realizzazione delle finalità di cui al punto 2 sono, poi, individuati nell'art. 5 il quale prevede che “Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione …”.
Il beneficio dell'indennità di frequenza è previsto dalla L. n. 289/1990 la quale, nella sua rubrica, risulta volta all'introduzione di “[…] norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi…”.
L'art. 1 della suddetta legge, infatti, prevede che l'indennità sia riconosciuta “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età”. Alla luce del descritto reticolato normativo può dirsi che i disturbi specifici dell'apprendimento di cui alla L. n. 170/2010 comportino, di norma, difficoltà persistenti nello svolgimento dei compiti scolastici. Tuttavia, occorre comunque la ulteriore verifica, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui alla L. n. 289/1990, se essi siano tali da determinare nel minore una condizione di invalidità civile. In altre parole, il legislatore ha ritenuto che i disturbi specifici dell'apprendimento possano e debbano essere fronteggiati normalmente con le misure di cui alla L.
n. 170/2010, potendosi accedere ai benefici di cui alla L. 289/1990 solo laddove tali disturbi inducano una condizione di invalidità civile ovvero si presentino su minori che siano riconosciuti invalidi per altre cause.
Dunque, generalmente i DSA non possono considerarsi unici presupposti (sufficienti) per il riconoscimento dell'indennità di frequenza. Ne consegue, che in sede di CTU (cioè, di giudizio avverso la decisione della Commissione medica dell' dovranno emergere, al fine di poter CP_1 addivenire al diritto all'indennità di frequenza, in capo al minore, l'esistenza dei disturbi specifici dell'apprendimento oltre alla esistenza di ulteriori disturbi, non riscontrati nella fattispecie in esame, che denotino una certa gravità del deficit.
Il complesso patologico-menomativo riscontrato al periziato, nel caso in esame, per natura ed entità, non integra i requisiti di legge per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, non comportando difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (art. 2 L.
303/71 n° 118, art. 6 DL 23/11/88 n° 509), non risultando né lamentata né documentata alcuna limitazione del giovane nella sua estrinsecazione sociale, ludica e/o sportiva e non determina Per_1
l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o la necessità di assistenza continua per gli atti quotidiani della vita (leggi 30/3/71 n° 118, 11/2/80 n° 18, d.l.vi
21/11/88 n° 508 e 23/11/88 n° 509), intendendosi per tali, come da precisazione del Ministero della
Sanità, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. Nel caso di specie, tenuto conto della natura e della entità delle menomazioni riscontrate, non risulta impedita la possibilità di compiere, senza adeguata assistenza, quegli atti interdipendenti e complementari del quadro esistenziale di ogni giorno: vestizione, nutrizione, igiene personale, espletamento dei bisogni fisiologici, spostamenti nell'ambiente domestico, effettuazione di acquisti e compere, possibilità di effettuare condizioni di autosoccorso e di chiedere soccorso (circ. n° 14/92 della Direzione Generali dei servizi vari e delle pensioni di guerra). Si ritiene, pertanto, che, allo stato, il periziato non si trovi nelle condizioni previste dalla legge 18/80, non necessitando di assistenza continua per compiere gli atti quotidiani della vita.
L'art. 3 della legge 104/92, al comma I e III, testualmente recita: É persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità.
In tema di applicazione della Legge 104/92, l'indagine circa il requisito dell'handicap grave verte non solo sulla mancanza di autonomia, espressamente richiesta dalla L. 18/80 per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, ma principalmente sulla individuazione di menomazioni atte a produrre disabilità con conseguente svantaggio sociale o di emarginazione nella sfera individuale o in quella di relazione. In questo caso la valutazione non verte, dunque, solo sull'accertamento di tipo fisico, ma anche sulle conseguenze di tipo sociale che la minorazione comporta. Infatti, secondo autorevole dottrina (cfr. Jacone-Buccelli – CEDAM 2008), l'utilizzo dei valori tabellari dell'invalidità civile per la valutazione dell'handicap può solo essere ammesso come mero orientamento, ma, nello specifico, per la L. 104/92, la valutazione non è imperniata sulla quotidianità individuale ma su quella sociale, ove si consideri che presupposto dell'handicap
è lo svantaggio sociale. Ne deriva che l'accertamento dell'handicap non può prescindere dalla dovuta considerazione dell'ambiente sociale e familiare di appartenenza, dovendosi valutare il
“globale” funzionamento del soggetto, non nel senso astratto di una performance teorica, ma piuttosto come capacità di interagire ed adattarsi alle più diverse circostanze.
L'esame deve essere rivolto a verificare se le minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali riscontrate, essendo causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, determinino una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione. Tenuto conto della natura e dell'entità delle patologie riscontrate al periziato e dei conseguenti riverberi funzionali, della sua età e delle sue condizioni cliniche generali, si ritiene che il complesso patologico riscontrato non integri i requisiti previsti dalla legge 104/92 per il riconoscimento dello stato di handicap (art. 3
Comma 3) con connotazione di gravità, non risultando necessario, nel caso di specie, un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”.
3.1. La valutazione del c.t.u. appare corretta sotto il profilo metodologico, alla luce dell'esame obiettivo espletato e della precisa, diffusa e argomentata analisi di tutta la documentazione medica prodotta, né le parti hanno formulato specifiche osservazioni e contestazioni all'esito del deposito dell'elaborato peritale.
Pertanto, le conclusioni del c.t.u., in quanto adeguatamente motivate e logicamente articolate, possono senz'altro condividersi ed esser fatte proprie da questo giudicante.
In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui espresse l'opposizione va rigettata e, per l'effetto, va dichiarato che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
4. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., va dichiarata l'irripetibilità delle spese di lite. Le spese di c.t.u. di entrambi i giudizi, da liquidarsi con separato decreto, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza, dell'indennità di accompagnamento né della condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese di c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 17/12/2025.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno