Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 08/04/2026, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00385/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2017, proposto dalla Snam Rete Gas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Berruti e Ugo Nichetti, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv.ssa Alessia Tramentozzi in Latina, via Duca del Mare 19 e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di Aprilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Sesselego, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l’annullamento
- della delibera di Giunta Comunale 28 luglio 2015 n. 202, avente od oggetto “ Canoni non ricognitori: determinazione in esecuzione del regolamento degli atti di disposizione del patrimonio comunale ”;
- della delibera di Consiglio Comunale 23 luglio 2015 n. 43, avente ad oggetto “ Armonizzazione regolamenti "atti di disposizione del patrimonio comunale... ”, e, in parte qua , dello stesso Regolamento sugli atti di disposizione del patrimonio comunale (Parte II, Titolo III);
- di ogni altro atto a quelli suindicati comunque connesso e coordinato, anteriore e conseguente.
Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e le memorie del Comune di Aprilia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. MI SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – La Snam Rete Gas s.p.a. svolge attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale e, in relazione a tale attività, essa è investita del compito di procedere alla costruzione e gestione della rete di trasporto. Le condotte e gli impianti costituenti la predetta rete si estendono su tutto il territorio nazionale, con attraversamenti e occupazioni di suoli pubblici e privati nonché con infrastrutture lineari di vario genere, tra le quali anche strade, autostrade e relative pertinenze.
2 – Detta società ha esposto di aver avuto conoscenza, a seguito della ricezione il 24 ottobre 2016 della nota del Comune di Aprilia del 14 ottobre 2016:
i) dell’adozione della deliberazione del Consiglio Comunale 23 luglio 2015 n. 43, con cui l’ente locale ha adottato “ disposizioni per l’applicazione dei canoni non ricognitori per la concessione dei beni demaniali e dei beni indisponibili per il passaggio di servizi e sottoservizi ”, mediante modifica del Regolamento sugli atti di disposizione del patrimonio comunale (ed in specie della Parte II del Titolo III, artt. 37 e ss.);
ii) dell’adozione della successiva deliberazione di Giunta Comunale 28 luglio 2015 n. 202, con cui sono state approvate le tariffe dei canoni non ricognitori: i suddetti canoni sono stati determinati, per le condutture sotterranee per la distribuzione di gas, in euro 1,70/ml e per i pozzetti, per le camerette di ispezione, per le botole, per i tombini nonché per i “manufatti similari”, in euro 11,00/ml.
In tal modo, la società ricorrente ha preso conoscenza del fatto di essere stata assoggettata al pagamento dei canoni non ricognitori, sebbene essa gestisse condutture destinate al trasporto del gas, installate a seguito di apposita autorizzazione e per le quali è sempre stata versata al Comune la TOSAP, la medesima società.
Avverso gli atti sulla cui base è stata sottoposta a tale nuova imposizione la ricorrente è insorta con ricorso straordinario, trasposto in sede giurisdizionale, a seguito dell’opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 proposta dal Comune di Aprilia.
3 - In tesi, gli atti impugnati avrebbero determinato una duplicazione degli oneri imposti all’interessata per le occupazioni delle aree pubbliche necessarie all’esercizio dell’attività di trasporto del gas, con effetti gravemente pregiudizievoli.
4 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
i) “ violazione del d.lgs. 20 aprile 1992 n. 285 (in specie artt. 25 e 27) e del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (in specie art. 67). Errore nei presupposti di fatto e di diritto ”: la ricorrente ha lamentato l’illegittimità del Regolamento comunale nella parte in cui ha individuato, tra le occupazioni soggette a canone concessorio non ricognitorio le occupazioni realizzate per l’erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa, ed in particolare quelle realizzate con conduttore sotterranee per la distribuzione di gas; in tesi, tali condutture e impianti sarebbero tali da non determinare alcun impedimento o alcuna limitazione del tipico utilizzo della sede stradale, difettando quindi i presupposti legali previsti dalla normativa rilevante ai fini dell’applicazione del canone;
ii) “ violazione sotto altro profilo del d.lgs. 20 aprile 1992 n. 285 e del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, violazione dell’art. 63 del d.P.R. 15 dicembre 1997 n. 446, violazione dell’art. 1, comma 4, lett. c), della legge 23 agosto 2004 n. 239, errore nei presupposti di fatto e di diritto ”: innanzitutto, sarebbe stato violato l’art. 1, comma 4, lett. c) della l. n. 239/2004, in quanto l’assoggettamento al canone di concessione non ricognitorio delle infrastrutture di rete (condotte) destinate all’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale imporrebbe alla ricorrente e all’attività di interesse pubblico da essa svolta un onere economico i cui effetti ricadono indiscutibilmente al di fuori dell’ambito territoriale del Comune; si tratterebbe di un illegittimo peso economico che aggraverebbe il servizio nel suo complesso e si rifletterebbe sulle condizioni della sua erogazione con effetti ben più ampi, quanto ad estensione geografica, del territorio comunale; inoltre, sarebbe violato l’art. 27 del d.lgs. 285/1992 sarebbe violato in quanto, ai fini della quantificazione del canone, il Comune si è limitato a stabilire tariffe determinate sulla base di parametri meramente quantitativi, che non riflettono l’effettiva soggezione che derivano alla strada o all’autostrada dalla singola occupazione, il valore economico della stessa nonché il vantaggio che l’utente ne ricava; sarebbe, altresì, violata la disciplina legislativa del rapporto tra il canone non ricognitorio e la TOSAP o il COSAP, atteso che il regolamento non esclude il cumulo tra il canone concessorio non ricognitorio e la TOSAP o COSAP; la ricorrente ha, infine, lamentato l’illegittimità del regolamento comunale nella parte in cui sono assoggettate a canone non ricognitorio le occupazioni di aree pubbliche distinte dalle strade.
5 – Il Comune di Aprilia si è costituito in resistenza al ricorso e, con memoria ne ha dedotto: i) l’inammissibilità, in quanto il Comune avrebbe impugnato atti generali (le due delibere) ma non la nota del 16 ottobre 2016, che ha dato applicazione alle previsioni in essi stabilite; ii) l’irricevibilità, in quanto il termine per l’impugnativa delle predette delibere avrebbe cominciato a decorrere dalla loro pubblicazione sull’albo pretorio comunale e nella specie sarebbe ampiamente decorso; iii) l’infondatezza.
6 – All’udienza camerale del 13 luglio 2017 la causa è stata cancellata dal ruolo.
7 – In vista dell’udienza pubblica per l’esame del merito, le parti, con memorie e repliche, hanno articolato e ribadito le rispettive tesi.
In particolare, il Comune ha informato di aver adottato, con determinazione del Commissario Straordinario n. 20 dell’11 dicembre 2024, una nuova regolamentazione in materia di canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico (depositata in giudizio), non gravata dalla ricorrente. Di qui il rilievo di improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse.
La ricorrente, per parte sua, ha sostenuto la permanenza dell’interesse al ricorso, in quanto il nuovo regolamento comunale ha dettato una nuova regolamentazione in materia de futuro , senza incidere sulle richieste di pagamento per annualità pregresse al 2025.
8 - All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 27 marzo 2026, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.
9 – In via preliminare, il Collegio deve disattendere l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa comunale, fondata sul presupposto per cui il termine per impugnare le delibere avversate avrebbe cominciato a decorrere dalla loro pubblicazione nell’albo pretorio comunale e nella specie sarebbe abbondantemente decorso.
In proposito, il Collegio ritiene che l’interesse della società ricorrente ad impugnare l’atto regolamentare, date la generalità e l’astrattezza delle sue previsioni, abbia assunto un’apprezzabile consistenza solo nel momento in cui il Comune si è determinato a farne applicazione concreta, quantificando e richiedendo i conseguenti importi a titolo di canone concessorio non ricognitorio.
Deve, dunque, trovare applicazione al caso di specie l’orientamento giurisprudenziale, da cui questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, secondo il quale, di regola, è solo con l’adozione dell’atto applicativo a valle dell’atto regolamentare che sorge l’interesse ad impugnare anche quest’ultimo.
In questo senso, si è invero ritenuto, in un caso del tutto analogo, che: “ Con specifico riferimento a regolamenti aventi ad oggetto la Cosap, o il canone non ricognitorio, l'interesse a ricorrere si radica solo con l'atto applicativo. Sebbene il regolamento comunale, coerentemente con il suo nomen juris, ha indubbiamente contenuto normativo, in quanto individua, con previsioni generali e astratte, le tipologie di concessioni sottoposte il canone concessorio non ricognitorio, i relativi presupposti applicativi e i criteri di quantificazione del canone, d'altra parte è soltanto con il successivo atto applicativo che si viene a radicare tanto l'interesse al ricorso, quanto la legittimazione a ricorrere. L'interesse all'annullamento del regolamento, invero, all'interno della categoria o della classe dei suoi potenziali destinatari è un interesse indifferenziato, seriale, adesposta (nella sostanza un interesse diffuso): esso diventa interesse soggettivamente differenziato (e, quindi, interesse legittimo) solo nel momento in cui il regolamento è concretamente applicato nei confronti del singolo ” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, III, n. 2845/2019 e in senso analogo Cons. St., V, n. 3146/2019 e T.A.R. Puglia, Lecce, III, n. 789/2020, secondo cui “ è, dunque, solo con la presa di conoscenza del singolo atto applicativo a valle, immediatamente lesivo della sfera del destinatario, che sorge l'onere di impugnazione dell'atto regolamentare e che comincia decorrere il relativo termine decadenziale .”; in senso analogo cfr. anche Cons., St., V, n. 5750/2019; id., n. 3143/2019; id. 5147/2017; id., n. 5071/2017; T.A.R. Molise, I, n. 124/2021).
Su tali basi, il Collegio ritiene che nella specie il decorso del termine per impugnare gli atti censurati abbia cominciato a decorrere solo a seguito della ricezione da parte della ricorrente, in data 24 ottobre 2016, della nota 14 ottobre 2016 prot. n. 101832, con la quale le è stata comunicata l’applicazione della nuova tariffa dei canoni non ricognitori dovuti per occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa.
Ne consegue che solo da tale momento può ritenersi integrata la piena conoscenza dell’atto lesivo (e, quindi, dei provvedimenti impugnati) e, dunque, può iniziare a decorrere il termine decadenziale di impugnazione.
In senso conforme a tali conclusioni si è espressa la costante giurisprudenza amministrativa (cfr. ex multis , tutte in controversie analoghe, Cons. St., n. 4355/2023, id., V, n. 6008/2022; id., VII, n. 4851/2022; id., V, n. 8247/2021).
Ma soprattutto, il Collegio ravvisa i presupposti per applicare nella specie il condivisibile orientamento affermato dal T.A.R. Brescia, Sez. II, nella pronuncia n. 96/2018 che, in una controversia simile a quella oggi all’esame, ha affermato che “ si può escludere che la presunzione di conoscenza possa essere ricondotta al momento in cui il regolamento è stato pubblicato” .
Ciò in considerazione:
- della particolare natura ed efficacia del regolamento in quanto “destinato ad incidere su rapporti contrattuali (che trovano la loro fonte in una concessione) già in essere, modificandone le relative condizioni economiche. Si è in presenza di una peculiare e puntuale incidenza su specifiche relazioni bilaterali che, se non può necessariamente richiedere una comunicazione specifica e diretta, non può nemmeno ammettere la decorrenza del termine impugnatorio prima della piena conoscenza del contenuto del provvedimento, anche in termini di concreta applicabilità alla singola fattispecie (e, dunque, allo specifico concessionario), garantita dalla notificazione dell’atto impositivo scaturito dall’applicazione del regolamento” ;
- della particolare natura del soggetto che subisce l’imposizione del regolamento, trattandosi di “società operante su tutto il territorio nazionale, priva di un presidio in ciascuno dei Comuni con cui essa ha stipulato la concessione per la distribuzione dell’energia elettrica, [che] rende contraria ai principi dell’art. 97 della Costituzione una presunzione di conoscenza del singolo regolamento comunale collegata alla mera pubblicazione all’albo pretorio” .
10 - Altrettanto priva di pregio risulta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sollevata dalla difesa comunale e basata sul presupposto per cui la ricorrente avrebbe impugnato sì gli atti generali ma non la nota del 16 ottobre 2016, che ha dato applicazione alle previsioni in essi stabilite, richiedendo alla ricorrente il pagamento del canone concessorio non ricognitorio.
Sul punto, il Collegio puntualizza che la ridetta nota comunale, se costituisce una semplice comunicazione priva di natura provvedimentale e, come tale, è insuscettibile di autonoma impugnativa dinanzi al Giudice amministrativo, d’altro lato ha assunto rilievo nella specie quale atto applicativo delle previsioni regolamentari, espressive di volizioni preliminari e - come tale - quale fattore che ha determinato l’emersione dell’interesse all’impugnazione delle previsioni regolamentari (cfr. ex multis , sempre in vicende analoghe, Cons. St., V, n. 6008/2022.; id., nn. 3143, 3144 e 3146/2019; id., n. 5147/2017; id., n. 5071/2017; id., nn. 2927, n. 2926 e n. 2917/2016; id., n. 2294/2016).
Si vuol dire che la nota del 16 ottobre 2016 non andava affatto impugnata, siccome sprovvista di valenza procedimentale. Essa, infatti, ha rappresentato solo il fattore che ha determinato l’attualizzazione della lesione arrecata dalle norme regolamentari alla sfera giuridica della ricorrente e il conseguente interesse all’impugnativa dell’atto regolamentare, altrimenti non lesivo per la stessa (cfr. in tal senso Cons. St., V, n. 4355/2023).
Detta nota, in particolare, ha costituito attuazione della volizione preliminare contenuta nella norma regolamentare e, dunque, atto idoneo a concretizzare la pretesa creditoria del Comune e, per tale via, ad incidere sfavorevolmente nella sfera giuridico-patrimoniale della società ricorrente, attualizzandone l'interesse a gravare la previsione regolamentare (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, n. 1033/2022).
11 – Egualmente sfornita di pregio risulta l’eccezione, sempre sollevata della difesa comunale, di improcedibilità del ricorso in conseguenza della mancata impugnazione, da parte della ricorrente, del nuovo regolamento nel frattempo adottato dall’ente locale in materia, con la determinazione del Commissario Straordinario n. 20 dell’11 dicembre 2024.
In proposito, il Collegio deve attenersi al costante insegnamento giurisprudenziale, secondo cui, affinché si verifichi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) , Cod. proc. amm. occorre che sopraggiunga, nel corso del giudizio, una situazione tale da rendere certa e definitiva l’inutilità di un’eventuale sentenza di accoglimento (cfr., ex multis , Cons. St., V, n. 7256/2022; id., VII, n. 2086/2022).
Nel caso di specie il nuovo Regolamento ha prodotto effetti solo per il futuro, senza incidere in alcun modo sulla richiesta di pagamento avanzata dal Comune né sulla condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere: la richiesta di pagamento non è stata annullata dall’Amministrazione nemmeno a seguito della sopravvenienza normativa (cfr. in vicenda analoga, Cons. St., V, n. 9688/2022).
Pertanto l’interesse al ricorso permane inalterato.
12 – Venendo al merito, il ricorso va accolto, in quanto è fondato nei sensi di seguito spiegati.
13 – In particolare, le censure proposte possono essere trattate congiuntamente e sono meritevoli di accoglimento nei termini di seguito indicati, alla luce della consolidata giurisprudenza in materia (cfr. ex multis , Cons. St., V, n. 4335/2023; id. n. 9688, 9689, 9690/2022; id., n. 6008/2022; id. n. 3143/2019; id. nn. 2913 e 2927/2016; id., n. 2294/2016).
13.1 - In primo luogo, giova rammentare che secondo un orientamento giurisprudenziale costante “ nessuna norma primaria autorizza le amministrazioni locali ad applicare il canone non ricognitorio di cui all'art. 27 del Codice della Strada ad occupazioni che si sostanziano nell'interramento di condutture finalizzate all'esercizio di pubblici servizi, tra cui può farsi rientrare anche quella destinata al trasporto di gas naturale. È stata, infatti, data una lettura del Codice della Strada "come corpo normativo inteso alla sicurezza delle persone nella circolazione stradale, e rispetto al quale interesse generale le sue norme sono evidentemente serventi", che esclude la legittima esigibilità del canone non ricognitorio nelle ipotesi di utilizzo del sottosuolo della sede stradale che non impediscano o limitino in alcun modo la fruizione pubblica della sede viaria, ferma restando la legittima imposizione di un canone non ricognitorio per il tratto di tempo durante il quale le lavorazioni di posa e realizzazione dell'infrastruttura a rete impediscono la piena fruizione della sede stradale » ( ex multis , T.A.R. Lombardia, Brescia, II, n. 1043/2019).
Con specifico riferimento alla posizione di un distributore di gas, è stato, inoltre, affermato che, “ per contro, nei casi di "attraversamento ed uso della sede stradale" prefigurati all'art. 25 (che si riferisce alla realizzazione od effettuazione, previa rilascio di concessione, di "corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale", per i quali vige la prescrizione generale secondo cui le relative opere "devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada"), la pretesa al il riconoscimento di un canone concessorio si fonda non già su un qualunque utilizzo della sede stradale (nonché dello spazio soprastante e sottostante ad essa), bensì su un utilizzo singolare, che incida, come tale, in modo significativo sull'uso pubblico della risorsa viaria » (Cons. St., V, n. 3146/2019 e in senso analogo id., n. 9688/2022).
Pertanto, condizione necessaria e sufficiente per giustificare l'imposizione del canone ricognitorio è rappresentata dal rilascio di un titolo che abilita ad un uso singolare della risorsa pubblica, limitandone o comunque condizionandone in modo apprezzabile il pieno utilizzo.
13.1.1 – A tale stregua, va rilevata l’illegittimità delle norme regolamentari impugnate nella parte in cui: i) sottopongono al canone concessorio non ricognitorio anche le occupazioni che – come quelle qui in rilievo – non sono suscettibili di determinare alcun impedimento o alcuna limitazione del tipico utilizzo della sede stradale; ii) non individuano né prospettano alcuna circostanza o presupposto idonei a giustificare l’imposizione patrimoniale.
13.2 - Ulteriore corollario dei richiamati principi giurisprudenziali è l’illegittimità delle previsioni regolamentari laddove, come nel caso in esame, impongano prestazioni generalizzate, individuando tariffe unitarie per il calcolo del canone non ricognitorio, senza alcuna considerazione delle caratteristiche specifiche di ciascuna occupazione e senza alcuna valutazione in merito all’eventuale sottrazione della risorsa viaria all’uso da parte della collettività, requisito invece indispensabile ai fini dell’esigibilità dell’onere in esame (cfr. in tal senso in fattispecie analoga T.A.R. Umbria, I, n. 320/2021, id., n. 182/2020; T.A.R. Catanzaro, I, n. 1677/2018; id., II, n. 1418/2018).
Inoltre, in base alla normativa summenzionata, il canone non ricognitorio è dovuto solo per l’occupazione della sede stradale e delle relative pertinenze non anche per tutte le occupazioni realizzate su suolo pubblico (cfr. T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, n. 313/2019).
13.3 – Diversamente, non ha pregio il profilo di censura volto a rilevare il contrasto del regolamento impugnato con l’art. 1, comma 4, lett. c), l. 239/2004.
Tale norma, infatti, stabilisce che lo Stato e le Regioni, al fine di assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli essenziali delle prestazioni concernenti l’energia, garantiscono “ l’assenza di oneri di qualsiasi specie che abbiano effetti economici diretti o indiretti ricadenti al di fuori dell’ambito territoriale delle autorità che li prevedono ”.
A tale stregua, il Collegio osserva che il canone concessorio imposto dal regolamento in discorso è riferito alle occupazioni del solo territorio comunale e la ricorrente non offre alcuna spiegazione adeguatamente supportata sul modo in cui tale imposizione possa ledere le garanzie previste dalla norma sopra citata (cfr. in fattispecie analoga T.A.R. Calabria, Catanzaro, I, n. 1033/2022).
13.4 - Parimenti infondato è il profilo di doglianza teso a denunciare l’illegittimità del regolamento impugnato nella parte in cui non esclude il cumulo tra il canone concessorio non ricognitorio e la TOSAP o COSAP.
Sul punto, il Collegio deve riportarsi al più recente orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui
“ proprio in ordine alla “possibile coesistenza fra il canone concessorio non ricognitorio e la TOSAP/COSAP” che “non si ravvisa contraddizione nella eventuale coesistenza fra le due fattispecie, già affermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Ed infatti le due pretese patrimoniali (una di ordine tributario e l’altra caratterizzata dalla […] lata corrispettività) potranno in ipotesi coesistere, ma a condizione che sussistano, per ciascuna, i relativi presupposti giustificativi” (Cons. Stato, n. 2927, 2926, 2917 del 2016, cit.; n. 6008 del 2022, cit.; cfr. anche Id., V, 19 febbraio 2020, n. 1248; 22 settembre 2016, n. 3921; 31 dicembre 2014, n. 6459).
In tale contesto, peraltro - si rileva sin d’ora - “Non emerge alcun presupposto che giustifichi la pretesa alla correspons[ione] del canone ex articolo 27, cit. nelle ipotesi in cui […] l’utilizzo del sottosuolo stradale non incida in alcun modo sulla pubblica fruizione della risorsa.
Al contrario, l’articolo 63 […] del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 […] espressamente richiama, fra i presupposti per l’imposizione tributaria, le ipotesi di ‘occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile (…)’” (in tal senso, cfr. le pronunce appena citate).
Alla luce di ciò, “In definitiva [l’]orientamento giurisprudenziale (in particolare: Cass., V, 27 ottobre 2006, n. 23244 e 31 luglio 2007, n. 16914) ammette la possibile coesistenza fra i due richiamati obblighi, ma non impone affatto che la sussistenza dei presupposti applicativi di uno di essi renda ipso facto, quasi per irragionevole duplicazione automatica di effetti, necessitata la prestazione anche dell’altro” (cfr. ancora le pronunce sopra menzionate).
In tale prospettiva, attesa la diversa causale delle somme dovute (nell’un caso, per occupazione in sé del suolo pubblico, estesa a varie tipologie di aree e inclusiva anche del sottosuolo; nell’altro, quale corrispettivo per la specifica fruizione di aree stradali superficiarie, con provocazione d’intralcio sulle stesse), non dà luogo di per sé ad alcuna illegittimità la possibile cumulabilità delle somme per canoni ricognitori e Tosap o Cosap, salvo il regime di coordinamento - a valere sull’importo da corrispondere a titolo di Cosap o Tosap - previsto al riguardo ex art. 63, comma 3, d.lgs. n. 446 del 1997 ” (cfr. ex multi s, Cons. St., V, n. 4355/2023; id. n. 9688/2022).
14 - In conseguenza di quanto suesposto, il Regolamento comunale impugnato deve essere dunque annullato limitatamente alle previsioni che:
i) hanno assoggettato a canone concessorio non ricognitorio le occupazioni anche del sottosuolo e del soprassuolo che non hanno limitato l’utilizzo pubblico della strada e delle relative pertinenze;
ii) hanno dettato in via indiscriminata i criteri di determinazione del canone;
iii) hanno esteso l’imposizione del canone ad aree esterne alla sede stradale.
15 - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, come in epigrafe identificati, nelle parti specificate al par. 14 della motivazione.
Condanna il Comune di Aprilia al pagamento, in favore della società ricorrente, delle spese legali, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre ad oneri come per legge e alla restituzione del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE RA, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
MI SC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MI SC | LE RA |
IL SEGRETARIO