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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1377/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AT AN AN AR, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5208/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249009393557000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249009393557000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: E' presente per la ricorrente l'avv. Difensore_1 - in collegamento da remoto - il quale si riporta ai propri atti e chiede che la causa venga posta in decisione.
Nessuno è presente per Ag.entrate - Riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 13.06.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER, esponendo che in data 5.04.2024, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 3557, in relazione alle somme richieste nelle due cartelle di pagamento, la prima con numeri finali 0118, per Irpef anno 2005, per la somma totale di € 7.107,26; la seconda con numeri finali 2164, per Irpef anno 2006, per la somma di € 7.107,29.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata, deducendo la mancata notifica di tali cartelle, atti presupposti, la prescrizione, la inesistenza della notifica per omesso riempimento della relata, il difetto di motivazione.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica delle cartelle in oggetto;
invocava l'applicazione della normativa sulla sospensione dei termini decretata in occasione del Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative.
La causa veniva decisa all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere pertanto accolto entro tali limiti.
L'Agenzia ha dimostrato, mediante la produzione in atti delle relate di notifica, che le due cartelle di pagamento in oggetto sono state regolarmente notificate rispettivamente in data 22.07.2013, ed in data 23.09.2013, entrambe a mani dell'interessata, Ricorrente_1, personalmente.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica degli atti prodromici, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione di tali atti.
Il ricorso deve ritenersi infondato, per quanto riguarda la sorte capitale, avente ad oggetto i crediti erariali, anche sotto il profilo della prescrizione, successiva alla notifica della cartella, tenuto conto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 5.04.2024, oltre che della sospensione dei termini di 5 mesi e mezzo, decretata nell'anno 2014 e di quella decretata in occasione dell'epidemia di Covid.
Per i crediti erariali infatti la Suprema Corte, con giurisprudenza oramai pacifica, ha sancito il termine decennale di prescrizione: nel caso in oggetto l'atto impugnato nel presente procedimento è stato notificato in data 5.04.2024, dunque prima della scadenza del termine decennale di prescrizione, tenuto anche conto della sopra citata legislazione di sospensione dei termini. Deve altresì osservarsi che la intimazione di pagamento impugnata è stata congruamente motivata e deve conseguentemente rigettarsi il motivo concernente il difetto di motivazione.
Dall'esame dell'atto in oggetto, è possibile infatti risalire ai crediti richiesti, ed alle ragioni sottese al recupero dei crediti, dato che sono analiticamente indicati i seguenti elementi: la somma richiesta, l'anno di riferimento e la causale.
In ogni caso deve anche considerarsi che la ricorrente è stata in grado di individuare i titoli e le motivazioni per le quali le somme in questione sono state richieste ad ha formulato ampie argomentazioni difensive;
che sono presenti tutti gli elementi in fatto ed in diritto necessari perché il contribuente abbia contezza delle somme richieste e delle ragioni del loro ammontare;
e che l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non può di per sé comportare un difetto di motivazione, ove si consideri che gli interessi vengono calcolati secondo precise normative di legge, come tali conosciute e conoscibili da parte di tutti i cittadini, tra l'altro espressamente richiamate nell'atto impugnato.
L'atto è stato contestato anche per l'omesso riempimento della relata di notifica, che avrebbe comportato, secondo la ricorrente, la inesistenza della notifica.
Tale motivo di opposizione è infondato.
Così ha infatti statuito la Suprema Corte in proposito:
“In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario
(o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicché, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse”. (Cass. 14245 del 8.07.2015; Cass. 952 del 17.01.2018).
Deve infine osservarsi che eventuali cause di nullità, anche con riferimento al messo notificatore, rimangono sanate, in base al dettato dell'art. 156 cpc, avendo la notifica effettuata conseguito il suo scopo.
La prescrizione successiva deve invece considerarsi verificata, e sotto questo profilo, dunque, il ricorso merita parziale accoglimento, relativamente alle somme richieste nelle due cartelle con numeri finali 0118
e 2164, a titolo di interessi e sanzioni, tenuto conto che il relativo termine di prescrizione è quinquennale e dunque esso è trascorso successivamente alla data di notifica delle cartelle.
Così ha infatti statuito la Suprema Corte: “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n.
4. c.
c.” (Cass. Sez.
6-5 Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022).
“Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che , una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una vera e propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4 c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”. (Cass. Sez. 5 Sentenza n. 2095 del 24.01.2023). Il termine quinquennale è pertanto decorso, per i crediti di interessi e sanzioni richiesti nella cartella di pagamento sopra menzionata, al momento della notifica della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 5.04.2024; restano dovuti, in quanto non colpiti dalla prescrizione solamente gli interessi maturati negli ultimi cinque anni calcolati a ritroso a decorrere dalla data di notifica dell'atto impugnato.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle somme richieste, per le due cartelle con numeri finali 0118 e 2164, a titolo di sanzioni e, per gli interessi li dichiara non dovuti, ad eccezione di quelli maturati negli ultimi cinque anni calcolati a ritroso a decorrere dalla data di notifica dell'atto di intimazione impugnato;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
11.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Antonino Matarazzo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AT AN AN AR, Presidente
NIGRO PASQUALE, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5208/2024 depositato il 13/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249009393557000 IRPEF-ALTRO 2005
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249009393557000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: E' presente per la ricorrente l'avv. Difensore_1 - in collegamento da remoto - il quale si riporta ai propri atti e chiede che la causa venga posta in decisione.
Nessuno è presente per Ag.entrate - Riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 13.06.2024 dinanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'ADER, esponendo che in data 5.04.2024, l'odierna ricorrente aveva ricevuto la notifica di una intimazione di pagamento con numeri finali 3557, in relazione alle somme richieste nelle due cartelle di pagamento, la prima con numeri finali 0118, per Irpef anno 2005, per la somma totale di € 7.107,26; la seconda con numeri finali 2164, per Irpef anno 2006, per la somma di € 7.107,29.
Chiedeva l'annullamento dell'intimazione impugnata, deducendo la mancata notifica di tali cartelle, atti presupposti, la prescrizione, la inesistenza della notifica per omesso riempimento della relata, il difetto di motivazione.
L'ADER si costituiva in giudizio;
depositava la relata di notifica delle cartelle in oggetto;
invocava l'applicazione della normativa sulla sospensione dei termini decretata in occasione del Covid;
chiedeva il rigetto del ricorso, perché infondato.
Parte ricorrente presentava memorie illustrative.
La causa veniva decisa all'udienza del 11.02.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere pertanto accolto entro tali limiti.
L'Agenzia ha dimostrato, mediante la produzione in atti delle relate di notifica, che le due cartelle di pagamento in oggetto sono state regolarmente notificate rispettivamente in data 22.07.2013, ed in data 23.09.2013, entrambe a mani dell'interessata, Ricorrente_1, personalmente.
E' conseguentemente infondato il motivo concernente l'omessa notifica degli atti prodromici, mentre devono considerarsi inammissibili nel presente giudizio gli altri motivi che dovevano essere proposti con una tempestiva impugnazione di tali atti.
Il ricorso deve ritenersi infondato, per quanto riguarda la sorte capitale, avente ad oggetto i crediti erariali, anche sotto il profilo della prescrizione, successiva alla notifica della cartella, tenuto conto della intimazione di pagamento oggetto di impugnazione, notificata in data 5.04.2024, oltre che della sospensione dei termini di 5 mesi e mezzo, decretata nell'anno 2014 e di quella decretata in occasione dell'epidemia di Covid.
Per i crediti erariali infatti la Suprema Corte, con giurisprudenza oramai pacifica, ha sancito il termine decennale di prescrizione: nel caso in oggetto l'atto impugnato nel presente procedimento è stato notificato in data 5.04.2024, dunque prima della scadenza del termine decennale di prescrizione, tenuto anche conto della sopra citata legislazione di sospensione dei termini. Deve altresì osservarsi che la intimazione di pagamento impugnata è stata congruamente motivata e deve conseguentemente rigettarsi il motivo concernente il difetto di motivazione.
Dall'esame dell'atto in oggetto, è possibile infatti risalire ai crediti richiesti, ed alle ragioni sottese al recupero dei crediti, dato che sono analiticamente indicati i seguenti elementi: la somma richiesta, l'anno di riferimento e la causale.
In ogni caso deve anche considerarsi che la ricorrente è stata in grado di individuare i titoli e le motivazioni per le quali le somme in questione sono state richieste ad ha formulato ampie argomentazioni difensive;
che sono presenti tutti gli elementi in fatto ed in diritto necessari perché il contribuente abbia contezza delle somme richieste e delle ragioni del loro ammontare;
e che l'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non può di per sé comportare un difetto di motivazione, ove si consideri che gli interessi vengono calcolati secondo precise normative di legge, come tali conosciute e conoscibili da parte di tutti i cittadini, tra l'altro espressamente richiamate nell'atto impugnato.
L'atto è stato contestato anche per l'omesso riempimento della relata di notifica, che avrebbe comportato, secondo la ricorrente, la inesistenza della notifica.
Tale motivo di opposizione è infondato.
Così ha infatti statuito la Suprema Corte in proposito:
“In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario
(o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicché, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse”. (Cass. 14245 del 8.07.2015; Cass. 952 del 17.01.2018).
Deve infine osservarsi che eventuali cause di nullità, anche con riferimento al messo notificatore, rimangono sanate, in base al dettato dell'art. 156 cpc, avendo la notifica effettuata conseguito il suo scopo.
La prescrizione successiva deve invece considerarsi verificata, e sotto questo profilo, dunque, il ricorso merita parziale accoglimento, relativamente alle somme richieste nelle due cartelle con numeri finali 0118
e 2164, a titolo di interessi e sanzioni, tenuto conto che il relativo termine di prescrizione è quinquennale e dunque esso è trascorso successivamente alla data di notifica delle cartelle.
Così ha infatti statuito la Suprema Corte: “In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20 comma 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n.
4. c.
c.” (Cass. Sez.
6-5 Ordinanza n. 7486 del 08/03/2022).
“Gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che , una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una vera e propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4 c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale”. (Cass. Sez. 5 Sentenza n. 2095 del 24.01.2023). Il termine quinquennale è pertanto decorso, per i crediti di interessi e sanzioni richiesti nella cartella di pagamento sopra menzionata, al momento della notifica della intimazione di pagamento impugnata, avvenuta in data 5.04.2024; restano dovuti, in quanto non colpiti dalla prescrizione solamente gli interessi maturati negli ultimi cinque anni calcolati a ritroso a decorrere dalla data di notifica dell'atto impugnato.
Le spese vanno compensate, tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla la intimazione di pagamento impugnata, limitatamente alle somme richieste, per le due cartelle con numeri finali 0118 e 2164, a titolo di sanzioni e, per gli interessi li dichiara non dovuti, ad eccezione di quelli maturati negli ultimi cinque anni calcolati a ritroso a decorrere dalla data di notifica dell'atto di intimazione impugnato;
rigetta per il resto il ricorso;
compensa tra le parti le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
11.02.2026.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr. Pasquale Nigro Dr. Antonino Matarazzo