Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 1377
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartelle presupposte

    L'Agenzia ha prodotto le relate di notifica delle cartelle, dimostrando la loro regolare notifica all'interessata.

  • Accolto
    Prescrizione del credito erariale

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione per sanzioni e interessi, dato il decorso del termine quinquennale dalla notifica delle cartelle, tenendo conto delle sospensioni dei termini. Sono dovuti solo gli interessi maturati negli ultimi cinque anni.

  • Rigettato
    Inesistenza della notifica per omesso riempimento della relata

    La Corte ha ritenuto infondato il motivo, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la mancata apposizione della relazione di notifica non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità sanabile. Inoltre, la notifica ha comunque raggiunto lo scopo.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'avviso di intimazione

    La Corte ha ritenuto l'avviso congruamente motivato, poiché indicava analiticamente somme, anno di riferimento e causale. La ricorrente era in grado di comprendere le somme richieste e le ragioni del loro ammontare. L'omessa indicazione dei criteri di calcolo degli interessi non inficia la motivazione, essendo gli interessi calcolati secondo normativa di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 1377
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1377
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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