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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 17/11/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.34/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “rivalutazione amianto”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza
nella controversia in grado di appello di previdenza ed assistenza sociale fra
, rappr. e dif. da avv. Stefano Russo Appellante Parte_1
contro
. , in persona del legale rappresentante p.t.,rappr. e dif. da avv. Andriulli, Battiato e Certomà CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 22 gennaio 2021 impugnava Parte_1 la sentenza resa in data 29 settembre 2020 con cui era stata rigettata la domanda vòlta ad ottenere la rivalutazione (convenuto ) dei periodi contributivi ex art. 13 co. 8 l. 257/1992 come sost. CP_1 dall'art. 1 d.l. 169/1993 conv. in l. 271/1993 (già riconosciuta dall' per il periodo 30.8.1980 – CP_2
31.12.1992) anche in relazione al periodo 1.1.1993 – 2.10.2003.
Si è costituito in questo giudizio di appello l' , chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 12 novembre 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
L'appello è infondato.
Condivide questa Corte la sentenza in cui il Giudice di prime cure dà atto che la certificazione all' era stata richiesta dal il 5 aprile 2002, con ciò dovendosi ritenere che già in quella CP_2 Pt_1 data aveva piena consapevolezza del diritto al beneficio invocato, ma di aver proposto il ricorso il 1 giugno 2016, cioè oltre dieci anni dopo il termine del periodo indicato, così incorrendo nella prescrizione estintiva.
La Corte invero non ritiene infatti condivisibile la prospettazione dell'appellante secondo cui, entrato in vigore il D.L. n. 269/2003 convertito con modificazioni in legge n. 326/2003 che all'art. 47comma 5 stabiliva che i lavoratori che intendessero avere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13 comma 8 legge 27/1992 (ancorchè con coefficiente moltiplicatore ridotto da 1,5 a 1,25),
1 compresi i lavoratori per i quali, come per il ricorrente, era stata rilasciata certificazione dell' CP_2 anteriore al 1 ottobre 2003 avrebbero potuto presentare domanda all' entro il 15 giugno 2005, CP_2 tale domanda che riconosceva la facoltà di inoltrare una nuova domanda amministrativa riportava
“da zero” l'intero accertamento, e da tale data (15 giugno 2005) avrebbe dovuto iniziare a decorrere una (nuova) prescrizione decennale.
E' fuor di dubbio che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui può farsi valere il diritto, che nel caso di specie era evidentemente ben noto all'appellante già il 5 aprile 2002, data della prima istanza all' , significativa evidentemente della circostanza che l'odierno appellante CP_2 aveva acquisito ben piena consapevolezza della possibilità di far valere il proprio diritto.
Se comunque, fermandosi alla data del 15 giugno 2005, la prescrizione sarebbe comunque spirata alla data del deposito del ricorso introduttivo di primo grado, non ha pregio a giudizio di questa
Corte il preteso effetto interruttivo della prescrizione assertivamente costituito dal deposito di un primo ricorso giudiziale n.6993 del 2013 culminato con sentenza di 1° grado in cui la domanda veniva rigettata per mancanza della domanda amministrativa all' ed ancora (sempre CP_1 assertivamente) pendente in grado di appello.
Ma l'appellante non ha prodotto tale ricorso, né la sentenza che si assume ancora sub judice, né in cartaceo né in telematico: di talchè manca ogni elemento per poter delibare la questione.
Resta dunque, dagli atti e documenti presenti e disponibili, l'inutile decorso del termine prescrizionale ordinario fra la data della evidente conoscenza del ricorrente della possibilità di far valere il proprio diritto già dal 5 aprile 2002 e quella del deposito del ricorso di primo grado, avvenuto il 1 giugno 2016.
Invero, per legge la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere: e dall'anno 2002, momento di contezza da parte dell'appellante del proprio diritto, alla data di proposizione del ricorso del giugno 2016 la prescrizione decennale era ormai inevitabilmente spirata.
L'appello va pertanto rigettato
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c. e 76 e
77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
2
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere ausiliario all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “rivalutazione amianto”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza
nella controversia in grado di appello di previdenza ed assistenza sociale fra
, rappr. e dif. da avv. Stefano Russo Appellante Parte_1
contro
. , in persona del legale rappresentante p.t.,rappr. e dif. da avv. Andriulli, Battiato e Certomà CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 22 gennaio 2021 impugnava Parte_1 la sentenza resa in data 29 settembre 2020 con cui era stata rigettata la domanda vòlta ad ottenere la rivalutazione (convenuto ) dei periodi contributivi ex art. 13 co. 8 l. 257/1992 come sost. CP_1 dall'art. 1 d.l. 169/1993 conv. in l. 271/1993 (già riconosciuta dall' per il periodo 30.8.1980 – CP_2
31.12.1992) anche in relazione al periodo 1.1.1993 – 2.10.2003.
Si è costituito in questo giudizio di appello l' , chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza del 12 novembre 2025 la causa è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§---
L'appello è infondato.
Condivide questa Corte la sentenza in cui il Giudice di prime cure dà atto che la certificazione all' era stata richiesta dal il 5 aprile 2002, con ciò dovendosi ritenere che già in quella CP_2 Pt_1 data aveva piena consapevolezza del diritto al beneficio invocato, ma di aver proposto il ricorso il 1 giugno 2016, cioè oltre dieci anni dopo il termine del periodo indicato, così incorrendo nella prescrizione estintiva.
La Corte invero non ritiene infatti condivisibile la prospettazione dell'appellante secondo cui, entrato in vigore il D.L. n. 269/2003 convertito con modificazioni in legge n. 326/2003 che all'art. 47comma 5 stabiliva che i lavoratori che intendessero avere il riconoscimento dei benefici di cui all'art. 13 comma 8 legge 27/1992 (ancorchè con coefficiente moltiplicatore ridotto da 1,5 a 1,25),
1 compresi i lavoratori per i quali, come per il ricorrente, era stata rilasciata certificazione dell' CP_2 anteriore al 1 ottobre 2003 avrebbero potuto presentare domanda all' entro il 15 giugno 2005, CP_2 tale domanda che riconosceva la facoltà di inoltrare una nuova domanda amministrativa riportava
“da zero” l'intero accertamento, e da tale data (15 giugno 2005) avrebbe dovuto iniziare a decorrere una (nuova) prescrizione decennale.
E' fuor di dubbio che la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui può farsi valere il diritto, che nel caso di specie era evidentemente ben noto all'appellante già il 5 aprile 2002, data della prima istanza all' , significativa evidentemente della circostanza che l'odierno appellante CP_2 aveva acquisito ben piena consapevolezza della possibilità di far valere il proprio diritto.
Se comunque, fermandosi alla data del 15 giugno 2005, la prescrizione sarebbe comunque spirata alla data del deposito del ricorso introduttivo di primo grado, non ha pregio a giudizio di questa
Corte il preteso effetto interruttivo della prescrizione assertivamente costituito dal deposito di un primo ricorso giudiziale n.6993 del 2013 culminato con sentenza di 1° grado in cui la domanda veniva rigettata per mancanza della domanda amministrativa all' ed ancora (sempre CP_1 assertivamente) pendente in grado di appello.
Ma l'appellante non ha prodotto tale ricorso, né la sentenza che si assume ancora sub judice, né in cartaceo né in telematico: di talchè manca ogni elemento per poter delibare la questione.
Resta dunque, dagli atti e documenti presenti e disponibili, l'inutile decorso del termine prescrizionale ordinario fra la data della evidente conoscenza del ricorrente della possibilità di far valere il proprio diritto già dal 5 aprile 2002 e quella del deposito del ricorso di primo grado, avvenuto il 1 giugno 2016.
Invero, per legge la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere fatto valere: e dall'anno 2002, momento di contezza da parte dell'appellante del proprio diritto, alla data di proposizione del ricorso del giugno 2016 la prescrizione decennale era ormai inevitabilmente spirata.
L'appello va pertanto rigettato
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex art. 152 Disp. Att. c.p.c. e 76 e
77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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