Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 31/03/2026, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02174/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06699/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6699 del 2025, proposto da
AN D'EL, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4687/2023 del 15/11/2023 del Tribunale di Napoli Nord, resa a definizione del procedimento avente R.G.n.2773/2023, passata in giudicato in data 15/05/2024, corretta con provvedimento di correzione di errore materiale n. cronol. 22535/2025 del 05/05/2025, e notificata ai fini dell’esecuzione il 29/05/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RO VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame parte ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 4687/2023 del 15/11/2023, come risultante dal provvedimento di correzione di errore materiale n. 22535/2025 del 05/05/2025, pel tramite del quale il Tribunale di Napoli Nord ha così statuito: “1. accerta e dichiara il diritto della ricorrente a vedersi riconoscere, per il periodo dal a/s 1980-1981 e fino all’as 1990/1991, le differenze tra la retribuzione percepita e quella che gli sarebbe spettata in virtù degli incrementi stipendiali dei CCNL di settore, ove fosse stata riconosciuta integralmente l'anzianità professionale per i servizi di insegnamento prestati con contratti a tempo determinato per complessivi euro 76.255,24 oltre interessi legali; 2. condanna la parte resistente a corrispondere alla ricorrente, per il periodo tra il sopra indicato, le differenze tra la retribuzione percepita e quella che gli sarebbe spettata, in virtù degli incrementi stipendiali dei CCNL di settore, ove fosse stata riconosciuta integralmente l'anzianità professionale per i servizi di insegnamento prestati con contratti a tempo determinato; oltre interessi legali”.
La sentenza è stata notificata, ai fini dell’esecuzione, in data 29/05/2025, ed è passata in giudicato, giusta certificato del 24/11/2025 versato in atti.
In particolare parte ricorrente denuncia che i suoi diritti non sono stati soddisfatti e chiede che la sezione ordini all’Amministrazione intimata di eseguire interamente il provvedimento, fissando allo scopo un termine; in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che questo TAR provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’Amministrazione e la condanna di quest’ultima alla corresponsione di una penalità di mora ex articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Il ricorso è fondato e va accolto non avendo l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, fornito elementi ostativi.
Di conseguenza deve ordinarsi al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Caserta o un dirigente dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che si sostituirà all’amministrazione e provvederà all’esecuzione della sentenza indicata e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento nell’ulteriore termine di sessanta giorni; l’eventuale compenso spettante al commissario, che è posto a carico dell’Amministrazione intimata, sarà liquidato dalla Sezione su istanza del commissario che documenterà l’attività svolta e le eventuali spese sostenute per adempiere al suo ufficio.
L’Amministrazione intimata è altresì condannata a corrispondere la penalità di mora che è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta; essa decorrerà dal giorno di comunicazione della presente sentenza come previsto dall’articolo 114 c.p.a. e sarà dovuta sino al giorno dell’adempimento o, ove l’amministrazione perduri nella sua inerzia, sino al giorno di effettivo insediamento del commissario ad acta (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 17 dicembre 2020, n. 2524, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 1 aprile 2019, n. 1794).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di eseguire la sentenza indicata in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento della penalità di mora secondo quanto precisato in premessa; dispone che in caso di ulteriore inerzia all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Dirigente responsabile della Ragioneria territoriale dello Stato di Caserta o di un dirigente da lui delegato, che provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni; pone a carico del Ministero resistente l’eventuale compenso spettante al commissario che sarà liquidato con separato provvedimento su documentata istanza dell’interessato.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.500,00, oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato, nella misura effettivamente versata, da attribuirsi al procuratore di parte ricorrente, siccome dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei signori magistrati:
NT DE, Presidente
RO VA, Primo Referendario, Estensore
MA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO VA | NT DE |
IL SEGRETARIO