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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 02/02/2026, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1165/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5414/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 40 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 491/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TF7CR0200125 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, con ricorso notificato il 12/06/2024, impugnava l'atto di recupero TF7CR0200125-2024, anno d'imposta 2019, emesso dalla Agenzia delle Entrate - DP Caserta, connesso all'“utilizzo anticipato”, nell'anno
2019, di un credito IVA di ammontare pari ad €. 89.013,55 emergente dalla dichiarazione Mod. Iva 2019 anno di imposta 2018 presentata il 30/04/2019 (ed oggetto di successiva dichiarazione integrativa prot. n.
14350719115-0000001 del 28/11/2022). Ne deduceva l'illegittimità per i seguenti motivi: 1) mancato preventivo contraddittorio tra le parti;
2) mancata valuazione delle correzioni effettuate in sede di dichiarazione integrativa;
3) sproporzione delle sanzioni per un comportamento non proteso alla determinazione di un pregiudizio all'attività di controllo esperibile dall'Ufficio o volto ad arrecare un danno all'erario.
In sede di costituzione, l'Agenzia delle Entrate ribadiva la bontà del proprio operato, in virtù delle previsioni di cui all'art. 23 DM 164/99 e alla circolare 28/E del 2014, e rilevava che le conseguenze dell'apposizione del visto da parte di soggetto diverso da quello che invia la dichiarazione sono disciplinate dalla prassi operativa, nello specifico con la Risoluzione 99/E, emessa il 29.11.2019.
Con memorie del 15.01.2025, il ricorrente rilevava di aver sanato la supposta irregolarità con dichiarazione integrativa, e che la stessa Risoluzione 99/E, emessa il 29.11.2019, prevede la non punibilità delle condotte poste in essere dai contribuenti prima della sua emamazione, e nel caso di specie la dichiarazione è stata inviata in data 30.04.2019. Infine, evidenzia che esiste un giudicato della Corte di Giustizia di II Grado della
Campania che ha sancito la nullità dell'atto per l'annualità 2017 emesso nei confronti del ricorrente avente ad oggetto la mancanza di identità soggettiva, con evidente violazione del ne bis in idem.
I primi giudici accoglievano il ricorso, ritenendo - conformemente alla giurisprudenza di merito favorevole al contribuente per altre annualità, nonchè a consolidati orientamenti di legittimità sulle conseguenza di violazioni dichiarative solo formali- che il visto di conformità apposto da altro soggetto abilitato, anche se diverso da quello autore della dichiarazione, integra una mera violazione formale, per cui non essendo contestata dall'Ufficio la consistenza del credito, ed essendo il predetto vizio formale sanato dalla successiva dichiarazione integrativa, l'atto impugnato doveva essere annullato.
Presenta appello l'Uffico, che con unico articolato motivo di gravame lamenta l'error in iudicando dei primi giudici, in quanto “l'art. 3 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96 prevede espressamente che, in ipotesi di divergenza soggettiva tra chi appone il visto e chi predispone e trasmette la dichiarazione debba procedersi al recupero delle compensazioni e alla comminazione delle sanzioni. La disposizione assunta violata non prevede esimenti”, e chiede la riforma della sentenza gravata, spese vinte.
Si costituisce il contribuente, che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, con vittoria di spese.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio, l'art. 3 del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla
L. n. 96/2017, prevede il recupero dei crediti utilizzati in compensazione e l'irrogazione delle relative sanzioni esclusivamente in presenza di specifiche violazioni, puntualmente individuate dal legislatore. In particolare, la disposizione stabilisce che l'Amministrazione finanziaria procede al recupero del credito e all'applicazione delle sanzioni nei soli casi di:
a) mancata apposizione del visto di conformità;
b) mancata sottoscrizione della dichiarazione;
c) apposizione del visto o della sottoscrizione da parte di soggetti non abilitati.
Dalla lettura della norma emerge, pertanto, l'assenza di qualsiasi riferimento alla fattispecie oggetto di causa, caratterizzata dalla mera divergenza tra il soggetto che ha apposto il visto di conformità – professionista abilitata che ha regolarmente eseguito i controlli prescritti dalla normativa vigente – e il soggetto che ha provveduto alla trasmissione telematica della dichiarazione. Tale circostanza, come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, non rientra in alcuna delle ipotesi tipizzate dall'art. 3 del D.L. n. 50/2017 e, soprattutto, non è accompagnata da alcuna contestazione in ordine all'an o al quantum del credito utilizzato in compensazione. Ne consegue che la condotta contestata al contribuente non può essere assimilata all'omesso versamento, il quale presuppone un pregiudizio diretto per l'Erario. Trova, invece, applicazione l'art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui non sono sanzionabili le violazioni di carattere meramente formale che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo. Sul punto, la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 7160/2025, ha ribadito che le irregolarità afferenti l'apposizione del visto di conformità integrano violazioni puramente formali, non idonee a ledere gli interessi erariali qualora la sussistenza del credito non sia contestata o risulti documentalmente provata, né tali da ostacolare l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, risulta pacifico che:
– il visto di conformità non è stato omesso, ma apposto da un soggetto abilitato;
– il contribuente ha provveduto a sanare l'irregolarità mediante la presentazione di dichiarazione integrativa, ripristinando l'identità soggettiva tra il professionista che ha apposto il visto e quello che ha trasmesso il dichiarativo;
– non è oggetto di contestazione la spettanza e la sussistenza del credito IVA.
Tali elementi confermano la natura meramente formale della violazione contestata, priva di effetti sostanziali sul tributo e inidonea a compromettere l'esercizio dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Parimenti infondati risultano i richiami operati dall'Ufficio all'art. 23 del D.M. n. 164/1999, norma che non prescrive alcuna identità soggettiva tra il soggetto che appone il visto di conformità e quello che trasmette telematicamente la dichiarazione, disciplinando esclusivamente profili attinenti alla tenuta della contabilità, nonché alla Risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019, la quale, oltre a essere successiva alla presentazione della dichiarazione oggetto di contestazione (avvenuta il 30 aprile 2019), esclude espressamente la sanzionabilità delle condotte poste in essere anteriormente alla sua emanazione. La medesima Risoluzione, infatti, prevede che, con riferimento ai comportamenti già adottati, gli uffici valutino caso per caso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000 e dell'art. 6, comma
2, del D.Lgs. n. 472/1997, che escludono la punibilità in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi corretta la decisione dei giudici di primo grado,
i quali hanno escluso l'applicabilità della disciplina sanzionatoria invocata dall'Ufficio, in quanto la fattispecie in esame integra una violazione meramente formale, non sanzionabile e priva di qualsivoglia pregiudizio per l'Erario.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, compensando le spese attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
MINIO EMILIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5414/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara 40 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 491/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
6 e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. TF7CR0200125 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 69/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, con ricorso notificato il 12/06/2024, impugnava l'atto di recupero TF7CR0200125-2024, anno d'imposta 2019, emesso dalla Agenzia delle Entrate - DP Caserta, connesso all'“utilizzo anticipato”, nell'anno
2019, di un credito IVA di ammontare pari ad €. 89.013,55 emergente dalla dichiarazione Mod. Iva 2019 anno di imposta 2018 presentata il 30/04/2019 (ed oggetto di successiva dichiarazione integrativa prot. n.
14350719115-0000001 del 28/11/2022). Ne deduceva l'illegittimità per i seguenti motivi: 1) mancato preventivo contraddittorio tra le parti;
2) mancata valuazione delle correzioni effettuate in sede di dichiarazione integrativa;
3) sproporzione delle sanzioni per un comportamento non proteso alla determinazione di un pregiudizio all'attività di controllo esperibile dall'Ufficio o volto ad arrecare un danno all'erario.
In sede di costituzione, l'Agenzia delle Entrate ribadiva la bontà del proprio operato, in virtù delle previsioni di cui all'art. 23 DM 164/99 e alla circolare 28/E del 2014, e rilevava che le conseguenze dell'apposizione del visto da parte di soggetto diverso da quello che invia la dichiarazione sono disciplinate dalla prassi operativa, nello specifico con la Risoluzione 99/E, emessa il 29.11.2019.
Con memorie del 15.01.2025, il ricorrente rilevava di aver sanato la supposta irregolarità con dichiarazione integrativa, e che la stessa Risoluzione 99/E, emessa il 29.11.2019, prevede la non punibilità delle condotte poste in essere dai contribuenti prima della sua emamazione, e nel caso di specie la dichiarazione è stata inviata in data 30.04.2019. Infine, evidenzia che esiste un giudicato della Corte di Giustizia di II Grado della
Campania che ha sancito la nullità dell'atto per l'annualità 2017 emesso nei confronti del ricorrente avente ad oggetto la mancanza di identità soggettiva, con evidente violazione del ne bis in idem.
I primi giudici accoglievano il ricorso, ritenendo - conformemente alla giurisprudenza di merito favorevole al contribuente per altre annualità, nonchè a consolidati orientamenti di legittimità sulle conseguenza di violazioni dichiarative solo formali- che il visto di conformità apposto da altro soggetto abilitato, anche se diverso da quello autore della dichiarazione, integra una mera violazione formale, per cui non essendo contestata dall'Ufficio la consistenza del credito, ed essendo il predetto vizio formale sanato dalla successiva dichiarazione integrativa, l'atto impugnato doveva essere annullato.
Presenta appello l'Uffico, che con unico articolato motivo di gravame lamenta l'error in iudicando dei primi giudici, in quanto “l'art. 3 del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96 prevede espressamente che, in ipotesi di divergenza soggettiva tra chi appone il visto e chi predispone e trasmette la dichiarazione debba procedersi al recupero delle compensazioni e alla comminazione delle sanzioni. La disposizione assunta violata non prevede esimenti”, e chiede la riforma della sentenza gravata, spese vinte.
Si costituisce il contribuente, che contesta le avverse deduzioni, chiedendo confermarsi la sentenza gravata, con vittoria di spese.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Dalla lettura della documentazione in atti, nessun elemento è stato offerto a questa Corte per controvertere la decisione dei primi giudici, che risulta adeguatamente motivata e correttamente basata sul puntuale scrutinio di tutti gli elementi di doglianza del contribuente e delle controdeduzioni dell'Ufficio. La sentenza appellata non si presta pertanto a censure sotto il profilo della adeguata motivazione in quanto i giudici di prime cure hanno correttamente individuato il thema decidendum della controversia attraverso un ragionamento logico-giuridico chiaro e coerente, in conformità all'art. 36 comma 2, n. 4 d.lgs. 546.
Diversamente da quanto sostenuto dall'Ufficio, l'art. 3 del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla
L. n. 96/2017, prevede il recupero dei crediti utilizzati in compensazione e l'irrogazione delle relative sanzioni esclusivamente in presenza di specifiche violazioni, puntualmente individuate dal legislatore. In particolare, la disposizione stabilisce che l'Amministrazione finanziaria procede al recupero del credito e all'applicazione delle sanzioni nei soli casi di:
a) mancata apposizione del visto di conformità;
b) mancata sottoscrizione della dichiarazione;
c) apposizione del visto o della sottoscrizione da parte di soggetti non abilitati.
Dalla lettura della norma emerge, pertanto, l'assenza di qualsiasi riferimento alla fattispecie oggetto di causa, caratterizzata dalla mera divergenza tra il soggetto che ha apposto il visto di conformità – professionista abilitata che ha regolarmente eseguito i controlli prescritti dalla normativa vigente – e il soggetto che ha provveduto alla trasmissione telematica della dichiarazione. Tale circostanza, come correttamente rilevato dai giudici di primo grado, non rientra in alcuna delle ipotesi tipizzate dall'art. 3 del D.L. n. 50/2017 e, soprattutto, non è accompagnata da alcuna contestazione in ordine all'an o al quantum del credito utilizzato in compensazione. Ne consegue che la condotta contestata al contribuente non può essere assimilata all'omesso versamento, il quale presuppone un pregiudizio diretto per l'Erario. Trova, invece, applicazione l'art. 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 472/1997, secondo cui non sono sanzionabili le violazioni di carattere meramente formale che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta o sul versamento del tributo. Sul punto, la Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 7160/2025, ha ribadito che le irregolarità afferenti l'apposizione del visto di conformità integrano violazioni puramente formali, non idonee a ledere gli interessi erariali qualora la sussistenza del credito non sia contestata o risulti documentalmente provata, né tali da ostacolare l'attività di accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, risulta pacifico che:
– il visto di conformità non è stato omesso, ma apposto da un soggetto abilitato;
– il contribuente ha provveduto a sanare l'irregolarità mediante la presentazione di dichiarazione integrativa, ripristinando l'identità soggettiva tra il professionista che ha apposto il visto e quello che ha trasmesso il dichiarativo;
– non è oggetto di contestazione la spettanza e la sussistenza del credito IVA.
Tali elementi confermano la natura meramente formale della violazione contestata, priva di effetti sostanziali sul tributo e inidonea a compromettere l'esercizio dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
Parimenti infondati risultano i richiami operati dall'Ufficio all'art. 23 del D.M. n. 164/1999, norma che non prescrive alcuna identità soggettiva tra il soggetto che appone il visto di conformità e quello che trasmette telematicamente la dichiarazione, disciplinando esclusivamente profili attinenti alla tenuta della contabilità, nonché alla Risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019, la quale, oltre a essere successiva alla presentazione della dichiarazione oggetto di contestazione (avvenuta il 30 aprile 2019), esclude espressamente la sanzionabilità delle condotte poste in essere anteriormente alla sua emanazione. La medesima Risoluzione, infatti, prevede che, con riferimento ai comportamenti già adottati, gli uffici valutino caso per caso la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 10, comma 3, della L. n. 212/2000 e dell'art. 6, comma
2, del D.Lgs. n. 472/1997, che escludono la punibilità in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi corretta la decisione dei giudici di primo grado,
i quali hanno escluso l'applicabilità della disciplina sanzionatoria invocata dall'Ufficio, in quanto la fattispecie in esame integra una violazione meramente formale, non sanzionabile e priva di qualsivoglia pregiudizio per l'Erario.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta l'appello, compensando le spese attesa la complessità della questione, specificatamente in ragione della particolare difficoltà delle questioni trattate, nonché per il riferimento ad aspetti interpretativi non equitativamente comparabili per effetto di orientamenti giurisprudenziali non uniformi.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.