Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1990, n. 29
Articolo 2
Versione
9 marzo 1990
Art. 1. Effetti della dichiarazione di conversione 1. L' articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203 , deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Il testo dell' art. 26 della legge n. 203/1982 (Norme sui contratti agrari) e' il seguente:
"Art. 26 (Effetti della conversione). - La conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto produce effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva alla comunicazione del richiedente".
Entrata in vigore il 9 marzo 1990
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