Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1659
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Altro
    Annullamento in autotutela

    La controversia deve considerarsi definita alla luce dell'annullamento dell'avviso di accertamento disposto da Roma Capitale. Tuttavia, nonostante l'istanza di autotutela tempestivamente presentata dalla contribuente il Comune ha trasmesso solo in data 05.02.2025 il citato provvedimento di annullamento dopo la presentazione del ricorso per cui è causa e, soprattutto, quando i termini di impugnazione dell'accertamento in questione erano già decorsi. Ciò rappresenta valido motivo per applicare il generale principio di soccombenza virtuale atteso che, a causa della condotta di Roma Capitale, la ricorrente si vedeva obbligata ad avvalersi dell'assistenza tecnica onerosa di un professionista abilitato alla difesa in giudizio.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale

    Ciò rappresenta valido motivo per applicare il generale principio di soccombenza virtuale atteso che, a causa della condotta di Roma Capitale, la ricorrente si vedeva obbligata ad avvalersi dell'assistenza tecnica onerosa di un professionista abilitato alla difesa in giudizio.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1659
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1659
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo