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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 04/02/2026, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1659/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2996/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564751 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 938/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n.112401564751, notificato in data 02.12.2024, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 961,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni 2018 e 2019 relativamente alla utenza in Roma, Indirizzo_1, in catasto al foglio Dati catastali
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria in quanto l'immobile accertato è pertinenza della abitazione principale con utenza regolarmente attivata ed assolvimento dell'obbligo di corresponsione della
TARI e TEFA sulla superficie complessiva di mq. 132, comprensivi della superficie del locale oggetto di accertamento.
La ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Roma Capitale, regolarmente vocata, non si costituiva in giudizio.
Con successive memorie depositate il 07.01.26 la ricorrente rappresentava di aver ricevuto da Roma
Capitale comunicazione di “annullamento totale” dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: "l'immobile oggetto di accertamento risulta già censito e pagato ai fini TARI dal contribuente cumulativamente insieme all'immobile in cui abita."
La ricorrente, preso atto della cessazione della materia del contendere, insiste per la condanna di Roma
Capitale al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve considerarsi definita alla luce dell'annullamento dell'avviso di accertamento disposto da Roma Capitale.
Tuttavia, nonostante l'istanza di autotutela tempestivamente presentata dalla contribuente il Comune ha trasmesso solo in data 05.02.2025 il citato provvedimento di annullamento dopo la presentazione del ricorso per cui è causa e, soprattutto, quando i termini di impugnazione dell'accertamento in questione erano già decorsi.
Ciò rappresenta valido motivo per applicare il generale principio di soccombenza virtuale atteso che, a causa della condotta di Roma Capitale, la ricorrente si vedeva obbligata ad avvalersi dell'assistenza tecnica onerosa di un professionista abilitato alla difesa in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in € 550,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 28.01.2026 Il Giudice monocratico
RN CE
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CENTI FERNANDO, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2996/2025 depositato il 29/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Viale Ostiense 131l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401564751 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 938/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna l'avviso di accertamento n.112401564751, notificato in data 02.12.2024, con il quale Roma Capitale chiede il pagamento di € 961,00 a titolo di omessa dichiarazione e versamento della TARI e TEFA per gli anni 2018 e 2019 relativamente alla utenza in Roma, Indirizzo_1, in catasto al foglio Dati catastali
La ricorrente lamenta l'illegittimità della pretesa tributaria in quanto l'immobile accertato è pertinenza della abitazione principale con utenza regolarmente attivata ed assolvimento dell'obbligo di corresponsione della
TARI e TEFA sulla superficie complessiva di mq. 132, comprensivi della superficie del locale oggetto di accertamento.
La ricorrente conclude chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Roma Capitale, regolarmente vocata, non si costituiva in giudizio.
Con successive memorie depositate il 07.01.26 la ricorrente rappresentava di aver ricevuto da Roma
Capitale comunicazione di “annullamento totale” dell'avviso di accertamento esecutivo in oggetto per la seguente motivazione: "l'immobile oggetto di accertamento risulta già censito e pagato ai fini TARI dal contribuente cumulativamente insieme all'immobile in cui abita."
La ricorrente, preso atto della cessazione della materia del contendere, insiste per la condanna di Roma
Capitale al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia deve considerarsi definita alla luce dell'annullamento dell'avviso di accertamento disposto da Roma Capitale.
Tuttavia, nonostante l'istanza di autotutela tempestivamente presentata dalla contribuente il Comune ha trasmesso solo in data 05.02.2025 il citato provvedimento di annullamento dopo la presentazione del ricorso per cui è causa e, soprattutto, quando i termini di impugnazione dell'accertamento in questione erano già decorsi.
Ciò rappresenta valido motivo per applicare il generale principio di soccombenza virtuale atteso che, a causa della condotta di Roma Capitale, la ricorrente si vedeva obbligata ad avvalersi dell'assistenza tecnica onerosa di un professionista abilitato alla difesa in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Condanna Roma Capitale alla rifusione delle spese di giudizio in favore della ricorrente liquidate in € 550,00 oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Così deciso in Roma il 28.01.2026 Il Giudice monocratico
RN CE