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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/11/2025, n. 5739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5739 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 26/11/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Anna Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10565/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PACE Parte_1 C.F._1
ROSARIO giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PARISI Controparte_1 P.IVA_1
SS NZ giusta procura in atti
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MANNO CP_2 C.F._2
AL giusta procura in atti
CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e per sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni CP_1 CP_2
patrimoniali e non patrimoniali subiti nel sinistro asseritamente avvenuto in data 31.8.2014 in
Giarre Santa Maria La Strada;
allegava che mentre percorreva a velocità moderata la Via
RU I a bordo della propria moto indossando il casco, a causa di un dissesto del manto stradale perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra con il proprio mezzo, che scarrocciava sulla carreggiata per circa sei metri;
che in tale frangente veniva investito dalla vettura condotta dalla convenuta, che percorreva la corsia opposta a notevole velocità e non si fermava neppure a prestare soccorso.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda, eccependo che il sinistro fosse CP_1
interamente addebitabile alla condotta di guida imprudente dell'attore che procedeva a velocità
non adeguata ai luoghi ed al traffico, a ridosso della linea di mezzeria in quanto intento a sorpassare i veicoli incolonnati per l'intenso traffico.
Si costituiva anche , chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo che il sinistro CP_2
si era verificato con una dinamica affatto differente rispetto a quella narrata dall'attore e riconducibile alla esclusiva responsabilità dell'attore stesso.
La causa veniva istruita attraverso acquisizione documentale e prova testimoniale.
§§§
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Occorre una premessa sulle circostanze di spazio, di tempo e di traffico al momento del sinistro.
pagina 2 di 5 Dalle fotografie prodotte, dalle dichiarazioni testimoniali e dal Rapporto dei Vigili Urbani si evince:
- che il sinistro si è verificato in una carreggiata a doppio senso di circolazione, molto stretta (di soli 7,70 metri), priva di marciapiedi e con abitazioni ed accessi pedonali (anche con scalette a gradoni) su entrambi i margini della carreggiata e che il fondo stradale era sconnesso;
- che al momento del sinistro in entrambi i sensi di marcia il traffico era intenso (vedi rapporto di incidente stradale) e le auto erano incolonnate e procedevano molto lentamente;
- che il manto stradale era bagnato perché poco prima aveva piovigginato.
Dalle deposizioni testimoniali è emerso che la convenuta procedeva molto lentamente in quanto le auto in entrambi i sensi erano incolonnate mentre il conducente dello scooter superava le auto incolonnate e quindi procedeva a ridosso della immaginaria linea di mezzeria (non disegnata sul selciato).
Circa la dinamica, è emerso in maniera inconfutabile che l'attore ha perso il controllo del mezzo ed ha completamente invaso la corsia opposta, sia con il motociclo (che ne ha occupato la gran parte) sia con il corpo, con il quale ha occupato la restante parte fino quasi ai gradoni della abitazione del civico n. 172, nello stesso istante in cui transitava a velocità modestissima la convenuta (cfr, deposizione teste : “il ragazzo scivolava e la macchina passava ... attimi Tes_1
di secondi e la macchina è passata”).
La comparsa dell'attore sulla carreggiata opposta, determinata dalla condotta di guida imprudente dell'attore stesso (che non ha tenuto la sua destra e che non ha adeguato la velocità
allo stato dei luoghi ed alle condizioni di traffico) è stata assolutamente improvvisa ed pagina 3 di 5 imprevedibile e si è verificata nell'istante stesso in cui la convenuta transitava tenendo la sua destra.
Ciò è testimoniato sia dai punti di impatto tra l'attore e l'auto UZ FT (tra la parte superiore del casco indossato dall'attore e l'angolo anteriore sinistro del paraurti della vettura della;
sia dalla circostanza che l'auto della convenuta non ha minimamente urtato la moto CP_2
dell'attore, che pure occupava gran parte della carreggiata e che, rispetto alla direzione di marcia della vettura era posizionata sulla carreggiata prima dell'attore.
Inoltre, non corrisponde al vero che l'attore sia stato travolto mentre stava per rialzarsi (come allegato in citazione), sia perché nessun testimone lo ha dichiarato, sia perché la convenuta non avrebbe potuto travolgere l'attore senza travolgere anche la trasportata che dalle fotografie si vede riversa a terra accanto a lui ad occupare gran parte della carreggiata.
In conclusione, nessuna imprudenza o negligenza può essere imputata alla convenuta, che oltre a procedere sulla sua carreggiata, vicino al margine destro ed a velocità assolutamente commisurata allo stato dei luoghi, nulla poteva fare per evitare l'impatto con l'attore, sia per la repentinità della sua comparsa sulla carreggiata sia per l'impossibilità spaziale di attuare manovre di emergenza atte ad evitare l'impatto.
Ai sensi dell'art. 2054 co. 1 c.c. infatti: “il conducente di un veicolo …. è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”; dunque, “il conducente … da tale responsabilità … può liberarsi provando di avere fatto il possibile per evitare il danno o dimostrando che il fatto è imputabile ad un evento imprevedibile o abnorme, estraneo alla sfera di ordinario controllo esigibile da una pagina 4 di 5 condotta normalmente diligente”. In sostanza, il conducente può liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante dimostrando la sussistenza della 'causa esterna', improvvisa ed esorbitante dalla normalità, che non consenta alcuna manovra atta ad evitare il danno (Tribunale Campobasso,
28/03/2025, n.233, Cass. n. 1240/1995; n. 12039/1998; n. 12751/2001; n. 14064/2010; n.
12610/2018).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- Condanna parte attrice a rimborsare a ciascuno dei convenuti le spese di lite, che si liquidano in
€ 14.000,00 per compensi per ciascuno, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso in Catania, il 26 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Anna Codecasa
ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. r.g. 10565/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PACE Parte_1 C.F._1
ROSARIO giusta procura in atti
ATTORE
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PARISI Controparte_1 P.IVA_1
SS NZ giusta procura in atti
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. MANNO CP_2 C.F._2
AL giusta procura in atti
CONVENUTI
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
e per sentirli condannare in solido al risarcimento di tutti i danni CP_1 CP_2
patrimoniali e non patrimoniali subiti nel sinistro asseritamente avvenuto in data 31.8.2014 in
Giarre Santa Maria La Strada;
allegava che mentre percorreva a velocità moderata la Via
RU I a bordo della propria moto indossando il casco, a causa di un dissesto del manto stradale perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra con il proprio mezzo, che scarrocciava sulla carreggiata per circa sei metri;
che in tale frangente veniva investito dalla vettura condotta dalla convenuta, che percorreva la corsia opposta a notevole velocità e non si fermava neppure a prestare soccorso.
Si costituiva la chiedendo il rigetto della domanda, eccependo che il sinistro fosse CP_1
interamente addebitabile alla condotta di guida imprudente dell'attore che procedeva a velocità
non adeguata ai luoghi ed al traffico, a ridosso della linea di mezzeria in quanto intento a sorpassare i veicoli incolonnati per l'intenso traffico.
Si costituiva anche , chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo che il sinistro CP_2
si era verificato con una dinamica affatto differente rispetto a quella narrata dall'attore e riconducibile alla esclusiva responsabilità dell'attore stesso.
La causa veniva istruita attraverso acquisizione documentale e prova testimoniale.
§§§
La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Occorre una premessa sulle circostanze di spazio, di tempo e di traffico al momento del sinistro.
pagina 2 di 5 Dalle fotografie prodotte, dalle dichiarazioni testimoniali e dal Rapporto dei Vigili Urbani si evince:
- che il sinistro si è verificato in una carreggiata a doppio senso di circolazione, molto stretta (di soli 7,70 metri), priva di marciapiedi e con abitazioni ed accessi pedonali (anche con scalette a gradoni) su entrambi i margini della carreggiata e che il fondo stradale era sconnesso;
- che al momento del sinistro in entrambi i sensi di marcia il traffico era intenso (vedi rapporto di incidente stradale) e le auto erano incolonnate e procedevano molto lentamente;
- che il manto stradale era bagnato perché poco prima aveva piovigginato.
Dalle deposizioni testimoniali è emerso che la convenuta procedeva molto lentamente in quanto le auto in entrambi i sensi erano incolonnate mentre il conducente dello scooter superava le auto incolonnate e quindi procedeva a ridosso della immaginaria linea di mezzeria (non disegnata sul selciato).
Circa la dinamica, è emerso in maniera inconfutabile che l'attore ha perso il controllo del mezzo ed ha completamente invaso la corsia opposta, sia con il motociclo (che ne ha occupato la gran parte) sia con il corpo, con il quale ha occupato la restante parte fino quasi ai gradoni della abitazione del civico n. 172, nello stesso istante in cui transitava a velocità modestissima la convenuta (cfr, deposizione teste : “il ragazzo scivolava e la macchina passava ... attimi Tes_1
di secondi e la macchina è passata”).
La comparsa dell'attore sulla carreggiata opposta, determinata dalla condotta di guida imprudente dell'attore stesso (che non ha tenuto la sua destra e che non ha adeguato la velocità
allo stato dei luoghi ed alle condizioni di traffico) è stata assolutamente improvvisa ed pagina 3 di 5 imprevedibile e si è verificata nell'istante stesso in cui la convenuta transitava tenendo la sua destra.
Ciò è testimoniato sia dai punti di impatto tra l'attore e l'auto UZ FT (tra la parte superiore del casco indossato dall'attore e l'angolo anteriore sinistro del paraurti della vettura della;
sia dalla circostanza che l'auto della convenuta non ha minimamente urtato la moto CP_2
dell'attore, che pure occupava gran parte della carreggiata e che, rispetto alla direzione di marcia della vettura era posizionata sulla carreggiata prima dell'attore.
Inoltre, non corrisponde al vero che l'attore sia stato travolto mentre stava per rialzarsi (come allegato in citazione), sia perché nessun testimone lo ha dichiarato, sia perché la convenuta non avrebbe potuto travolgere l'attore senza travolgere anche la trasportata che dalle fotografie si vede riversa a terra accanto a lui ad occupare gran parte della carreggiata.
In conclusione, nessuna imprudenza o negligenza può essere imputata alla convenuta, che oltre a procedere sulla sua carreggiata, vicino al margine destro ed a velocità assolutamente commisurata allo stato dei luoghi, nulla poteva fare per evitare l'impatto con l'attore, sia per la repentinità della sua comparsa sulla carreggiata sia per l'impossibilità spaziale di attuare manovre di emergenza atte ad evitare l'impatto.
Ai sensi dell'art. 2054 co. 1 c.c. infatti: “il conducente di un veicolo …. è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”; dunque, “il conducente … da tale responsabilità … può liberarsi provando di avere fatto il possibile per evitare il danno o dimostrando che il fatto è imputabile ad un evento imprevedibile o abnorme, estraneo alla sfera di ordinario controllo esigibile da una pagina 4 di 5 condotta normalmente diligente”. In sostanza, il conducente può liberarsi dalla responsabilità su di lui gravante dimostrando la sussistenza della 'causa esterna', improvvisa ed esorbitante dalla normalità, che non consenta alcuna manovra atta ad evitare il danno (Tribunale Campobasso,
28/03/2025, n.233, Cass. n. 1240/1995; n. 12039/1998; n. 12751/2001; n. 14064/2010; n.
12610/2018).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta la domanda proposta da Parte_1
- Condanna parte attrice a rimborsare a ciascuno dei convenuti le spese di lite, che si liquidano in
€ 14.000,00 per compensi per ciascuno, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Così deciso in Catania, il 26 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. Elena Anna Codecasa
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5