CASS
Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2024, n. 21013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21013 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: VA AC (CUI 01RYANT) nato il [...] avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato MANFIO VITTORIO del foro di PADOVA in difesa di VA AC (CUI 01RYANT) conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21013 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 30/01/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza emessa in data 15 maggio 2023, in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena, nei confronti di KO CA nella misura di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - KO CA, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata possibilità offerta all'imputato di presentare istanza per l'applicazione di una pena sostitutiva (art.545 bis cod.proc.pen.). 2.1 In particolare, secondo il ricorrente la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare la disciplina introdotta dal d.lgs. n.150 del 2022, in riferimento alla necessità di fissare udienza posteriore alla lettura del dispositivo (art.545 bis cod.proc.pen.). In tal modo avrebbe reso possibile - in riferimento alla concreta entità della pena - la formulazione della domanda di pena sostitutiva. Da ciò la deduzione di vizio del procedimento. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La linea interpretativa formatasi, sul tema oggetto di ricorso, nella presente sede di legittimità - condivisa dal Collegio - esclude che in sede di appello (ed a maggior ragione in sede di giudizio di rinvio successivo ad annullamento) sia dovuta una attivazione ex officio da parte del giudice, essendo necessaria una previa manifestazione di volontà della parte, tesa alla applicazione della pena sostitutiva. Si è dunque ritenuto che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. H n. 43848 del 29.9.2023, rv 285412; nello stesso senso v. Sez. VI n. 33027 del 10.5.2023, rv 285090). 3.2 Nel caso in esame nessuna iniziativa della difesa del KO - anche tramite memoria antecedente alla decisione in sede di rinvio - risulta avvenuta e, pertanto, il ricorso è da ritenersi infondato. ( Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato MANFIO VITTORIO del foro di PADOVA in difesa di VA AC (CUI 01RYANT) conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21013 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 30/01/2024 IN FATTO E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Venezia, con sentenza emessa in data 15 maggio 2023, in sede di rinvio da questa Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena, nei confronti di KO CA nella misura di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - KO CA, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla mancata possibilità offerta all'imputato di presentare istanza per l'applicazione di una pena sostitutiva (art.545 bis cod.proc.pen.). 2.1 In particolare, secondo il ricorrente la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare la disciplina introdotta dal d.lgs. n.150 del 2022, in riferimento alla necessità di fissare udienza posteriore alla lettura del dispositivo (art.545 bis cod.proc.pen.). In tal modo avrebbe reso possibile - in riferimento alla concreta entità della pena - la formulazione della domanda di pena sostitutiva. Da ciò la deduzione di vizio del procedimento. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La linea interpretativa formatasi, sul tema oggetto di ricorso, nella presente sede di legittimità - condivisa dal Collegio - esclude che in sede di appello (ed a maggior ragione in sede di giudizio di rinvio successivo ad annullamento) sia dovuta una attivazione ex officio da parte del giudice, essendo necessaria una previa manifestazione di volontà della parte, tesa alla applicazione della pena sostitutiva. Si è dunque ritenuto che in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che, nelle conclusioni o con richiesta formulata subito dopo la lettura del dispositivo, non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen. non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso previsto dal comma 1 di tale disposizione (Sez. H n. 43848 del 29.9.2023, rv 285412; nello stesso senso v. Sez. VI n. 33027 del 10.5.2023, rv 285090). 3.2 Nel caso in esame nessuna iniziativa della difesa del KO - anche tramite memoria antecedente alla decisione in sede di rinvio - risulta avvenuta e, pertanto, il ricorso è da ritenersi infondato. ( Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente