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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 131/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BENANTI LAURA, Presidente e Relatore
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
CANNARELLA MARCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1416/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200010500056000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 S.r.l.s. in Liquidazione, in persona del liquidatore, Rappresentante_1, proponeva ricorso, il 12.4.2024, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 29820200010500056000, pervenutale il 22.2.2024 e contenente l'iscrizione a ruolo dei seguenti tributi e la seguente descrizione: − Ruolo n. 2020/250111 reso esecutivo in data 27.02.2020 Ruolo
Ordinario, il tutto per un importo di euro 9.782,61 “Dichiarazione modello Iva/2017 presentata per il periodo d' imposta 2016. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del
DPR n. 633 del 1972. Comunicazione predisposta in data 05.12.2018 con codice atto numero 23961041714.”
− Ruolo n. 2020/550063 reso esecutivo in data 13.02.2020 Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro
1.877,54 “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva presentata ai sensi dell'art.21-bis del D.
L. n.78/2010 per il II Trimestre 2018. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis DPR n. 633 del 1972. Comunicazione predisposta in data 15.11.2018 con codice atto numero
05401331912 consegnata in data 18.11.2018.” − Ruolo n. 2020/250134 reso esecutivo in data 20.03.2020
Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro 6.229,69 “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
Iva presentata ai sensi dell'art.21-bis del D.L. n.78/2010 per il III Trimestre 2018. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972. Comunicazione predisposta in data 12.03.2019 con codice atto numero 08416241910 consegnata in data 15.03.2019.” Il tutto per un importo di euro 17.895,72.
Eccepiva: giuridica inesistenza della notificazione per assenza di notifica in calce all'atto; mancanza della qualifica di messo notificatore in capo al soggetto che aveva eseguito la notifica;
decadenza; omessa sottoscrizione del ruolo dal titolare dell'ufficio o da persona da egli delegata;
infondatezza della pretesa tributaria;
difetto di motivazione con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi e per assenza del tasso applicato.
Chiedeva che l'atti impugnato fosse annullato.
Si costituiva l'ADER, eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 546/1992, attesa la formulazione di eccezioni nel merito della pretesa tributaria senza aver chiamato in giudizio l'ente impositore e chiedendo comunque il rigetto del gravame.
Interveniva nel procedimento l'Agenzia delle Entrate, argomentando anch'essa per il rigetto del ricorso.
Seguivano memorie aggiuntive di parte ricorrente.
All'udienza del 16.1.2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva.
Il motivo di ricorso relativo ai vizi di notifica della cartella di pagamento è infondato, non ravvisandosi nella mancata apposizione della relata in calce all'atto alcuna nullità, ma al limite una mera irregolarità, e non ravvisandosi, analogamente, alcun profilo censurabile in ordine al procedimento notificatorio ed al soggetto che vi ha provveduto, trattandosi di Nominativo_1, ufficiale addetto alla riscossione.
Ferma restando la sanatoria di eventuali profili di nullità per effetto della proposizione del presente ricorso.
Infondato è il motivo di censura afferente all'omessa sottoscrizione del ruolo, trattandosi di un atto interno alla p.a. che si completa con l'apposizione del visto elettronico.
Deve essere poi rigettato il motivo di ricorso attinente alla decadenza, trattandosi di cartella emessa in relazione all'annualità 2019, la cui dichiarazione oggetto della verifica formale è stata trasmessa nel 2020, con conseguente applicazione dell'art. 1, comma 158, della legge 197 del 2022, secondo cui: “ In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno.”
Ne consegue che la notifica, effettuata in data 22.02.2024, è avvenuta entro i termini di decadenza, che sarebbero maturati il 31.12.2024.
Deve essere rigettato il motivo di ricorso relativo all'inesistenza della pretesa tributaria, trattandosi dell'omesso pagamento di somme indicate spontaneamente dalla società nelle sue dichiarazioni fiscali verificate dall'Ufficio a seguito dei controlli di rito ex art. 36 bis DPR 600/1973.
Infine, deve rigettarsi il motivo di gravame afferente al difetto di motivazione in riferimento al calcolo degli interessi, atteso che gli stessi sono stati computati automaticamente dal sistema operativo in applicazione dell'art. 20 del DPR 602/73. Trattandosi di tasso noto e conoscibile, oltre che di annualità recenti, agevolmente calcolabili, e nulla prevedendo l'indicazione in cartella delle modalità di calcolo degli interessi, la doglianza relativa non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 400,00 per ciascuna, oltre accessori, se dovuti. Siracusa, 16 gennaio 2026. Il Presidente est. Dott.ssa Laura Benanti
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
BENANTI LAURA, Presidente e Relatore
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
CANNARELLA MARCO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1416/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200010500056000 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 S.r.l.s. in Liquidazione, in persona del liquidatore, Rappresentante_1, proponeva ricorso, il 12.4.2024, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, avverso la cartella di pagamento n. 29820200010500056000, pervenutale il 22.2.2024 e contenente l'iscrizione a ruolo dei seguenti tributi e la seguente descrizione: − Ruolo n. 2020/250111 reso esecutivo in data 27.02.2020 Ruolo
Ordinario, il tutto per un importo di euro 9.782,61 “Dichiarazione modello Iva/2017 presentata per il periodo d' imposta 2016. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del
DPR n. 633 del 1972. Comunicazione predisposta in data 05.12.2018 con codice atto numero 23961041714.”
− Ruolo n. 2020/550063 reso esecutivo in data 13.02.2020 Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro
1.877,54 “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva presentata ai sensi dell'art.21-bis del D.
L. n.78/2010 per il II Trimestre 2018. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis DPR n. 633 del 1972. Comunicazione predisposta in data 15.11.2018 con codice atto numero
05401331912 consegnata in data 18.11.2018.” − Ruolo n. 2020/250134 reso esecutivo in data 20.03.2020
Ruolo Ordinario, il tutto per un importo di euro 6.229,69 “Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche
Iva presentata ai sensi dell'art.21-bis del D.L. n.78/2010 per il III Trimestre 2018. Somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 54 bis del DPR n. 633 del 1972. Comunicazione predisposta in data 12.03.2019 con codice atto numero 08416241910 consegnata in data 15.03.2019.” Il tutto per un importo di euro 17.895,72.
Eccepiva: giuridica inesistenza della notificazione per assenza di notifica in calce all'atto; mancanza della qualifica di messo notificatore in capo al soggetto che aveva eseguito la notifica;
decadenza; omessa sottoscrizione del ruolo dal titolare dell'ufficio o da persona da egli delegata;
infondatezza della pretesa tributaria;
difetto di motivazione con riferimento alla modalità di calcolo degli interessi e per assenza del tasso applicato.
Chiedeva che l'atti impugnato fosse annullato.
Si costituiva l'ADER, eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 D.Lgs. n. 546/1992, attesa la formulazione di eccezioni nel merito della pretesa tributaria senza aver chiamato in giudizio l'ente impositore e chiedendo comunque il rigetto del gravame.
Interveniva nel procedimento l'Agenzia delle Entrate, argomentando anch'essa per il rigetto del ricorso.
Seguivano memorie aggiuntive di parte ricorrente.
All'udienza del 16.1.2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva.
Il motivo di ricorso relativo ai vizi di notifica della cartella di pagamento è infondato, non ravvisandosi nella mancata apposizione della relata in calce all'atto alcuna nullità, ma al limite una mera irregolarità, e non ravvisandosi, analogamente, alcun profilo censurabile in ordine al procedimento notificatorio ed al soggetto che vi ha provveduto, trattandosi di Nominativo_1, ufficiale addetto alla riscossione.
Ferma restando la sanatoria di eventuali profili di nullità per effetto della proposizione del presente ricorso.
Infondato è il motivo di censura afferente all'omessa sottoscrizione del ruolo, trattandosi di un atto interno alla p.a. che si completa con l'apposizione del visto elettronico.
Deve essere poi rigettato il motivo di ricorso attinente alla decadenza, trattandosi di cartella emessa in relazione all'annualità 2019, la cui dichiarazione oggetto della verifica formale è stata trasmessa nel 2020, con conseguente applicazione dell'art. 1, comma 158, della legge 197 del 2022, secondo cui: “ In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento, previsti dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di un anno.”
Ne consegue che la notifica, effettuata in data 22.02.2024, è avvenuta entro i termini di decadenza, che sarebbero maturati il 31.12.2024.
Deve essere rigettato il motivo di ricorso relativo all'inesistenza della pretesa tributaria, trattandosi dell'omesso pagamento di somme indicate spontaneamente dalla società nelle sue dichiarazioni fiscali verificate dall'Ufficio a seguito dei controlli di rito ex art. 36 bis DPR 600/1973.
Infine, deve rigettarsi il motivo di gravame afferente al difetto di motivazione in riferimento al calcolo degli interessi, atteso che gli stessi sono stati computati automaticamente dal sistema operativo in applicazione dell'art. 20 del DPR 602/73. Trattandosi di tasso noto e conoscibile, oltre che di annualità recenti, agevolmente calcolabili, e nulla prevedendo l'indicazione in cartella delle modalità di calcolo degli interessi, la doglianza relativa non può che essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, nei termini indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 400,00 per ciascuna, oltre accessori, se dovuti. Siracusa, 16 gennaio 2026. Il Presidente est. Dott.ssa Laura Benanti