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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 27/01/2026, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 714/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5438/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas In Liquidaz. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Dpmenico Orlando, N. 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0077145 02.04.2024 U IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ag. delle Entrate insiste nei propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5438/2024, depositato il 20/06/2024, il Sig. Rappresentante_1 n.q. di Liquidatore della Trinacria Carburanti di Rappresentante_1 & C. s.a.s. rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
, ha impugnato il provvedimento di diniego – rimborso IVA notificato il 05/04/2024, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 23 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego – rimborso IVA citato in epigrafe, notificato il
05/04/2024.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Insussistenza della decadenza dal diritto di richiedere il rimborso.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 25/07/2024. Evidenzia che l'attività è cessata in data 28/12/2022, che la dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2020, in cui è stato esposto il credito, non era l'ultima dichiarazione prima della cessazione dell'attività. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
In data 10/07/2025 si è costituito il nuovo procuratore della parte ricorrente, dall'Avv. Difensore_1 in sostituzione dell'originario difensore Avv. Nominativo_1.
Con memorie illustrative depositate in data 11/01/2026 la parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
L'istanza di rimborso della somma di € 989.00 risultante dall'eccedenza di versamento per l'anno d'imposta 2017 è stato riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate tramite comunicazione n. 143579618401 ed è stato confermato tramite civis in data 02/12/2021, è stata notificata in data 22/03/2024 a mezzo PEC
(Identificativo messaggio:opec21023.20240322124227.106553.198.2.52@ pec.aruba.it) per come provato dalla ricevuta di avvenuta consegna del ricorso.
L'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dispone che”… La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”. Il presupposto per la restituzione si è verificato con la conferma del credito d'imposta tramite il servizio civis in data
02/12/2021. Dalla suddetta data inizia a decorrere il termine previsto dalla sopraddetta norma. Essendo
l'istanza notificata in data 22/03/2024, oltre al predetto termine, non può trovare accoglimento giacché tardivamente proposta.
La peculiarità della controversia costituisce giusto motivo per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso il ricorso. Spese di giudizio compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5438/2024 depositato il 20/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Sas In Liquidaz. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Dpmenico Orlando, N. 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 0077145 02.04.2024 U IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Il rappresentante dell'Ag. delle Entrate insiste nei propri atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5438/2024, depositato il 20/06/2024, il Sig. Rappresentante_1 n.q. di Liquidatore della Trinacria Carburanti di Rappresentante_1 & C. s.a.s. rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1
, ha impugnato il provvedimento di diniego – rimborso IVA notificato il 05/04/2024, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 23 gennaio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego – rimborso IVA citato in epigrafe, notificato il
05/04/2024.
A sostegno del proprio ricorso la parte ricorrente eccepisce:
1) Insussistenza della decadenza dal diritto di richiedere il rimborso.
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 25/07/2024. Evidenzia che l'attività è cessata in data 28/12/2022, che la dichiarazione presentata per l'anno di imposta 2020, in cui è stato esposto il credito, non era l'ultima dichiarazione prima della cessazione dell'attività. Insiste sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
In data 10/07/2025 si è costituito il nuovo procuratore della parte ricorrente, dall'Avv. Difensore_1 in sostituzione dell'originario difensore Avv. Nominativo_1.
Con memorie illustrative depositate in data 11/01/2026 la parte ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
L'istanza di rimborso della somma di € 989.00 risultante dall'eccedenza di versamento per l'anno d'imposta 2017 è stato riconosciuto dall'Agenzia delle Entrate tramite comunicazione n. 143579618401 ed è stato confermato tramite civis in data 02/12/2021, è stata notificata in data 22/03/2024 a mezzo PEC
(Identificativo messaggio:opec21023.20240322124227.106553.198.2.52@ pec.aruba.it) per come provato dalla ricevuta di avvenuta consegna del ricorso.
L'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dispone che”… La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”. Il presupposto per la restituzione si è verificato con la conferma del credito d'imposta tramite il servizio civis in data
02/12/2021. Dalla suddetta data inizia a decorrere il termine previsto dalla sopraddetta norma. Essendo
l'istanza notificata in data 22/03/2024, oltre al predetto termine, non può trovare accoglimento giacché tardivamente proposta.
La peculiarità della controversia costituisce giusto motivo per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso il ricorso. Spese di giudizio compensate.