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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 20/02/2026, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2961/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9715/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Conte - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120000139984249 000 NON SPECIFICATO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090099249070 000 NON SPECIFICATO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3090/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – SI, ZO RI, nella sua qualità di erede del RP FA, ha impugnato le cartelle di pagamento nn.
07120000139984249000 e 07120090099249070000, per un importo complessivo di € 1.532,40.
La ricorrente ha esposto di aver appreso dell'esistenza di tali carichi debitori solo in data 13.03.2025, a seguito di una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che aveva subordinato l'erogazione di un rimborso fiscale (redditi 2022) alla regolarizzazione della posizione debitoria del de cuius.
La contribuente ha, quindi, eccepito:
Inesistenza o nullità della notifica delle cartelle di pagamento, sostenendo che gli atti non fossero mai entrati nella sfera di conoscibilità né del de cuius né dell'erede, in violazione del diritto di difesa.
Intervenuta prescrizione del credito, delle sanzioni e degli interessi, per decorso del termine quinquennale o decennale, non essendo stati notificati atti interruttivi validi nel lungo lasso di tempo intercorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - SI (AdER), depositando controdeduzioni e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'AdER ha, in particolare, dedotto che:
Le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate e divenute definitive per mancata impugnazione nei termini di legge. Nello specifico, la cartella n. 07120000139984249000 (anno 2001) risulta notificata a mani proprie il 05.03.2001, mentre la cartella n. 07120090099249070000 (anno 2009) risulta notificata l'08.10.2009.
La pretesa non è prescritta, in quanto sono stati notificati successivi atti interruttivi (intimazioni di pagamento) che hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione.
L'impugnazione è inammissibile in quanto tardiva rispetto alla data di perfezionamento delle notifiche originarie, non potendo l'estratto di ruolo o la comunicazione di rimborso riaprire i termini per vizi propri delle cartelle.
Nelle memorie illustrative, la ricorrente contestava specificamente la documentazione prodotta da controparte, disconoscendo la conformità delle copie digitali delle relate di notifica e rilevando vizi formali nelle stesse (assenza di sottoscrizione, mancata prova della CAN per le notifiche dirette, illeggibilità).
All'udienza di discussione la decisione è stata riservate e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, il Giudicante osserva che l'Agente della SI ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, producendo in giudizio le relate di notifica afferenti alle cartelle impugnate. Dalla documentazione versata in atti emerge che:
La cartella n. 07120000139984249000 è stata notificata in data 05.03.2001 con consegna a "mani proprie" del destinatario. Tale modalità di notifica, ai sensi dell'art. 138 c.p.c., offre le massime garanzie di conoscenza legale dell'atto e sana qualsivoglia vizio precedente. La cartella n. 07120090099249070000 risulta notificata in data 08.10.2009.
Le contestazioni sollevate dalla ricorrente nelle memorie illustrative circa la qualità delle copie prodotte o presunti vizi formali (quali l'assenza di alcuni dettagli nella relata) non appaiono idonee a scalfire la fede privilegiata di cui godono gli atti compiuti dai messi notificatori o dagli ufficiali giudiziari fino a querela di falso.
La parte ricorrente, pur riservandosi la proposizione della querela di falso, non ha dato seguito a tale strumento procedurale, limitandosi a un disconoscimento generico della conformità delle copie informatiche che, nel processo tributario, non inficia la validità della prova se questa trova riscontro negli elementi oggettivi forniti dall'amministrazione.
Ne consegue che le cartelle di pagamento, essendo state ritualmente notificate e non opposte nel termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 546/92, sono divenute definitive, rendendo inammissibile l'odierna impugnazione volta a contestare il merito della pretesa o vizi formali dell'atto originario.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito. L'Agente della SI ha dimostrato che il decorso del termine prescrizionale è stato validamente interrotto dalla notifica di successivi atti, segnatamente le intimazioni di pagamento notificate negli anni successivi. Il Giudicante rileva che la notifica delle cartelle originarie (2001 e 2009) ha consolidato la pretesa. La successiva notifica delle intimazioni di pagamento, la cui esistenza è confermata dalla documentazione richiamata dalle parti, ha validamente interrotto il corso della prescrizione, rinnovando i termini per il recupero del credito.
Le doglianze di parte ricorrente circa l'irregolarità delle notifiche di tali atti interruttivi (es. mancanza della
CAN nelle notifiche dirette) devono essere respinte: l'intimazione di pagamento n. 07120149057481964000
è stata notificata il 24/09/2014 a mani di addetto alla casa mentre quella n. 07120169023138747000 è stata notificata il 19/04/2016 a mani del destinatario. Inoltre, va tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale COVID-19 (Art. 4 D.L. 41/2020), come correttamente eccepito dalla resistente.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. La prova della notifica delle cartelle originarie rende il debito definitivo e l'azione di recupero legittima. La ricorrente, avendo ricevuto regolare notifica degli atti impositivi a suo tempo, è decaduta dalla possibilità di contestare il merito della pretesa tramite l'impugnazione differita dell'estratto di ruolo o del diniego di rimborso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate - SI, che si liquidano in complessivi € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9715/2025 depositato il 24/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Conte - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120000139984249 000 NON SPECIFICATO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090099249070 000 NON SPECIFICATO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3090/2026 depositato il
18/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Come riportate in atti.
Resistente: Come riportate in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – SI, ZO RI, nella sua qualità di erede del RP FA, ha impugnato le cartelle di pagamento nn.
07120000139984249000 e 07120090099249070000, per un importo complessivo di € 1.532,40.
La ricorrente ha esposto di aver appreso dell'esistenza di tali carichi debitori solo in data 13.03.2025, a seguito di una comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che aveva subordinato l'erogazione di un rimborso fiscale (redditi 2022) alla regolarizzazione della posizione debitoria del de cuius.
La contribuente ha, quindi, eccepito:
Inesistenza o nullità della notifica delle cartelle di pagamento, sostenendo che gli atti non fossero mai entrati nella sfera di conoscibilità né del de cuius né dell'erede, in violazione del diritto di difesa.
Intervenuta prescrizione del credito, delle sanzioni e degli interessi, per decorso del termine quinquennale o decennale, non essendo stati notificati atti interruttivi validi nel lungo lasso di tempo intercorso.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate - SI (AdER), depositando controdeduzioni e documenti, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'AdER ha, in particolare, dedotto che:
Le cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate e divenute definitive per mancata impugnazione nei termini di legge. Nello specifico, la cartella n. 07120000139984249000 (anno 2001) risulta notificata a mani proprie il 05.03.2001, mentre la cartella n. 07120090099249070000 (anno 2009) risulta notificata l'08.10.2009.
La pretesa non è prescritta, in quanto sono stati notificati successivi atti interruttivi (intimazioni di pagamento) che hanno interrotto il decorso del termine di prescrizione.
L'impugnazione è inammissibile in quanto tardiva rispetto alla data di perfezionamento delle notifiche originarie, non potendo l'estratto di ruolo o la comunicazione di rimborso riaprire i termini per vizi propri delle cartelle.
Nelle memorie illustrative, la ricorrente contestava specificamente la documentazione prodotta da controparte, disconoscendo la conformità delle copie digitali delle relate di notifica e rilevando vizi formali nelle stesse (assenza di sottoscrizione, mancata prova della CAN per le notifiche dirette, illeggibilità).
All'udienza di discussione la decisione è stata riservate e, successivamente, la riserva è stata sciolta come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, il Giudicante osserva che l'Agente della SI ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, producendo in giudizio le relate di notifica afferenti alle cartelle impugnate. Dalla documentazione versata in atti emerge che:
La cartella n. 07120000139984249000 è stata notificata in data 05.03.2001 con consegna a "mani proprie" del destinatario. Tale modalità di notifica, ai sensi dell'art. 138 c.p.c., offre le massime garanzie di conoscenza legale dell'atto e sana qualsivoglia vizio precedente. La cartella n. 07120090099249070000 risulta notificata in data 08.10.2009.
Le contestazioni sollevate dalla ricorrente nelle memorie illustrative circa la qualità delle copie prodotte o presunti vizi formali (quali l'assenza di alcuni dettagli nella relata) non appaiono idonee a scalfire la fede privilegiata di cui godono gli atti compiuti dai messi notificatori o dagli ufficiali giudiziari fino a querela di falso.
La parte ricorrente, pur riservandosi la proposizione della querela di falso, non ha dato seguito a tale strumento procedurale, limitandosi a un disconoscimento generico della conformità delle copie informatiche che, nel processo tributario, non inficia la validità della prova se questa trova riscontro negli elementi oggettivi forniti dall'amministrazione.
Ne consegue che le cartelle di pagamento, essendo state ritualmente notificate e non opposte nel termine perentorio di 60 giorni previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 546/92, sono divenute definitive, rendendo inammissibile l'odierna impugnazione volta a contestare il merito della pretesa o vizi formali dell'atto originario.
Parimenti infondata è l'eccezione di prescrizione del credito. L'Agente della SI ha dimostrato che il decorso del termine prescrizionale è stato validamente interrotto dalla notifica di successivi atti, segnatamente le intimazioni di pagamento notificate negli anni successivi. Il Giudicante rileva che la notifica delle cartelle originarie (2001 e 2009) ha consolidato la pretesa. La successiva notifica delle intimazioni di pagamento, la cui esistenza è confermata dalla documentazione richiamata dalle parti, ha validamente interrotto il corso della prescrizione, rinnovando i termini per il recupero del credito.
Le doglianze di parte ricorrente circa l'irregolarità delle notifiche di tali atti interruttivi (es. mancanza della
CAN nelle notifiche dirette) devono essere respinte: l'intimazione di pagamento n. 07120149057481964000
è stata notificata il 24/09/2014 a mani di addetto alla casa mentre quella n. 07120169023138747000 è stata notificata il 19/04/2016 a mani del destinatario. Inoltre, va tenuto conto della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza disposta dalla normativa emergenziale COVID-19 (Art. 4 D.L. 41/2020), come correttamente eccepito dalla resistente.
Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. La prova della notifica delle cartelle originarie rende il debito definitivo e l'azione di recupero legittima. La ricorrente, avendo ricevuto regolare notifica degli atti impositivi a suo tempo, è decaduta dalla possibilità di contestare il merito della pretesa tramite l'impugnazione differita dell'estratto di ruolo o del diniego di rimborso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle
Entrate - SI, che si liquidano in complessivi € 300,00 oltre accessori di legge se dovuti.