Decreto cautelare 30 aprile 2025
Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00866/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01453/2025 REG.RIC.
N. 01626/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1453 del 2025, proposto da
NA OL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Sica e Francesco De Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Francesco De Marini in LA, via Emilio Visconti Venosta, 7;
contro
Comune di LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano e Alessandra Montagnani Amendolea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in LA, via della Guastalla, 6;
nei confronti
Ministero della Cultura e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di LA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in LA, via Freguglia, 1;
Città Metropolitana di LA, non costituita in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2025, proposto da
NA OL S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Sica e Francesco De Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Francesco De Marini in LA, via Emilio Visconti Venosta, 7;
contro
Città Metropolitana di LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marialuisa Ferrari, Nadia Marina Gabigliani, Ilaria Azzariti, Giorgio Giulio Grandesso e Marialuisa Bernadette Pozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso l’Avvocatura interna dell’Ente in LA, via Vivaio, 1;
nei confronti
Comune di LA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano e Alessandra Montagnani Amendolea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in LA, via della Guastalla, 6;
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di LA e Ministero della Cultura, entrambi non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1453 del 2025:
- del provvedimento senza data, trasmesso alla ricorrente via e-mail PEC in data 29 gennaio 2025 registrata come Prot. 29/01/2025.0050789.U, con il quale il Comune di LA, Direzione Rigenerazione Urbana, Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, Unità Interventi Diretti Municipi 5-9 Municipio 5 – ordina il ripristino delle distanze tra gli immobili A, B, E come da progetto.
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso;
quanto al ricorso n. 1626 del 2025:
- dell’Ordinanza Dirigenziale del Direttore, ad interim, del settore Parco Agricolo Sud LA della Città Metropolitana di LA R.G. n. 1420/2025, trasmessa alla ricorrente via e-mail PEC in data 11 febbraio 2025;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di LA, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di LA e della Città Metropolitana di LA-Parco Agricolo Sud LA;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. NN UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società NA OL RL (di seguito anche solo “OL”) è proprietaria di un compendio immobiliare sito in LA, via Sant’Arialdo n. 91, denominato appunto “NA OL” e costituito da vecchi fabbricati agricoli da tempo dismessi.
La società (all’epoca promissaria acquirente del bene), il Comune di LA, la Città Metropolitana di LA e il Parco Agricolo Sud LA stipulavano il 29.10.2015 un protocollo di intesa (PdI) per il recupero e la riqualificazione del compendio di cui sopra.
Al citato PdI faceva seguito la sottoscrizione il 24.7.2017 di una convenzione urbanistica fra gli allora proprietari del compendio ed il Comune, sempre finalizzata al recupero ed al risanamento degli edifici, convenzione che implicava la realizzazione di una serie di opere edilizie sui fabbricati esistenti.
A tale fine era anche rilasciata apposita autorizzazione paesaggistica dal Parco Agricolo Sud LA (ente gestito dalla Città Metropolitana di LA, di seguito anche solo “MM”), posto che il compendio di cui è causa è sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Nell’autorizzazione paesaggistica e negli altri atti di causa gli edifici del compendio sono indicati con le lettere da “A” ad “F”.
Il Comune di LA rilevava dapprima l’avvenuta completa demolizione – a suo dire illegittima – degli edifici “D” e “E” e la loro ricostruzione in asserita violazione dei titoli edilizi che avrebbero consentito soltanto opere di restauro e risanamento conservativo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera c ), del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico dell’edilizia o anche solo “TUE”).
Con provvedimento del 14.5.2024, a firma del competente dirigente, l’Amministrazione comunale ordinava pertanto la demolizione degli immobili denominati “D” e “E”, in asserita applicazione dell’art. 31 del TUE.
Contro il citato ordine di demolizione era proposto davanti a questo TAR il ricorso RG n. 1893 del 2024, che era accolto con sentenza della scrivente Sezione n. 1145 del 3.4.2025 con cui il citato provvedimento demolitorio era integralmente annullato.
La sentenza non era oggetto di appello e passava pertanto in giudicato (cfr. per la copia della sentenza il doc. 50 della ricorrente nel ricorso RG n. 1453 del 2025).
In seguito lo stesso Comune di LA, con provvedimento del 29.1.2025, ordinava alla società OL il ripristino delle distanze fra gli edifici “A”, “B” ed “E”, reputando che la società avesse modificato la localizzazione dei citati edifici rispetto alle distanze di progetto.
Contro la citata ordinanza di ripristino era proposto il ricorso RG n. 1453 del 2025, con istanza di sospensiva.
Si costituiva in giudizio il Comune di LA, concludendo per il rigetto del gravame.
Si costituivano in giudizio anche il Ministero della Cultura e la competente Soprintendenza, seppure con una comparsa di mero stile e senza svolgere specifiche difese.
Nel contempo la MM, gestore del Parco Agricolo Sud LA, dopo avere ricevuto le due ordinanze del Comune di LA sopra evidenziate, adottava nei confronti della società OL una ordinanza di ripristino per opere realizzate in difformità dal titolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004.
Contro il provvedimento suindicato era proposto l’ulteriore ricorso RG n. 1626 del 2025, sempre con istanza di sospensiva.
I due ricorsi erano chiamati per una trattazione congiunta all’udienza cautelare del 3.6.2025.
All’esito di tale udienza i due ricorsi erano riuniti con ordinanza della scrivente Sezione n. 609 del 2025 ed era contestualmente sospesa l’efficacia dell’ordinanza comunale oggetto del gravame RG n. 1453 del 2025.
Alla successiva pubblica udienza del 12.2.2026 entrambe le cause erano discusse e spedite in decisione.
DIRITTO
In via preliminare si conferma la riunione dei ricorsi in epigrafe, ai sensi dell’art. 70 del c.p.a., riunione già disposta con l’ordinanza cautelare della scrivente Sezione n. 609 del 2025.
A) Ricorso RG n. 1453 del 2025.
1. Il gravame è diretto contro l’ordinanza del Comune di LA, che richiama l’art. 31 del TUE, con cui l’Amministrazione ingiunge il ripristino delle distanze fra gli edifici “A”, “B” ed “E” come risultanti dal progetto originario (cfr. il doc. 39 della ricorrente per il provvedimento impugnato).
A detta del Comune, infatti, gli interventi effettuati sui tre immobili citati – per i quali è consentita la ristrutturazione edilizia – avrebbero cagionato una modifica della localizzazione rispetto alle distanze previste dal progetto.
Secondo gli uffici, in particolare, le distanze sono difformi da quelle indicate come preesistenti nella tavola ARC_01_04 allegata sia all’autorizzazione paesaggistica sia alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presentata dalla società OL del 2021 e poi aggiornata nel 2022.
Nel provvedimento impugnato la distanza fra gli edifici “B” ed “A” è indicata in 10,11 metri e quella fra gli edifici “A” ed “E” è stimata in 12,07 metri.
L’Amministrazione richiama inoltre a sostegno della propria tesi la tavola “L” allegata alla convenzione urbanistica del 2017.
1.1 Nel primo ed articolato mezzo di ricorso l’esponente lamenta gli errori compiuti dal Comune nel corso dell’istruttoria che è sfociata nel provvedimento impugnato.
Il motivo merita condivisione, per le ragioni che seguono.
Innanzi tutto, la tavola “L” allegata alla convenzione non riporta alcuna distanza (cfr. il doc. 41 della ricorrente).
Quanto all’altra tavola richiamata dal Comune ed allegata alla SCIA ed all’autorizzazione paesaggistica, nella stessa le distanze sono diverse da quelle indicate nel provvedimento impugnato: in particolare la distanza fra gli edifici “B” ed “A” è pari a 5,06 metri e fra gli edifici “A” ed “E” è pari a 6,03 metri (cfr. il doc. 40 della ricorrente).
Qualora poi il Comune fosse pervenuto alla fissazione delle distanze sulla base del rapporto di scala fra gli elaborati (pari a 1: 200) – fermo restando che di tale ipotetica attività istruttoria non c’è traccia nel provvedimento impugnato – le misure alle quali sono pervenuti gli uffici non sarebbero comunque corrette, come risulta dai documenti tecnici depositati dalla ricorrente, che individuano comunque distante diverse da quelle indicate dall’Amministrazione.
In particolare le distanze fra “A” e “B” oscillano fra 7 e 9 metri e non sono pari a 10 metri come vorrebbe il Comune, mentre la distanza fra “A” ed “E” è di circa 12,5 metri e non di 13 metri (cfr. il doc. 42 della ricorrente, dalla lettera “A” alla lettera “L”, corrispondenti alle varie tavole di progetto).
Inoltre, nel corso del sopralluogo congiunto del 12.6.2024 (richiamato nel provvedimento impugnato), gli stessi tecnici comunali ammettevano che le tavole dello stato di fatto accluse alla SCIA del 2021 “ non recano le misure delle distanze… ” (cfr. il doc. 34 della ricorrente, pag. 2 di 4 della copia del verbale di sopralluogo).
Orbene, di fronte a tali circostanze di fatto obiettivamente incerte, non pare allo scrivente Collegio che l’Amministrazione di LA abbia condotto una istruttoria adeguata.
Nelle more del giudizio la società OL ha poi chiesto una perizia sul punto al Politecnico di LA, che ha trasmesso una documentata relazione redatta il 19.4.2025 (cfr. il doc. 46 della ricorrente).
Nelle proprie conclusioni, il prof. Fabrizio Banfi afferma che non si evidenziano differenze significative fra la situazione attuale del 2025 e quella originaria del 1975.
Il Parco Agricolo Sud LA, preposto alla tutela del vincolo paesaggistico sul compendio, ha ricevuto dalla società OL in data 11.6.2025 la copia della citata relazione del Politecnico (cfr. il doc. 52 della ricorrente) e dopo la lettura della stessa ha concluso nel senso che dal confronto fra lo stato attuale e quello del 1975 risulta il « sostanziale mantenimento dell’impronta originaria anche per ciò che concerne le distanze tra gli immobili “A”, “B” e “E” » (cfr. il doc. 53 della ricorrente, vale a dire la nota sottoscritta dal Direttore del Parco del 16.12.2025).
L’Autorità preposta alla tutela del vincolo reputa quindi rispettate le distanze originarie fra gli edifici, a differenza del Comune e ciò costituisce una ulteriore manifestazione del difetto di istruttoria in cui è incorsa l’Amministrazione di LA, non essendo ipotizzabile che per gli stessi edifici il Comune e l’Ente preposto alla tutela del vincolo paesaggistico facciamo riferimento a distanze diverse.
Si conferma, di conseguenza, l’accoglimento del primo motivo di ricorso.
1.2 Nell’ordinanza gravata il Comune lamenta altresì la violazione dell’art. 32 del TUE ma sul punto preme evidenziare che l’art. 103 della legge regionale (LR) della Lombardia n. 12 del 2005 sul governo del territorio prevede la non applicazione del citato art. 32 a vantaggio dell’art. 54 della medesima LR sulle variazioni essenziali.
L’art. 54, comma 1, lettera “c” n. 2) della LR qualifica come variazione essenziale la modifica delle distanze in misura superiore a 0,5 metri ma nel caso di specie non si ravvisa una simile modifica, per le ragioni già sopra indicate al punto 1.1.
1.3 Quanto all’asserita inosservanza dell’art. 9 del DM n. 1444 del 1968 sulle distanze, nell’attuale vicenda contenziosa si è in presenza di una demolizione e di una ricostruzione nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, per cui può trovare applicazione l’art. 2- bis del TUE che consente espressamente un simile intervento edilizio (si veda il comma 1- ter del citato articolo, secondo cui: « In ogni caso di intervento che preveda la demolizione e ricostruzione di edifici …. la ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti »).
1.4 In conclusione, devono essere accolti anche i motivi n. 3 e n. 4 del ricorso, con assorbimento di ogni altra censura e con integrale annullamento del provvedimento comunale impugnato.
B) Ricorso RG n. 1626 del 2025.
1. Il ricorso è rivolto contro l’ordinanza dirigenziale della Città Metropolitana di LA – Parco Agricolo Sud LA, quale autorità preposta alla gestione del vincolo paesaggistico sul compendio di cui è causa, n. 7.4/2023/269 dell’11.2.2025 con cui è ingiunto alla società OL il ripristino delle parti di facciata crollate o comunque non più esistenti (cfr. il doc. 51 della ricorrente, punto 1 ed il doc. 1 di MM).
Nella medesima ordinanza la MM, in relazione al tema delle distanze fra gli edifici A-B e A-E, rimanda al necessario approfondimento istruttorio conseguente all’emissione dell’ordinanza del Comune di LA pervenuta il 30.1.2025 (si tratta del provvedimento demolitorio oggetto del ricorso qui riunito RG n. 1453 del 2025).
Soltanto all’esito di tale approfondimento la MM si riserva un “eventuale successivo provvedimento sanzionatorio” (così il punto 3 dell’ordinanza impugnata).
La particolare formulazione utilizzata al citato punto 3 pone dubbi sulla valenza provvedimentale dell’ordinanza impugnata quanto al tema del rispetto delle distanze originarie fra gli edifici della NA OL.
Ancora si rileva che il Comune di LA, convenuto nel giudizio RG n. 1626 del 2025, si è costituito con una comparsa di mero stile, senza però svolgere specifiche difese.
2. Il gravame appare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi dell’art. 84 ultimo comma e dell’art. 35, comma 1, lettera “ c ” del c.p.a.
Infatti, il Parco Agricolo Sud LA ha ricevuto dalla società OL la copia della relazione tecnica redatta per conto di quest’ultima dal Politecnico di LA in data 19.4.2025 (cfr. i documenti n. 54 e n. 55 della ricorrente, di cui peraltro è riferito anche in sede di trattazione del ricorso RG n. 1453 del 2025) e dopo la lettura di tale relazione il Direttore del Parco ha espressamente concluso con propria nota del 16.12.2025 che le distanze attuali fra gli edifici sono le medesime del progetto originario (cfr. il doc. 56 della ricorrente, di cui è stata fatta menzione anche in sede di trattazione del ricorso RG n. 1453 del 2025 ivi riunito).
Tale ultima comunicazione del Parco è stata riscontrata dalla ricorrente il 31.12.2025 e nella stessa la società ha ribadito in ogni modo il proprio impegno al ripristino delle facciate, oltre a confermare la correttezza delle misurazioni delle distanze dalla stessa effettuate (cfr. il doc. 57 della ricorrente).
Orbene, se si tiene conto dell’andamento della causa ed anche dell’intervenuto annullamento, con sentenza n. 1145 del 2025 passata in giudicato, della prima ordinanza del Comune richiamata nell’ordinanza ivi impugnata della MM, è giocoforza concludere che il provvedimento impugnato ha perso ormai ogni efficacia con riguardo alla questione della distanza fra gli edifici.
Si noti che sia la difesa della MM (cfr. la memoria di quest’ultima del 12.1.2026, pag. 3) sia quella di NA OL (cfr. la memoria unica di replica del 22.1.2026, pag. 3) concordano sostanzialmente sulla sostanziale perdita di efficacia dell’ordinanza.
Quanto al ripristino delle facciate, la sentenza passata in giudicato di questa Sezione n. 1145 del 2025, resa in un giudizio in cui era parte anche la MM (cfr. il doc. 27 della ricorrente), dimostra che gli edifici “D” ed “E” sono crollati a causa di fenomeni metereologici avversi e non per fatto imputabile alla società OL.
Il giudicato fa stato anche nei confronti di MM quale parte del processo (cfr. l’art. 2909 del codice civile), per cui hanno certamente perso efficacia le disposizioni dell’ordinanza impugnata fondate sul richiamo all’ordinanza comunale oggetto di annullamento in sede giurisdizionale amministrativa.
Si conferma, in definitiva, l’improcedibilità del ricorso in questione.
C) Le spese di lite seguono la soccombenza nel ricorso RG n. 1453 del 2025 e sono poste a carico del solo Comune di LA, mentre sussistono giuste ragioni per compensarle nei confronti delle altre parti.
La liquidazione delle spese è effettuata nel dispositivo.
Quanto al ricorso RG n. 1626 del 2025 sussistono giuste ragioni per la compensazione integrale delle spese di lite, visti l’andamento della controversia ed il carattere meramente processuale della pronuncia su tale gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti:
- accoglie il ricorso RG n. 1453 del 2025 nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- dichiara improcedibile il ricorso RG n. 1626 del 2025.
Condanna il Comune di LA al pagamento delle spese di lite nel ricorso RG n. 1453 del 2025 a favore di NA OL RL, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%) ed onere del contributo unificato ai sensi di legge (art. 13 comma 6 bis 1 del DPR n. 115 del 2002).
Compensa le spese di causa dei ricorsi riuniti per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BR TA, Presidente
NN UC, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN UC | BR TA |
IL SEGRETARIO