TAR Milano, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 866
TAR
Decreto cautelare 30 aprile 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 4 giugno 2025
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TAR
Sentenza 24 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria del Comune

    Il Tribunale ha ritenuto che il Comune non abbia condotto un'istruttoria adeguata, riscontrando incongruenze nelle tavole utilizzate e non tenendo conto della perizia tecnica che confermava il mantenimento delle distanze originarie, anche alla luce del parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela paesaggistica.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 32 TUE e applicabilità dell'art. 54 LR Lombardia

    Il Tribunale ha confermato che l'art. 103 della LR Lombardia n. 12/2005 prevede la non applicazione dell'art. 32 TUE a favore dell'art. 54, e che nel caso di specie non vi è stata una variazione essenziale delle distanze.

  • Accolto
    Applicabilità dell'art. 2-bis TUE in caso di demolizione e ricostruzione

    Il Tribunale ha ritenuto applicabile l'art. 2-bis TUE, comma 1-ter, che consente la ricostruzione nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, confermando l'assenza di violazioni.

  • Improcedibile
    Perdita di efficacia dell'ordinanza per sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dato che il Parco Agricolo Sud LA ha confermato il mantenimento delle distanze originarie e che la sentenza passata in giudicato ha escluso la responsabilità della società per il crollo delle facciate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 866
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 866
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo