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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3463 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 371/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RI Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 7.2.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 685, pubblicata il 9.7.2024
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nato a [...] l'[...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Costanzo del Foro di Busto Arsizio (C.F.
) C.F._3
Parte_3
[...]
(C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 unico, dott. , e per essa, in qualità di mandataria, CP_2 [...]
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Controparte_3 P.IVA_2
RI EN (C.F. ) C.F._4
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 685, pubblicata il 9.7.2024, in materia di “Opposizione a precetto”. pagina 1 di 6
CONCLUSIONI:
per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie che riterrà opportune, ribadite e richiamate tutte le argomentazioni difensive e le eccezioni contenute negli atti e nei verbali di causa di primo grado, nessuna esclusa o rinunciata, in accoglimento dei motivi sopra esposti in via preliminare
concedere, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2 e 283 c.p.c.
nel merito
in riforma della sentenza n. 685/2024 del Tribunale di Varese, pubblicata il 09.07.2024:
- dichiarare illegittimo, nullo, inefficace, privo di ogni effetto giuridico l'atto di precetto notificato ad istanza di quale mandataria di Controparte_3 CP_1 unipersonale, ai SIg.ri e per carenza di legittimazione Parte_1 Parte_2 attiva della come rappresentata da per i CP_1 Controparte_3 motivi illustrati in narrativa, assumendo ogni conseguente provvedimento;
- in accoglimento del secondo motivo proposto, disporre che le spese di primo grado siano poste a carico di parte appellata o, in subordine, poste in compensazione tra le parti;
In ogni caso
- rigettare ogni avversa domanda;
- con vittoria di spese e competenze professionali relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CPA come per legge;
- con ogni più opportuna riserva di meglio articolare, precisare, dedurre ed integrare le conclusioni proposte in relazione alle difese espresse da parte appellata.
Riservata ogni azione risarcitoria a carico della controparte.
Per unipersonale Controparte_1
I) In via pregiudiziale, accertato il mancato rispetto da parte degli odierni appellanti del termine di cui al combinato disposto dell'art. 325 c.p.c. ed art. 1 della L. n. 742/69, per l'effetto, dichiarare la tardività dell'odierno appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348- bis c.p.c., con ogni conseguente statuizione;
pagina 2 di 6 II) Sempre in via pregiudiziale, ritenere e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'odierno appello, essendosi formato giudicato ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per le ragioni spiegate al capo sub II)-lett. a) della presente comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente statuizione;
III) In via cautelare, accertata e ritenuta la insussistenza dei presupposti di legge, rigettare la richiesta avversa di sospensione della esecutorietà della Sentenza n. 685/2024 del Tribunale di Varese;
IV) Nel merito, ritenuti infondati i motivi di appello proposti, sia in punto di fatto sia in punto di diritto, rigettare il gravame in ordine alla richiesta di riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare detta pronuncia, sentenza definitiva n. 685/2024 Tribunale di Varese;
V) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 22.02.2022 ad istanza di
[...] uale mandataria di unipersonale, con cui è stato intimato Controparte_3 Controparte_1 loro di pagare, in qualità di fideiussori della società e in forza del decreto Controparte_4 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Varese n. 1462/2014 su ricorso della
[...]
non opposto, la somma di € 30.463,73. Controparte_5
A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno dedotto:
- il difetto di legittimazione attiva di per non avere la Controparte_1 predetta provato la titolarità del credito di cui al decreto monitorio, stante l'insufficienza, a tal fine, del richiamo alla pubblicazione dell'avviso della cessione sulla Gazzetta Ufficiale;
- la carenza di legittimazione passiva in capo ai fideiussori, per nullità parziale della fideiussione rilasciata in data 24.01.2008 e conseguente inopponibilità della cessione ai medesimi fideiussori.
Si è costituita in giudizio unipersonale e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
Con sentenza n. 685/2024 pubblicata in data 09.07.2024 il Tribunale di Varese ha rigettato l'opposizione a precetto proposta da e , condannando Parte_1 Parte_2 gli opponenti al pagamento delle spese di lite. Con riferimento alla posizione di Parte_1
ha riqualificato l'opposizione proposta da quest'ultimo relativamente all'asserita
[...] abusività e vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., assegnando termine all'opponente per la riassunzione del giudizio. pagina 3 di 6 Il presente grado di appello
Avverso la già menzionata sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
, deducendone l'erroneità sulla base di due motivi. Parte_2
Con il primo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto provata la legittimazione ad agire di unipersonale in Controparte_1 assenza di produzione del contratto di cessione del credito in forza del quale la ridetta società sarebbe subentrata all'originaria creditrice.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno contestato la decisione del Tribunale in punto di spese di lite, per non aver tenuto conto della soccombenza reciproca alla luce della riqualificazione parziale dell'opposizione al precetto in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Parte appellata si è costituita in data 6 settembre 2025, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da e siccome tardivo o comunque Parte_1 Parte_2 di rigettare nel merito il gravame per infondatezza.
All'esito della discussione orale all'udienza del 2 dicembre 2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c.
***
Va accolta la pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte appellata per tardività dell'appello.
Va invero osservato che nella specie, trattandosi di controversia avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ai sensi degli art. 615-617 c.p.c., come stabilito dall'art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) i relativi termini processuali, compresi quelli di decadenza di cui agli art. 325 ss. c.p.c., non sono soggetti alla sospensione in periodo feriale ex art. 1 L. n. 742 del 1969 (cfr., ex multis, Cass. 17328/2018, Cass. 21568/2017, Cass. 25856/2013, Cass. 12250/2007).
A contestazione dell'eccezione, l'appellante sostiene che l'oggetto della domanda di primo grado sarebbe stato più ampio rispetto a quello riconducibile alla mera opposizione all'esecuzione, tenuto conto che l'opponente aveva dedotto il difetto di legittimazione ad agire della controparte. Con la conseguenza che in presenza di più domande, tra loro connesse, rispetto alle quali siano applicabili regimi differenti in tema di sospensione feriale dei termini, la decisione che intervenga su di esse senza scogliere tale connessione sarebbe soggetta all'applicazione della menzionata sospensione.
L'argomentazione non ha pregio. Il fatto che gli odierni appellanti, in sede di opposizione a precetto, abbiano contestato la titolarità del credito in capo alla pretesa creditrice non incide sulla qualificazione della domanda e sulla natura della causa, che è stata proposta dallo stesso opponente nelle forme previste dall'art. 615 c.p.c. In altre parole, il rilievo dedotto dagli opponenti in primo grado con riferimento all'asserito difetto di legittimazione della controparte non è idoneo a costituire un'autonoma e distinta domanda, ma rientra tra i vizi deducibili con lo strumento azionato dell'opposizione ad esecuzione. pagina 4 di 6 Ciò posto, la sentenza appellata è stata pubblicata in data 9.7.2024 e non è stata notificata, con la conseguenza che occorre fare riferimento al c.d. termine lungo per proporre appello previsto dall'art. 327 c.p.c., ossia al termine di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Nel caso di specie, non dovendosi applicare la sospensione feriale dei termini per il periodo dal 1° al 31 agosto di cui all'art. 1 della Legge n. 742/1969, la citazione in appello avrebbe dovuto essere notificata entro il 9.1.2025.
La citazione è stata, invece, notificata solo il 7.2.2025 e dunque ben oltre il termine lungo di sei mesi previsto a tal fine dall'art. 327 c.p.c.
Il gravame proposto da e deve in definitiva essere Parte_1 Parte_2 dichiarato inammissibile per tardività.
Gli appellanti devono essere condannati in solido a rifondere Controparte_1 delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri indicati dal DM n. 147/22, per lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione e nei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 685/2024,
[...] Parte_2 pubblicata il 9.7.2024, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna e in solido alla rifusione in favore Parte_1 Parte_2 dell'appellata delle spese del grado, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 8.469,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
e dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex Parte_2
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1 quater, comma inserito dall'art. 1, co. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 9 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Dr.ssa RI Grazia Federici
pagina 5 di 6 Bozza di provvedimento redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Maddalena Braga
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. RI Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 7.2.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 685, pubblicata il 9.7.2024
TRA
(C.F. ), nato a [...], il [...] e Parte_1 C.F._1
(C.F. , nato a [...] l'[...], entrambi Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Costanzo del Foro di Busto Arsizio (C.F.
) C.F._3
Parte_3
[...]
(C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 unico, dott. , e per essa, in qualità di mandataria, CP_2 [...]
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Pierluigi Controparte_3 P.IVA_2
RI EN (C.F. ) C.F._4
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 685, pubblicata il 9.7.2024, in materia di “Opposizione a precetto”. pagina 1 di 6
CONCLUSIONI:
per e Parte_1 Parte_2
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rigettata, previe le pronunce e declaratorie che riterrà opportune, ribadite e richiamate tutte le argomentazioni difensive e le eccezioni contenute negli atti e nei verbali di causa di primo grado, nessuna esclusa o rinunciata, in accoglimento dei motivi sopra esposti in via preliminare
concedere, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione, la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 351, comma 2 e 283 c.p.c.
nel merito
in riforma della sentenza n. 685/2024 del Tribunale di Varese, pubblicata il 09.07.2024:
- dichiarare illegittimo, nullo, inefficace, privo di ogni effetto giuridico l'atto di precetto notificato ad istanza di quale mandataria di Controparte_3 CP_1 unipersonale, ai SIg.ri e per carenza di legittimazione Parte_1 Parte_2 attiva della come rappresentata da per i CP_1 Controparte_3 motivi illustrati in narrativa, assumendo ogni conseguente provvedimento;
- in accoglimento del secondo motivo proposto, disporre che le spese di primo grado siano poste a carico di parte appellata o, in subordine, poste in compensazione tra le parti;
In ogni caso
- rigettare ogni avversa domanda;
- con vittoria di spese e competenze professionali relative ad entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% (ai sensi dell'art. 2 D.M. 55/2014), IVA e CPA come per legge;
- con ogni più opportuna riserva di meglio articolare, precisare, dedurre ed integrare le conclusioni proposte in relazione alle difese espresse da parte appellata.
Riservata ogni azione risarcitoria a carico della controparte.
Per unipersonale Controparte_1
I) In via pregiudiziale, accertato il mancato rispetto da parte degli odierni appellanti del termine di cui al combinato disposto dell'art. 325 c.p.c. ed art. 1 della L. n. 742/69, per l'effetto, dichiarare la tardività dell'odierno appello ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348- bis c.p.c., con ogni conseguente statuizione;
pagina 2 di 6 II) Sempre in via pregiudiziale, ritenere e dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità dell'odierno appello, essendosi formato giudicato ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per le ragioni spiegate al capo sub II)-lett. a) della presente comparsa di costituzione e risposta, con ogni conseguente statuizione;
III) In via cautelare, accertata e ritenuta la insussistenza dei presupposti di legge, rigettare la richiesta avversa di sospensione della esecutorietà della Sentenza n. 685/2024 del Tribunale di Varese;
IV) Nel merito, ritenuti infondati i motivi di appello proposti, sia in punto di fatto sia in punto di diritto, rigettare il gravame in ordine alla richiesta di riforma della sentenza impugnata e, per l'effetto, confermare detta pronuncia, sentenza definitiva n. 685/2024 Tribunale di Varese;
V) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il primo grado di giudizio
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. e hanno proposto Parte_1 Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 22.02.2022 ad istanza di
[...] uale mandataria di unipersonale, con cui è stato intimato Controparte_3 Controparte_1 loro di pagare, in qualità di fideiussori della società e in forza del decreto Controparte_4 ingiuntivo emesso dal Tribunale di Varese n. 1462/2014 su ricorso della
[...]
non opposto, la somma di € 30.463,73. Controparte_5
A fondamento dell'opposizione, gli opponenti hanno dedotto:
- il difetto di legittimazione attiva di per non avere la Controparte_1 predetta provato la titolarità del credito di cui al decreto monitorio, stante l'insufficienza, a tal fine, del richiamo alla pubblicazione dell'avviso della cessione sulla Gazzetta Ufficiale;
- la carenza di legittimazione passiva in capo ai fideiussori, per nullità parziale della fideiussione rilasciata in data 24.01.2008 e conseguente inopponibilità della cessione ai medesimi fideiussori.
Si è costituita in giudizio unipersonale e per essa, quale mandataria, Controparte_1 [...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
Con sentenza n. 685/2024 pubblicata in data 09.07.2024 il Tribunale di Varese ha rigettato l'opposizione a precetto proposta da e , condannando Parte_1 Parte_2 gli opponenti al pagamento delle spese di lite. Con riferimento alla posizione di Parte_1
ha riqualificato l'opposizione proposta da quest'ultimo relativamente all'asserita
[...] abusività e vessatorietà delle clausole del contratto di fideiussione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., assegnando termine all'opponente per la riassunzione del giudizio. pagina 3 di 6 Il presente grado di appello
Avverso la già menzionata sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
, deducendone l'erroneità sulla base di due motivi. Parte_2
Con il primo motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha ritenuto provata la legittimazione ad agire di unipersonale in Controparte_1 assenza di produzione del contratto di cessione del credito in forza del quale la ridetta società sarebbe subentrata all'originaria creditrice.
Con il secondo motivo, gli appellanti hanno contestato la decisione del Tribunale in punto di spese di lite, per non aver tenuto conto della soccombenza reciproca alla luce della riqualificazione parziale dell'opposizione al precetto in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
Parte appellata si è costituita in data 6 settembre 2025, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto da e siccome tardivo o comunque Parte_1 Parte_2 di rigettare nel merito il gravame per infondatezza.
All'esito della discussione orale all'udienza del 2 dicembre 2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c.
***
Va accolta la pregiudiziale eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte appellata per tardività dell'appello.
Va invero osservato che nella specie, trattandosi di controversia avente ad oggetto opposizione all'esecuzione ai sensi degli art. 615-617 c.p.c., come stabilito dall'art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario) i relativi termini processuali, compresi quelli di decadenza di cui agli art. 325 ss. c.p.c., non sono soggetti alla sospensione in periodo feriale ex art. 1 L. n. 742 del 1969 (cfr., ex multis, Cass. 17328/2018, Cass. 21568/2017, Cass. 25856/2013, Cass. 12250/2007).
A contestazione dell'eccezione, l'appellante sostiene che l'oggetto della domanda di primo grado sarebbe stato più ampio rispetto a quello riconducibile alla mera opposizione all'esecuzione, tenuto conto che l'opponente aveva dedotto il difetto di legittimazione ad agire della controparte. Con la conseguenza che in presenza di più domande, tra loro connesse, rispetto alle quali siano applicabili regimi differenti in tema di sospensione feriale dei termini, la decisione che intervenga su di esse senza scogliere tale connessione sarebbe soggetta all'applicazione della menzionata sospensione.
L'argomentazione non ha pregio. Il fatto che gli odierni appellanti, in sede di opposizione a precetto, abbiano contestato la titolarità del credito in capo alla pretesa creditrice non incide sulla qualificazione della domanda e sulla natura della causa, che è stata proposta dallo stesso opponente nelle forme previste dall'art. 615 c.p.c. In altre parole, il rilievo dedotto dagli opponenti in primo grado con riferimento all'asserito difetto di legittimazione della controparte non è idoneo a costituire un'autonoma e distinta domanda, ma rientra tra i vizi deducibili con lo strumento azionato dell'opposizione ad esecuzione. pagina 4 di 6 Ciò posto, la sentenza appellata è stata pubblicata in data 9.7.2024 e non è stata notificata, con la conseguenza che occorre fare riferimento al c.d. termine lungo per proporre appello previsto dall'art. 327 c.p.c., ossia al termine di sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. Nel caso di specie, non dovendosi applicare la sospensione feriale dei termini per il periodo dal 1° al 31 agosto di cui all'art. 1 della Legge n. 742/1969, la citazione in appello avrebbe dovuto essere notificata entro il 9.1.2025.
La citazione è stata, invece, notificata solo il 7.2.2025 e dunque ben oltre il termine lungo di sei mesi previsto a tal fine dall'art. 327 c.p.c.
Il gravame proposto da e deve in definitiva essere Parte_1 Parte_2 dichiarato inammissibile per tardività.
Gli appellanti devono essere condannati in solido a rifondere Controparte_1 delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in conformità ai parametri indicati dal DM n. 147/22, per lo scaglione azionato, nei valori medi per le fasi di studio, introduzione e decisione e nei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
e avverso la sentenza del Tribunale di Varese n. 685/2024,
[...] Parte_2 pubblicata il 9.7.2024, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna e in solido alla rifusione in favore Parte_1 Parte_2 dell'appellata delle spese del grado, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 8.469,00, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
e dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex Parte_2
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, co. 1 quater, comma inserito dall'art. 1, co. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 9 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Adriana Cassano Cicuto Dr.ssa RI Grazia Federici
pagina 5 di 6 Bozza di provvedimento redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio Maddalena Braga
pagina 6 di 6