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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/08/2025, n. 3833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3833 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19560/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19560/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ISABELLA FIORILLO, presso il cui studio ha eletto Parte_1
domicilio
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. DENIS BERTOLINO, presso il cui studio ha eletto CP_1
domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Ordinare qualora, non sia ancora stato effettuato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre
Pellice (TO) e di Giulianova (TE), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 n. 1238 in c.d. art. 8 reg. 1259/2010 e successive modificazioni.
pagina 1 di 7 Darsi atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
Disporre che la sig.ra perda il cognome che per effetto del matrimonio aveva Parte_1 Pt_1
sostituito al proprio, ripristinando il cognome da nubile . CP_2
Confermare l'affidamento superesclusivo ex art. 337 quater ultimo comma c.c. del minore ER
, come previsto in sentenza di separazione e confermato con Provvedimento Presidenziale
[...]
09/03/2023.
Disporre, che il sig. si impegni a corrispondere all'altro coniuge a titolo di CP_1
mantenimento del figlio minore l'assegno periodico di € 150,00 da versare entro il 5 di Persona_2
ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, come stabilito nel Provvedimento
Presidenziale del 09/03/2023 con decorrenza dalla data di proposizione della domanda del 24/10/22 come precisato nella memoria della ricorrente del 17/05/2023.
Disporre che le spese straordinarie e mediche non coperte dal S.S.N. saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamato il Protocollo del Tribunale di Torino.
Confermare la percezione dell'assegno unico in capo alla madre, come fin ora percepito.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per parte convenuta:
“Confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre così come previsto nella sentenza di separazione disponendo che la stessa comunichi tempestivamente al padre le decisioni relative all'educazione, istruzione e salute del minore, e lo aggiorni periodicamente sullo stato del minore inviandogli in particolare gli esiti degli accertamenti medici effettuati, nonché i documenti di valutazione scolastica.
Confermare le visite del padre disposte nella sentenza di separazione disponendo altresì che nelle vacanze estive, e Pasquali il minore trascorra un periodo di almeno un mese nelle vacanze Per_3
estive e di una settimana nelle altre festività, a Torre Pellice, Via Guillestre n. 3, presso l'abitazione della zia paterna la quale si assumerà ogni responsabilità anche in ordine agli incontri Parte_2
del bambino con il padre che dovranno avvenire alla sua costante presenza e sotto il monitoraggio del
Servizio Sociale di Torre Pellice, che è già in contatto con i Servizi di Giulianova come da relazioni
pagina 2 di 7 depositate; in subordine prevedere dei periodi di visite in presenza da attuare alternativamente a
Giulianova e a Torre Pellice, secondo le indicazioni dei Servizi competenti;
Confermare la presa in carico del minore e del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI così come già previsto nella sentenza di separazione;
Disporre che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento e delle spese del figlio quando lo tiene con sé, e che allo stato il resistente si dichiara disponibile a corrispondere un contributo di mantenimento del figlio minore di € 100,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino eccedenti i benefit e i bonus percepiti dalla madre;
Dichiarare il diritto della ricorrente a percepire per intero l'Assegno Unico Universale per figli minori;
Respingere le ulteriori domande della ricorrente siccome infondate;
Con il favore delle spese e competenze del giudizio”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Bushat (Albania), il Parte_1 CP_1
04/03/2013.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 13/11/2014. ER
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
07/07/2022.
Con ricorso depositato il 24/10/2022 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 21/02/2023 si costituiva in giudizio il sig. CP_1
In data 27/02/2023 veniva depositata relazione da parte dei servizi sociali.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori in data 09/03/2023, confermando l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre e il regime di visita e disponendo a carico del padre un contributo al pagina 3 di 7 mantenimento per il figlio di euro 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Con ordinanza del 30/05/2023 veniva rigettata l'istanza ex art. 709 ultimo comma cpc di modifica dell'ordinanza presidenziale formulata dal convenuto in punto mantenimento del figlio ER
All'udienza del 05/10/2023 le parti chiedevano emettersi sentenza parziale sullo status, con rimessione della causa in istruttoria e concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
In data 14/12/2023 veniva emessa sentenza parziale sullo status e con ordinanza in pari data la causa veniva rimessa in istruttoria poiché il giudizio doveva proseguire sulle questioni riguardanti affidamento e collocamento del figlio e sulle questioni economiche.
L'istruttoria si svolgeva mediante la prosecuzione della presa in carico da parte dei servizi sociosanitari già disposta in separazione.
All'udienza del 08/05/2025 il Giudice Istruttore fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e visto l'art. 127 ter c.p.c. assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale precisando le conclusioni come in epigrafe.
Il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
****
L'affidamento del figlio e il calendario di visite con il padre
Il Collegio ritiene di confermare tutto quanto già previsto in sede presidenziale.
Le parti concordano nella conferma dell'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre con residenza e dimora abituale del figlio presso tale genitore. Il sig. è affetto da disturbo CP_1
psicotico cronico, è sottoposto ad amministrazione di sostegno ed è seguito dal 2005 dal CSM di Torre
Pellice; la sig.ra appare pienamente adeguata nel ruolo materno rappresentando la figura Parte_1
di riferimento per il minore.
pagina 4 di 7 Quanto al regime di visita si confermano le modalità attuali non potendo trovare accoglimento la domanda di parte convenuta circa un ampliamento delle visite, seppure in presenza della zia paterna, nei periodi di festa. Tale ampliamento pare prematuro, data la fragilità del rapporto padre-figlio e non avendo il Tribunale certezza in ordine alla presenza continuativa della zia durante eventuali visite.
Ad oggi, gli incontri avvengono con cadenza quindicinale mediante videochiamata: il padre è affiancato dalla zia paterna ed il minore è supportato dalla madre e dal servizio sociale che svolge da filtro e moderatore di fronte alle domande del padre che talvolta appaiono inopportune e fuori luogo.
Le modalità finora praticate appaiono pienamente adeguate e corrispondenti all'interesse del minore, il quale al termine della videochiamata è sereno e desideroso di rivedere il padre la volta successiva.
Eventuali ampliamenti delle visite devono essere rimessi ai servizi sociali competenti che valuteranno le condizioni del genitore e l'interesse del minore.
Si conferma la prosecuzione della presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei servizi sociali e di per la prosecuzione del monitoraggio e di tutti gli interventi in atto. CP_3
Il contributo al mantenimento del figlio
Venendo alle questioni economiche, si ritiene di confermare quanto già previsto in sede di ordinanza presidenziale, così accogliendo la domanda di parte ricorrente, prevedendone la decorrenza dal
24/10/2022, data della domanda.
Nulla risulta infatti mutato nelle condizioni reddituali delle parti rispetto all'epoca dell'udienza presidenziale.
Dato l'accordo delle parti sul punto, la sig.ra percepirà l'intero ammontare dell'assegno unico Pt_1
come già avviene.
Perdita del cognome del marito
Deve disporsi la perdita del cognome che per effetto del matrimonio la moglie aveva sostituito Pt_1
al proprio, ripristinando il cognome da nubile come da richiesta della ricorrente. CP_2
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine al regime di visita ed al mantenimento del minore, considerato il sostanziale accordo sulle restanti domande e la natura necessaria della pronuncia pagina 5 di 7 sullo status, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3652,50 (850,50 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 1.200,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,
AFFIDA il figlio in via esclusiva alla madre sig.ra ai sensi dell'art. 337 quater, ER Parte_1
ultimo comma, c.c., demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per il minore e disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore.
DISPONE che gli incontri padre-figlio proseguano mediante videochiamate quindicinali con espressa autorizzazione per gli operatori a introdurre gradualmente modificazioni e ampliamenti, tenuto conto delle capacità genitoriali del padre e dell'interesse del minore.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei Servizi sociali e di
N.P.I. / Psicologia dell'Età evolutiva sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse del minore.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del figlio, Pt_1
l'assegno periodico di € 150, da versare entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal 24/10/2022 e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamato il
Protocollo del Tribunale di Torino.
DISPONE che la sig.ra continui a percepire l'assegno unico per il figlio minore Parte_1
integralmente.
DISPONE la perdita del cognome che per effetto del matrimonio la moglie aveva sostituito al Pt_1
proprio, ripristinando il cognome da nubile CP_2
pagina 6 di 7 CONDANNA alla refusione di 1/3 delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_1
spese liquidate per intero in complessivi € 3652,50, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.7.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE dott. Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott. Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19560/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. ISABELLA FIORILLO, presso il cui studio ha eletto Parte_1
domicilio
-ricorrente- contro
con il patrocinio dell'avv. DENIS BERTOLINO, presso il cui studio ha eletto CP_1
domicilio
-convenuto-
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Ordinare qualora, non sia ancora stato effettuato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Torre
Pellice (TO) e di Giulianova (TE), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9 luglio
1939 n. 1238 in c.d. art. 8 reg. 1259/2010 e successive modificazioni.
pagina 1 di 7 Darsi atto che i coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti.
Disporre che la sig.ra perda il cognome che per effetto del matrimonio aveva Parte_1 Pt_1
sostituito al proprio, ripristinando il cognome da nubile . CP_2
Confermare l'affidamento superesclusivo ex art. 337 quater ultimo comma c.c. del minore ER
, come previsto in sentenza di separazione e confermato con Provvedimento Presidenziale
[...]
09/03/2023.
Disporre, che il sig. si impegni a corrispondere all'altro coniuge a titolo di CP_1
mantenimento del figlio minore l'assegno periodico di € 150,00 da versare entro il 5 di Persona_2
ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, come stabilito nel Provvedimento
Presidenziale del 09/03/2023 con decorrenza dalla data di proposizione della domanda del 24/10/22 come precisato nella memoria della ricorrente del 17/05/2023.
Disporre che le spese straordinarie e mediche non coperte dal S.S.N. saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, richiamato il Protocollo del Tribunale di Torino.
Confermare la percezione dell'assegno unico in capo alla madre, come fin ora percepito.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per parte convenuta:
“Confermare l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre così come previsto nella sentenza di separazione disponendo che la stessa comunichi tempestivamente al padre le decisioni relative all'educazione, istruzione e salute del minore, e lo aggiorni periodicamente sullo stato del minore inviandogli in particolare gli esiti degli accertamenti medici effettuati, nonché i documenti di valutazione scolastica.
Confermare le visite del padre disposte nella sentenza di separazione disponendo altresì che nelle vacanze estive, e Pasquali il minore trascorra un periodo di almeno un mese nelle vacanze Per_3
estive e di una settimana nelle altre festività, a Torre Pellice, Via Guillestre n. 3, presso l'abitazione della zia paterna la quale si assumerà ogni responsabilità anche in ordine agli incontri Parte_2
del bambino con il padre che dovranno avvenire alla sua costante presenza e sotto il monitoraggio del
Servizio Sociale di Torre Pellice, che è già in contatto con i Servizi di Giulianova come da relazioni
pagina 2 di 7 depositate; in subordine prevedere dei periodi di visite in presenza da attuare alternativamente a
Giulianova e a Torre Pellice, secondo le indicazioni dei Servizi competenti;
Confermare la presa in carico del minore e del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di NPI così come già previsto nella sentenza di separazione;
Disporre che ciascun genitore si faccia carico del mantenimento e delle spese del figlio quando lo tiene con sé, e che allo stato il resistente si dichiara disponibile a corrispondere un contributo di mantenimento del figlio minore di € 100,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino eccedenti i benefit e i bonus percepiti dalla madre;
Dichiarare il diritto della ricorrente a percepire per intero l'Assegno Unico Universale per figli minori;
Respingere le ulteriori domande della ricorrente siccome infondate;
Con il favore delle spese e competenze del giudizio”.
Per il Pubblico Ministero: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Bushat (Albania), il Parte_1 CP_1
04/03/2013.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 13/11/2014. ER
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data
07/07/2022.
Con ricorso depositato il 24/10/2022 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge
1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
In data 21/02/2023 si costituiva in giudizio il sig. CP_1
In data 27/02/2023 veniva depositata relazione da parte dei servizi sociali.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori in data 09/03/2023, confermando l'affidamento esclusivo rafforzato alla madre e il regime di visita e disponendo a carico del padre un contributo al pagina 3 di 7 mantenimento per il figlio di euro 150 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine, disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Con ordinanza del 30/05/2023 veniva rigettata l'istanza ex art. 709 ultimo comma cpc di modifica dell'ordinanza presidenziale formulata dal convenuto in punto mantenimento del figlio ER
All'udienza del 05/10/2023 le parti chiedevano emettersi sentenza parziale sullo status, con rimessione della causa in istruttoria e concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
In data 14/12/2023 veniva emessa sentenza parziale sullo status e con ordinanza in pari data la causa veniva rimessa in istruttoria poiché il giudizio doveva proseguire sulle questioni riguardanti affidamento e collocamento del figlio e sulle questioni economiche.
L'istruttoria si svolgeva mediante la prosecuzione della presa in carico da parte dei servizi sociosanitari già disposta in separazione.
All'udienza del 08/05/2025 il Giudice Istruttore fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e visto l'art. 127 ter c.p.c. assegnava alle parti termine per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale, contenenti la precisazione delle conclusioni.
Le parti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale precisando le conclusioni come in epigrafe.
Il Giudice relatore, provvedendo fuori udienza, viste le note depositate dalle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Il PM nulla ha opposto.
****
L'affidamento del figlio e il calendario di visite con il padre
Il Collegio ritiene di confermare tutto quanto già previsto in sede presidenziale.
Le parti concordano nella conferma dell'affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre con residenza e dimora abituale del figlio presso tale genitore. Il sig. è affetto da disturbo CP_1
psicotico cronico, è sottoposto ad amministrazione di sostegno ed è seguito dal 2005 dal CSM di Torre
Pellice; la sig.ra appare pienamente adeguata nel ruolo materno rappresentando la figura Parte_1
di riferimento per il minore.
pagina 4 di 7 Quanto al regime di visita si confermano le modalità attuali non potendo trovare accoglimento la domanda di parte convenuta circa un ampliamento delle visite, seppure in presenza della zia paterna, nei periodi di festa. Tale ampliamento pare prematuro, data la fragilità del rapporto padre-figlio e non avendo il Tribunale certezza in ordine alla presenza continuativa della zia durante eventuali visite.
Ad oggi, gli incontri avvengono con cadenza quindicinale mediante videochiamata: il padre è affiancato dalla zia paterna ed il minore è supportato dalla madre e dal servizio sociale che svolge da filtro e moderatore di fronte alle domande del padre che talvolta appaiono inopportune e fuori luogo.
Le modalità finora praticate appaiono pienamente adeguate e corrispondenti all'interesse del minore, il quale al termine della videochiamata è sereno e desideroso di rivedere il padre la volta successiva.
Eventuali ampliamenti delle visite devono essere rimessi ai servizi sociali competenti che valuteranno le condizioni del genitore e l'interesse del minore.
Si conferma la prosecuzione della presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei servizi sociali e di per la prosecuzione del monitoraggio e di tutti gli interventi in atto. CP_3
Il contributo al mantenimento del figlio
Venendo alle questioni economiche, si ritiene di confermare quanto già previsto in sede di ordinanza presidenziale, così accogliendo la domanda di parte ricorrente, prevedendone la decorrenza dal
24/10/2022, data della domanda.
Nulla risulta infatti mutato nelle condizioni reddituali delle parti rispetto all'epoca dell'udienza presidenziale.
Dato l'accordo delle parti sul punto, la sig.ra percepirà l'intero ammontare dell'assegno unico Pt_1
come già avviene.
Perdita del cognome del marito
Deve disporsi la perdita del cognome che per effetto del matrimonio la moglie aveva sostituito Pt_1
al proprio, ripristinando il cognome da nubile come da richiesta della ricorrente. CP_2
Spese di lite
In virtù della soccombenza di parte convenuta in ordine al regime di visita ed al mantenimento del minore, considerato il sostanziale accordo sulle restanti domande e la natura necessaria della pronuncia pagina 5 di 7 sullo status, parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite nella misura di 1/3, mentre per i restanti 2/3 le spese di lite devono essere compensate.
Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e dell'attività svolta, le spese di lite vengono liquidate ai sensi del D.M. 147/22, per l'intero, in complessivi € 3652,50 (850,50 per la fase di studio, €
602,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 1.200,00 per la fase decisoria), oltre contributo forfettario del 15%, IVA, CPA e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa eccezione, deduzione o istanza,
AFFIDA il figlio in via esclusiva alla madre sig.ra ai sensi dell'art. 337 quater, ER Parte_1
ultimo comma, c.c., demandando alla medesima altresì le decisioni di maggior importanza (educazione, istruzione e salute) per il minore e disponendo che lo stesso mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso tale genitore.
DISPONE che gli incontri padre-figlio proseguano mediante videochiamate quindicinali con espressa autorizzazione per gli operatori a introdurre gradualmente modificazioni e ampliamenti, tenuto conto delle capacità genitoriali del padre e dell'interesse del minore.
CONFERMA la presa in carico del nucleo famigliare e del minore da parte dei Servizi sociali e di
N.P.I. / Psicologia dell'Età evolutiva sino a che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse del minore.
DISPONE che ciascun coniuge provveda al mantenimento, alla cura e all'educazione del figlio quando lo ha con sé. Inoltre il sig. corrisponderà all'altro coniuge, per il mantenimento del figlio, Pt_1
l'assegno periodico di € 150, da versare entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal 24/10/2022 e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative – previamente concordate qualora non necessitate e in ogni caso documentate - saranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, richiamato il
Protocollo del Tribunale di Torino.
DISPONE che la sig.ra continui a percepire l'assegno unico per il figlio minore Parte_1
integralmente.
DISPONE la perdita del cognome che per effetto del matrimonio la moglie aveva sostituito al Pt_1
proprio, ripristinando il cognome da nubile CP_2
pagina 6 di 7 CONDANNA alla refusione di 1/3 delle spese di lite in favore di , CP_1 Parte_1
spese liquidate per intero in complessivi € 3652,50, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge.
COMPENSA i restanti 2/3 delle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
11.7.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE dott. Isabella Messina dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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