Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 28/01/2026, n. 1649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1649 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01649/2026 REG.PROV.COLL.
N. 10571/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10571 del 2025, proposto da
ER Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B35CAC2EC7, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Alberto Romano e Meinhard Durnwalder, con domicilio eletto presso lo studio Salvatore Alberto Romano in Roma, viale Xxi Aprile n. 11;
contro
Ministero dell'Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Aviogei Airport Equipment S.r.l., non costituita in giudizio;
Bai – Brescia Antincendi International S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Claudia Ciccolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:
- del decreto di aggiudicazione n. 0000378.18-07-2025 della gara del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo, Ufficio per il servizio antincendio e soccorso aeroportuale, Ufficio di coordinamento del servizio aereo e del soccorso aeroportuale per la fornitura di n. 7 mezzi destinati al soccorso e all'evacuazione passeggeri da aeromobile (ASEA) ed ulteriori n. 35 (ASEA) - CIG B35CAC2EC7 - CUP F89I24001450001, pubblicata sulla piattaforma telematica ASP Consip in data 18 luglio 2025;
- dei verbali di riunione della commissione di valutazione di data 7 maggio 2025, 8 maggio 2025, 21 maggio 2025 e 9 giugno 2025;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno-Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e di Bai – Brescia Antincendi International S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. DA GN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con bando pubblicato in data 10 ottobre 2024 il Ministero dell’Interno ha indetto una gara aperta per la fornitura di n. 7 mezzi destinati al soccorso e all’evacuazione passeggeri da aeromobile (ASEA) ed ulteriori n. 35 mezzi (ASEA) con clausola di opzione per aumento quantitativo da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108, c. 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche “codice”), CIG B35CAC2EC7.
Con determina dirigenziale n. 378 del 18 luglio 2025 la gara è stata aggiudicata al R.T.I. costituendo tra la AI Brescia Antincendi International s.r.l. e la Aviogei Airport Equipment S.r.l. (di seguito anche solo “R.T.I.”), inizialmente escluso per la mancanza della garanzia provvisoria e poi “rimesso in termini” da questo T.a.r. (adito con ricorso R.G. n. 3850/2025) con ordinanza cautelare del 16 aprile 2025, n. 2167, con il punteggio complessivo di 93,62 (63,62 di punteggio tecnico e 30 di punteggio economico), migliore rispetto a quello conseguito dall’unica altra concorrente, la ER Italia S.r.l. (di seguito anche solo “ER”), pari a 72,59 (di cui 44,07 per l’offerta tecnica).
2. Con ricorso notificato in data 16 settembre 2025 e depositato in data 18 settembre 2025 la ER è insorta dinanzi a questo T.a.r. avverso il provvedimento di aggiudicazione, chiedendone, previa sospensione in via cautelare e nomina di un consulente tecnico per l’accertamento delle anomalie dell’offerta della controinteressata, l’annullamento sulla base dei due motivi in diritto di seguito sinteticamente riportati.
2.1. «Violazione degli artt. 24, 97 e 111 Cost., nonché dell’art. 1 del cod. proc. amm. per aggiudicazione della gara in pendenza di un giudizio pregiudiziale. Violazione dell’art. 3 della legge n. 240 del 1990 per difetto di motivazione. Violazioni di legge. Eccesso di potere» .
Il R.T.I. non avrebbe dovuto essere riammesso alla gara per la mancata presentazione della garanzia provvisoria nei termini indicati dal bando di gara (10 ottobre 2025, ore 12:00) e, data la pendenza del giudizio R.G. n. 3850/2025 avverso l’esclusione, la commissione giudicatrice non avrebbe comunque dovuto procedere all’aggiudicazione fino alla sua definizione, tenuto conto pure dell’intervento spiegato all’interno di quel giudizio dalla ER e della natura delle contestazioni in quella sede sollevate (tra le quali il fatto che il ricorso non le fosse stato notificato nonostante fosse l’unica altra partecipante alla procedura, in violazione dell’art. 41, c. 2, c.p.a.). Le ragioni sottese alla riammissione del R.T.I. non sarebbero state esplicitate né c’era alcuna urgenza che imponesse di andare avanti con l’aggiudicazione, alla quale la ER si era apertamente opposta con p.e.c. in data 9 luglio 2025.
2.2. «Illegittimità dell’aggiudicazione per violazione dei requisiti minimi di cui al disciplinare di gara (lex specialis), eccesso di potere per difetto di motivazione, errore nei presupposti e travisamento dei contenuti dell’offerta. Manifesta irragionevolezza, falsa applicazione dell’art. 108 del d.lgs. n. 36 del 2023» .
Le valutazioni effettuate dalla commissione giudicatrice sarebbero, in ogni caso, errate, irragionevoli ed illogiche.
Il R.T.I. avrebbe dovuto, infatti, essere escluso per il difetto del requisito previsto dal par. 6.3, lett. a), del disciplinare di gara, cioè la «Fornitura negli ultimi tre anni di almeno n. 1 contratto analogo (avente ad oggetto forniture di mezzi analoghi, per massa e complessità tecnologica e di caricamento) a quello oggetto della presente procedura» , non avendo alcuna delle due imprese che lo compongono mai costruito «alcuno dei predetti mezzi idonei anche al caricamento dei mezzi necessari per il soccorso degli aeromobili in emergenza (motogeneratore, ventilatore, divaricatore, attrezzattura di soccorso ed accesso, naspo spegnimento incendi, ecc.)».
L’offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario sarebbe affetta, altresì, dalle seguenti criticità:
- non darebbe prova della conformità della cabina di guida al regolamento ECE ONU R29 quale attestazione della sua resistenza strutturale a tutela del conducente in caso di urto frontale o ribaltamento, richiesta dal capitolato tecnico a pag. 14, rinviandone la certificazione in un momento successivo;
- proporrebbe, nello schema dei dispositivi comando e sicurezza, l’installazione di 7 monitor diversi, in contrasto con le previsioni del capitolato tecnico, par. 3.2.3 «dispositivi di segnalazione in cabina» , che ne esigeva l’integrazione nel «display di comando e controllo…» e l’intuitività;
- indicherebbe la fornitura di uno schermo touch screen da almeno 7 pollici, richiesto dal capitolato tecnico, par. 3.2, non rinvenibile, tuttavia, nei disegni allegati quali «immagini indicative di pannelli di realizzazione similari» ;
- darebbe evidenza di un veicolo con un peso inferiore di circa 2 tonnellate rispetto a quello offerto dalla ER senza spiegarne il motivo, privo del serbatoio “AdBlue” e di un modulo di comando presso il corpo scala, nonché munito di cilindri per la piattaforma superiore «strutturalmente sottodimensionati» .
3. In data 30 settembre 2025 si sono costituiti sia il Ministero dell’Interno sia la AI - Brescia Antincendi International s.r.l. (di seguito anche solo “AI”).
4. La AI ha presentato memoria in data 3 ottobre 2025, articolando le proprie difese per opporsi all’accoglimento del ricorso.
4.1. Quanto al primo motivo di ricorso, la sospensione della procedura di gara a causa della mera pendenza di un contenzioso, invocata dalla ricorrente, non rientrerebbe in nessuna delle ipotesi disciplinate dall’art. 18 del d.lgs. 36/2023 e sarebbe, anzi, qualificata dal suo c. 7 come violazione del dovere di buona fede.
4.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, il requisito delle “forniture analoghe” sarebbe stato interpretato dalla giurisprudenza consolidata in maniera “elastica”, senza pretendere un’identità assoluta tra le prestazioni da affidare e quelle già eseguite, al fine di contemperare la richiesta della capacità tecnico-professionale con le esigenze della concorrenza. In ogni caso, la fornitura di n. 15 scale aeroportuali per GEASAR aeroporto di OLBIA nell’anno 2024 dichiarata dalla Aviogei nel d.g.u.e. apparterrebbe al medesimo settore merceologico della gara in contestazione e soddisferebbe il requisito controverso, avendo ad oggetto mezzi analoghi per massa, complessità tecnologica e complessità di caricamento. Ove ciò non bastasse militerebbero per il possesso del requisito diverse altre forniture eseguite dal R.T.I. a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come la fornitura di 25 veicoli antincendio aeroportuali 6x6 nell’ambito del contratto n. 8433 del 7 giugno 2023 e quella di 100 autopompeserbatoio (APS) a due assi con motorizzazione a biometano da destinare ai servizi di soccorso in ambito urbano. Pretendere, infatti, la pregressa fornitura del medesimo modello messo a gara – veicoli speciali (ASEA) – avrebbe significato, di fatto, riconoscere un diritto di esclusiva alla ER, che è l’unica a produrlo. La ER non avrebbe, comunque, spiegato le ragioni delle difformità della fornitura dichiarata dal R.T.I. rispetto a quella aggiudicatagli, con conseguente inammissibilità della censura per genericità.
4.3. Infondate sarebbero altresì le critiche mosse all’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Innanzitutto, il capitolato tecnico non richiedeva che la conformità della cabina del mezzo proposto al regolamento ECE ONU R29 venisse comprovata in fase di offerta ma solo una descrizione delle caratteristiche della cabina, dovendosene accertare la concreta rispondenza alle richiamate norme tecniche solo in occasione della presentazione della fornitura al collaudo. Ancora una volta, la richiesta di un’omologazione già in fase di gara avrebbe ingiustificatamente favorito la ER, che aveva già realizzato autotelai della specie, e, comunque, la ricorrente non avrebbe fornito alcun elemento fattuale a supporto della sua tesi.
In secondo luogo, sarebbe parimenti indimostrato il riferimento a presunte difformità dei dispositivi di segnalazione in cabina rispetto al capitolato tecnico ed, anzi, contraddetto dall’intenzionale allegazione da parte del R.T.I. di «soluzioni espressamente definite “similari” in quanto tratte da veicoli già consegnati, dovendo i mezzi da fornirsi al Ministero resistente essere realizzati ad hoc per la specifica gara di cui è causa». L’integrazione di tutti i dispositivi in un unico display di comando e controllo sarebbe, poi, facoltativa, in base ad un’interpretazione letterale del capitolato tecnico, e, in ogni caso, assicurata dall’ «integrazione in un unico display touch screen dei pannelli richiesti ai punti 1.1.3 (Schermo touch screen) e 1.1.6 (Dispositivi di segnalazione in cabina) dell’Allegato 17 alla sua relazione tecnica (doc. 8)» .
In terzo luogo, sarebbero generici i rilievi sul (minor) peso del veicolo offerto dal R.T.I. rispetto a quello offerto dalla ER e sui cilindri della piattaforma superiore, non essendo stata invocata la violazione di alcuna norma del capitolato, ed infondati quelli sulla presunta assenza del serbatoio “AdBlue”, invece raffigurato nell’allegato 9 alla relazione tecnica, e del modulo di comando presso il corpo scala, invece menzionato «al § 1.1.7.1, punto 293, pag. 65, della relazione tecnica» .
Ogni dubbio sull’offerta tecnica avrebbe potuto, comunque, essere chiarito in sede di soccorso procedimentale ai sensi dell’art. 101, c. 3, del d.lgs. 36/2023. Non potrebbe, d’altra parte, essere accolta la richiesta di nomina di un consulente tecnico al fine di supplire alle carenze probatorie della ER.
Da ultimo, la ricorrente non avrebbe in alcun modo spiegato in che misura le sue critiche possano consentirle di recuperare il profondo divario esistente tra i punteggi tecnici.
5. In data 3 ottobre 2025 ha depositato memoria anche il Ministero dell’Interno.
5.1. A confutazione del primo motivo di ricorso l’amministrazione resistente ha invocato il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023, i tempi entro i quali devono concludersi le procedure aperte (9 mesi) previsti dal suo allegato I.3. e l’esplicito divieto di sospensioni della procedura non disposte dal giudice amministrativo derivante dall’art. 1, c. 3, del medesimo allegato, che non consentivano alla stazione appaltante di “temporeggiare” con l’aggiudicazione in attesa della decisione di merito del ricorso R.G. n. 3850/2025.
5.2. All’accoglimento del secondo motivo di ricorso osterebbero, invece, la spiccata opinabilità dei rilievi formulati dalla ricorrente, l’idoneità alla partecipazione di operatori economici che abbiano svolto forniture “analoghe” ma non “identiche” a quella messa a gara, l’inesigibilità di “progetti esecutivi” della fornitura o di certificazioni già in fase di offerta o di modelli già presenti sul mercato, trattandosi di mezzi speciali, la compatibilità della motorizzazione offerta dal R.T.I. con il possesso del serbatoio “AdBlue” e, più in generale, la finalità «prettamente qualitativa e descrittiva e non già costruttiva» dei disegni tecnici da questo allegati.
6. La discussione della domanda cautelare, originariamente fissata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2025, è stata, in un primo momento, rinviata su richiesta delle parti a quella del 18 novembre 2025 e, poi, cancellata dal ruolo delle sospensive con fissazione del merito all’udienza del 13 gennaio 2026, in ragione della sopravvenuta definizione del giudizio R.G. n. 3850/2025 con sentenza del 25 ottobre 2025, n. 18623, che ha definitivamente annullato l’esclusione del R.T.I. dalla procedura.
7. Con memoria depositata in data 22 dicembre 2025 la ER ha rappresentato di aver proposto appello avverso la sentenza n. 18623/2025.
Nel merito, la ricorrente ha, innanzitutto, ribadito le proprie ragioni a sostegno delle differenze tra le forniture eseguite dal R.T.I. aggiudicatario e quella oggetto di gara, che non consentirebbero di considerarle “analoghe” «per massa e complessità tecnologica e di caricamento» , in quanto «la fornitura di 15 scale aeroportuali civili per Olbia (2024)» riguarderebbe «attrezzature di imbarco/sbarco passeggeri in condizioni ordinarie, prive della piattaforma elevabile di soccorso, dei relativi sistemi di stabilizzazione/sicurezza in quota e, soprattutto, dell’“integrazione funzionale” tra trasporto persone e attrezzature di soccorso tipica dei mezzi ASEA» mentre la fornitura, comunque non allegata nelle forme e nei tempi previsti dal disciplinare di gara, di «25 veicoli antincendio aeroportuali ARFF 6×6 (2023)» non replicherebbe «la configurazione ASEA a piattaforma elevabile per evacuazione passeggeri» , che altre soluzioni presenti sul mercato – la GH Fire Rescue Stair e la VO Rescue Stair – sono, invece, in grado di fornire, ciò smentendo l’ipotesi che una piana interpretazione del requisito possa avvantaggiare la ricorrente.
Sempre nel merito, la ER ha insistito sull’inaffidabilità della proposta progettuale della controinteressata a causa dell’assenza della certificazione ECE ONU R29 e della pluralità di monitor/elementi nella plancia di comando, nonché replicato alla presunta “irrilevanza” dei minimi scostamenti dal capitolato rilevabili nell’offerta del R.T.I., sostenendo che «L’offerta tecnica…de [bba] contenere, a pena di esclusione, tutta la documentazione tecnica prevista dal capitolato tecnico e de [bba] rispettare le caratteristiche minime del progetto nel rispetto del principio di equivalenza» e che «La produzione di elaborati espressamente qualificati come “similari” - perché tratti da mezzi già consegnati a terzi - accompagnati dall’affermazione che i mezzi “saranno realizzati ad hoc” in futuro, introduc [a] una riserva intrinseca e una divergenza strutturale tra descrittivo e grafico che esclude quella determinatezza e incondizionatezza richiesta, traducendosi in una non conformità dell’offerta tecnica».
8. La AI ha replicato con memoria depositata in data 24 dicembre 2025, riproponendo le argomentazioni già sviluppate nella memoria ex art. 55, c. 5, c.p.a. del 3 ottobre 2025.
9. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
10. Il ricorso è infondato e va rigettato, per le seguenti ragioni.
11. Con il primo motivo, la ricorrente rimprovera alla stazione appaltante di non aver sospeso la procedura in attesa della definizione del giudizio R.G. n. 3850/2025 e di non aver indicato le ragioni di urgenza in forza delle quali è stata disposta l’aggiudicazione nonostante la pendenza del contenzioso.
La censura non può essere condivisa.
11.1. In disparte il fatto che l’interesse all’esame del motivo potrebbe essere venuto meno in ragione dell’avvenuta definizione del richiamato giudizio con la sentenza n. 18623/2025 (a meno di non voler ritenere che lo stesso sottenda la richiesta di una sospensione della procedura fino alla definizione anche del giudizio di appello, in violazione dell’art. 33, c. 2, c.p.a.), è dirimente che la normativa primaria non imponga o autorizzi la sospensione della procedura di affidamento per la mera pendenza di un contenzioso né faccia altrimenti gravare sulla stazione appaltante l’obbligo di motivare la decisione di proseguire con l’aggiudicazione nei confronti di un candidato la cui posizione è sub iudice .
La tesi della ricorrente è, anzi, contraddetta dal chiaro tenore letterale dell’art. 1, c. 3, dell’allegato I.3 al codice, secondo cui «I termini di cui al comma 1, secondo periodo [cioè, ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 9 mesi per la procedura aperta] , e al comma 2 decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo». Trattasi di un divieto espresso introdotto dal legislatore per dare concreta attuazione al principio del risultato di cui all’art. 1 del codice al fine di evitare che l’andamento delle procedure di affidamento sia condizionato da valutazioni opinabili delle stazioni appaltanti circa l’opportunità di sospendere i procedimenti in cui si innestano contenziosi non sostenuti da adeguato fumus , con effetti esiziali sui tempi di aggiudicazione e sulle esigenze di rapida acquisizione delle forniture, dei servizi o delle opere messi a gara.
In subiecta materia vale, quindi, a fortiori il principio secondo cui «le cause di interruzione o sospensione del termine per provvedere sono tipiche e di stretta interpretazione, e non lasciano spazio a sospensioni sine die motivate da qualsivoglia esigenza estranea al paradigma normativo che regola l'attività amministrativa» (Cons. Stato, IV, 18 dicembre 2013, n. 6105; 11 aprile 2014, n. 1767; VI, 4 gennaio 2021, n. 40) .
11.2. A fronte di un quadro normativo chiaramente votato ad assicurare la massima tempestività nella fase di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, la richiesta di un concorrente ‒ come quella avanzata dalla ER in data 9 luglio 2025 ‒ di “attendere” la definizione di un contenzioso su un segmento procedimentale sul quale non è intervenuta alcuna sospensiva del giudice amministrativo non fa sorgere alcun obbligo né della stazione appaltante né dei suoi organi straordinari (come la commissione giudicatrice o il seggio di gara) di spiegare le ragioni della prosecuzione delle operazioni di gara, trattandosi di una soluzione pienamente rispondente alla volontà del legislatore e da questa configurata come scelta vincolata, non essendo l’amministrazione chiamata ad effettuare in proposito alcuna valutazione.
12. Con il secondo motivo di ricorso, invece, la ricorrente contesta, innanzitutto, il mancato possesso da parte dell’R.T.I. aggiudicatario del requisito delle “forniture analoghe” richiesto dalla lex specialis al par. 6.3, lett. a), del disciplinare di gara e, poi, una serie di difformità della sua offerta tecnica dal capitolato tecnico.
Anche queste censure sono infondate.
12.1. Quanto al requisito di partecipazione, appare utile muovere dal dato normativo, che, all’art. 100, c. 11, del codice, prevede che «Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati» . Richiedere, a pena di esclusione, la realizzazione, in un recente passato, di prestazioni “affini” a quelle oggetto di affidamento costituisce, infatti, un valido criterio di selezione preventivo per limitare la partecipazione ad operatori economici dotati di pregresse esperienze nel settore ed in grado di assicurare, in via prognostica, un’esecuzione del contratto a regola d’arte (cfr. art. 83, c. 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui «Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), [cioè per le capacità tecniche e professionali] le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità» ).
Al fine di evitare che una rigida interpretazione del requisito si traduca in un’eccessiva restrizione della concorrenza e di promuoverne una che contemperi «l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato con il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche» , facendo in modo che i requisiti esperienziali coadiuvino la stazione appaltante nel «filtrare l’ingresso in gara dei concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico, in modo da garantire le esigenze di affidabilità della commessa pubblica» e non anche nella «creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato» , «tenendo conto degli obiettivi posti dalle direttive Ue che, pur rispettando e richiamando le esigenze contabilistiche, sono volte ad assicurare l’apertura del mercato» , la giurisprudenza amministrativa ha precisato che il «requisito esperienziale della professionalità acquisita in servizi analoghi mira quindi all’apertura del mercato attraverso l’ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità sulla base dell’esperienza pregressa. Pertanto, nel caso in cui il bando di gara imponga il possesso del requisito del fatturato specifico relativo a precedenti servizi analoghi all’oggetto dell’appalto le precedenti esperienze utili alla dimostrazione del requisito della capacità tecnico-professionale devono essere collegate secondo un criterio di analogia o inerenza ma non è richiesta l’identità con le prestazioni oggetto dell’appalto in gara (Cons. St., sez. V, 22 aprile 2025 n. 3458). L’esigenza di non creare ostacoli all’apertura del mercato compendia quindi un’interpretazione del requisito esperienziale dell’avvenuta acquisizione di professionalità in servizi analoghi che favorisca la partecipazione, e ciò tanto più se il mercato di riferimento vede confrontarsi pochi operatori. Del resto, rispetto all’esigenza di apertura del mercato, si inquadra l’orientamento giurisprudenziale che stabilisce la generale regola interpretativa della legge di gara, secondo il quale “l’interpretazione della lex specialis di gara deve essere condotta secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in modo da escludere soluzioni interpretative eccessivamente restrittive e con un effetto sostanzialmente anticoncorrenziale, e ciò in omaggio al pacifico insegnamento della giurisprudenza che impone, in caso di dubbi esegetici, la soluzione che consenta la massima partecipazione alla gara” (Cons. St., sez. V, 15 febbraio 2024 n. 1510). In un tale contesto l’analogia fra i servizi nei quali è stata acquisita esperienza da parte dell’operatore economico e i servizi oggetto di gara deve essere valutata considerando plurimi aspetti, quali le prestazioni concretamente rese, la similitudine, anche parziale, delle stesse, la rilevanza, anche in termini di perizia richiesta, il settore di appartenenza, la funzione svolta dalle prestazioni e ogni altro profilo dal quale possa desumersi l’acquisizione di un’esperienza che, seppur non identica, assicuri l’affidabilità professionale del concorrente, così da escludere l’analogia nel caso in cui non si riscontrino profili di similitudine o comunanza e considerando comunque anche il mercato di riferimento e le caratteristiche dello stesso in termini di situazione concorrenziale» (Cons. Stato, V, 11 dicembre 2025, n. 9770. Cfr. anche 25 novembre 2025, n. 9228, secondo cui «la nozione di servizi analoghi coincide con quella di servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale» , nonché IV, 14 luglio 2025, n. 6139, che ricorda come «Per “servizi “analoghi” non si intende servizi “identici”, essendo necessario ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell'appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti» ) . Nel diritto vivente, quindi, l’operazione di sussunzione viene declinata alla stregua di una verifica in concreto della similitudine e delle analogie dei servizi già prestati con quello oggetto di affidamento.
12.2. Nel caso di specie la gara bandita dal Ministero dell’Interno ha ad oggetto la «fornitura di n. 7 mezzi destinati al soccorso passeggeri da aeromobile» , cioè, come si legge nella parte introduttiva del capitolato tecnico, automezzi di soccorso «del tipo “Scala di soccorso aeroportuale”, non destinati al trasporto merci…» , che soddisfino le seguenti esigenze (par. 3.1.1): «1. Accesso rapido per i Vigili del Fuoco per operazioni spegnimento incendio o soccorso di passeggeri; 2. Evacuazione rapida, sicura e controllata dei passeggeri; 3. Accesso per trattamenti sanitari di emergenza; 4. Scarico di aerei cargo in casi di emergenza; […] » . Si tratta, cioè, di mezzi dotati di una scala destinata a consentire prevalentemente l’accesso dei vigili del fuoco su aeromobili e lo sbarco dei passeggeri dagli stessi in caso di emergenza.
La Aviogei ha indicato nel d.g.u.e. quale contratto analogo la fornitura di «n° 15 scale aeroportuali per GEASAR aeroporto di OLBIA – anno 2024» , cioè di equipaggiamenti per l’accesso dei passeggeri a ‒ e lo sbarco da ‒ aeromobili, che sembra integrare la caratteristica principale dei mezzi di cui l’amministrazione resistente intende approvvigionarsi. Il rilievo che « [s] i tratta di attrezzature di imbarco/sbarco passeggeri in condizioni ordinarie, prive della piattaforma elevabile di soccorso, dei relativi sistemi di stabilizzazione/sicurezza in quota e, soprattutto, dell’“integrazione funzionale” tra trasporto persone e attrezzature di soccorso tipica dei mezzi ASEA» (cfr. memoria della ER depositata in data 22 dicembre 2025, pag. 4) è, pertanto, superato dalla constatazione di una innegabile “vicinanza” tra le due forniture, data dalla comune appartenenza al medesimo genere “scale (mobili) per aeromobili”, che le ulteriori specificazioni contenute nel par. 6.3 del disciplinare di gara ‒ «mezzi analoghi, per massa e complessità tecnologica e di caricamento» ‒ non sembra riescano a intaccare (o, quantomeno, la ricorrente non offre elementi di convincimento per concludere per l’alterità della fornitura per l’aeroporto di Olbia rispetto a quella oggetto di gara), anche alla luce delle precisazioni fornite dalla AI (secondo cui i mezzi prodotti dalla mandante sono stati «…progettati per garantire la movimentazione sicura dei passeggeri (più bagagli a mano) in conformità con le normative IATA AHM 900 e 913, nonché dotati di estintori antincendio ad uso della macchina, con alloggiamenti dedicati sia sul telaio che in cabina di guida, al fine di assicurare un rapido accesso e un fissaggio sicuro durante le operazioni aeroportuali» , cfr. memoria della AI depositata in data 3 ottobre 2025, pag. 5) .
12.3. Nemmeno si intravedono difformità dell’offerta tecnica dal capitolato tecnico che inducano a ritenere che il R.T.I. abbia introdotto nell’offerta tecnica “varianti” non consentite, che il prodotto offerto sia “diverso” da quello messo a gara e, quindi, che il Ministero dell’Interno avrebbe dovuto escluderlo dalla gara, a ciò ostando, invece, una corretta applicazione del principio di equivalenza.
Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, «l'equivalenza presuppone la corrispondenza delle prestazioni del prodotto offerto, ancorché difforme dalle specifiche tecniche indicate dalla stazione appaltante, quale conformità sostanziale con le dette specifiche tecniche, nella misura in cui queste vengano nella sostanza soddisfatte; ne deriva, sul piano applicativo, che, sussistendone i presupposti, la stazione appaltante deve operare il giudizio di equivalenza sulle specifiche tecniche dei prodotti offerti non già attenendosi a riscontri formalistici, ma sulla base di criteri di conformità sostanziale (e funzionale) delle soluzioni tecniche offerte, sì che le specifiche indicate dal bando vengono in pratica comunque soddisfatte» (Cons. Stato, III, 12 novembre 2025, n. 8840; 13 marzo 2025, n. 2066) .
La medesima giurisprudenza ha cercato, altresì, di delineare le differenze tra “migliorie” (consentite) e “varianti” (non consentite), al fine di evitare che minimi “scostamenti” dell’offerta dal capitolato tecnico ne determinino ingiustamente l’esclusione, affermando che le prime sono quelle che non alterano le caratteristiche funzionali della fornitura mentre le seconde «si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara ex art. 76 d.lgs. n. 163-2006 e l’individuazione dei relativi requisiti minimi (comma 3 della citata disposizione), che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dall’Amministrazione, pur tuttavia consentito» (Cons. Stato, V, 20 febbraio 2014, n. 819), nonché che «l'esclusione dell'offerta per difformità dai requisiti minimi, anche in assenza di un'esplicita comminatoria di esclusione, può operare soltanto nei casi in cui la lex specialis prevede caratteristiche e qualità dell'oggetto dell'appalto che possano essere qualificate con assoluta certezza come caratteristiche minime, perché espressamente definite come tali, oppure perché se ne fornisce una descrizione che ne rivela in modo certo ed evidente il carattere essenziale. Laddove manchi una tale certezza, come nel caso di specie, e permanga un margine di ambiguità circa l'effettiva portata delle clausole del bando, "riprende vigore il principio residuale che impone di preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto concorrenziale, oltre che della tassatività - intesa anche nel senso di tipicità ed inequivocabilità - delle cause di esclusione» (Cons. Stato, III, 18 agosto 2024, n. 7102; 14 maggio 2020, n. 3084).
Ciò significa, da un lato, che lievi differenze del prodotto offerto rispetto a quello ricercato dal committente, che non hanno alcun impatto sulla sua funzionalità, non giustificano l’esclusione; dall’altro, che devono essere le specifiche tecniche a qualificare espressamente una caratteristica come “indispensabile” ai fini dell’ammissibilità dell’offerta, riespandendosi, in caso contrario, il principio del favor partecipationis .
12.4. Le critiche della ER all’offerta tecnica del R.T.I. aggiudicatario si appuntano, invece, su aspetti della proposta negoziale non disciplinati dal capitolato tecnico in termini così vincolanti come prospettato dalla ricorrente e sono, pertanto, infondate. Si può, dunque, prescindere dalle eccezioni di inammissibilità per genericità sollevate dalla controinteressata (dalla quale sembra, tuttavia, effettivamente affetta quantomeno quella parte della domanda con la quale la ricorrente chiede l’assegnazione di un punteggio che faccia sic et simpliciter “prevalere” la propria offerta, senza indicare in che modo la commissione avrebbe dovuto attribuire i punteggi).
12.4.1. Secondo la ricorrente, in primo luogo « [l] a documentazione prodotta dal RTI AI/Aviogei non fornisce prova certa e definitiva della conformità ECE ONU R29 della cabina di guida» .
Il capitolato tecnico si limitava, però, a richiedere che l’offerente descrivesse « [l] e caratteristiche costruttive della cabina, in conformità al predetto regolamento ECE ONU R29 e con riferimento alla robustezza ed alle prestazioni per la protezione dell’equipaggio rispetto allo schiacciamento della cabina a seguito di impatti frontali, laterali o di ribaltamento» , sicché il concorrente doveva solo “impegnarsi” a garantire la conformità della cabina di guida alle norme per l’ «omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina di un veicolo commerciale» contenute nel regolamento e fornirne una descrizione, senza dover allegare alcuna certificazione.
Stando così le cose, la verifica della conformità della cabina di guida alle prescrizioni regolamentari non potrà che avvenire in fase di collaudo e/o omologazione del veicolo. E non potrebbe essere diversamente, trattandosi di un requisito che dovrà avere il prodotto “finito”.
12.4.2. In maniera ugualmente “elastica” si esprimeva il capitolato tecnico a proposito dei dispositivi di segnalazione in cabina (par. 3.2.3), di cui, ad avviso della ricorrente, doveva essere «possibilmente» assicurata l’integrazione in un unico display di comando. È chiaro, tuttavia, che la “possibilità” non può essere assimilata ad un “obbligo” e il suo mancato recepimento non può determinare l’esclusione del concorrente che offra comunque un prodotto rispondente, nel suo complesso, al “risultato” descritto dal capitolato. Dove, poi, il capitolato è maggiormente stringente la controinteressata ha dimostrato di adeguarvisi: alla richiesta di uno schermo touchscreen da almeno 7 pollici il R.T.I. ha risposto offrendo uno schermo da 10 pollici. Il fatto che alcuni “disegni” ‒ che la AI ha espressamente indicato come riferiti a prodotti “similari” ‒ non riproducano pedissequamente i contenuti (questi, sì, vincolanti) dell’offerta tecnica non può condurre, di per sé, a dubitare che verrà realizzato esattamente ciò che è stato promesso (configurandosi, in questo caso, un inadempimento piuttosto che un problema di ammissibilità dell’offerta).
12.4.3. A quanto consta, gli ulteriori rilievi della ER ‒ il “peso” del mezzo, inferiore di 2 tonnellate rispetto a quello da lei offerto, la mancanza del serbatoio “Adblue”, l’inadeguatezza dimensionale dei cilindri della piattaforma superiore, l’assenza di un modulo di comando presso il corpo scala ‒ o non trovano corrispondenza in specifiche disposizioni del capitolato tecnico, come nel caso del peso “minimo” che dovrebbe avere il mezzo, o sono sforniti di prova, come nel caso dell’assenza del serbatoio “AdBlue” «nella documentazione presentata» (a proposito della quale valga, comunque, quanto già osservato sub 12.4.2.), e dei cilindri della piattaforma superiore, o sono contraddetti dai contenuti dell’offerta tecnica, come nel caso del pannello di controllo della piattaforma (cfr. “ item ” 293, pag. 65, dell’offerta tecnica della AI in doc. 8b allegato al ricorso).
In numerosi punti il capitolato tecnico è, infatti, formulato in termini di requisiti prestazionali, che lasciano al contraente una ‒ ridotta ma comunque incomprimibile ‒ libertà progettuale ed esecutiva, coerentemente con le coordinate dell’obbligazione di risultato.
12.5. In definitiva, affinché la difformità dell’offerta tecnica dalla documentazione di gara possa determinarne l’esclusione, ai sensi dell’art. 107, c. 1, lett. a), del codice, è necessario che le divergenze configurino un aliud pro alio ovvero eccedano, quantomeno, i medesimi “limiti di tolleranza” ai quali fa riferimento l’art. 1497 c.c. per stabilire la linea di demarcazione tra imperfezioni (non rilevanti) e mancanza delle qualità promesse o essenziali per l'uso a cui la cosa è destinata che giustifica la risoluzione del contratto e che presuppone un inadempimento di «non scarsa importanza, tenuto conto dell'interesse della parte non inadempiente» (Cass. civ., II, ord. 16 dicembre 2019, n. 33149). Eventualità che, nel caso di specie, non si è verificata, con conseguente legittimità dell’ammissione dell’offerta del R.T.I. controinteressato.
13. Le superiori considerazioni inducono questo Collegio a respingere anche le istanze istruttorie avanzate dalla ricorrente, sia perché la consulenza tecnica d’ufficio non può intervenire a compensare le lacune della domanda e del suo corredo probatorio sia perché il materiale documentale versato in giudizio dalle parti consente già di apprezzare la legittimità del provvedimento impugnato.
14. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
15. La novità e le particolarità della controversia giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ TI, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
DA GN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA GN | AZ TI |
IL SEGRETARIO