Sentenza breve 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 20/03/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00520/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00894/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 894 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Lo Polito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Vircillo e Giovanna Oreste, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento e declaratoria
dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti inviata in data -OMISSIS- per le ragioni sopra esposte e, conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di accedere, ai sensi degli artt. 22 ss. l. 241/1990, agli atti e documenti richiesti con la medesima istanza di accesso agli atti e, per l’effetto, ordinare all’ASP di Cosenza l’esibizione ed il rilascio di tutti gli atti e documenti richiesti, sussistendone i presupposti di legge e, nello specifico: 1) -OMISSIS-; 2) -OMISSIS-; 3) -OMISSIS-; 4) visite specialistiche; 5) eventuali ricoveri; 6) ogni altro atto, certificazione, esito di indagini ed analisi non ricompreso nei numeri precedenti riguardanti la Sig.ra -OMISSIS-avendone concreto interesse e dovendoli utilizzare, eventualmente, per giudizi a tutela dei propri diritti e della propria qualità di erede.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con la relativa documentazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 il dott. IV CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e considerato in diritto quanto segue;
Rilevato che:
- ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., in tema di “accesso documentale”, il giudice decide con sentenza in forma semplificata;
- con rituale ricorso ex art. 116 cit. a questo Tribunale, il sig. -OMISSIS-, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di legge, lamentava il mancato riscontro a sua istanza di accesso documentale relativa alla documentazione in epigrafe;
- si costituiva in giudizio l’Azienda intimata, eccependo la tardività del ricorso, in quanto proposto oltre i termini di cui all’art. 25, comma 4, l. n. 241/90 e all’art. 116, comma 1, c.p.a., nonché la genericità della richiesta, avente a oggetto un numero imprecisato di documenti;
- parte ricorrente depositava una memoria in cui controdeduceva all’eccezione, insistendo nella sua domanda;
- alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 la causa era trattenuta in decisione;
Considerato che:
- come da documentazione in atti, il sig. -OMISSIS- aveva inviato una prima istanza di “accesso” il -OMISSIS- dal contenuto effettivamente generico, e una seconda, di richiamo alla precedente, il -OMISSIS-;
- a queste seguiva il riscontro dell’Azienda in data -OMISSIS-, ove era rilevata la genericità della richiesta e si invitava a specificare la documentazione;
- seguiva un’ulteriore istanza del ricorrente, in data -OMISSIS-, ove per la prima volta era specificato che la richiesta era incentrata su quattro specifici documenti come indicati in dettaglio;
- il ricorrente sollecitava il riscontro alla sua richiesta in data -OMISSIS-, senza ottenere risposta;
- infine, in data -OMISSIS-, tramite il suo legale, era rinnovata la richiesta, richiamando anche le precedenti;
- alla luce di tali evidenze documentali, emerge la fondatezza dell’eccezione di tardività del ricorso come sollevata dall’Azienda resistente, in quanto l’istanza di accesso, completa dell’indicazione dettagliata della documentazione richiesta, risale al -OMISSIS-,
- le successive del -OMISSIS-e del -OMISSIS- erano meri solleciti di una richiesta già completa nella sua struttura;
- pertanto, dalla data del -OMISSIS- – o anche se fosse quella del -OMISSIS- – doveva decorrere il termine di trenta giorni per considerare l’istanza come respinta ex art. 25, comma 4, l. n. 241/90;
- di conseguenza, residuavano ulteriori trenta giorni per proporre il ricorso ex art. 116, comma 1, c.p.a.;
- nel caso di specie, il ricorso risulta notificato solo in data 7 luglio 2025, ben oltre il termine di trenta giorni, anche dal -OMISSIS-, di formazione del “silenzio” di cui all’art. 116, comma 1, c.p.a.;
- né può valere la mera reiterazione dell’istanza di accesso, in quanto la giurisprudenza, con cui il Collegio concorda, ha precisato che il termine previsto dalla normativa per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avverso le determinazioni dell'Amministrazione sull'istanza di accesso, stabilito oggi dall'art. 116 c.p.a., come già prima dall'art. 25, l. n. 241 del 1990, in trenta giorni dalla conoscenza del diniego, del parziale accoglimento o della formazione del silenzio significativo, è a pena di decadenza e, di conseguenza, la mancata impugnazione del provvedimento (anche di parziale diniego) nel termine non consente né la reiterabilità dell'istanza (e la conseguente impugnazione del successivo diniego laddove a questo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo), né l'ammissibilità del gravame costruito come impugnatorio di una situazione di inerzia in realtà non sussistente, salvo che il cittadino non reiteri l'istanza di accesso in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell'istanza originaria o prospetti in modo diverso la posizione legittimante all'accesso ovvero l'Amministrazione proceda autonomamente ad una nuova valutazione della situazione (per tutte: TAR Puglia, Ba, Sez. I, 14.11.25, n. 1307 e TAR Abruzzo, Pe, Sez. I, 17.1.19, n. 8);
- altrimenti, una mera reiterazione dell’originaria istanza porrebbe nel nulla la previsione legislativa di decadenza, potendo l’interessato prorogare “ad libitum” la decorrenza di detto termine, mediante successive istanze meramente riproduttive dell’originaria;
- nel caso di specie, nell’istanza del -OMISSIS-, che parte ricorrente, come illustrato nella sua memoria, pone alla base del conteggio del termine di decadenza, non risultano prospettati fatti nuovi o una nuova valutazione che possano giustificare la decorrenza solo da tale data e non prima;
- alla luce di quanto esposto, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per tardività, in violazione delle norme sopra richiamate;
- per la peculiarità della fattispecie, però, le spese di lite possono essere compensate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando ex art. 116 c.p.a. sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IV CO, Presidente, Estensore
Francesco Tallaro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IV CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.