Sentenza 1 luglio 2025
Decreto presidenziale 1 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01615/2026REG.PROV.COLL.
N. 06225/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6225 del 2025, proposto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
la società Git Fiori di Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Daniele Vagnozzi e AR Villata, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
la Regione Puglia, la Regione Basilicata, la Città Metropolitana di Bari, la Provincia di Matera, il Comune di Matera ed il Comune di Santeramo in Colle, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Puglia, sede di Bari, sezione II, 1 luglio 2025 n.903, che ha accolto il ricorso n. 839/2024 R.G., proposto per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulla domanda presentata il 1 aprile 2022 al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica dalla società Git Fiori di Italia S.r.l. per il rilascio della valutazione di impatto ambientale- VIA positiva per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza di 19,42 MW in Comune di S. Eramo in Colle (Ba), località Contrada Balzarana;
e per l’accertamento
dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere in merito;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Git Fiori di Italia S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il Cons. AR NO e uditi per le parti gli avvocati come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1.La questione controversa riguarda l’accertamento del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in ordine all’istanza di valutazione di impatto ambientale formulata dall’appellata GIT Fiori di Italia S.r.l., da rilasciare nell’ambito del Provvedimento Unico in materia Ambientale (PUA), presentata ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 152/2006 per la realizzazione di un impianto agrivoltaico da ubicarsi nel Comune di Santeramo in Colle in provincia di Bari, località “Contrada Balzarana”, di potenza nominale pari a 19,42 mw, nonché delle relative opere di concessione.
In particolare, la predetta istanza atteneva all’attuazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) e riguardava, oltre che la VIA, anche l’autorizzazione paesaggistica e l’autorizzazione culturale ai sensi degli artt. 146 e 21 del d.lgs. n. 42/2004.
Successivamente alla dichiarazione di procedibilità dell’istanza da parte della Direzione Generale del MASE del 28 marzo 2023 e della pubblicazione dell’avviso al pubblico del 29 marzo 2023, le scansioni temporali previste per la conclusione della procedura di Provvedimento Unico in materia Ambientale (PUA) di cui all’art. 27 d.lgs. 152/2006 non venivano rispettate.
Più nel dettaglio, la conferenza di servizi decisoria, indetta con nota del 5 ottobre 2023 e riunitasi il 19 ottobre 2023 non esauriva i propri lavori entro il termine perentorio, 16 maggio 2024, contravvenendo pertanto alle disposizioni di cui all’art. 27 d.lgs. 152/2006.
Con comunicazioni via pec del 14 luglio, 7 agosto e 7 settembre 2023, l’odierna appellata ha sollecitato e diffidato il MASE a concludere l’ iter autorizzativo.
Pertanto, la società ha adito il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia al fine di ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni competenti.
2.Con sentenza n. 903 del 1° luglio 2025, il T.a.r. Puglia ha accolto il ricorso.
In particolare il giudice di primo grado, ha anzitutto respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Amministrazione resistente per sopravvenuto difetto di interesse.
Infatti, il Giudice di primo grado ha statuito che sia l’invio al Ministero della Cultura del parere favorevole alla realizzazione del progetto espresso dalla commissione tecnica con nota prot. n. 685 del 30 aprile 2025 per l’acquisizione del concerto, sia la nota del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) rivolta al Ministero della cultura (MIC) non costituiscono atti idonei a concludere l’ iter autorizzativo, né, tantomeno, a interrompere l’inerzia del MASE, configurando solo degli atti endoprocedimentali.
3.Nel merito, il T.a.r. ha accolto il ricorso dell’odierna appellata sulla scorta delle seguenti motivazioni.
3.1 Il termine di conclusione di procedimento del PUA è ampiamente decorso, fatto riferimento anche alla specifica scadenza di 210 giorni successiva alla convocazione della conferenza di servizi (ossia il 16 maggio 2024).
Al riguardo il giudice di primo grado non ha condiviso la prospettazione del MASE circa la possibilità di derogare alla perentorietà dei termini procedurali ex artt. 25, comma 7 e 27, comma 6, d.lgs. 152/2006 in ragione del criterio di priorità stabilito dall’art. 8 del medesimo decreto legislativo. Infatti, secondo il T.a.r., il suddetto art. 8 – pur con le modifiche apportate dal d.l. 17 ottobre 2024, n. 153 - non ha introdotto alcuna eccezione espressa alla regola della perentorietà dei termini di conclusione delle procedure di VIA e PUA; in tal senso si richiama la recente sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV 22 aprile 2025 n.3465, che ritiene vigente l’obbligo di provvedere nei termini per tutti i progetti anche per esigenze di imparzialità e di parità di trattamento.
3.2 Sotto altro profilo, relativamente alla necessità di acquisire il concerto del Ministero della cultura, il T.a.r. ha rilevato che l’art. 25, comma 1, ultimo periodo d.lgs 152/2006, dispone che l’Autorità competente - rectius : il MASE - “ procede comunque alla valutazione ” anche qualora le amministrazioni coinvolte non assumano i pareri nei termini previsti.
Inoltre, il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata la tesi sulla non sussistenza dei presupposti per il silenzio assenso. Nel caso specifico il concerto del Ministero della cultura doveva considerarsi quindi tacitamente acquisito per effetto del meccanismo del silenzio assenso orizzontale disciplinato dall’art. 17- bis della l. n. 241/1990, basandosi sullo schema di provvedimento adottato dal MASE; in tal senso il giudice di primo grado richiama altra giurisprudenza del medesimo T.a.r. (sentenza n. 1429 dell’11 dicembre 2023) confermata da questo Consiglio (Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 467).
Pertanto, con la sentenza qui appellata, il T.a.r. ha accertato l’illegittimità del silenzio serbato dal MASE ed ha ordinato allo stesso di concludere il procedimento di adozione del provvedimento unico di cui all’art. 25 TUA con provvedimento espresso entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione in via amministrativa della sentenza.
4.Avverso la predetta decisione del T.a.r. Puglia, il Ministero dell’Ambiente e il Ministero della Cultura propongono ora appello, formulando tre articolati motivi di gravame, così rubricati:
I. Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 88 c.p.a. Contraddittorietà irrisolvibile tra dispositivo e motivazione;
II. Violazione dell’art. 8, commi 1, 1 -bis e 1- ter d.lgs. 152/2006;
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 17- bis della Legge 241/1990 e dell’art. 25, commi 2, 2- bis , 2- quater e 2- quinquies, del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, lett. c- bis , della l. n. 400/1988. Inesistenza di un’ipotesi di silenzio-assenso sull’atto di concerto del Ministero della Cultura.
4.1 In particolare, con il primo motivo, i Ministeri appellanti eccepiscono la nullità della pronuncia per il contrasto tra il dispositivo e la motivazione.
Secondo la prospettazione dell’appellante, è stato assegnato un termine di 60 giorni nella motivazione per provvedere, ma nel dispositivo è fissato il più breve termine di 30 giorni.
Tale discrasia renderebbe il comando giudiziale concretamente non attuabile, non risultando chiaro il termine perentorio entro il quale l’Amministrazione sarebbe tenuta ad adempiere.
4.2 Con il secondo motivo di appello, le Amministrazioni appellanti censurano l’illegittimità della condanna rivolta al MASE di concludere il procedimento in un termine fisso e assoluto, in quanto ciò contrasterebbe con la disciplina dei criteri di priorità procedimentale di cui all’art. 8 d.lgs 152/2006, come già vigente per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 36, comma 01, lett. a), D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 aprile 2022, n. 34, nonché nella versione, ancora più chiara, voluta dal Legislatore attraverso le modifiche apportate al codice dell’ambiente dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1) e 2), d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 dicembre 2024, n. 191.
Secondo la prospettazione delle amministrazioni statali appellanti, il legislatore avrebbe imposto un ordine di priorità per la trattazione delle istanze al fine di garantire il più razionale sfruttamento del territorio limitato e il raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione. Si sostiene che il legislatore avrebbe fissato nell’esercizio legittimo della propria discrezionalità politica una priorità di trattazione, in prima battuta, per i progetti PNRR e quelli a valere sul fondo complementare (art 8 prima parte); in seconda battuta andrebbero esaminati i progetti relativi al PNIEC (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima), con ulteriore distinzione, all’interno della categoria, tra i progetti definiti “prioritari” dalla stessa norma (comma 1, fra cui lett. b) “ contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC ” e “ i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW (di cui al comma 1-bis lett. c) .
Il progetto della società appellata, recante potenza nominale di 19,42 mw, quindi rientrerebbe nella categoria dei PNIEC non prioritari.
Inoltre le amministrazioni appellanti ritengono implicitamente abrogato l’art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006, che dispone la perentorietà dei termini: ciò sulla base dell’ultimo periodo dell ‘art 8 comma 1 ter d.lgs 152/2006 il quale dispone
“… La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare” .
Si tratterebbe di una doppia velocità di calendarizzazione, riservando una quota non superiore ai tre/quinti delle trattazioni ai progetti prioritari.
Secondo la ricostruzione delle appellanti amministrazioni, una condanna indifferenziata a provvedere entro un termine fisso frustrerebbe l’equilibrio legale di bilanciamento degli interessi e permetterebbe al proponente non prioritario di sorpassare i progetti prioritari già calendarizzati.
4.3 Con il terzo motivo di appello, le amministrazioni ricorrenti rilevano ancora l’erronea statuizione della decisione del T.a.r. per il fatto che ha ritenuto formatosi un provvedimento tacito di assenso, ai sensi dell’art 17- bis l.241/1990 per l’inerzia del Ministero della cultura sul richiesto atto di concerto di cui all’art. 25, c. 2- bis d.lgs. 152/2006.
Gli appellanti sostengono che l’art. 25, comma 2- quater d.lgs. 152/2006 disciplina in modo specifico il ritardo nel rilascio del concerto in questione, prevedendo in tale evenienza non il silenzio assenso orizzontale, bensì l’intervento, entro i successivi 30 giorni, del titolare del potere sostitutivo, mediante l’istituto del silenzio devolutivo. Tale meccanismo di sostituzione sarebbe incompatibile con il silenzio assenso poiché il potere sostitutivo presuppone la non consumazione del potere di provvedere allo spirare del termine perentorio.
Gli appellanti sottolineano ancora che il provvedimento di VIA, che include profili paesaggistici e culturali di competenza del MIC non può essere adottato in forma tacita, essendo necessario un provvedimento espresso, così come risulta imposto dalla Direttiva n. 2011/92/UE.
5. Il ricorso è infondato.
Preliminarmente sono rigettate le eccezioni di rito proposte dall’appellata attesa l’infondatezza nel merito del ricorso.
In relazione al primo motivo, relativo al termine per provvedere, si tratta di mero errore materiale, perché è chiaro che la decisione qui appellata ha sempre a riferimento l’inadempimento alla definizione dell’ iter da parte dell’amministrazione procedente; ne consegue che deve ritenersi prevalente il termine di sessanta giorni espresso nel corpo della decisione.
6. I restanti motivi possono essere trattati unitariamente attesa la loro connessione: le questioni in evidenza infatti impingono la natura del termine di conclusione dei procedimenti VIA e il criterio della trattazione prioritaria per i progetti di maggiore potenza.
Ai fini di una ricostruzione del quadro normativo occorre prima rilevare quanto dispone l’art 8 d.lgs 152/2006 che prevede diversi criteri prioritari di esame delle domande.
6.1 In particolare al comma 1, l’art 8 d.lgs 152/2006 dispone che hanno precedenza nell’esame nell'ordine:
-i progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, ossia ai programmi di preminente interesse strategico nazionale;
-i progetti aventi le caratteristiche di cui all' articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ossia gli investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore a 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali,
-i progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale,
- i progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi,
- i progetti relativi ad impianti già autorizzati la cui autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza.
6.2 Inoltre il richiamato art 8 d.lgs. 152/2006 prevede, sempre al comma 1, seconda parte, un ulteriore criterio di priorità: si tratta dei progetti attuativi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, individuati dall'allegato - I bis alla parte seconda del d.lgs.152/2006 tra quelli prioritari , ma rientranti nelle tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;
b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;
c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti .
6.3 Infine, in attesa del d.m. interministeriale per l’individuazione delle priorità si prevede (comma 1 - bis ) un regime transitorio di priorità per una serie di progetti tra i quali ai fini di interesse vanno richiamati
c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e) i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.
Da questo complesso mosaico di priorità il progetto della società appellata, recante potenza nominale di 19,42 mw, rientrerebbe nella categoria dei PNIEC non prioritari, come riferiscono le amministrazioni appellanti.
7. Posti questi diversi criteri di priorità va rilevato quanto dispone l’art 8, comma 1 - ter, d.lgs 152/2006 e le norme (l’art 25, comma 7 d.lgs. 152/2006) in materia di perentorietà del termine.
In particolare il richiamato art 8, comma 1 - ter (introdotta dall’ art. 1, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 17 ottobre 2024, n.153, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 dicembre 2024, n. 191) dispone quanto segue.
1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, è [Piano nazionale integrato per l'energia e il clima, PNIEC] o del comma 1-bis [progetti prioritari transitori in assenza del d.m.] è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell’articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e simultanea dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica l'ordine di priorità stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, al Ministero della cultura, che vi si uniforma. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.
Inoltre l’art 25, comma 7 d.lgs. 152/2006 dispone:
7. Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
8. Come sopra rilevato la questione di preliminare rilievo è quella della natura del termine di conclusione dei procedimenti VIA e come questo si combini con le priorità di trattazione delle istanze. Quanto alla natura del termine, secondo consolidata giurisprudenza, la sua perentorietà non è incisa dalle modifiche relative alla doppia calendarizzazione dei lavori della Commissione, riconoscendo un ambito più capiente, la quota di 3/5, per i progetti definiti prioritari di cui all’art 8, comma 1 - ter d.lgs 152/2006.
7.1 In molteplici occasioni si è ritenuto che tutti i termini del procedimento di VIA si considerano “perentori" (art. 25, comma 7,d.lgs. 152/2006) e che le norme del codice dell'ambiente "possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi" (art. 3- bis, comma 3, cod. amb.), disposizione quest’ultima volta ad escludere l'operatività del criterio generale dell'abrogazione delle leggi "per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti" (art. 15 disp. prel. cod. civ.). …; l'introduzione del citato criterio di priorità nella trattazione delle istanze non solo non è supportato da alcuna deroga espressa alla perentorietà dei termini di conclusione dei relativi procedimenti che, pertanto, devono ritenersi certamente applicabili, ma non risulta neanche incompatibile con tale disciplina. Una conferma in tal senso, peraltro, è arrivata da parte dello stesso legislatore, il quale, con la recente novella normativa proprio in tema di ordine di trattazione dei c.d. progetti prioritari…, ha precisato che tale nuova disciplina "non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 22 aprile 2025, n. 3465 e nello stesso senso Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 22 luglio 2025, n. 6503).
7.2 Sempre sulla perentorietà dei termini procedimentali della VIA, peraltro è stato precisato che si tratta di una perentorietà sui generis . Infatti, dal momento che per i procedimenti riguardanti l'ambiente non vigono forme di silenzio significativo ( cfr. art. 20 , co. 4, l. n. 241/1990), l'amministrazione in ritardo nella definizione delle pratiche non perde il potere di provvedere sulle istanze di VIA, sicché il concetto di perentorietà stabilito dall'art. 25, co. 7, d.lgs. 152/2006 non si associa ad alcuna forma di decadenza dal potere amministrativo. Ne consegue che il silenzio dell'amministrazione a seguito della scadenza dei termini rimane sottoposto al regime generale dell'art. 2 l. n. 241/1990 , assumendo le fattezze del silenzio inadempimento, con il correlato accesso del proponente ai rimedi cd. successivi all'inerzia, consistenti nell'azione avverso il silenzio, ex art. 31 cod. proc. amm., e nel risarcimento del danno da ritardo, ex art. 2- bis l. n. 241 del 1990 e art. 30 c.p.a.
In conclusione si ritiene che le novità apportate dal d.l. n. 153/2024, dettando una doppia velocità di calendarizzazione dei procedimenti da trattare, conformano le modalità con cui le amministrazioni devono provvedere e, dunque, incidono sulla tutela giurisdizionale dell'interesse legittimo pretensivo, a fronte dell'inerzia dell'amministrazione ( cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 22 luglio 2025, n. 6503);
7.3 Quanto poi alla previsione per cui la nuova disciplina "non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare" (art. 8, comma 1- ter , cod. ambiente, comma introdotto dal d.l. n. 153 del 2024) è stato messo in rilievo dalla giurisprudenza che la disciplina dedicata alla individuazione delle priorità del PNIEC non deve "pregiudicare" la pronta definizione delle procedure afferenti al PNRR: trattasi, in altri termini, di un richiamo del legislatore affinché le numerose istanze relative a impianti PNIEC non "intasino" le agende della Commissione PNRR-PNIEC e non compromettano la tempestiva definizione dei procedimenti relativi al PNRR. Questi ultimi, quindi, devono essere comunque calendarizzati, in modo da assicurare il rispetto delle loro scadenze, eventualmente riducendo l'ammontare complessivo delle pratiche afferenti al PNIEC oppure in aggiunta ad esse, anche in sedute straordinarie della Commissione ( cfr. Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 22 luglio 2025, n. 6503).
8. Sulla base di questi risultati giurisprudenziali cui il collegio non ravvisa motivi per discostarsi va esaminata la questione prospettata.
Nella sostanza, come invero bene mette in luce l’Avvocatura erariale, nella questione in esame rileva una scelta politica volta a privilegiare gli impianti di maggiore potenza; a detta scelta però non è conseguita, come legittimamente avrebbe potuto, una limitazione nel numero delle autorizzazioni per la realizzazione degli impianti piccoli ma piuttosto è rimasta vigente la previsione della perentorietà dei termini.
Quindi, a normativa vigente, il richiedente, anche degli impianti minori, è correttamente titolare di un interesse alla mera definizione del procedimento e pertanto potrà attivare tutti i rimedi giurisdizionali necessari, come nel caso in questione, anche avverso il silenzio.
Deve rilevarsi però che la questione riguarda piuttosto la capienza dell’ipotetico basket di impianti piccoli da poter autorizzare con la conseguente individuazione di un limite - giuridicamente supportato - opponibile ai richiedenti. È infatti pur vero che le modifiche di cui all’art 8, commi 2 - bis , ter e quater d.lgs. 152/2006 hanno la finalità di organizzare i lavori; ma detta organizzazione mira ad una diversa ripartizione oltre che dell’esame delle istanze, anche delle autorizzazioni che possono essere rilasciate senza che ciò sia in un qualche modo espressamente sancito.
9. Non possono inoltre tralasciarsi le conseguenze a livello giurisdizionale: chi adisce il giudice, conseguendo una decisione favorevole sul rispetto del termine per la definizione dell’istruttoria, si trova a “scalzare” il normale criterio cronologico di esame.
Come già ampiamente evidenziato dalla giurisprudenza di questa sezione (Consiglio di Stato, Sez. IV, Sent., 22 luglio 2025, n. 6503) l'ottemperanza alla sentenza deve essere “strutturata in modo da assicurare che il progetto per cui è causa rimanga inserito nel sistema delle quote di trattazione predeterminato ex lege : l'amministrazione deve, quindi, essere condannata a valutare il progetto entro un termine, ma pur sempre nell'ambito della quota di appartenenza, con la conseguenza che il vittorioso esperimento dell'azione avverso il silenzio permette all'operatore privato di ottenere la definizione del procedimento di suo interesse "in priorità" rispetto ai (soli) procedimenti di analoga natura, ossia - nella fattispecie - nei limiti della quota (di almeno due quinti) dedicata alla trattazione dei progetti PNIEC non prioritari. In questo modo, la Sezione ritiene che sia comunque assicurata una tutela giurisdizionale effettiva all'interesse legittimo pretensivo azionato ma che, al contempo, si eviti la frustrazione dell'impianto legale di definizione dei procedimenti (e della connessa priorità strategica della destinazione prevalente dei suoli ai progetti con maggiore potenza), nonché la indiretta incidenza negativa della sentenza sugli interessi legittimi dei proponenti di progetti PNIEC prioritari.”
10. In ogni caso quanto agli aspetti organizzativi sulla base dell’attuale contesto normativo e della vigenza della perentorietà dei termini nella citata giurisprudenza si è affrontato la questione della previsione legislativa di termini realistici come anche l’esigenza di una idonea organizzazione dei lavori nell’ambito delle risorse umane e finanziare che potranno essere integrate ma la cui carenza non può costituire un idoneo motivo per non adempiere nei termini.
Nell’effetto conformativo scaturente da questa decisione non può che conseguirne anche la predisposizione di idonee misure organizzative che siano volte ad incrementare il tetto delle istanze da esaminare secondo le modalità che si riterrà.
11. L’altra questione sollevata dagli appellanti riguarda l’applicazione dell’art 17 - bis l.241/1990. Anche su questo tema la giurisprudenza della sezione è ormai consolidata.
La questione è stata valutata sotto il profilo dell’autorizzazione paesaggistica.
A tal riguardo secondo la giurisprudenza di questa Sezione, cui il Collegio aderisce ( cfr . Cons. Stato, Sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8610) la formulazione testuale del comma 3 dell'art. 17- bis della l. n. 241/ 1990 consente di estendere il meccanismo del silenzio assenso anche ai procedimenti di competenza di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, ivi compresi i beni culturali di modo che, scaduto il termine fissato dalla normativa di settore, vale la regola generale del silenzio assenso.
Nello specifico della Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), si è poi ritenuto (Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza, 4 febbraio 2025, n. 867) che il parere negativo della Soprintendenza competente, qualora tardivo, non può determinare la mancata formazione del silenzio-assenso endo-procedimentale previsto dall'art. 17-bis della l. n. 241/1990, né può essere considerato un motivo ostativo alla prosecuzione del procedimento, in conformità all'art. 25, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006.
Secondo questa giurisprudenza, la norma di cui all’art 25 comma 2- quater , d.lgs. n. 152/2006 infatti, disciplina solo le fattispecie ivi contemplate riguardanti l'inerzia da parte della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale come anche l'inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del Ministero della transizione ecologica oppure il ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura; ma in ogni caso l’art. 25 comma 2- quater d.lgs. n. 152/2006 non ha ad oggetto l'inerzia della competente Soprintendenza nel rilascio del parere di sua competenza e non risulta pertanto invocabile in relazione al caso di specie.
Ne consegue che, secondo la richiamata giurisprudenza, il mancato rilascio del Ministero della cultura rientra invece nella fattispecie dell’art 25, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 il quale dispone che qualora tali pareri non siano resi nei termini ivi previsti ovvero esprimano valutazioni negative o elementi di dissenso sul progetto, l'autorità competente procede comunque alla valutazione a norma del presente articolo. E ciò in quanto il richiamato art 25, comma 1, dispone che anche in caso di "parere negativo" o "elementi di dissenso sul progetto" è attribuito all'amministrazione competente il potere-dovere ("procede comunque") di valutare l'impatto dell'opera, senza che si debba attendere "il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
12. Sulla scorta di questo assunto, cui il Collegio aderisce, non è condivisibile la tesi dell’appellante che giunge alla conclusione di sostenere che l’inadempimento dell’amministrazione preposta ai beni culturali determini solo il potere sostitutivo ex art 2 l 241/1990 in base a quanto previsto dall’art 25, comma 2 - quater d.lgs 152/2006; nella realtà sia l’art 25, comma 2 quater d.lgs 152/2006 che l’art 17 bis l 241/1990 sono applicabili anche in combinazione tra loro.
Diversamente opinando non avrebbe senso il richiamo dell’art 17 - bis , comma 3, l.241/1990 circa l’applicazione degli effetti del silenzio alle amministrazioni preposte alla tutela paesaggistico culturale e dei beni culturali.
13. Ne rileva il richiamo alla direttiva 92/2001; come segnala l’appellato, l’art 3 della citata direttiva si riferisce ad una mera attività di individuazione delle finalità della valutazione di impatto; né può sostenere - come ritiene l’appellante - che gli att. 8, 8 bis e 9 della Direttiva sottendano un provvedimento espresso.
Nel caso in esame il legislatore ha operato un bilanciamento di interessi che porta alla previsione del silenzio assenso nell’ipotesi in cui l’amministrazione non svolga le dovute valutazioni; e pertanto a fronte dell’omissione dello svolgimento della propria funzione consegue, nell’ottica del bilanciamento degli interessi, la prevalenza alla definizione dell’ iter mediante il silenzio.
14. In conclusione il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero della cultura devono essere condannati a provvedere sull'istanza in esame entro il termine di novanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, previa valutazione del progetto, in priorità rispetto alla sola quota (non inferiore a due quinti) di procedimenti amministrativi dedicata ai progetti PNIEC non prioritari, anche fissando ove occorra una seduta straordinaria.
In caso di mancata ottemperanza, su istanza di parte appellata notificata alle amministrazioni procedenti, con separato provvedimento sarà nominato un commissario ad acta , che provvederà in via sostitutiva dei Ministeri intimati.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Git Fiori di Italia S.r.l., delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €. 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES BA AN, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
AR NO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR NO | ES BA AN |
IL SEGRETARIO