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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 621/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
INDINNIMEO PIETRO, LA
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3682/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026799979000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 356/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'ente Ricorrente_1 impugna la cartella esattoriale n. 10020250026799979000 emessa per l'anno d'imposta 2021 Mod.770/2022 e notificata in data 22.04.2025 per un importo complessivo di euro 170.130,84 costituendo in giudizio l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Salerno ed instando per il suo annullamento sul rilievo della nullità dell'atto impugnato per inesistenza e/o infondatezza della pretesa tributaria per aver erroneamente compilato il quadro SX i cui errori sarebbero stati emendati con la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno e domandava il rigetto del ricorso.
Erano depositate in atti anche memorie aggiuntive da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale.
All'esito della camera di consiglio del 22.1.2026 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado decideva come da dispositivo munito dei motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Ed invero la dichiarazione integrativa presentata non ha apportato alcun cambiamento utile a rideterminare la pretesa portata dalla cartella impugnata.
In primo luogo la dichiarazione integrativa presentata, infatti, non può ritenersi idoneo ad escludere il debito presente in cartella in quanto, come precisato dall'Ufficio resistente con ricostruzione alla quale si aderisce, i quadri ST della prima e della seconda dichiarazione sono identici.
Inoltre, sono presenti incongruenze tra il quadro sx della prima dichiarazione ed il quadro sx dell'integrativa. Il credito di € 133.004,35 compensato è relativo al codice 165E (ex bonus Renzi) mentre il credito oggetto di recupero è relativo al trattamento integrativo codice 170E (compensato per
€ 117.949,53) L'importo pari ad € 54.003,56 riportato al rigo SX 49 col.1 della dichiarazione integrativa, è relativo al codice 165E e non al trattamento integrativo e quindi era da indicare al rigo SX47. L'importo pari ad € 106.539,35 indicato al rigo SX 49 col 2 della dichiarazione integrativa non corrisponde a quanto presente al quadro QR della prima dichiarazione (quadro che totalizza gli importi indicati nelle CU relativi all'erogazione del trattamento integrativo).
Ne consegue che non ravvisandosi elementi idonei a ritenere emendata la prima dichiarazione il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si quantificano in euro 1200 oltre oneri ed accessori ove previsto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si determinano in euro 1200 oltre oneri e accessori ove previsti. Salerno 22.01.2026 Il
Presidente Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente
INDINNIMEO PIETRO, LA
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3682/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari 84100 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250026799979000 IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E
ASSIMILATI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 356/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'ente Ricorrente_1 impugna la cartella esattoriale n. 10020250026799979000 emessa per l'anno d'imposta 2021 Mod.770/2022 e notificata in data 22.04.2025 per un importo complessivo di euro 170.130,84 costituendo in giudizio l'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Salerno ed instando per il suo annullamento sul rilievo della nullità dell'atto impugnato per inesistenza e/o infondatezza della pretesa tributaria per aver erroneamente compilato il quadro SX i cui errori sarebbero stati emendati con la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno e domandava il rigetto del ricorso.
Erano depositate in atti anche memorie aggiuntive da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione
Provinciale.
All'esito della camera di consiglio del 22.1.2026 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado decideva come da dispositivo munito dei motivi che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Ed invero la dichiarazione integrativa presentata non ha apportato alcun cambiamento utile a rideterminare la pretesa portata dalla cartella impugnata.
In primo luogo la dichiarazione integrativa presentata, infatti, non può ritenersi idoneo ad escludere il debito presente in cartella in quanto, come precisato dall'Ufficio resistente con ricostruzione alla quale si aderisce, i quadri ST della prima e della seconda dichiarazione sono identici.
Inoltre, sono presenti incongruenze tra il quadro sx della prima dichiarazione ed il quadro sx dell'integrativa. Il credito di € 133.004,35 compensato è relativo al codice 165E (ex bonus Renzi) mentre il credito oggetto di recupero è relativo al trattamento integrativo codice 170E (compensato per
€ 117.949,53) L'importo pari ad € 54.003,56 riportato al rigo SX 49 col.1 della dichiarazione integrativa, è relativo al codice 165E e non al trattamento integrativo e quindi era da indicare al rigo SX47. L'importo pari ad € 106.539,35 indicato al rigo SX 49 col 2 della dichiarazione integrativa non corrisponde a quanto presente al quadro QR della prima dichiarazione (quadro che totalizza gli importi indicati nelle CU relativi all'erogazione del trattamento integrativo).
Ne consegue che non ravvisandosi elementi idonei a ritenere emendata la prima dichiarazione il ricorso deve essere respinto con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si quantificano in euro 1200 oltre oneri ed accessori ove previsto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si determinano in euro 1200 oltre oneri e accessori ove previsti. Salerno 22.01.2026 Il
Presidente Dott.ssa Ornella Crespi