Sentenza 21 aprile 2001
Massime • 1
L'obbligo di corrispondere ai lavoratori portuali dichiarati inidonei la pensione integrativa di invalidità spetta, relativamente ai ratei successivi alla data dell'1 febbraio 1990 e sino all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994 n. 84, alle compagnie ed ai gruppi portuali datori di lavoro, dato che l'art. 2 D.L. 22 gennaio 1990 n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990 n. 58, nel disporre la soppressione del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali, ha posto a carico delle suddette compagnie e gruppi portuali, a decorrere da tale data, il pagamento delle indennità contrattuali prima a carico del Fondo, mentre, solo successivamente, dapprima l'art. 24 della citata legge n. 84 del 1994 ha posto tali oneri a carico della gestione dell'assicurazione generale per l'invalidità e la vecchiaia e, poi, la legge 23 dicembre 1996 n. 647 (di conversione del D.L. n. 535 del 1996, riproduttivo di precedenti decreti non convertiti) ha nuovamente attribuito i medesimi oneri al Fondo (gestione liquidatoria), mediante finanziamento di un contributo statale, con decorrenza dal 12 febbraio 1994; in relazione alle prestazioni corrisposte per il periodo suindicato, inoltre, le compagnie e gruppi portuali non possono ottenere dal Fondo in liquidazione il rimborso di cui all'art. 9 D.L. 30 dicembre 1997 n. 457, convertito nella legge n. 30 del 1998, che è specificamente previsto solo "con riferimento alle cancellazioni per inidoneità disposte a partire dal 1 febbraio 1990" e non per le prestazioni erogate dopo tale data per inidoneità già precedentemente accertate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5960 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - rel. Consigliere -
3. Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
4. Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
5. Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali, in persona del suo commissario liquidatore, elettivamente domiciliato in Roma in via Flaminia 109, presso lo studio degli avvocati Antonio Siena e Biagio Bertolone, che lo rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro la società cooperativa a responsabilità limitata Compagnia PO US IB, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma in piazza Sant'Andrea della Valle 3, presso lo studio dell'avvocato Massimo Mellaro, rappresentata e difesa, giusta delega in calce al controricorso, dagli avvocati US Saitta e US Cardile, anche ricorrente incidentale;
e nei confronti di TA TE, non costituitosi;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 26 novembre 1998, depositata il 1^ dicembre 1998, numero 245, r.g. 108/94;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 19 marzo 2001 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Uditi gli avvocati Bertolone e Saitta;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;
Svolgimento del processo
Con ricorso del 9 novembre 1990 al pretore di Milazzo, la società cooperativa a responsabilità limitata Compagnia PO US IB si oppose al decreto ingiuntivo emesso su istanza di TA TE, ex dipendente della società, per la corresponsione di ratei della pensione integrativa di invalidità relativi ai mesi da gennaio a giugno precedenti, sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva. Previa concessione di autorizzazione da parte del giudice, l'opponente chiamò in garanzia il Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali. Contro la pronuncia del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto - sezione distaccata di Milazzo - di rigetto della opposizione la cooperativa propose appello che è stato accolto dal locale tribunale con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha rilevato che oggetto della domanda azionata dal TA era una prestazione rientrante tra le indennità contrattuali che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 1 del decreto- legge numero 535 del 21 ottobre 1996 (convertito nella legge 23 dicembre 1996 numero 647), erano state poste a carico della gestione commissariale del Fondo chiamato in garanzia che è stato quindi condannato a rimborsare alla cooperativa le somme da questa pagate in dipendenza della pronuncia di primo grado.
Della decisione viene chiesta la cassazione dal Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali con ricorso sostenuto da un motivo.
La società cooperativa a responsabilità limitata Compagnia PO US IB resiste con controricorso con il quale propone anche ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. Il TA non si è costituito.
Motivi della decisione
Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura civile, la riunione dei due ricorsi.
Il fondo ricorrente - denunciando violazione ed erronea applicazione dei decreti-legge 22 gennaio 1990 numero 6, 18 dicembre 1995 (rectius, 21 ottobre 1996) e 30 dicembre 1997 numero 457 (rispettivamente convertiti nelle leggi numeri 58 del 1990, 647 del 1996 e 30 del 1998) - espone che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di merito, dal sistema normativo sopra delineato inequivocabilmente risulta che sono poste a carico dei gruppi e delle compagnie portuali le erogazioni delle provvidenze integrative conseguenti al riconoscimento di stati di inidoneità al lavoro accertati prima del 31 gennaio 1990, e ciò almeno fino alla data di entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994 numero 84 con il cui articolo 24, al comma 4, si dispose, in favore dei lavoratori interessati, la applicazione del trattamento di cui all'articolo 2 della legge numero 222 del 1984.
Deve preliminarmente disattendersi la richiesta formulata dalla società resistente nel controricorso di declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. E invero, la cessazione della materia del contendere - cui consegue il sopravvenuto venire meno dell'interesse ad agire e della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia - presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto;
b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull'essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto;
c) vi sia la dichiarazione di non volere proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc (Cass., 27 aprile 2000, n. 5390). Orbene, anche a volere prescindere dal considerare che nella specie non risulta soddisfatta l'ultima delle tre condizioni e che l'ente ricorrente non ha manifestato il proprio accordo sulla proposta di estinzione del giudizio, occorre rilevare che deve escludersi che il fatto sopravvenuto - consistito nell'intervento del Ministero dei trasporti che ha provveduto a stanziare, in favore della controricorrente, somme in forza dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge numero 457 del 1997 (convertito nella legge numero 30 del 1998), prevedente "interventi destinati a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto" - possa avere determinato una situazione di disinteresse dell'ente stesso alla coltivazione della impugnazione, essendosi trattato di intervento non integrale, in quanto, per stesso riconoscimento della parte deducente, il Fondo rimarrebbe pur sempre esposto, nei confronti della società, per la differenza del 17% (oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite) tra quanto da questa erogato al lavoratore e quanto stanziato dal Ministero.
La censura svolta dal ricorrente principale è fondata, essendosi il tribunale basato, per concludere nel senso della obbligazione restitutoria a carico del Fondo relativamente alle somme erogate dalla società al TA TE per ratei della pensione integrativa per il periodo gennaio-giugno del 1990, esclusivamente su una non corretta lettura del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge numero 535 del 1996 (convertito nella legge numero 647 dello stesso anno), e totalmente trascurando di prendere in esame, al fine di individuare il soggetto tenuto a sostenere il costo della prestazione previdenziale, la normativa succedutasi nel tempo, soggetto che, ad avviso del giudice del merito, la citata disposizione identificherebbe incontestabilmente nella gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali, e ciò perché, secondo la letterale formulazione della stessa (nel testo riportato nella motivazione della sentenza impugnata), "L'onere connesso alla corresponsione... delle indennità contrattuali... a favore, rispettivamente dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali nonché dei lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres gia in quiescenza e non ancora liquidati a tale titolo, fa carico alla gestione di cui al comma 10". Il tribunale ha quindi rilevato che - vertendosi nella specie in ipotesi di l'indennità contrattuale" ed essendo stata "la richiesta giudiziale (dell'ex lavoratore) determinata dalla mancata liquidazione delle (relative) spettanze", per liquidazione non potendo intendersi il versamento di somme effettuato dalla società non volontariamente, ma in forza del titolo esecutivo rappresentato dalla pronuncia di primo grado - doveva essere il Fondo ricorrente a sopportare l'onere del pagamento. Una simile conclusione sarebbe stata accettabile se fosse stata esatta la premessa e se altre disposizioni normative non avessero diversamente previsto. Ma, da un lato, la premessa era errata per la inesatta riproduzione della disposizione, e, dall'altro, la lettura del comma immediatamente precedente - ugualmente trascritto, ma il cui contenuto si è trascurato invece di esaminare - avrebbe consentito di pervenire alla corretta decisione.
Deve infatti osservarsi, con riferimento al primo aspetto, che è omessa, nel testo del comma il riportato nella sentenza, la virgola che è, in quello originale, tra le parole "portuali" e "nonché", conseguendone che il presupposto della già intervenuta quiescenza in uno con quello della mancata liquidazione andava riferito esclusivamente ai "lavoratori dell'ex gruppo di portabagagli di Olbia e di Porto Torres". Quanto poi al precedente comma 10 ci si intende riferire a quanto con esso disposto in relazione agli "oneri derivanti... dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994 numero 84", legge che apportò profonde modificazioni alla previgente disciplina in tema di provvidenze in favore dei lavoratori portuali giudicati fisicamente inidonei allo svolgimento della attività, venendo, tra l'altro, abrogato l'articolo 156 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 numero 328, che prevedeva particolari modalità di accertamento della inidoneità permanente al lavoro portuale a cura di una apposita commissione medica istituita presso le Capitanerie di porto, rinviando poi implicitamente, con riferimento al relativo trattamento previdenziale, al regime generale della assicurazione obbligatoria, conseguendone che, nella ipotesi di accertata perdita della capacità di lavoro specifica (articolo 1 della legge 12 giugno 1984 numero 222) e non anche di una "assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa (articolo 2), l'ente previdenziale era tenuto a corrispondere solo l'assegno ordinario di invalidità. Era però previsto un trattamento integrativo a carico del "Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali", istituito con la legge numero 26 del 1981 al posto del precedente "Fondo assistenza sociale lavoratori portuali" e soppresso con il decreto-legge 22 gennaio 1990 numero 6 (convertito nella legge 24 marzo 1990 numero 58), il cui articolo 2 dispose che "a decorrere dal
1^ febbraio 1990, le compagnie ed i gruppi portuali provvedono al versamento agli enti previdenziali dei contributi previsti dalla normativa vigente e al pagamento delle prestazioni contrattuali". Questa previsione rimase ferma fino alla entrata in vigore della legge numero 84 del 1994, avendo questa disposto, con il comma 4 dell'articolo 24, che "ai lavoratori già cancellati dai registri per inidoneità al lavoro portuale ai sensi dell'articolo 156, primo comma numero 2, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con...., si applica il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984 numero 222". Con questa disposizione, quindi, venne posto a carico dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale l'onere di corrispondere ai lavoratori in ogni caso la pensione ordinaria di inabilità per il solo fatto di una accertata inidoneità al lavoro portuale e ciò a prescindere dalla ricorrenza del requisito della assoluta incapacità al lavoro, conservandosi perciò un trattamento di favore per i lavoratori già dichiarati inabili al lavoro portuale. La Corte costituzionale, con la sentenza numero 16 del 1996, concluse per la non fondatezza dei dubbi di incostituzionalità della norma in questione, pure rilevandone la anomalia. Come nella motivazione di questa pronuncia si è osservato, la norma non creò ex novo un trattamento previdenziale privilegiato in favore della specifica categoria dei lavoratori portuali, ma conservò a questi un trattamento già goduto in virtù della legislazione precedente, la quale, nei vari momenti temporali è per la parte non di competenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, lo poneva a carico del Fondo gestione (fino alla data del 31 gennaio 1990), successivamente delle compagnie e dei gruppi portuali, e provvedendosi poi, con la legge numero 84, "a convertire, trattandosi in sostanza di una misura analoga alla fiscalizzazione di oneri sociali gravanti sulle imprese, un onere improprio delle imprese portuali in un onere di assistenza sociale, altrettanto improprio, a carico della gestione dell'assicurazione generale per l'invalidità e la vecchiaia, senza copertura della spesa corrispondente" (così testualmente nella motivazione della sentenza citata). Questa anomalia venne eliminata, prima ancora della entrata in vigore della legge numero 84 (19 febbraio 1994), dall'articolo 1, comma 5, del decreto legge 12 febbraio 1994, riprodotto in una serie di decreti successivi (e per ultimo in quello 21 ottobre 1996 numero 535, finalmente convertito in legge), a norma del quale, a decorrere dalla data del primo dei provvedimenti di urgenza, gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 della legge numero 84 del 1994 sono stati nuovamente posti a carico della gestione del
Fondo in liquidazione, finanziata da un contributo a carico del bilancio dello Stato.
E definitiva conferma del fatto che fossero le compagnie e i gruppi portuali tenuti a sopportare il peso economico delle pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali per la già accertata inidoneità al lavoro e con riferimento ai ratei da corrispondere dal 10 febbraio 1990, è fornita dall'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997 numero 457 (convertito nella legge numero 30 del 1998),
prevedendo lo stesso (comma 1) che, solo con riferimento alle cancellazioni per inidoneità disposte a partire dal 1^ febbraio 1990, la gestione commissariale del Fondo era autorizzata a rimborsare alle compagnie e gruppi portuali le indennità contrattuali corrisposte ai lavoratori. Con il comma 4 - che è quello che nella specie invece interessa - furono, per il resto, previste forme di aiuto economico agli enti stessi, consistenti in "interventi (i cui criteri e modalità di attuazione vennero stabiliti con decreto del ministro dei trasporti e della navigazione del 2 aprile 1998) destinati a riequilibrare situazioni contabili previste nei bilanci delle compagnie e dei gruppi portuali...., nonché a definire situazioni derivanti da contenzioso, anche stragiudiziale, scaturenti dalla previgente normativa del settore, non ancora conclusesi alla data di entrata in vigore del presente decreto", mentre, con il comma 5, venne disposta la soppressione, sempre da questa data, delle "casse locali di previdenza... per la corresponsione di pensioni integrative a favore dei lavoratori portuali collocati in quiescenza".
Si impone quindi l'accoglimento del ricorso principale. Deve invece rigettarsi l'impugnazione incidentale condizionata, con il cui unico motivo si eccepisce la incompatibilità del decreto- legge numero 6 del 1990, convertito nella legge numero 58 dello stesso anno, con l'articolo 86 del Trattato di Roma istitutivo della Comunità economica europea. A questo proposito, la società ricorrente deduce che, sancendo la normativa comunitaria il divieto di applicazione di addizionali tariffarie eccedenti il costo industriale (C. giust., C.E.E., sent. 10 dicembre 1991, n. 179), la previsione di cui al comma 2 del testo sopra citato di una rideterminazione delle misure delle addizionali percentuali delle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali - al fine di consentire alle compagnie e ai gruppi di fare fronte agli oneri economici loro imposti, di natura previdenziale ed estranea al costo industriale, con riferimento alla necessità di pagamento delle prestazioni contrattuali già a carico del Fondo - aveva l'effetto di rendere non concorrenziali le tariffe praticate nei porti italiani, tanto che la relativa richiesta che venne avanzata non fu accolta in quanto comportante un incremento tariffario del 1800%. Orbene, è da rilevare che nella presente causa non è in questione la applicazione o meno della disposizione della quale si denuncia il contrasto con la normativa comunitaria, conseguendone la irrilevanza della questione dedotta con il motivo di ricorso. Quanto poi ai prospettati profili di sospetta illegittimità costituzionale del testo normativo in questione per essersi con esso trasferiti a soggetti privati oneri di esclusiva pertinenza del sistema previdenziale e assicurativo pubblico, deve rilevarsi che la questione venne implicitamente esaminata dal giudice delle leggi con la sentenza numero 16 del 1996 sopra citata alla quale va qui fatto integrale rinvio. Si aggiunga che le misure introdotte con il decreto legge numero 457 del 1997, delle quali sopra si è fatto cenno, hanno incontestabilmente avuto l'effetto di sanare, almeno per la gran parte, quella "anomalia" della cui esistenza la stessa Corte diede atto.
Per tutto quanto esposto, della decisione impugnata si impone la cassazione. La non necessità di ulteriori indagini in punto di fatto consente la decisione nel merito, in applicazione dei principi di diritto enunciati, di rigetto dell'appello proposto dalla società cooperativa a responsabilità limitata Compagnia PO US IB nei confronti della sentenza numero 179 del 1993 del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Milazzo. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti costituite le spese del giudizio di appello e di quello di cassazione.
P.Q.M.
La corte, riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale, e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto dalla società cooperativa a responsabilità limitata Compagnia PO US IB nei confronti della sentenza numero 179 del 1993 del pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Milazzo, compensa tra la società stessa e il Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali le spese del giudizio di cassazione e tra le stesse e il TA quelle del secondo grado del giudizio di merito.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2001