Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5960
CASS
Sentenza 21 aprile 2001

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L'obbligo di corrispondere ai lavoratori portuali dichiarati inidonei la pensione integrativa di invalidità spetta, relativamente ai ratei successivi alla data dell'1 febbraio 1990 e sino all'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1994 n. 84, alle compagnie ed ai gruppi portuali datori di lavoro, dato che l'art. 2 D.L. 22 gennaio 1990 n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990 n. 58, nel disporre la soppressione del Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali, ha posto a carico delle suddette compagnie e gruppi portuali, a decorrere da tale data, il pagamento delle indennità contrattuali prima a carico del Fondo, mentre, solo successivamente, dapprima l'art. 24 della citata legge n. 84 del 1994 ha posto tali oneri a carico della gestione dell'assicurazione generale per l'invalidità e la vecchiaia e, poi, la legge 23 dicembre 1996 n. 647 (di conversione del D.L. n. 535 del 1996, riproduttivo di precedenti decreti non convertiti) ha nuovamente attribuito i medesimi oneri al Fondo (gestione liquidatoria), mediante finanziamento di un contributo statale, con decorrenza dal 12 febbraio 1994; in relazione alle prestazioni corrisposte per il periodo suindicato, inoltre, le compagnie e gruppi portuali non possono ottenere dal Fondo in liquidazione il rimborso di cui all'art. 9 D.L. 30 dicembre 1997 n. 457, convertito nella legge n. 30 del 1998, che è specificamente previsto solo "con riferimento alle cancellazioni per inidoneità disposte a partire dal 1 febbraio 1990" e non per le prestazioni erogate dopo tale data per inidoneità già precedentemente accertate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5960
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5960
    Data del deposito : 21 aprile 2001

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