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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/10/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1088/2025
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1088/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. ARCANGELI JACOPO, oggi sostituito dall'avv. Lapo Mazzantini Parte_1 Per l'avv. Paola Forgione CP_1
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, attesi l'intervenuto riconoscimento e la liquidazione, da parte di , della CP_1
prestazione oggetto di causa, con decorrenza dal 1.08.2024.
L'avv. Mazzantini insiste nella condanna di al pagamento delle spese legali, in quanto la CP_1
liquidazione della prestazione è avvenuta il 16.09.2025, successivamente alla correzione del requisito reddituale comunicata con PEC del 14.01.2025, e, comunque, successivamente al deposito del ricorso, avvenuto il 21.03.2025.
L'avv. Forgione chiede la compensazione, almeno parziale delle spese processuali.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1088/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARCANGELI Parte_1 C.F._1 JACOPO, con elezione di domicilio in LUNGOTEVERE DEI MELLINI N. 44 ROMA, presso il difensore avv. ARCANGELI JACOPO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.03.2025, ha chiesto all'intestato Tribunale di: Parte_1
CP_
“condannare l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei maturati e maturandi dell'assegno di invalidità (art. 13, L. 118/71), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 30.7.2024, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite, da quantificarsi anche con la maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore antistatario.”.
Si è costituito in giudizio , dando atto e documentando che l'ufficio amministrativo ha CP_1 riesaminato la posizione della ricorrente, con riconoscimento del suo diritto all'assegno di assistenza quale invalida civile parziale e sua liquidazione con decorrenza dal 1.08.2024, e chiedendo all'intestato
Tribunale di: “- dichiarare cessata la materia del contendere;
-respingere ogni eventuale, ulteriore e diversa domanda di parte ricorrente;
-compensare le spese e competenze di lite.”.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto riconoscimento del diritto della
2 ricorrente all'assegno di assistenza quale invalida civile parziale e la sua liquidazione con decorrenza dal 1.08.2024; parte ricorrente ha insistito per la condanna di al pagamento delle spese CP_1 processuali, mentre ne ha chiesto la compensazione, quantomeno parziale. CP_1
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha dedotto e documentato (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte resistente) di CP_1 avere riconosciuto il diritto della ricorrente all'assegno di assistenza quale invalida civile parziale e di averlo liquidato con decorrenza dal 1.08.2024.
Pertanto, all'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dell'intervenuto riconoscimento del diritto della ricorrente all'assegno di assistenza quale invalida civile parziale e della sua liquidazione con decorrenza dal 1.08.2024.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Considerato che il primo diniego in sede amministrativa è stato dovuto all'errore nella compilazione della domanda da parte della ricorrente (che ha erroneamente indicato redditi superiori ai limiti di legge per l'anno 2024) e tenuto conto della condotta processuale di parte resistente (che ha provveduto in via amministrativa al riesame della posizione della ricorrente, a fronte della successiva comunicazione dei corretti dati reddituali), le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti nella misura di
1/3, le spese residue seguono la soccombenza (virtuale) di e sono liquidate in dispositivo, tenuto CP_1 conto del D.M. 147/2022, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuto riconoscimento del
3 diritto della ricorrente all'assegno di assistenza quale invalida civile parziale e sua liquidazione con decorrenza dal 1.08.2024;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 e condanna al CP_1 pagamento delle spese residue a favore della ricorrente, queste ultime liquidate in complessivi euro
1.179,34 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
4
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1088/2025 tra
Parte_1 RICORRENTE e
CP_1 RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025 innanzi alla Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, sono comparsi:
Per l'avv. ARCANGELI JACOPO, oggi sostituito dall'avv. Lapo Mazzantini Parte_1 Per l'avv. Paola Forgione CP_1
I procuratori delle parti chiedono congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, attesi l'intervenuto riconoscimento e la liquidazione, da parte di , della CP_1
prestazione oggetto di causa, con decorrenza dal 1.08.2024.
L'avv. Mazzantini insiste nella condanna di al pagamento delle spese legali, in quanto la CP_1
liquidazione della prestazione è avvenuta il 16.09.2025, successivamente alla correzione del requisito reddituale comunicata con PEC del 14.01.2025, e, comunque, successivamente al deposito del ricorso, avvenuto il 21.03.2025.
L'avv. Forgione chiede la compensazione, almeno parziale delle spese processuali.
Il Giudice trattiene la causa in decisione e, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letti.
Il Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Silvia Fraccalvieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. 1088/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ARCANGELI Parte_1 C.F._1 JACOPO, con elezione di domicilio in LUNGOTEVERE DEI MELLINI N. 44 ROMA, presso il difensore avv. ARCANGELI JACOPO PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ZAFFINA ANTONELLO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1 IMBRIACI SILVANO, elettivamente domiciliato in VIALE BELFIORE 28/A 50144 FIRENZE, presso il difensore avv. ZAFFINA ANTONELLO PARTE RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.03.2025, ha chiesto all'intestato Tribunale di: Parte_1
CP_
“condannare l' al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei maturati e maturandi dell'assegno di invalidità (art. 13, L. 118/71), con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa del 30.7.2024, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo. Con vittoria di spese di lite, da quantificarsi anche con la maggiorazione di cui ai sensi dell'ART.4 DEL DM 55/2014 COMMA 1BIS, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA, da distrarsi in favore del difensore antistatario.”.
Si è costituito in giudizio , dando atto e documentando che l'ufficio amministrativo ha CP_1 riesaminato la posizione della ricorrente, con riconoscimento del suo diritto all'assegno di assistenza quale invalida civile parziale e sua liquidazione con decorrenza dal 1.08.2024, e chiedendo all'intestato
Tribunale di: “- dichiarare cessata la materia del contendere;
-respingere ogni eventuale, ulteriore e diversa domanda di parte ricorrente;
-compensare le spese e competenze di lite.”.
All'odierna udienza, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti, atteso l'intervenuto riconoscimento del diritto della
2 ricorrente all'assegno di assistenza quale invalida civile parziale e la sua liquidazione con decorrenza dal 1.08.2024; parte ricorrente ha insistito per la condanna di al pagamento delle spese CP_1 processuali, mentre ne ha chiesto la compensazione, quantomeno parziale. CP_1
La causa, istruita sulla documentazione versata in atti dalle parti, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letti.
Tanto premesso osserva il Tribunale quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità: “la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia” (v. Cass. sent. n. 13085/2008).
Nel caso di specie, ha dedotto e documentato (v. doc. n. 1 del fascicolo di parte resistente) di CP_1 avere riconosciuto il diritto della ricorrente all'assegno di assistenza quale invalida civile parziale e di averlo liquidato con decorrenza dal 1.08.2024.
Pertanto, all'odierna udienza le parti hanno concordemente chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Ciò posto, deve dichiararsi cessata la materia del contendere tra le parti, sulla scorta dell'intervenuto riconoscimento del diritto della ricorrente all'assegno di assistenza quale invalida civile parziale e della sua liquidazione con decorrenza dal 1.08.2024.
Ogni altro profilo di rito, di merito o istruttorio risulta assorbito.
Spese processuali
Considerato che il primo diniego in sede amministrativa è stato dovuto all'errore nella compilazione della domanda da parte della ricorrente (che ha erroneamente indicato redditi superiori ai limiti di legge per l'anno 2024) e tenuto conto della condotta processuale di parte resistente (che ha provveduto in via amministrativa al riesame della posizione della ricorrente, a fronte della successiva comunicazione dei corretti dati reddituali), le spese processuali sono parzialmente compensate tra le parti nella misura di
1/3, le spese residue seguono la soccombenza (virtuale) di e sono liquidate in dispositivo, tenuto CP_1 conto del D.M. 147/2022, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni altra deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti, per intervenuto riconoscimento del
3 diritto della ricorrente all'assegno di assistenza quale invalida civile parziale e sua liquidazione con decorrenza dal 1.08.2024;
- compensa parzialmente le spese processuali tra le parti nella misura di 1/3 e condanna al CP_1 pagamento delle spese residue a favore della ricorrente, queste ultime liquidate in complessivi euro
1.179,34 per compensi, oltre al 15% per spese generali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione a favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 7 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Fraccalvieri
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