CASS
Sentenza 28 ottobre 2024
Sentenza 28 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/10/2024, n. 27799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27799 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 03395/2016 R.G. proposto da: EN MI, rappresentato e difeso dall’Avv. Salvatore Trani in virtù di procura speciale a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo Pec del medesimo difensore;
– ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente– avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 5737/33/2015 depositata il 09/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal consigliere Riccardo Rosetti;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
IRPEF, IVA ACCERTAMENTO Civile Sent. Sez. 5 Num. 27799 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: ROSETTI RICCARDO Data pubblicazione: 28/10/2024 2 di 6 all’udienza di discussione nessuno è comparso per la parte ricorrente per la quale valgono le conclusioni del ricorso;
udito l’Avv. Erica Farinelli dell’Avvocatura generale dello Stato per la resistente Agenzia delle Entrate che ha insistito per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate, all’esito di una verifica fiscale condotta nei confronti di IE IC in qualità di titolare dell’omonima ditta, notificava al ricorrente l’avviso di accertamento TF303010305181/2011 per l’anno 2006, con il quale procedeva induttivamente a ricostruire il reddito dell’imprenditore. 2. IE IC impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo la conferma dell’accertamento. L’adita Commissione, con la sentenza 2544/13/14 del 03/02/2014, rigettava il ricorso. 3. Il contribuente spiegava appello;
l’Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza 5737/33/2015 depositata il 09/06/2015 la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello e compensava le spese. 4. Il ricorrente propone ricorso in Corte di cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. 5. Fissata la pubblica udienza il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 6. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 02/10/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31/12/1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il ricorrente afferma l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha 3 di 6 ritenuto l’impugnazione priva di reali critiche alla sentenza di primo grado, meramente riproduttiva delle doglianze spiegate dal contribuente in relazione all’avviso di accertamento impugnato e, per questa via, inammissibile. 2. Il ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di secondo grado e, per il caso di decisione della Corte nel merito, propone altri tre motivi di ricorso di seguito sintetizzati. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso di deduce «violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29/09/1973, n. 600/1973 per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti». Secondo il ricorrente l’accertamento avrebbe erroneamente qualificato come lavoro in nero l’opera prestata da un collaboratore occasionale e la sentenza impugnata avrebbe tralasciato qualsiasi considerazione sul punto. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce «violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, legge 27/07/2000, n. 212 e dell’art. 3, legge 07/08/1990, n. 241». La difesa del contribuente critica l’accertamento per la pretesa arbitrarietà della valutazione condotta circa la sussistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973. Non sussistevano, secondo il ricorrente, i presupposti di irregolarità contabile che giustificavano l’accertamento induttivo e la sentenza impugnata non avrebbe pronunciato sul punto. 2.3. Con il quarto motivo di ricorso la difesa del contribuente deduce «violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, legge 212/2000 e dell’art. 3, legge 241/1990 per quantificazione immotivata». Il ricorrente critica la sentenza impugnata con riguardo alla valutazione dei criteri utilizzati per la ricostruzione induttiva dei ricavi. 3. Con riguardo al primo motivo di ricorso va osservato quanto segue. 4 di 6 3.1. La motivazione della sentenza impugnata predica l’inammissibilità dell’impugnazione e, per giungere a detta conclusione, afferma testualmente: «nel caso che ci occupa l’atto di appello è privo di alcuni dei requisiti previsti dall’art. 53 d.lgs. 31/12/1992, n. 546. L’appello è stato proposto unicamente per motivi di merito senza alcuna doglianza in riferimento alla pronuncia di rigetto adottata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, contravvenendo alla funzione dell’appello che è quella di far ritornare l’oggetto del contendere del primo grado al giudice di appello affinché quest’ultimo possa nuovamente decidere nel merito attraverso un provvedimento sostitutivo di quello impugnato. La funzione dell’atto di appello è quella di portare ad una nuova decisione nel merito in base alle censure dell’appellante alla sentenza di primo grado. Poiché la funzione della sentenza di secondo grado è quella di assorbire quella di primo grado, sostituendola con un nuovo giudizio che decida nel merito, deve necessariamente l’impugnazione della sentenza di primo grado riguardare il contenuto della pronuncia onde poi consentire alla CTR di entrare nel merito della questione. La mancata impugnativa, senza specifiche doglianze in merito alla pronuncia di rigetto della CTP, rende l’appello inammissibile». 3.2. In sostanza, la motivazione della sentenza ritiene faccia difetto nell’atto di appello il requisito della specificità dei motivi richiesto dall’art. 53 d.lgs. 546/1992 e tanto perché l’impugnazione si sarebbe limitata a riproporre le doglianze del contribuente avverso l’avviso di accertamento, come disattese dal giudice di prime cure, senza muovere critiche specifiche e ulteriori alla sentenza impugnata. Per questa via, la sentenza di appello collide con la lettura più aggiornata che dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 offre la giurisprudenza di questa Corte, lettura che esclude l’inammissibilità dell’impugnazione quando, nel processo tributario, l’appellante comunque critichi la sentenza riproponendo i motivi di 5 di 6 impugnazione dell’atto impositivo disattesi in primo grado. In tal senso si considerino i seguenti arresti: «nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (Cass. 23/11/2018, n. 30525); «nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione» (Cass. 15/01/2019, n. 707). E, da ultimo: «in tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura» (Cass. 10/01/2024, n. 1030). 4. Il primo motivo di ricorso è così, ad avviso del Collegio, fondato e deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia competente che riesaminerà i motivi di 6 di 6 appello. L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri motivi di ricorso per cassazione che rimangono assorbiti perché proposti solo per il caso, non ricorrente, di decisione nel merito della Corte di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024.
– ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente– avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA n. 5737/33/2015 depositata il 09/06/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024 dal consigliere Riccardo Rosetti;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
IRPEF, IVA ACCERTAMENTO Civile Sent. Sez. 5 Num. 27799 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: ROSETTI RICCARDO Data pubblicazione: 28/10/2024 2 di 6 all’udienza di discussione nessuno è comparso per la parte ricorrente per la quale valgono le conclusioni del ricorso;
udito l’Avv. Erica Farinelli dell’Avvocatura generale dello Stato per la resistente Agenzia delle Entrate che ha insistito per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. L’Agenzia delle Entrate, all’esito di una verifica fiscale condotta nei confronti di IE IC in qualità di titolare dell’omonima ditta, notificava al ricorrente l’avviso di accertamento TF303010305181/2011 per l’anno 2006, con il quale procedeva induttivamente a ricostruire il reddito dell’imprenditore. 2. IE IC impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli. L’Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio chiedendo la conferma dell’accertamento. L’adita Commissione, con la sentenza 2544/13/14 del 03/02/2014, rigettava il ricorso. 3. Il contribuente spiegava appello;
l’Agenzia delle Entrate si costituiva chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza 5737/33/2015 depositata il 09/06/2015 la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello e compensava le spese. 4. Il ricorrente propone ricorso in Corte di cassazione affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. 5. Fissata la pubblica udienza il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. 6. Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 02/10/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 53 del d.lgs. 31/12/1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Il ricorrente afferma l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha 3 di 6 ritenuto l’impugnazione priva di reali critiche alla sentenza di primo grado, meramente riproduttiva delle doglianze spiegate dal contribuente in relazione all’avviso di accertamento impugnato e, per questa via, inammissibile. 2. Il ricorrente chiede la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di secondo grado e, per il caso di decisione della Corte nel merito, propone altri tre motivi di ricorso di seguito sintetizzati. 2.1. Con il secondo motivo di ricorso di deduce «violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29/09/1973, n. 600/1973 per omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti». Secondo il ricorrente l’accertamento avrebbe erroneamente qualificato come lavoro in nero l’opera prestata da un collaboratore occasionale e la sentenza impugnata avrebbe tralasciato qualsiasi considerazione sul punto. 2.2. Con il terzo motivo di ricorso si deduce «violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, legge 27/07/2000, n. 212 e dell’art. 3, legge 07/08/1990, n. 241». La difesa del contribuente critica l’accertamento per la pretesa arbitrarietà della valutazione condotta circa la sussistenza dei presupposti per l’accertamento induttivo ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973. Non sussistevano, secondo il ricorrente, i presupposti di irregolarità contabile che giustificavano l’accertamento induttivo e la sentenza impugnata non avrebbe pronunciato sul punto. 2.3. Con il quarto motivo di ricorso la difesa del contribuente deduce «violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, legge 212/2000 e dell’art. 3, legge 241/1990 per quantificazione immotivata». Il ricorrente critica la sentenza impugnata con riguardo alla valutazione dei criteri utilizzati per la ricostruzione induttiva dei ricavi. 3. Con riguardo al primo motivo di ricorso va osservato quanto segue. 4 di 6 3.1. La motivazione della sentenza impugnata predica l’inammissibilità dell’impugnazione e, per giungere a detta conclusione, afferma testualmente: «nel caso che ci occupa l’atto di appello è privo di alcuni dei requisiti previsti dall’art. 53 d.lgs. 31/12/1992, n. 546. L’appello è stato proposto unicamente per motivi di merito senza alcuna doglianza in riferimento alla pronuncia di rigetto adottata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli, contravvenendo alla funzione dell’appello che è quella di far ritornare l’oggetto del contendere del primo grado al giudice di appello affinché quest’ultimo possa nuovamente decidere nel merito attraverso un provvedimento sostitutivo di quello impugnato. La funzione dell’atto di appello è quella di portare ad una nuova decisione nel merito in base alle censure dell’appellante alla sentenza di primo grado. Poiché la funzione della sentenza di secondo grado è quella di assorbire quella di primo grado, sostituendola con un nuovo giudizio che decida nel merito, deve necessariamente l’impugnazione della sentenza di primo grado riguardare il contenuto della pronuncia onde poi consentire alla CTR di entrare nel merito della questione. La mancata impugnativa, senza specifiche doglianze in merito alla pronuncia di rigetto della CTP, rende l’appello inammissibile». 3.2. In sostanza, la motivazione della sentenza ritiene faccia difetto nell’atto di appello il requisito della specificità dei motivi richiesto dall’art. 53 d.lgs. 546/1992 e tanto perché l’impugnazione si sarebbe limitata a riproporre le doglianze del contribuente avverso l’avviso di accertamento, come disattese dal giudice di prime cure, senza muovere critiche specifiche e ulteriori alla sentenza impugnata. Per questa via, la sentenza di appello collide con la lettura più aggiornata che dell’art. 53 d.lgs. 546/1992 offre la giurisprudenza di questa Corte, lettura che esclude l’inammissibilità dell’impugnazione quando, nel processo tributario, l’appellante comunque critichi la sentenza riproponendo i motivi di 5 di 6 impugnazione dell’atto impositivo disattesi in primo grado. In tal senso si considerino i seguenti arresti: «nel processo tributario, la riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell'appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito» (Cass. 23/11/2018, n. 30525); «nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione» (Cass. 15/01/2019, n. 707). E, da ultimo: «in tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura» (Cass. 10/01/2024, n. 1030). 4. Il primo motivo di ricorso è così, ad avviso del Collegio, fondato e deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia competente che riesaminerà i motivi di 6 di 6 appello. L’accoglimento del primo motivo di ricorso rende superfluo l’esame degli altri motivi di ricorso per cassazione che rimangono assorbiti perché proposti solo per il caso, non ricorrente, di decisione nel merito della Corte di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 2 ottobre 2024.