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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TURCO ALESSANDRO, Presidente
NISI ITALO, Relatore
CERONI FRANCESCA, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1474/2022 depositato il 13/12/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 172/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LUCCA sez. 3 e pubblicata il 06/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. LU002135.2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA CTP ritiene infondata l'eccezione di parte ricorrente relativa alla carenza di motivazione dell'atto, ritiene parimenti carente la documentazione dell'Ufficio per l'attribuzione della classe A/2 cat. 1, pertanto rettifica in categoriae A/2 classe 3 il classamento;
stabiliti in 20,5 vani come definiti dall'Ufficio.
L'ADE ricorre in appello, non condivide la scelta della Corte di primo grado, in quanto il livello di manutenzione non è riferibile ad una condizione strutturale, ma ad una scelta personale reversibile, quindi conclude per la riforma della sentenza e la conferma dell'accertamento.
Controdeduce ed appella incidentalmente parte contribuente, contesta le modalità con cui l'Ufficio ha determinato il classamento in considerazione che non vi sono state modifiche interne ma solo la rimozione di alcune opere esterne.
Con appello incidentale parte contribuente contesta che la corte di prima grado abbia ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio, non tenendo conto che non sono stati effettuati avori edili interni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della controversia è la valutazione ai fini della Imposta di Registro di un appartamento, facente parte di un complesso immobiliare costituito da una villa quattrocentesca denominata Nom1
, in Scandicci, Indirizzo_1.
Il valore in atti è di € 500.000,00, l'Ufficio lo ha elevato ad € 1.018.000,00.
Parte contribuente eccepiva la carenza di motivazione dell'avviso e poneva eccezioni sia sul metodo di valutazione sia su fatto che l'immobile era da fornire di servizi a rete, quali gas ed acqua.
L'Ufficio, al contrario riteneva motivato, secondo i canoni previsti, l'avviso di accertamento, quanto alla valutazione affermava che si tratta di un appartamento di livello elevato di circa 400 mq, con servizi multipli, piscina, immersa nel verde degli ulivi. Il metodo di valutazione è semplice, con l'OMI si sono cercate le situazioni comparabili e con il metodo MCA determinato il valore da attribuire.
La CTP, respinte le eccezioni, ha ritenuto congrua la valutazione e su tale assunto ha motivato la sentenza.
L'appello di parte contribuente verte sulla motivazione errata della sentenza che non ha tenuto conto di tutti i rilievi mossi all'avviso di accertamento, che risulta motivato solo apparentemente, non ha voluto tenere conto della rilevanza delle opere da realizzare per gli allacciamenti alle reti, che condurrebbero addirittura ad un valore inferiore a quello denunciato in atti.
L'Ufficio con l'atto di costituzione ribadisce la legittimità della motivazione dell'avviso di accertamento anche con richiami alla giurisprudenza di legittimità che di questa corte, quanto al merito ritiene equo il metodo MCA che ha dato un risultato sul prezzo a mq che oscilla da € 2.288,51 a € 3.091,00 contro gli
€ 1.250 dichiarati,
Non da ritenersi rilevante ai fini della valutazione il costo degli allacciamenti, eventualmente potrà valorizzare, ma solo positivamente, l'immobie e, solo in caso di successiva cessione.
La Corte conferma della sentenza e l'avviso di accertamento.
Compensa le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale. Compensa le spese del grado.
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 5, riunita in udienza il
07/02/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TURCO ALESSANDRO, Presidente
NISI ITALO, Relatore
CERONI FRANCESCA, Giudice
in data 07/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1474/2022 depositato il 13/12/2022
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Lucca - Via Di Sottomonte N.
3-Loc. Guamo 55060 Capannori LU
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 172/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LUCCA sez. 3 e pubblicata il 06/06/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. LU002135.2021 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LA CTP ritiene infondata l'eccezione di parte ricorrente relativa alla carenza di motivazione dell'atto, ritiene parimenti carente la documentazione dell'Ufficio per l'attribuzione della classe A/2 cat. 1, pertanto rettifica in categoriae A/2 classe 3 il classamento;
stabiliti in 20,5 vani come definiti dall'Ufficio.
L'ADE ricorre in appello, non condivide la scelta della Corte di primo grado, in quanto il livello di manutenzione non è riferibile ad una condizione strutturale, ma ad una scelta personale reversibile, quindi conclude per la riforma della sentenza e la conferma dell'accertamento.
Controdeduce ed appella incidentalmente parte contribuente, contesta le modalità con cui l'Ufficio ha determinato il classamento in considerazione che non vi sono state modifiche interne ma solo la rimozione di alcune opere esterne.
Con appello incidentale parte contribuente contesta che la corte di prima grado abbia ritenuto legittimo l'operato dell'Ufficio, non tenendo conto che non sono stati effettuati avori edili interni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto della controversia è la valutazione ai fini della Imposta di Registro di un appartamento, facente parte di un complesso immobiliare costituito da una villa quattrocentesca denominata Nom1
, in Scandicci, Indirizzo_1.
Il valore in atti è di € 500.000,00, l'Ufficio lo ha elevato ad € 1.018.000,00.
Parte contribuente eccepiva la carenza di motivazione dell'avviso e poneva eccezioni sia sul metodo di valutazione sia su fatto che l'immobile era da fornire di servizi a rete, quali gas ed acqua.
L'Ufficio, al contrario riteneva motivato, secondo i canoni previsti, l'avviso di accertamento, quanto alla valutazione affermava che si tratta di un appartamento di livello elevato di circa 400 mq, con servizi multipli, piscina, immersa nel verde degli ulivi. Il metodo di valutazione è semplice, con l'OMI si sono cercate le situazioni comparabili e con il metodo MCA determinato il valore da attribuire.
La CTP, respinte le eccezioni, ha ritenuto congrua la valutazione e su tale assunto ha motivato la sentenza.
L'appello di parte contribuente verte sulla motivazione errata della sentenza che non ha tenuto conto di tutti i rilievi mossi all'avviso di accertamento, che risulta motivato solo apparentemente, non ha voluto tenere conto della rilevanza delle opere da realizzare per gli allacciamenti alle reti, che condurrebbero addirittura ad un valore inferiore a quello denunciato in atti.
L'Ufficio con l'atto di costituzione ribadisce la legittimità della motivazione dell'avviso di accertamento anche con richiami alla giurisprudenza di legittimità che di questa corte, quanto al merito ritiene equo il metodo MCA che ha dato un risultato sul prezzo a mq che oscilla da € 2.288,51 a € 3.091,00 contro gli
€ 1.250 dichiarati,
Non da ritenersi rilevante ai fini della valutazione il costo degli allacciamenti, eventualmente potrà valorizzare, ma solo positivamente, l'immobie e, solo in caso di successiva cessione.
La Corte conferma della sentenza e l'avviso di accertamento.
Compensa le spese del grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello principale e rigetta quello incidentale. Compensa le spese del grado.