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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 270/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4841/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Resistente_1 126 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035047120000 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di Pagamento n. 295 2024 00350471 20 000, notificata in data 25.10.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha intimato al Sig. Ricorrente_1 il pagamento dell'importo complessivo di € 358,88, per presunto omesso pagamento “Raccolta rifiuti anni 2010-2011”.
Nel ricorso, eccepisce:
1. la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti;
2. la prescrizione;
3. la nullità della cartella di pagamento notificata, sull'assunto che il ruolo è stato formato e sottoscritto da parte di soggetto non legittimato;
nell'atto impugnato si evince che “Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nominativo_1” e quest'ultimo, come risulta dalla Determinazione Sindacale n. 7 del 02/01/2024, pubblicata dal Comune di Capo D'Orlando, è in quiescenza già dal 01/02/2020; pertanto, non avendo con il Comune di Capo D'Orlando alcun rapporto di lavoro subordinato già dall'anno
2020, ma semplicemente un incarico di esperto a titolo gratuito che, com'è noto, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ben che meno con l'Resistente_2 1 spa in liquidazione, non si comprende davvero come possa aver formato e sottoscritto il ruolo nell'anno 2024 senza averne il relativo potere.
Ciò premesso, chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L'Resistente_2 Spa in liquidazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per tardività dello stesso in quanto l'atto impugnato segue il cristallizzarsi di una situazione non più contestabile divenuta definitiva a seguito della regolare notifica dei seguenti atti, di cui ha versato in atti la documentazione comprovante la regolarità delle notifiche in questione:
1.Fattura TIA saldo 2010 del 15.06.2013;
2. Fattura TIA saldo 2011 del 24.06.2013;
3. Intimazione TIA 2010 al 2012 del 05.12.2016;
4. Intimazione TIA 2008 al 2012 del 29.07.2019.
Tuttavia, in riferimento alle citate fatture non è stata allegata alcuna documentazione attestante la regolarità della notifica;
mentre è stata versata in atti la documentazione attestante la regolarità della notifica delle predette intimazioni di pagamento (la prima notificata il 21-12-2016 e la seconda notificata il 20-09-2019).
Inoltre, ha fatto presente che, pertanto non è decorso il termine quinquennale di prescrizione A ciò, ha aggiunto che l'art. 68, comma 1, del D.L.18/2020 ha disposto per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali;
inoltre, la lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, ha disciplinato i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso
31dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”;
Ciò premesso ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di non aver percepito i primi, né riscosso i secondi.
Agenzia delle Entrate- Riscossione, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, per le questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, la legittimità della procedura di riscossione e si
è opposta all'eccezione di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che i tributi per cui è causa sono sottoposti, come noto, al termine breve quinquennale per la loro natura di tributi locali.
Ciò posto, va rilevato che, trattandosi di tributi per gli anni 2010 e 2011, in mancanza della prova della notifica delle fatture relative a tali annualità, detto termine prescrizionale, risultava già maturato alla data di notifica delle citate Intimazioni di pagamento la prima notificata il 21-12-2016 e la seconda notificata il 20-09-2019) che non avrebbero, quindi, comunque potuto assolvere alla funzione interruttiva del decorso del termine medesimo.
Né la mancata impugnazione delle intimazioni in questione preclude la valutazione del profilo nella presente sede.
Infatti, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi, dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione
Banca_1 un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, tuttavia non è un atto previsto tra quelli di cui all' art. 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 16743/24).
Nella fattispecie, quindi, il contribuente non aveva l'onere d'impugnare dette intimazioni per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturata in precedenza.
In conseguenza, l'atto impugnato deve essere annullato e le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano in € 200,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del procuratore antistatario e a carico, in solido, di Resistente_2 Spa in liquidazione e di Agenzia delle Entrate- Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, Sezione undicesima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, annulla l'atto impugnato e liquida, per spese di giudizio,
€ 200,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del procuratore antistatario e a carico, in solido, di Resistente_2 Spa in liquidazione e di Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LO PRESTI VINCENZO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4841/2025 depositato il 18/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Resistente_1 126 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a. In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240035047120000 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato, il sig. Ricorrente_1 impugna la cartella di Pagamento n. 295 2024 00350471 20 000, notificata in data 25.10.2024, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha intimato al Sig. Ricorrente_1 il pagamento dell'importo complessivo di € 358,88, per presunto omesso pagamento “Raccolta rifiuti anni 2010-2011”.
Nel ricorso, eccepisce:
1. la nullità della cartella per omessa notifica degli atti presupposti;
2. la prescrizione;
3. la nullità della cartella di pagamento notificata, sull'assunto che il ruolo è stato formato e sottoscritto da parte di soggetto non legittimato;
nell'atto impugnato si evince che “Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è Nominativo_1” e quest'ultimo, come risulta dalla Determinazione Sindacale n. 7 del 02/01/2024, pubblicata dal Comune di Capo D'Orlando, è in quiescenza già dal 01/02/2020; pertanto, non avendo con il Comune di Capo D'Orlando alcun rapporto di lavoro subordinato già dall'anno
2020, ma semplicemente un incarico di esperto a titolo gratuito che, com'è noto, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ben che meno con l'Resistente_2 1 spa in liquidazione, non si comprende davvero come possa aver formato e sottoscritto il ruolo nell'anno 2024 senza averne il relativo potere.
Ciò premesso, chiede l'annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L'Resistente_2 Spa in liquidazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio per tardività dello stesso in quanto l'atto impugnato segue il cristallizzarsi di una situazione non più contestabile divenuta definitiva a seguito della regolare notifica dei seguenti atti, di cui ha versato in atti la documentazione comprovante la regolarità delle notifiche in questione:
1.Fattura TIA saldo 2010 del 15.06.2013;
2. Fattura TIA saldo 2011 del 24.06.2013;
3. Intimazione TIA 2010 al 2012 del 05.12.2016;
4. Intimazione TIA 2008 al 2012 del 29.07.2019.
Tuttavia, in riferimento alle citate fatture non è stata allegata alcuna documentazione attestante la regolarità della notifica;
mentre è stata versata in atti la documentazione attestante la regolarità della notifica delle predette intimazioni di pagamento (la prima notificata il 21-12-2016 e la seconda notificata il 20-09-2019).
Inoltre, ha fatto presente che, pertanto non è decorso il termine quinquennale di prescrizione A ciò, ha aggiunto che l'art. 68, comma 1, del D.L.18/2020 ha disposto per il periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori, compresi quelli degli enti locali;
inoltre, la lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, ha disciplinato i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel 2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono: “4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2- bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso
31dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”;
Ciò premesso ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di non aver percepito i primi, né riscosso i secondi.
Agenzia delle Entrate- Riscossione, costituitasi in giudizio, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, per le questioni attinenti al merito della pretesa tributaria, la legittimità della procedura di riscossione e si
è opposta all'eccezione di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Giova premettere che i tributi per cui è causa sono sottoposti, come noto, al termine breve quinquennale per la loro natura di tributi locali.
Ciò posto, va rilevato che, trattandosi di tributi per gli anni 2010 e 2011, in mancanza della prova della notifica delle fatture relative a tali annualità, detto termine prescrizionale, risultava già maturato alla data di notifica delle citate Intimazioni di pagamento la prima notificata il 21-12-2016 e la seconda notificata il 20-09-2019) che non avrebbero, quindi, comunque potuto assolvere alla funzione interruttiva del decorso del termine medesimo.
Né la mancata impugnazione delle intimazioni in questione preclude la valutazione del profilo nella presente sede.
Infatti, indipendentemente dall'impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente può far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata, nell'ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi, dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L'avviso di intimazione
Banca_1 un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione, tuttavia non è un atto previsto tra quelli di cui all' art. 19 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 16743/24).
Nella fattispecie, quindi, il contribuente non aveva l'onere d'impugnare dette intimazioni per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturata in precedenza.
In conseguenza, l'atto impugnato deve essere annullato e le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano in € 200,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del procuratore antistatario e a carico, in solido, di Resistente_2 Spa in liquidazione e di Agenzia delle Entrate- Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, Sezione undicesima, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe, annulla l'atto impugnato e liquida, per spese di giudizio,
€ 200,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore del procuratore antistatario e a carico, in solido, di Resistente_2 Spa in liquidazione e di Agenzia delle Entrate- Riscossione.