Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 270
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica degli atti presupposti

    Il ricorso è fondato in quanto i tributi in questione sono sottoposti a termine prescrizionale quinquennale. In mancanza della prova della notifica delle fatture relative agli anni 2010 e 2011, il termine prescrizionale era già maturato alla data di notifica delle intimazioni di pagamento, le quali non potevano interrompere il decorso della prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione

    Il ricorso è fondato in quanto i tributi in questione sono sottoposti a termine prescrizionale quinquennale. In mancanza della prova della notifica delle fatture relative agli anni 2010 e 2011, il termine prescrizionale era già maturato alla data di notifica delle intimazioni di pagamento, le quali non potevano interrompere il decorso della prescrizione.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per formazione e sottoscrizione del ruolo da parte di soggetto non legittimato

    Il ricorso è fondato in quanto i tributi in questione sono sottoposti a termine prescrizionale quinquennale. In mancanza della prova della notifica delle fatture relative agli anni 2010 e 2011, il termine prescrizionale era già maturato alla data di notifica delle intimazioni di pagamento, le quali non potevano interrompere il decorso della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 270
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 270
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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