TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 693
TAR
Sentenza breve 9 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 12, co. 2, D. Lgs 327/2001 per mancata adozione e comunicazione avvio del procedimento preordinato all'apposizione del vincolo

    Il collegio ha ritenuto che le varianti derivanti da modifiche in corso d'opera, qualora non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto, sono approvate ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, come previsto dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. 327/2001. Nel caso di specie, si è trattato di un mero errore di posizionamento dell'opera nel piano particellare, con conseguente aggiornamento per renderlo coerente con le esigenze esecutive, senza variazione del tracciato.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 11 D.P.R. 327/2001 per omessa comunicazione di avvio del procedimento per l'apposizione (o reitera) del vincolo preordinato all'esproprio e violazione delle garanzie partecipative

    Le doglianze sono respinte in quanto, per le ragioni esposte nel primo motivo di ricorso, il coinvolgimento della particella 960 non comportava l'inapplicabilità dell'art. 12, co. 2, del DPR 327/2001, e quindi non richiedeva la rinnovazione della procedura di apposizione del vincolo espropriativo.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 3, 7 e 9 in relazione all'occupazione della particella 960 per soli 17 mq, violazione dei principi di legalità, proporzionalità e ragionevolezza, difetto di istruttoria e motivazione, irrazionalità manifesta, difetto di identificazione dell'oggetto dell'esproprio

    Le eccezioni non sono meritevoli di positivo apprezzamento poiché non sono state provate le conseguenze negative di una demolizione parziale rispetto all'intero edificio esistente sulla particella 960.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 7 e 9 L. 241/1990 e artt. 11, 16 e 17 D.P.R. 327/2001 per difetto di istruttoria, omessa o meramente apparente valutazione delle osservazioni della proprietaria, carenza di motivazione rafforzata, eccesso di potere per irragionevolezza e sviamento

    Il motivo di ricorso è infondato poiché l'Amministrazione resistente ha riscontrato le osservazioni avanzate dalla ricorrente. Inoltre, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare le osservazioni pertinenti all'oggetto del procedimento. La mancata considerazione di osservazioni non pertinenti non influisce sulla legittimità del provvedimento. Non sussiste violazione del contraddittorio quando il provvedimento sfavorevole si fonda su una motivazione sintetica, non essendo richiesta un'analitica confutazione delle osservazioni.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 per mancata notifica in qualità di proprietaria della particella 195 e per immissione in possesso avvenuta prima della corretta notificazione del decreto di occupazione d'urgenza

    Non esiste agli atti alcuna evidenza documentale circa l'asserito titolo di proprietà o comproprietà della ricorrente sulla particella 195. Il Decreto di occupazione d'urgenza è stato emesso in data 26/09/2025 e notificato alla ricorrente a mezzo Ufficiale Giudiziario in data 05/12/2025. La notifica è stata perfezionata presso la casa comunale in assenza della destinataria, con successiva notizia data alla ricorrente tramite raccomandata. Quando sono state eseguite le operazioni di immissione in possesso (19 dicembre 2025), la notifica del Decreto di occupazione si era già perfezionata.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001 per mancata indicazione delle specifiche ragioni che consentono l'adozione della procedura di occupazione d'urgenza

    Il provvedimento di occupazione d'urgenza è una fase attuativa della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. È sufficiente che la sua motivazione richiami espressamente tale dichiarazione, che ne costituisce l'unico presupposto e consente di rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere. Nel caso di specie, il decreto richiama la Delibera n.168 del 27.11.2023 che approva il progetto e dichiara la pubblica utilità dell'opera, affermando anche la particolare urgenza dei lavori. Pertanto, il decreto è adeguatamente motivato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 693
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 693
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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