Sentenza breve 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00693/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2026, proposto da IA IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini e IA Grazia Ricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e Infrarail S.r.l., rappresentati e difesi dall'avvocato Nicola Corbo, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, al viale Umberto Tupini n.113;
nei confronti
Comune di Salerno, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione:
I) della comunicazione di notifica effettuata in data 08.01.2026 del decreto di occupazione d'urgenza preordinata e non preordinata all'espropriazione e per redazione verbale di consistenza ed immissione nel possesso protocollo UA 3/12/2025 IFR-ING\A0011\P\2025\0001258 e del correlativo Decreto di occupazione d'urgenza preordinata e non preordinata all'espropriazione;
II) della Delibera, richiamata sub I n. 101/Esercizio 2025 del Referente di Progetto della Vice Direzione Generale Operation Direzione Investimenti Programmi Soppressione P.L. e risanamento acustico di RFI con cui stata approvata la variante al Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità delle opere sostitutive del PL al Km 1+799 della linea ferroviaria Salerno - Mercato San Severino, in Comune di Salerno (SA);
III) della lettera provvedimento di INFRARAIL del 26.01.2026;
IV) di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente, antecedente e presupposto ai sopra individuati provvedimenti, impregiudicato ed insistendosi per l’impugnazione degli atti opposti con il ricorso introduttivo iscritto al numero di ruolo 417/2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e di Infrarail S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. IC Di AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la ricorrente ha impugnato – chiedendone l’annullamento – i seguenti atti: la comunicazione di notifica effettuata in data 08.01.2026 del decreto di occupazione d'urgenza preordinata e non preordinata all'espropriazione e per redazione verbale di consistenza ed immissione nel possesso protocollo UA 3/12/2025 IFR-ING\A0011\P\2025\0001258 e del correlativo Decreto di occupazione d'urgenza preordinata e non preordinata all'espropriazione; la Delibera, richiamata sub I n. 101/Esercizio 2025 del Referente di Progetto della Vice Direzione Generale Operation Direzione Investimenti Programmi Soppressione P.L. e risanamento acustico di RFI con cui stata approvata la variante al Progetto Definitivo e dichiarata la pubblica utilità delle opere sostitutive del PL al Km 1+799 della linea ferroviaria Salerno - Mercato San Severino, in Comune di Salerno (SA); la lettera provvedimento di INFRARAIL del 26.01.2026.
2. A fondamento del ricorso, ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità degli atti gravati e tanto sulla scorta delle seguenti doglianze in diritto.
I) VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 12 (MANCATA ADOZIONE E COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALL’APPOSIZIONE DEL VINCOLO).
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente ha eccepito la violazione dell’art. 12, co. 2, del D. Lgs 327/2001, sul presupposto per cui per la nuova occupazione di urgenza, riguardando anche porzione della particella 960 del fg. 16 del Catasto di Salerno, che non era compresa nel primo piano particellare, sarebbe stata necessaria la “nuova apposizione del vincolo di esproprio”, con riattivazione delle garanzie partecipative.
II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 D.P.R. 327/2001 – OMESSA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L’APPOSIZIONE (O REITERA) DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO IN RELAZIONE ALLA PARTICELLA 960 – VIOLAZIONE DELLE GARANZIE PARTECIPATIVE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI.
Con il secondo motivo di doglianza, ha lamentato la violazione dell’art. 11 D.P.R. 327/2001 e più in generale delle garanzie partecipative a favore del destinatario dell’azione amministrativa, specie di quella ablatoria.
III) VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3. 7 E 9 DELL’ARTICOLO RELATIVO ALL’APPROVAZIONE DEL PROGETTO NELLA PARTE IN CUI OLTRE ALLE PARTICELLE 495 E 675 È STATA PREVISTA ANCHE LA PARTICELLA 960 PER SOLO 17 MQ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE – IRRAZIONALITÀ MANIFESTA – DIFETTO DI IDENTIFICAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ESPROPRIO – VIOLAZIONE DELL’ART. 11 D.P.R. 327/2001.
Con il terzo motivo di doglianza, l’istante si è doluta dell’illegittimità degli atti gravati per il fatto che la variante avrebbe previsto l’occupazione e l’espropriazione della particella 960 per solo 17 mq e non per l’intero e che la Pubblica Amministrazione non avrebbe svolto alcuna verifica sulla compatibilità dell’ablazione parziale con la stabilità del fabbricato.
IV) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 9 L. 241/1990 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 11, 16 E 17 D.P.R. 327/2001 – DIFETTO DI ISTRUTTORIA – OMESSA E/O MERAMENTE APPARENTE VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI DELLA PROPRIETARIA – CARENZA DI MOTIVAZIONE RAFFORZATA – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E SVIAMENTO.
Con il quarto motivo di doglianza, la ricorrente, addebitando all’azione dell’Ente espropriante difetto di istruttoria ed altri vizi analoghi, ha lamentato che, nelle sue osservazioni, aveva evidenziato incongruenze planimetriche, errori nell’individuazione delle particelle, irrazionalità dell’ablazione parziale della particella 960, incidenza strutturale dell’intervento su un bene unitario non utilmente frazionabile, assenza di una valutazione comparativa tra diverse possibili soluzioni progettuali, ma che, a fronte di tali osservazioni, l’Amministrazione non avrebbe consentito la partecipazione “formale” al procedimento da parte di essa ricorrente e neppure avrebbe svolto un esame effettivo, serio e motivato delle osservazioni.
V) VIOLAZIONE DELL’ART. 22 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001.
Con il quinto motivo di doglianza, ha eccepito la violazione dell’art. 22 bis del Testo Unico Espropri sotto due diversi profili: da un lato, pur essendo proprietaria o comproprietaria, della particella 195, essa ricorrente non sarebbe destinataria di alcuna notifica in tale qualità; dall’altro, l’immissione in possesso in favore dell’Ente espropriante sarebbe avvenuta prima della corretta notificazione del decreto di occupazione d’urgenza avvenuta solo in data 08.01.2026.
VI) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL’ART. 22 BIS DEL D.P.R. N. 327/2001.
Con ultimo motivo di ricorso, ha lamentato la violazione dell’art. 22 bis del DPR 327/2001, non essendo indicate, nel Decreto di occupazione d’urgenza, le specifiche ragioni che consentono di adottare la procedura ivi prevista.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si sono costituite Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e Infrarail s.r.l. per resistere al ricorso.
5. All’udienza camerale dell’8 aprile 2026, è emerso che la causa era matura per la decisione in forma semplificata, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge.
6. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
7. Anzitutto, non coglie nel segno il primo motivo di ricorso.
Osta all’accoglimento della detta censura la regola generale dell’art. 12, comma 2, T.U. espropri: “ Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza di servizi, dell'accordo di programma o di altro atto di cui all'articolo 10, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, nonché ai sensi del decreto ministeriale 1 aprile 1968, sono approvate dall'autorità espropriante ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. ”
Norma in relazione alla quale la giurisprudenza ha confermato che “ Il meccanismo di cui all'art. 12, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001 riconnette all'approvazione di una variante progettuale in corso d'opera l'effetto di dichiarazione di p.u. senza necessità che sia reiterato il vincolo preordinato all'esproprio. Pertanto, non occorreva che la delibera esplicitasse l'apposizione di tale vincolo, che nello schema normativo non era necessario. Infondato è pertanto l'assunto degli appellanti secondo cui il vincolo espropriativo avrebbe dovuto essere esplicitato ai sensi dell'art. 10. d.P.R. n. 327 del 2000, atteso che il vincolo non occorre nel meccanismo dell'art. 12, comma 2, d.P.R. citato ” (C.d.S., VI, 12/01/2011, n. 114; T.A.R. Campobasso, n. 355/2024).
Ebbene, tale condizione si è verificata nel caso di specie.
Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di rilevare che, essendo stato riscontrato un mero errore di posizionamento dell'opera nell'elaborato del piano particellare, si è reso necessario procedere ad un aggiornamento del piano stesso, per renderlo coerente con le esigenze esecutive: in altri termini, l'opera tanto nel Progetto Definitivo quanto nel Progetto Esecutivo è analogamente posizionata.
Quindi l’intervento non è consistito in una “variazione del tracciato” ma semplicemente nella corretta riallocazione su base catastale dell’opera che pertanto dal punto di vista topografico non si è spostata.
Peraltro, ex actis, emerso che la modifica cartografica ricade all’interno della fascia di rispetto ferroviaria di 30 metri prevista dall’art. 49 del D.P.R. 753/1980, richiamata dal D.P.R. 327/2001 e ricade della fascia di tolleranza, pari a m 10, prevista in relazione alla tipologia di strada di progetto (categoria F), nonché al contesto di riferimento, qualificato come urbano come risultante dal vigente PUC del Comune di Salerno e in accordo con il Nuovo codice della strada (DLGS 285/92) e conseguente decreto attuativo (DPR 495/92).
8. Anche le doglianze lamentate con il secondo motivo di ricorso devono essere respinte, tenuto conto che, per le ragioni sopra esposte, il coinvolgimento della particella 960 non comportava inapplicabilità dell’art. 12, co. 2, del DPR 327/2001 e quindi non chiedeva rinnovazione della procedura di apposizione del vincolo espropriativo.
9. Le eccezioni avanzate con il terzo motivo di ricorso non si rivelano meritevoli di positivo apprezzamento da parte del Collegio, in quanto non sono state provate ma solo allegate le conseguenze negative di una demolizione parziale rispetto all’intero edificio esistente sulla particella 960.
10. Anche il quarto motivo di ricorso si rivela privo di fondamento, atteso che, contrariamente a quanto eccepito e lamentato, la Pubblica Amministrazione resistente, giusta provvedimento INFRAIL del 16.01.26 e del 26.01.2026, ha riscontrato le osservazioni avanzate dalla ricorrente in data 16 dicembre 2025 e 17 gennaio 2026.
Vi è più che l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le osservazioni presentate dall’interessato solo qualora siano pertinenti all’oggetto del procedimento, come prevede l’art. 10, comma 1, lettera b), della L. 241/1990.
Dalla lettura coordinata del citato art. 10, comma 1, lettera b) con l’art. 3 della L. 241/1990 è possibile affermare che la mancata considerazione delle osservazioni non pertinenti all’oggetto del procedimento non influisce sulla legittimità del provvedimento.
Secondo la giurisprudenza non sussiste alcuna violazione del contraddittorio quando, a fronte di controdeduzioni procedimentali dell'interessato, il provvedimento a questo sfavorevole si fondi su una motivazione sintetica, non essendo richiesta un'analitica confutazione delle osservazioni ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, n. 6173/2018; sez. IV, n. 4967/2014; TAR Lazio, Roma, sez. III-s, n. 15711/2024).
L'Amministrazione, in altre parole, non deve confutare espressamente le ragioni addotte in sede procedimentale, avendo il semplice obbligo di valutare le memorie scritte e i documenti depositati dall’interessato, allorquando gli stessi siano pertinenti all'oggetto del procedimento (Cons. Stato, sez. V, n. 523/2023; TAR Lazio, Roma, sez. III-ter, n. 16643/2023).
11. Né colgono nel segno i vizi lamentate nel quinto motivo di ricorso.
Invero, non esiste agli atti alcuna evidenza documentale circa l’asserito titolo di proprietà o comproprietà della IN sulla particella 195.
Peraltro, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che, in data 26/09/2025, la Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Napoli di RFI ha emesso il Decreto di occupazione d’urgenza n. 397 del 26/09/2025, ai sensi dell’art. 22-bis del D.P.R. n. 327/2001 in relazione agli immobili interessati dalla procedura in parola e che Infrarail ha notificato il provvedimento alla ricorrente, ai sensi dell’art. 22-bis, comma 1 del DPR 327/2001, a mezzo di Ufficiale Giudiziario in data 05/12/2025 (prot. n. IFR-ING\A0011\P\2025\0001258 del 03/12/2025).
Tuttavia, come si evince dalla relata dell’Ufficiale Giudiziario, in assenza della destinataria, l’atto è stato notificato presso la casa comunale e di ciò era data notizia alla ricorrente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, codice 668454356478 del 09/12/2025, non consegnata all’indirizzo per assenza della destinataria, ma ritirata poi per compiuta giacenza da familiare, in data 3 gennaio 2026.
Pertanto, quando sono state eseguite le operazioni di immissione in possesso, in data 19 dicembre 2025, la notifica del Decreto di occupazione si era già perfezionata.
12. Occorre, infine, vagliare la censura relativa al difetto di motivazione in ordine all’urgenza dell’occupazione finalizzata alla successiva espropriazione.
In argomento, è appena il caso di rilevare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza del Supremo Consesso di giustizia amministrativa, “il provvedimento di occupazione d'urgenza riguarda una fase puramente attuativa di quella concernente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, con la conseguenza che è sufficiente che la sua motivazione si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, che ne costituisce l'unico presupposto e che consenta di rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità” (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 05/09/2022, n.7700).
Dunque nel caso di specie, atteso che il gravato decreto richiama la Delibera n.168 del 27.11.2023 del Referente di Progetto di approvazione del progetto e di dichiarazione di pubblica utilità dell’opera con cui è stata pure affermata la particolare urgenza dei lavori, non può che ritenersi adeguatamente motivato il gravato decreto.
13. Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi svolti, non può che condurre al rigetto del gravame.
14. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto del generale andamento della causa e della peculiarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA AR, Presidente
IC Di AR, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC Di AR | NA AR |
IL SEGRETARIO