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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/07/2025, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7928/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa SI ME, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al R.G. n. 7928/2017, vertente fra le parti:
in persona del suo amministratore e legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Cafagna presso il cui studio sito in
Bari alla via Salvatore Matarrese n. 10 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellante -
CONTRO
, in persona del titolare , rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_2 dall'avv. Daniele Cardilli presso il cui studio sito in Bari alla via Napoli n. 199 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 47/2017 del 09.01.2017 (depositata il 10.01.2017), resa dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio iscritto al n. R.G. 7035/2015.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.02.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE SI ME Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 06.03.2015, il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 44/2015 Controparte_1
(R.G. n. 10847/2014) - emesso dal Giudice di Pace di Bari il 30.12.2014 e depositato in cancelleria l'08.01.2015 sulla base di n. 2 fatture per prestazioni di manutenzione dei sistemi di sicurezza nel periodo di due semestri dell'anno 2012 - con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 2.420,00, a titolo di compenso per i servizi effettuati dalla TT , convenendo Controparte_2 in giudizio quest'ultima dinanzi al Giudice di Pace di Bari, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) nel merito, dichiarare l'infondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio per carenza di prova piena circa il titolo della stessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge;
b) in ogni caso, condannare la Controparte_2
in persona dell'omonimo titolare, alla refusione delle spese e delle competenze del presente
[...] giudizio”.
Il Condominio esponeva in fatto che con contratto del 18.03.2010 commissionava alla TT
la manutenzione e il controllo di un impianto antintrusione per la protezione dei Controparte_2 locali adibiti a garage – precedentemente fornito e installato dalla stessa TT – siti nei due piani interrati del medesimo. CP_1
CP_ A norma di tale contratto, precisava il , la convenuta doveva effettuare CP_1 quattro interventi annuali di manutenzione, per i quali dovevano essere corrisposti per ogni semestre
€. 1.000,00 + IVA;
tuttavia, nel 2012 la ometteva di effettuare i suddetti interventi Controparte_2 sicchè in data 21.12.2012 il inviava regolare disdetta del contratto. CP_1
Ciononostante, riferiva l'attore, la TT richiedeva ugualmente il pagamento degli interventi non eseguiti, chiedendo e ottenendo il decreto ingiuntivo cui seguiva il giudizio di opposizione.
Deduceva il che era documentalmente provato che l'ingresso nei vani sotterranei CP_1 adibiti a garage non era impedito agli estranei o, comunque, a chi non era in possesso del codice segreto per disattivare l'allarme antifurto, ma era invero libero, in quanto il sistema antintrusione non funzionava correttamente.
A riprova di quanto sostenuto l'attore richiamava la circostanza che durante il 2012 si erano verificati molteplici furti regolarmente denunciati alle competenti autorità e che numerose persone, pur prive del codice segreto, erano liberamente entrate nei vani sotterranei, al fine di sostituire le lampade nel garage, ovvero per effettuare sopralluoghi necessari per la redazione delle tabelle millesimali del , nonché ancora per effettuare le pulizie. CP_1
Concludeva, quindi, il evidenziando che le mere fatture non potevano costituire CP_1 prova del credito della TT, poiché documenti unilaterali e privi di sottoscrizione riconducibile al
Parte_1 [...]
Per tali ragioni, rassegnava le proprie conclusioni come innanzi richiamate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.09.2015, si costituiva in giudizio la TT
[...]
, la quale replicava ai motivi di opposizione dedotti dall'opponente, impugnando ogni CP_2 argomentazione formulata perché pretestuosa e infondata.
La TT opposta sottolineava, preliminarmente, la natura meramente dilatoria dell'opposizione, atteso che l'atto di citazione veniva notificato in data 06.03.2015, con citazione a comparire fissata per il 15.07.2015, con un termine superiore a quello previsto dinanzi al Tribunale.
Deduceva, nel merito, che la documentazione fornita in sede monitoria era sufficiente a fondare la propria pretesa: infatti, non erano state prodotte solo le fatture emesse, ma anche le copie autentiche delle scritture contabili attestanti l'emissione delle stesse fatture.
Aggiungeva, inoltre, la che non era stata mossa alcuna contestazione Controparte_2 durante il 2012, se non dopo la richiesta di pagamento delle proprie competenze;
la disdetta inviata dal Condominio, invece, mirava a ottenere una riduzione del costo annuale della manutenzione, e tanto poteva evincersi proprio dal tenore della missiva, nella quale dapprima si manifestava l'intenzione di disdire il contratto, e poi si chiedeva un nuovo preventivo al fine di portare le nuove proposte di contratto all'approvazione dell'assemblea condominiale.
Concludeva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e per la sua definitiva conferma, con rigetto dell'opposizione.
L'istruttoria si articolava mediante le prove orali: l'interrogatorio formale di CP_2
e la prova testimoniale di , ,
[...] Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
[...]
Con la sentenza n. 47 del 09.01.2017, depositata il 10.01.2017, il Giudice di Pace di Bari, ritenendo non provato quanto sostenuto dall'opponente così provvedeva: “rigetta CP_1
l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo suddetto;
condanna il CP_1 opponente, come rappresentato al pagamento delle spese processuali complessivamente quantificate in €. 700,00 per compenso di avvocato, oltre le spese generali 15% L.P. ed oneri di legge”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva il , proponendo Controparte_1 il gravame introduttivo del presente giudizio con atto di citazione in appello notificato il 26.04.2017.
L'appellante deduceva, innanzitutto, che la ricostruzione giuridica operata dal Giudice di Pace era errata, in quanto la TT non aveva adempiuto all'onere probatorio relativo ai fatti CP_2 costitutivi del diritto di credito azionato in via monitoria, atteso che le fatture prodotte – anche se risultanti dall'estratto del Registro delle Vendite – restavano documenti unilaterali.
Il Condominio, al contrario, aveva fornito ampia prova dell'inadempimento della TT appellata: infatti, era stata prodotta la disdetta del 21.12.2012, originata dalla mancata attività di
SI ME manutenzione del sistema di allarme perpetratasi per l'intero anno 2012; a seguito della richiesta di pagamento nondimeno pervenuta da parte della , il Condominio aveva replicato Controparte_2 con la raccomandata del 15.10.2013 e con la nota del 07.11.2013 – pure prodotte in atti - con le quali contestava l'inadempimento de quo.
In particolare, precisava l'appellante, prova dell'inadempimento era il facile accesso che il personale delle pulizie, manutentori elettrici o tecnici per sopralluoghi avevano ai locali de quibus in quanto l'impianto antintrusione non era funzionante.
Riteneva, ancora il appellante, che il Giudice di Pace aveva male applicato la CP_1 regola enunciata dall'art. 2697 c.c., ponendo erroneamente l'onere probatorio a carico della parte opponente;
infatti, l'iter logico-giuridico del Giudice di prime cure avrebbe dovuto incentrarsi sul mancato assolvimento, da parte dell'appellata, dell'onere di fornire piena prova dell'esatta e puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali pattuite, e non sul mancato raggiungimento della prova dell'inadempimento della TT da parte del CP_1
Così facendo, pertanto, il Giudice di Pace aveva violato il principio secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – configurabile come un giudizio a cognizione piena ed esauriente
– incombe su chi aziona il diritto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa, di cui le fatture non potevano costituire che un indizio.
Aggiungeva, inoltre, l'appellante che anche se non gravato dall'onere probatorio, aveva comunque fornito ampia prova documentale e testimoniale dell'inadempimento della TT appellata: le prove documentali, infatti, dimostravano la volontà di interrompere il rapporto contrattuale a causa dell'inadempimento della TT;
quelle testimoniali, invece, attestavano che l'ingresso ai vani sotterranei era libero, poiché il sistema antintrusione non era funzionante, a differenza di quanto affermato dai testi di parte appellata, i quali erano in contraddizione tra loro e facevano fumosamente riferimento a un allarme che si azionava quando si provava ad accedere ai garage.
Concludeva, dunque, la parte appellante, per l'accoglimento dell'appello, con la riforma della sentenza impugnata, instando innanzitutto per l'infondatezza della pretesa della TT CP_2 per carenza di prova, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese
[...] del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.11.2017, si costituiva in giudizio la TT
[...]
, la quale contestava tutti i motivi di appello del , CP_2 Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Deduceva l'appellata che, invero, il sistema antintrusione de quo prevedeva l'azionamento di una sirena qualora terzi, sprovvisti del codice segreto necessario a disinstallarla, avessero provato ad accedere ai garage, e non anche il blocco dei cancelli di accesso;
infatti, suddetti locali erano affittati anche a soggetti terzi estranei al condominio, che potevano accedere con le chiavi essendo sforniti
SI ME del codice segreto: tanto veniva confermato sia dal titolare della TT appellata che da due testimoni, nonché dal tenore del contratto tra le parti.
Non vi era, peraltro, errore nella ricostruzione probatoria operata dal Giudice di primo grado, con corretta applicazione del principio del libero convincimento ex art. 116 c.p.c., atteso che era stata valorizzata la missiva del 21.12.2012 in cui non veniva contestato alcun inadempimento, ma era chiesto un nuovo preventivo da sottoporre all'assemblea condominiale;
osservava, infine, l'appellata che gli interventi della TT – come da contratto – consistevano nella regolare manutenzione del sistema sonoro antintrusione, il quale era completamente scollegato dalle serrature dei cancelli per l'accesso carrabile nei locali sotterranei, nel senso che tale sistema non poteva materialmente impedire l'accesso di ignoti ma solo denunciarne sonoramente la presenza.
Concludeva quindi per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
In assenza di attività istruttoria, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 13.02.2025 per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono esaminarsi secondo l'ordine logico-giuridico.
Giova anzitutto premettere che anche in sede di appello devono applicarsi le regole secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale
SI ME probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nella fattispecie, per quanto attiene al credito azionato in via monitoria, esso deriva dal CP_ rapporto contrattuale, incontestato, intercorso tra il e la Controparte_1
[...]
, avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione dei sistemi di sicurezza CP_2 antintrusione nei garage seminterrati dello stabile in cui è sito il complesso CP_3
La società opposta (attrice in senso sostanziale) ha dedotto di essere creditrice, nei confronti della società opponente (convenuta in senso sostanziale), della somma di €. 2.420,00, come da fatture prodotte in giudizio, quale corrispettivo a saldo delle suddette prestazioni.
Dunque, l'oggetto principale del presente giudizio di appello consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato dalla TT . Controparte_2
Osserva il Giudice che, in primo grado, tale diritto è stato condivisibilmente ritenuto fondato e che, quindi, l'appello merita la sorte del rigetto.
Si rileva preliminarmente che il contratto tra le parti (cfr. all. 3 all'atto di citazione in primo grado) può qualificarsi come un appalto di servizi avente ad oggetto la manutenzione del servizio di sicurezza adibito alla protezione dei garage nel;
in particolare, la prestazione consisteva CP_1 in 4 interventi nel corso di ogni anno per la sostituzione delle batterie e di altri materiali di consumo.
Ebbene, in tesi di parte opponente nell'anno 2012 i suddetti interventi non venivano effettuati con conseguente malfunzionamento del sistema de quo, il quale non proteggeva lo stabile dall'ingresso di terzi non autorizzati.
Si osserva che dal contratto, dalle fatture e dalle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale emerge chiaramente che l'oggetto della prestazione fosse quello di manutenzione del sistema antintrusione, il cui funzionamento è spiegato – e non contraddetto dalle dichiarazioni dei testi di parte appellante – dai testi e (rispettivamente ex-amministratore del Tes_1 Tes_3
al tempo dei fatti e un suo collaboratore, cfr. verbali udienze del 15.12.2015 e del CP_1
19.01.2016): veniva confermato che il sistema di allarme consisteva nell'azionare una sirena in caso di accesso ai garage da parte di persone sprovviste del codice di disinstallazione e che tale sistema non era collegato al cancello di ingresso, non potendo fisicamente impedire l'accesso di estranei al
SI ME garage;
in particolare, veniva affermato che il suddetto codice andava inserito, dopo aver disceso una rampa, per evitare che l'allarme scattasse.
Non è provato, invece, quanto sostenuto dal appellante, e cioè che la CP_1 manutenzione in oggetto doveva occuparsi del collegamento tra il codice segreto e l'apertura del cancello, un sistema che appare completamente diverso da quello in principio installato (attività, quella dell'installazione, che comunque non è oggetto del giudizio odierno).
Del resto, il contratto è datato 18.03.2010, quindi suddetta attività di manutenzione era stata effettuata senza divergenze tra le parti almeno fino al 2012.
A ulteriore sostegno della circostanza che il sistema antintrusione non prevedeva il collegamento tra l'inserimento del codice segreto e la serratura del cancello di accesso vi è il dato che lo stabile che ospitava i garage non era ad escluva disposizione dei soli condomini;
infatti, dalle dichiarazioni rese dal (cfr. verbale udienza del 15.12.2015), solo i piani -2 e -3 erano Tes_1 destinati all'utilizzo dei condomini residenti nel complesso appellante, quindi è ragionevole affermare che non poteva impedirsi l'accesso a soggetti terzi – parimenti titolati ad utilizzare il garage – sprovvisti del codice segreto in quanto non condomini.
Tanto premesso con riferimento all'oggetto del contratto, osserva il Giudice che la TT
[...]
ha provato il fondamento del proprio credito, nonché di aver adempiuto. CP_2
Infatti, oltre alle dichiarazioni innanzi richiamate, che sono connotate da una particolare credibilità perché provenienti dal soggetto addetto alla gestione del in quanto CP_1 amministratore, nonché dagli altri testi di parte opponente, emerge l'assenza di collegamento tra l'ingresso e l'utilizzo del codice segreto, circostanza coerente con quanto sostenuto da parte appellata.
In aggiunta a tanto, assumono valore corroborante le fatture e l'estratto delle scritture contabili autenticate prodotte dalla TT : seppur inidonee da sole a provare l'esistenza di un Controparte_2 credito, esse sono nondimeno un indizio dell'esistenza dello stesso, se per l'appunto inserite in un quadro probatorio più ampio: “La fattura commerciale […] si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata” (cfr. Cass. Civ. n. 8126/2004; Cass. Civ.
n. 299/2016).
Ad abundantiam, va altresì considerato il comportamento tenuto dal appellante: CP_1 con raccomandata del 21.12.2012 (all. n. 4 al fascicolo di primo grado di parte opponente)
l'amministrazione comunicava la disdetta dal contratto intercorrente tra le parti, senza riferimento a
SI ME inadempimenti o inesattezze dell'adempimento; con la stessa comunicazione, tuttavia,
l'amministrazione chiedeva un nuovo preventivo “con il dettaglio delle attività e i relativi importi, al fine di poter portare le nuove proposte di contratto all'approvazione della prossima assemblea condominiale”.
È evidente, allora, che non vi era un intento interruttivo del rapporto con la TT appellata, ma il tenore della comunicazione appare al più un tentativo di rinegoziazione delle condizioni del rapporto giuridico, e tanto è indubbiamente incompatibile con una presunta condotta inadempiente tenuta dalla . Controparte_2
Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in base allo scaglione di riferimento (da €. 1.101,00 a €. 5.200,00), in applicazione dei valori medi con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1-quater, ha infatti previsto che: “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Controparte_1
, con atto di appello notificato il 26.04.2017 nei confronti della TT ,
[...] Controparte_2 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto dal e, per l'effetto, Controparte_1 conferma l'impugnata sentenza n. 47/2017 del 09.01.2017 e depositata il 10.01.2017, resa dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio iscritto al R.G. n. 7075/2015;
2) CONDANNA la parte appellante al pagamento, in favore Controparte_1 della parte appellata TT , delle spese di lite del presente giudizio che liquida in €. Controparte_2
1.701,00, per compensi, oltre esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
SI ME 3) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Bari il 23.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI ME
SI ME
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di Appello, nella persona del Giudice dott.ssa SI ME, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al R.G. n. 7928/2017, vertente fra le parti:
in persona del suo amministratore e legale Controparte_1 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Cafagna presso il cui studio sito in
Bari alla via Salvatore Matarrese n. 10 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellante -
CONTRO
, in persona del titolare , rappresentata e difesa Controparte_2 Controparte_2 dall'avv. Daniele Cardilli presso il cui studio sito in Bari alla via Napoli n. 199 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 47/2017 del 09.01.2017 (depositata il 10.01.2017), resa dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio iscritto al n. R.G. 7035/2015.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.02.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che, quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa, mette conto rilevare che l'udienza di precisazione delle conclusioni è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e
127 ter c.p.c., mediante comparizione figurata, nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE SI ME Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato il 06.03.2015, il proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 44/2015 Controparte_1
(R.G. n. 10847/2014) - emesso dal Giudice di Pace di Bari il 30.12.2014 e depositato in cancelleria l'08.01.2015 sulla base di n. 2 fatture per prestazioni di manutenzione dei sistemi di sicurezza nel periodo di due semestri dell'anno 2012 - con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di €. 2.420,00, a titolo di compenso per i servizi effettuati dalla TT , convenendo Controparte_2 in giudizio quest'ultima dinanzi al Giudice di Pace di Bari, al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “a) nel merito, dichiarare l'infondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso monitorio per carenza di prova piena circa il titolo della stessa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto con tutte le conseguenze di legge;
b) in ogni caso, condannare la Controparte_2
in persona dell'omonimo titolare, alla refusione delle spese e delle competenze del presente
[...] giudizio”.
Il Condominio esponeva in fatto che con contratto del 18.03.2010 commissionava alla TT
la manutenzione e il controllo di un impianto antintrusione per la protezione dei Controparte_2 locali adibiti a garage – precedentemente fornito e installato dalla stessa TT – siti nei due piani interrati del medesimo. CP_1
CP_ A norma di tale contratto, precisava il , la convenuta doveva effettuare CP_1 quattro interventi annuali di manutenzione, per i quali dovevano essere corrisposti per ogni semestre
€. 1.000,00 + IVA;
tuttavia, nel 2012 la ometteva di effettuare i suddetti interventi Controparte_2 sicchè in data 21.12.2012 il inviava regolare disdetta del contratto. CP_1
Ciononostante, riferiva l'attore, la TT richiedeva ugualmente il pagamento degli interventi non eseguiti, chiedendo e ottenendo il decreto ingiuntivo cui seguiva il giudizio di opposizione.
Deduceva il che era documentalmente provato che l'ingresso nei vani sotterranei CP_1 adibiti a garage non era impedito agli estranei o, comunque, a chi non era in possesso del codice segreto per disattivare l'allarme antifurto, ma era invero libero, in quanto il sistema antintrusione non funzionava correttamente.
A riprova di quanto sostenuto l'attore richiamava la circostanza che durante il 2012 si erano verificati molteplici furti regolarmente denunciati alle competenti autorità e che numerose persone, pur prive del codice segreto, erano liberamente entrate nei vani sotterranei, al fine di sostituire le lampade nel garage, ovvero per effettuare sopralluoghi necessari per la redazione delle tabelle millesimali del , nonché ancora per effettuare le pulizie. CP_1
Concludeva, quindi, il evidenziando che le mere fatture non potevano costituire CP_1 prova del credito della TT, poiché documenti unilaterali e privi di sottoscrizione riconducibile al
Parte_1 [...]
Per tali ragioni, rassegnava le proprie conclusioni come innanzi richiamate.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.09.2015, si costituiva in giudizio la TT
[...]
, la quale replicava ai motivi di opposizione dedotti dall'opponente, impugnando ogni CP_2 argomentazione formulata perché pretestuosa e infondata.
La TT opposta sottolineava, preliminarmente, la natura meramente dilatoria dell'opposizione, atteso che l'atto di citazione veniva notificato in data 06.03.2015, con citazione a comparire fissata per il 15.07.2015, con un termine superiore a quello previsto dinanzi al Tribunale.
Deduceva, nel merito, che la documentazione fornita in sede monitoria era sufficiente a fondare la propria pretesa: infatti, non erano state prodotte solo le fatture emesse, ma anche le copie autentiche delle scritture contabili attestanti l'emissione delle stesse fatture.
Aggiungeva, inoltre, la che non era stata mossa alcuna contestazione Controparte_2 durante il 2012, se non dopo la richiesta di pagamento delle proprie competenze;
la disdetta inviata dal Condominio, invece, mirava a ottenere una riduzione del costo annuale della manutenzione, e tanto poteva evincersi proprio dal tenore della missiva, nella quale dapprima si manifestava l'intenzione di disdire il contratto, e poi si chiedeva un nuovo preventivo al fine di portare le nuove proposte di contratto all'approvazione dell'assemblea condominiale.
Concludeva, quindi, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e per la sua definitiva conferma, con rigetto dell'opposizione.
L'istruttoria si articolava mediante le prove orali: l'interrogatorio formale di CP_2
e la prova testimoniale di , ,
[...] Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
[...]
Con la sentenza n. 47 del 09.01.2017, depositata il 10.01.2017, il Giudice di Pace di Bari, ritenendo non provato quanto sostenuto dall'opponente così provvedeva: “rigetta CP_1
l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo suddetto;
condanna il CP_1 opponente, come rappresentato al pagamento delle spese processuali complessivamente quantificate in €. 700,00 per compenso di avvocato, oltre le spese generali 15% L.P. ed oneri di legge”.
Avverso tali esiti giurisdizionali insorgeva il , proponendo Controparte_1 il gravame introduttivo del presente giudizio con atto di citazione in appello notificato il 26.04.2017.
L'appellante deduceva, innanzitutto, che la ricostruzione giuridica operata dal Giudice di Pace era errata, in quanto la TT non aveva adempiuto all'onere probatorio relativo ai fatti CP_2 costitutivi del diritto di credito azionato in via monitoria, atteso che le fatture prodotte – anche se risultanti dall'estratto del Registro delle Vendite – restavano documenti unilaterali.
Il Condominio, al contrario, aveva fornito ampia prova dell'inadempimento della TT appellata: infatti, era stata prodotta la disdetta del 21.12.2012, originata dalla mancata attività di
SI ME manutenzione del sistema di allarme perpetratasi per l'intero anno 2012; a seguito della richiesta di pagamento nondimeno pervenuta da parte della , il Condominio aveva replicato Controparte_2 con la raccomandata del 15.10.2013 e con la nota del 07.11.2013 – pure prodotte in atti - con le quali contestava l'inadempimento de quo.
In particolare, precisava l'appellante, prova dell'inadempimento era il facile accesso che il personale delle pulizie, manutentori elettrici o tecnici per sopralluoghi avevano ai locali de quibus in quanto l'impianto antintrusione non era funzionante.
Riteneva, ancora il appellante, che il Giudice di Pace aveva male applicato la CP_1 regola enunciata dall'art. 2697 c.c., ponendo erroneamente l'onere probatorio a carico della parte opponente;
infatti, l'iter logico-giuridico del Giudice di prime cure avrebbe dovuto incentrarsi sul mancato assolvimento, da parte dell'appellata, dell'onere di fornire piena prova dell'esatta e puntuale esecuzione delle prestazioni contrattuali pattuite, e non sul mancato raggiungimento della prova dell'inadempimento della TT da parte del CP_1
Così facendo, pertanto, il Giudice di Pace aveva violato il principio secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – configurabile come un giudizio a cognizione piena ed esauriente
– incombe su chi aziona il diritto l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della pretesa, di cui le fatture non potevano costituire che un indizio.
Aggiungeva, inoltre, l'appellante che anche se non gravato dall'onere probatorio, aveva comunque fornito ampia prova documentale e testimoniale dell'inadempimento della TT appellata: le prove documentali, infatti, dimostravano la volontà di interrompere il rapporto contrattuale a causa dell'inadempimento della TT;
quelle testimoniali, invece, attestavano che l'ingresso ai vani sotterranei era libero, poiché il sistema antintrusione non era funzionante, a differenza di quanto affermato dai testi di parte appellata, i quali erano in contraddizione tra loro e facevano fumosamente riferimento a un allarme che si azionava quando si provava ad accedere ai garage.
Concludeva, dunque, la parte appellante, per l'accoglimento dell'appello, con la riforma della sentenza impugnata, instando innanzitutto per l'infondatezza della pretesa della TT CP_2 per carenza di prova, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, vinte le spese
[...] del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.11.2017, si costituiva in giudizio la TT
[...]
, la quale contestava tutti i motivi di appello del , CP_2 Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado.
Deduceva l'appellata che, invero, il sistema antintrusione de quo prevedeva l'azionamento di una sirena qualora terzi, sprovvisti del codice segreto necessario a disinstallarla, avessero provato ad accedere ai garage, e non anche il blocco dei cancelli di accesso;
infatti, suddetti locali erano affittati anche a soggetti terzi estranei al condominio, che potevano accedere con le chiavi essendo sforniti
SI ME del codice segreto: tanto veniva confermato sia dal titolare della TT appellata che da due testimoni, nonché dal tenore del contratto tra le parti.
Non vi era, peraltro, errore nella ricostruzione probatoria operata dal Giudice di primo grado, con corretta applicazione del principio del libero convincimento ex art. 116 c.p.c., atteso che era stata valorizzata la missiva del 21.12.2012 in cui non veniva contestato alcun inadempimento, ma era chiesto un nuovo preventivo da sottoporre all'assemblea condominiale;
osservava, infine, l'appellata che gli interventi della TT – come da contratto – consistevano nella regolare manutenzione del sistema sonoro antintrusione, il quale era completamente scollegato dalle serrature dei cancelli per l'accesso carrabile nei locali sotterranei, nel senso che tale sistema non poteva materialmente impedire l'accesso di ignoti ma solo denunciarne sonoramente la presenza.
Concludeva quindi per il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese del secondo grado di giudizio.
In assenza di attività istruttoria, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 13.02.2025 per la precisazione delle conclusioni, con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, le questioni sorte nel contraddittorio devono esaminarsi secondo l'ordine logico-giuridico.
Giova anzitutto premettere che anche in sede di appello devono applicarsi le regole secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, caratterizzato da una peculiarità strutturale, da individuarsi in un'inversione della posizione delle parti solo di natura processuale, restando, invece, invariata la loro posizione sostanziale;
in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: il creditore opposto, pur essendo convenuto in senso processuale, conserva la veste di attore in senso sostanziale e l'ingiunto opponente, pur essendo attore in senso processuale, conserva la veste di convenuto in senso sostanziale;
da tale circostanza deriva che, secondo la consueta articolazione del riparto dell'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., grava sul creditore-opposto, attore in senso sostanziale, l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale
SI ME probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto, mentre il debitore-opponente, convenuto in senso sostanziale, ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 16340/2009; Cass.
Civ. n. 2421/2006).
Deve rammentarsi, dunque, che, nella presente sede di plena cognitio, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria, anche se costituito da fatture commerciali, seppur sufficiente a determinare l'emissione del decreto ingiuntivo, non può fondare, di per sé, la pretesa creditoria, se non accompagnato da idonea prova (cfr. Cass. Civ. n. 5915/2011).
Nella fattispecie, per quanto attiene al credito azionato in via monitoria, esso deriva dal CP_ rapporto contrattuale, incontestato, intercorso tra il e la Controparte_1
[...]
, avente ad oggetto l'esecuzione del servizio di manutenzione dei sistemi di sicurezza CP_2 antintrusione nei garage seminterrati dello stabile in cui è sito il complesso CP_3
La società opposta (attrice in senso sostanziale) ha dedotto di essere creditrice, nei confronti della società opponente (convenuta in senso sostanziale), della somma di €. 2.420,00, come da fatture prodotte in giudizio, quale corrispettivo a saldo delle suddette prestazioni.
Dunque, l'oggetto principale del presente giudizio di appello consiste nella verifica del diritto al corrispettivo vantato dalla TT . Controparte_2
Osserva il Giudice che, in primo grado, tale diritto è stato condivisibilmente ritenuto fondato e che, quindi, l'appello merita la sorte del rigetto.
Si rileva preliminarmente che il contratto tra le parti (cfr. all. 3 all'atto di citazione in primo grado) può qualificarsi come un appalto di servizi avente ad oggetto la manutenzione del servizio di sicurezza adibito alla protezione dei garage nel;
in particolare, la prestazione consisteva CP_1 in 4 interventi nel corso di ogni anno per la sostituzione delle batterie e di altri materiali di consumo.
Ebbene, in tesi di parte opponente nell'anno 2012 i suddetti interventi non venivano effettuati con conseguente malfunzionamento del sistema de quo, il quale non proteggeva lo stabile dall'ingresso di terzi non autorizzati.
Si osserva che dal contratto, dalle fatture e dalle dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale emerge chiaramente che l'oggetto della prestazione fosse quello di manutenzione del sistema antintrusione, il cui funzionamento è spiegato – e non contraddetto dalle dichiarazioni dei testi di parte appellante – dai testi e (rispettivamente ex-amministratore del Tes_1 Tes_3
al tempo dei fatti e un suo collaboratore, cfr. verbali udienze del 15.12.2015 e del CP_1
19.01.2016): veniva confermato che il sistema di allarme consisteva nell'azionare una sirena in caso di accesso ai garage da parte di persone sprovviste del codice di disinstallazione e che tale sistema non era collegato al cancello di ingresso, non potendo fisicamente impedire l'accesso di estranei al
SI ME garage;
in particolare, veniva affermato che il suddetto codice andava inserito, dopo aver disceso una rampa, per evitare che l'allarme scattasse.
Non è provato, invece, quanto sostenuto dal appellante, e cioè che la CP_1 manutenzione in oggetto doveva occuparsi del collegamento tra il codice segreto e l'apertura del cancello, un sistema che appare completamente diverso da quello in principio installato (attività, quella dell'installazione, che comunque non è oggetto del giudizio odierno).
Del resto, il contratto è datato 18.03.2010, quindi suddetta attività di manutenzione era stata effettuata senza divergenze tra le parti almeno fino al 2012.
A ulteriore sostegno della circostanza che il sistema antintrusione non prevedeva il collegamento tra l'inserimento del codice segreto e la serratura del cancello di accesso vi è il dato che lo stabile che ospitava i garage non era ad escluva disposizione dei soli condomini;
infatti, dalle dichiarazioni rese dal (cfr. verbale udienza del 15.12.2015), solo i piani -2 e -3 erano Tes_1 destinati all'utilizzo dei condomini residenti nel complesso appellante, quindi è ragionevole affermare che non poteva impedirsi l'accesso a soggetti terzi – parimenti titolati ad utilizzare il garage – sprovvisti del codice segreto in quanto non condomini.
Tanto premesso con riferimento all'oggetto del contratto, osserva il Giudice che la TT
[...]
ha provato il fondamento del proprio credito, nonché di aver adempiuto. CP_2
Infatti, oltre alle dichiarazioni innanzi richiamate, che sono connotate da una particolare credibilità perché provenienti dal soggetto addetto alla gestione del in quanto CP_1 amministratore, nonché dagli altri testi di parte opponente, emerge l'assenza di collegamento tra l'ingresso e l'utilizzo del codice segreto, circostanza coerente con quanto sostenuto da parte appellata.
In aggiunta a tanto, assumono valore corroborante le fatture e l'estratto delle scritture contabili autenticate prodotte dalla TT : seppur inidonee da sole a provare l'esistenza di un Controparte_2 credito, esse sono nondimeno un indizio dell'esistenza dello stesso, se per l'appunto inserite in un quadro probatorio più ampio: “La fattura commerciale […] si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata” (cfr. Cass. Civ. n. 8126/2004; Cass. Civ.
n. 299/2016).
Ad abundantiam, va altresì considerato il comportamento tenuto dal appellante: CP_1 con raccomandata del 21.12.2012 (all. n. 4 al fascicolo di primo grado di parte opponente)
l'amministrazione comunicava la disdetta dal contratto intercorrente tra le parti, senza riferimento a
SI ME inadempimenti o inesattezze dell'adempimento; con la stessa comunicazione, tuttavia,
l'amministrazione chiedeva un nuovo preventivo “con il dettaglio delle attività e i relativi importi, al fine di poter portare le nuove proposte di contratto all'approvazione della prossima assemblea condominiale”.
È evidente, allora, che non vi era un intento interruttivo del rapporto con la TT appellata, ma il tenore della comunicazione appare al più un tentativo di rinegoziazione delle condizioni del rapporto giuridico, e tanto è indubbiamente incompatibile con una presunta condotta inadempiente tenuta dalla . Controparte_2
Dalle suesposte considerazioni consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in ossequio ai parametri previsti dal D.M. n. 147/2022 in base allo scaglione di riferimento (da €. 1.101,00 a €. 5.200,00), in applicazione dei valori medi con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.
L'art. 1, co. 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228 (c.d. legge di stabilità), nell'introdurre in seno all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 il nuovo co.
1-quater, ha infatti previsto che: “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica e in funzione di
Giudice di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Controparte_1
, con atto di appello notificato il 26.04.2017 nei confronti della TT ,
[...] Controparte_2 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'appello proposto dal e, per l'effetto, Controparte_1 conferma l'impugnata sentenza n. 47/2017 del 09.01.2017 e depositata il 10.01.2017, resa dal Giudice di Pace di Bari nel giudizio iscritto al R.G. n. 7075/2015;
2) CONDANNA la parte appellante al pagamento, in favore Controparte_1 della parte appellata TT , delle spese di lite del presente giudizio che liquida in €. Controparte_2
1.701,00, per compensi, oltre esborsi, rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
SI ME 3) DÀ ATTO dell'obbligo, a carico dell'appellante, di versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Bari il 23.07.2025.
Il Giudice
dott.ssa SI ME
SI ME