Art. 2.
La esenzione prevista dal precedente art. 1 e' estesa alla imposta generale sulla entrata, limitatamente al primo atto economico che da' luogo alla esenzione stessa, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi.
La esenzione prevista dal precedente art. 1 e' estesa alla imposta generale sulla entrata, limitatamente al primo atto economico che da' luogo alla esenzione stessa, fermo restando il pagamento del tributo per i successivi passaggi.