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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/09/2025, n. 3524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3524 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 12917/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito della Camera di
Consiglio del 30.9.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12917/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Valerio Sasso Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
, in persona del Controparte_2
Presidente legale rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver lavorato come badante alle dipendenze di per il periodo dal 17.11.2022 al 17.5.2023; che ella svolgeva mansioni di Controparte_1
badante in favore di padre di non autosufficiente;
di Persona_1 Controparte_1
aver prestato la propria attività come convivente lavorando per 55 ore settimanali con le seguenti modalità: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.00 alle 12.00 con due ore di riposo ed il giovedì dalle 8.00 alle 13.00, godendo di riposo il giovedì pomeriggio e l'intera giornata della domenica;
di essere stata sottoposta al potere gerarchico e alle direttive di di aver percepito la paga di euro 800,00 al mese;
di non aver mai goduto Controparte_1
di ferie;
di non aver percepito nulla a titolo di TFR.
Per tali ragioni ella ha adito codesto Tribunale e ha concluso chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di euro 1.185,18 a titolo di differenze retributive, oltre accessori, con condanna al relativo versamento contributivo. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
La convenuta indicata in epigrafe non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
L' , citato su onere del Tribunale in qualità di litisconsorte necessario per le cause di CP_3
ricostruzione contributiva non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Veniva svolta attività istruttoria e il giudizio veniva rinviato per la discussione.
All'esito della Camera di Consiglio dell'udienza del 30.9.2025, il Giudicante ha deciso il procedimento con sentenza.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
2 In via preliminare, è opportuno rammentare che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.).
Nello specifico, in base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale
o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass., sez. lav.,
09/03/2009, n. 5645; Cass., sez. lav., 24/02/2006, n. 4171).
Segnatamente: - il potere direttivo consiste nell'individuazione ed imposizione da parte del datore delle modalità di svolgimento attraverso le quali l'attività lavorativa deve essere svolta (tenendo presente che l'esistenza di tale potere non è incompatibile con spazi più o meno ampi di discrezionalità del dipendente stesso) [Cass. Sez. Lav. 12348/2003];- il potere disciplinare consiste nell'irrogazione di sanzioni in relazione ad eventuali inadempimenti del lavoratore (senza che, per riconoscere l'esistenza di tale potere sia necessario che siano effettivamente state applicate delle sanzioni);- il potere di controllo consiste nella costante vigilanza sull'operato del dipendente.
3 Peraltro, l'assoggettamento del lavoratore alle direttive del datore di lavoro è riscontrabile anche quando il potere datoriale venga esercitato de die in diem, consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione nell'accettazione, espressa o per fatti concludenti, dell'esercizio del potere direttivo di ripetuta specificazione delle modalità della prestazione lavorativa (Cass. Sez. Lav. 4500/2007).
Per riscontrare il profilarsi, in concreto, del suddetto potere direttivo e del connesso potere di controllo in ordine allo svolgimento delle prestazioni lavorative affidate, come ritenuto dalla Suprema Corte nella sentenza menzionata, non è, di regola, necessaria la presenza costante e continua del datore di lavoro nei luoghi di svolgimento di tali prestazioni. Infatti, ai fini della valutazione della sussistenza del vincolo della subordinazione, la continuità e la frequenza delle direttive e dei controlli deve essere o meno considerata necessaria a seconda della natura delle prestazioni (dalla concreta realtà aziendale) ovvero del ruolo dei prestatori di lavoro nell'ambito dell'impresa e dei loro rapporti con l'imprenditore (Cass. Sez. Lav.
5590/1994).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di uno autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde (cfr. tra le altre, Cass, sez. lav., 08/02/2010, n. 2728; Cass., sez. lav., 27/02/2007, n. 4500).
Ed anche quando la prestazione dedotta in contratto sia elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed il criterio di qualificazione rappresentato
4 dall'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti significativo, occorre fare riferimento ai criteri sussidiari (Cass. lav. 5/5/2004, n. 8569).
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente,
a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Tali indici (l'assenza di rischio, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione) pur avendo natura sussidiaria e non decisiva, dunque, possono costituire elementi rivelatori della subordinazione, complessivamente considerati e tali da prevalere (finanche) sul nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto.
Sintetizzando i principi sopraesposti, la giurisprudenza ha stabilito che “Giova ricordare, ad abundantiam, che l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può ben essere compiuto mediante una valutazione globale di una pluralità di indizi (vedi Cass.
n. 9252 del 19 aprile del 2010, nonché Cass. Sezione Lavoro n. 5508 del 18 marzo 2004, che richiama Cass. Sezioni Unite Civili 30 giugno 1999 n. 379, secondo cui "ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del
5 lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione".
In altre parole vi sono situazioni in cui il vincolo di subordinazione appare attenuato in quanto il lavoratore non viene continuamente assoggettato a specifiche disposizioni, onde è legittimo accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in base ai criteri distintivi sussidiari, quali la mancanza in capo al prestatore di lavoro di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito (Cass. n.
1536 del 21.1.2009).
In sintesi, costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione da quello autonomo, la subordinazione ossia quel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, derivante dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle sue prestazioni lavorative. Non costituisce per contro requisito indispensabile per la distinzione tra lavoro autonomo
e lavoro subordinato il carattere dell'assiduità del controllo e della vigilanza attraverso cui il datore di lavoro esercita sul lavoratore subordinato il potere gerarchico e organizzativo, ben potendo tale controllo essere più o meno intenso o attenuato in relazione alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore subordinato e alle caratteristiche dell'attività esercitata dall'azienda nella quale egli è inserito (Cassazione n. 18757 del 26 settembre 2005).
Il requisito dell'assoggettamento va quindi diversamente considerato (o adattato) in relazione al tipo di attività svolta con conseguente necessità di una differenziazione - più o meno consapevole e più o meno "spinta" - nella utilizzazione di indicatori nella qualificazione, in rapporto a tipologie con diversa caratterizzazione secondo modelli socio-
6 culturali correnti evocabili alla stregua della generica formula di legge (Cassazione n.
5079 del 3 marzo 2009).
Si spiegano così le frequenti e condivisibili affermazioni giurisprudenziali secondo le quali
l'assiduità dell'esercizio del potere direttivo può risultare non necessaria rispetto alle mansioni (come quelle del ricorrente) che per loro natura non richiedono un costante esercizio dei poteri gerarchici (Cass. n. 4015 del 20/3/2002; Cass. n. 20157 del 18 ottobre
2005; Cass. n. 20034 del 17 settembre 2009; Cass. n. 18271 del 5 agosto 2010; Cass. n.
7024/2015 ecc.).
Va poi ricordato che il mancato esercizio del potere disciplinare non costituisce un argomento significativo per catalogare la natura del rapporto, posto che la sua manifestazione non si esaurisce nel momento sanzionatorio di una condotta inadempiente, ma è direttamente funzionale al potere imprenditoriale di organizzazione dei fattori di produzione e, come tale, si atteggia quale elemento concorrente per desumere la natura subordinata del rapporto Cass. n. 5508/2004 citata).
Infatti l'esercizio del potere disciplinare è solo eventuale e rileva solo se risultano dedotti dal datore di lavoro specifici casi in cui, ricorrendone i presupposti (ossia essendosi verificata un'infrazione), non sia stato esercitato (Cass. n. 4280 del 1.3.2005; Cass. n. 4476 del 21 marzo 2012; Cass. n. 4856 del 28.2.2014 ecc.).
Ma nel caso di specie non risultano disservizi di alcun genere imputabili al ricorrente.
La circostanza che il medesimo avrebbe potuto assentarsi senza alcuna conseguenza, non esclude affatto, a sua volta, la natura subordinata del rapporto, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte (v., tra le altre, Cass. n. 4476 del 21 marzo 2012).
Mentre, come rilevato ancora dal giudice di legittimità (per tutte: Cass. n. 3042 del 13 febbraio 2006; negli stessi termini la sentenza n. 23502/2010), ai fini della subordinazione
è sufficiente provare che, per disposizioni della società, il lavoratore si rechi nel luogo e nel tempo indicati, per effettuare le prestazioni richieste. Ben possono, infatti, le direttive datoriali specificarsi attraverso elementi personali o materiali indicati dallo stesso datore e le persone alle quali è dal datore delegata questa indicazione possono persino essere estranee alla stessa azienda.
7 L'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo, esercitato dal datore - ha affermato la Corte - si risolve in una predisposizione;
il datore predispone, in una misura maggiore o minore (a seconda del livello più o meno elevato del lavoro), i luoghi, i tempi e le modalità della prestazione (che è pertanto eterodiretta); e l'oggetto della prestazione in tal modo predisposta si risolve nelle operae (lavoro, nel senso puro del termine, in quanto svincolato da interna ragione e finalità); alla predisposizione non è necessaria l'indefinita protrazione del rapporto nel tempo (il rapporto può anche essere costituito in funzione dello specifico oggetto della prestazione, per tempi brevissimi).
Va ribadito insomma che lo stabile e giornaliero inserimento delle prestazioni nell'organizzazione di società, come quella resistente, comporta una vera presunzione di subordinazione che è onere del datore di lavoro vincere (v. Cass. n. 1318 del 22.1.2014).
"Perché vi sia subordinazione basta quindi che vi sia:a) etero organizzazione, ossia che la prestazione sia retta dalle regole dell'organizzazione del "committente" nel cui contesto produttivo il prestatore sia pienamente inserito, ovvero che il prestatore non abbia apprezzabili margini di autonomia organizzativa;
b) eterodirezione, bensì, ma nel mero senso di stabile disponibilità nel tempo alle mutevoli esigenze dell'impresa, che implica di per sé una condizione di assoggettamento al potere direttivo riferibile alla previsione dell'art. 2094 c.c., che non muta natura per il fatto che tale potere sia nei fatti esercitato con direttive generali o ordini specifici, di frequente o occasionalmente, cose che dipendono dalla natura delle mansioni, dal margine di autonomia dei quali anche i lavoratori subordinati solitamente dispongono, almeno nell'esecuzione della prestazione, sia che svolgano compiti creativi (Cass. 22785/2013, 14573/2012) sia che svolgano lavori ripetitivi
(Cass. 22289/2014); e dalla natura dei processi produttivi, che tanto più rigorosamente sono predefiniti dal committente, tanto più rendono solo occasionale la necessità del suo intervento conformativo" (Trib. di Roma, sent. 5/3/2018)” (Tribunale Roma sez. lav.,
19/03/2019, n.2669).
Di recente la Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “In tema di lavoro subordinato, la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, sono idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti
8 la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.” (Cassazione civile sez. lav., 17/02/2020, n.3912).
Grava sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa: sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato nonché lo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto. Dunque,
“spetta al lavoratore che rivendichi il carattere subordinato della prestazione fornire una concreta e specifica rappresentazione degli elementi fattuali posti alla base della domanda, nonché la prova degli stessi” (Tribunale Lucca sez. lav., 24/02/2022, n.52).
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà, al contrario, sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Pertanto, spetta al giudice del merito “accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato e la relativa valutazione non è censurabile in cassazione ove correttamente ed adeguatamente motivata” (Cass. n. 1238 del
2011).
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione
o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione
9 retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057).
Sul punto, è opportuno sottolineare che, con riferimento al lavoro straordinario, la prova deve essere rigorosa in ordine all'an, ovvero allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre l'orario contrattuale, dal momento che grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n.
12434 del 25/05/2006, rv. 591214; Cass.sez.lav. n. 1389 del 29/01/2003, rv. 560141). Allo stesso tempo, con riguardo alle differenze inerenti all'indennità sostitutiva delle ferie, va detto che il fatto costitutivo del diritto non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse e, quindi, l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
pertanto, spetta al lavoratore l'onere di fornire la prova del mancato godimento (cfr. ex multis Cass. 6462/1982), mentre non sussiste in capo al datore alcun onere di averle concesse (cfr. Cass 6492/1979).
A questo punto, occorre valutare gli esiti dell'attività istruttoria espletata.
Il teste escusso, , ha dichiarato: “ADR: sono amica della ricorrente da circa Testimone_1
20 anni. Siamo venute insieme in ITALIA e abbiamo vissuto nella stessa casa. Da circa 6 anni viviamo insieme in NAPOLI al CORSO UMBERTO N. 20. Preciso che viviamo con altre 2 persone. Preciso che personalmente lavoro da circa 6 anni sempre come badante.
Preciso che ho accompagnato la ricorrente al colloquio di lavoro presso un appartamento sito a Casoria nei pressi della stazione, non so dare maggiori indicazioni. Preciso che vi era un appartamento al quinto piano dove vi era il IG e un altro al piano primo Pt_2
dove vi era la IGa sua figlia. Preciso che durante quel colloquio eravamo CP_1
presenti solo noi 4 e si parlò delle condizioni lavorative, ovvero che la ricorrente doveva
10 assistere il IG . Preciso che la ricorrente ha lavorato su quell'appartamento dal Pt_2
mese di novembre 2022 a quello di marzo 2023. Preciso che non sono più stata su quell'appartamento di CASORIA, ma che ogni tanto la IGa telefonava alla CP_1
mia amica per dire ad esempio “domani vieni prima” e io assistevo alla telefonata oppure è capitato che salutassi telefonicamente il IG quando telefonava alla mia amica. Pt_2
Preciso che il contatto con il IG e la figlia è stato preso tramite annuncio Pt_2
online. Preciso che non ho mai visto fisicamente il IG e la IGa Pt_2 CP_1
dare indicazioni lavorative nell'appartamento. Preciso che la ricorrente lavorava 24 ore al giorno per il IG , nel senso che viveva presso il suo appartamento durante tutta Pt_2
la settimana. Preciso che la domenica era libera e che durante gli altri giorni lavorava tutta la giornata senza vincoli precisi di orario. Preciso che durante il periodo lavorativo ebbe 2 giorni di permesso per fare le analisi e in quei giorni ho ascoltato la telefonata in cui la IGa diceva alla ricorrente di tornare presto a lavoro in quanto la stessa era CP_1 momentaneamente presso l'appartamento sito al CORSO UMBERTO. Preciso che la ricorrente svolgeva mansioni di badante occupandosi ad esempio di pulire la casa e preparare da mangiare. Preciso che la ricorrente non ha mai goduto di ferie e ha sempre lavorato per la resistente. Preciso che a quanto io sappia il rapporto di lavoro è cessato per inadempienze retributive della resistente. Preciso che la ricorrente percepiva 800 euro mensili ma non ho mai visto la resistente pagarle lo stipendio”.
Orbene, dall'esame delle dichiarazioni del teste escusso, risulta che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere su di essa gravante della prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente, così come dedotto in ricorso.
Le dichiarazioni del teste, infatti, non sono idonee a fondare la prova della subordinazione.
Al riguardo, invero, il teste non ha avuto conoscenza diretta dei fatti di causa: ella non ha saputo descrivere con precisione dove era situato l'appartamento dove lavorava la ricorrente, nel quale afferma di essersi recata una volta sola;
non ha mai visto la ricorrente sul posto di lavoro, ricevere le direttive o ricevere pagamenti. Le circostanze riferite, dunque, sono state apprese de relato sulla base di quanto riferito dalla ricorrente. Non può, infatti, costituire prova della subordinazione la dichiarazione di aver assistito ad una
11 conversazione telefonica tra la ricorrente e con cui quest'ultima chiedeva Controparte_1 all'attrice di tornare presto a lavoro.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, non è stato provato alcun indice della subordinazione idoneo ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro in assenza di altri riscontri anche di natura documentale.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite non sono dovute in considerazione della contumacia delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Aversa, 30.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito della Camera di
Consiglio del 30.9.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12917/2023 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Valerio Sasso Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
E
, in persona del Controparte_2
Presidente legale rappresentante p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe ha dedotto: di aver lavorato come badante alle dipendenze di per il periodo dal 17.11.2022 al 17.5.2023; che ella svolgeva mansioni di Controparte_1
badante in favore di padre di non autosufficiente;
di Persona_1 Controparte_1
aver prestato la propria attività come convivente lavorando per 55 ore settimanali con le seguenti modalità: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8.00 alle 12.00 con due ore di riposo ed il giovedì dalle 8.00 alle 13.00, godendo di riposo il giovedì pomeriggio e l'intera giornata della domenica;
di essere stata sottoposta al potere gerarchico e alle direttive di di aver percepito la paga di euro 800,00 al mese;
di non aver mai goduto Controparte_1
di ferie;
di non aver percepito nulla a titolo di TFR.
Per tali ragioni ella ha adito codesto Tribunale e ha concluso chiedendo la condanna della convenuta al pagamento di euro 1.185,18 a titolo di differenze retributive, oltre accessori, con condanna al relativo versamento contributivo. Il tutto con vittoria di spese con attribuzione.
La convenuta indicata in epigrafe non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
L' , citato su onere del Tribunale in qualità di litisconsorte necessario per le cause di CP_3
ricostruzione contributiva non si è costituito in giudizio nonostante la regolarità della notifica del ricorso e, pertanto, se ne dichiara la contumacia.
Veniva svolta attività istruttoria e il giudizio veniva rinviato per la discussione.
All'esito della Camera di Consiglio dell'udienza del 30.9.2025, il Giudicante ha deciso il procedimento con sentenza.
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti.
2 In via preliminare, è opportuno rammentare che, secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro subordinato, provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.).
Nello specifico, in base all'art. 2094 c.c. “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale
o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. La lettera della legge illustra la verticalità di un rapporto nel quale il lavoro è reso “alle dipendenze e sotto la direzione” dell'imprenditore.
Le regole imposte dagli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106 c.c. riempiono di contenuti detta verticalità per la quale il lavoratore subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori dai quali gerarchicamente dipende;
tale dipendenza è resa più intensa dall'obbligo di fedeltà e dalla soggezione al potere disciplinare.
Sulla base delle disposizioni normative citate, ricorrenti massime della Suprema Corte ribadiscono che elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo è rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr., ex multis, Cass., sez. lav.,
09/03/2009, n. 5645; Cass., sez. lav., 24/02/2006, n. 4171).
Segnatamente: - il potere direttivo consiste nell'individuazione ed imposizione da parte del datore delle modalità di svolgimento attraverso le quali l'attività lavorativa deve essere svolta (tenendo presente che l'esistenza di tale potere non è incompatibile con spazi più o meno ampi di discrezionalità del dipendente stesso) [Cass. Sez. Lav. 12348/2003];- il potere disciplinare consiste nell'irrogazione di sanzioni in relazione ad eventuali inadempimenti del lavoratore (senza che, per riconoscere l'esistenza di tale potere sia necessario che siano effettivamente state applicate delle sanzioni);- il potere di controllo consiste nella costante vigilanza sull'operato del dipendente.
3 Peraltro, l'assoggettamento del lavoratore alle direttive del datore di lavoro è riscontrabile anche quando il potere datoriale venga esercitato de die in diem, consistendo, in tal caso, il vincolo della subordinazione nell'accettazione, espressa o per fatti concludenti, dell'esercizio del potere direttivo di ripetuta specificazione delle modalità della prestazione lavorativa (Cass. Sez. Lav. 4500/2007).
Per riscontrare il profilarsi, in concreto, del suddetto potere direttivo e del connesso potere di controllo in ordine allo svolgimento delle prestazioni lavorative affidate, come ritenuto dalla Suprema Corte nella sentenza menzionata, non è, di regola, necessaria la presenza costante e continua del datore di lavoro nei luoghi di svolgimento di tali prestazioni. Infatti, ai fini della valutazione della sussistenza del vincolo della subordinazione, la continuità e la frequenza delle direttive e dei controlli deve essere o meno considerata necessaria a seconda della natura delle prestazioni (dalla concreta realtà aziendale) ovvero del ruolo dei prestatori di lavoro nell'ambito dell'impresa e dei loro rapporti con l'imprenditore (Cass. Sez. Lav.
5590/1994).
Pochi dubbi sussistono qualora la relazione di supremazia che produce l'assoggettamento si concretizzi nell'emanazione di ordini specifici, nell'esercizio di una assidua e costante attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni, nello stabile e continuativo inserimento nell'organizzazione produttiva dell'impresa.
Constatato, però, che qualsiasi attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di uno autonomo - nel senso che la natura dell'attività svolta dal lavoratore deve indurre il giudice a ritenere la sussistenza della subordinazione non già in relazione all'oggetto della prestazione lavorativa, bensì in relazione agli elementi tipici della subordinazione - quando risulti difficile l'accertamento dell'elemento essenziale della subordinazione come sopra delineato, può farsi ricorso ad elementi dal carattere sussidiario e funzione indiziaria che, lungi dal prescindere dall'essenzialità della subordinazione, ne accertano in via indiretta l'esistenza quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde (cfr. tra le altre, Cass, sez. lav., 08/02/2010, n. 2728; Cass., sez. lav., 27/02/2007, n. 4500).
Ed anche quando la prestazione dedotta in contratto sia elementare, ripetitiva e predeterminata nelle sue modalità di esecuzione ed il criterio di qualificazione rappresentato
4 dall'esistenza del potere direttivo, organizzativo e disciplinare non risulti significativo, occorre fare riferimento ai criteri sussidiari (Cass. lav. 5/5/2004, n. 8569).
Evidentemente, l'utilizzo del procedimento presuntivo si sostanzia nell'individuazione di un nesso logico specifico tra le effettive modalità di attuazione del rapporto ed i singoli elementi costitutivi del “tipo” legale di contratto di lavoro subordinato, mediante una sorta di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta delineata dall'art. 2094 c.c.
Gli indici presuntivi di ordinaria applicazione giurisprudenziale sono i seguenti: eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione;
inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa; utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro;
assenza di rischio imprenditoriale;
obbligo di osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze;
continuità della collaborazione, quale obbligo ideale tendenzialmente stabile di messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative;
retribuzione predeterminata a cadenza fissa;
pagamento dello straordinario, godimento delle ferie, versamento di contributi assicurativi;
esclusività della prestazione;
infungibilità soggettiva della prestazione;
esercizio di mansioni meramente esecutive.
Ciò che deve negarsi è l'autonoma idoneità di ciascuno di questi, considerato singolarmente,
a fondare l'accertamento della natura del rapporto, ma non anche la possibilità che in una valutazione globale essi vengano assunti come indizi gravi, precisi e concordanti, quindi rivelatori della sussistenza della subordinazione (Cass., Sez. un., 30/6/1999, n. 379).
Tali indici (l'assenza di rischio, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione) pur avendo natura sussidiaria e non decisiva, dunque, possono costituire elementi rivelatori della subordinazione, complessivamente considerati e tali da prevalere (finanche) sul nomen iuris attribuito dalle parti al rapporto.
Sintetizzando i principi sopraesposti, la giurisprudenza ha stabilito che “Giova ricordare, ad abundantiam, che l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può ben essere compiuto mediante una valutazione globale di una pluralità di indizi (vedi Cass.
n. 9252 del 19 aprile del 2010, nonché Cass. Sezione Lavoro n. 5508 del 18 marzo 2004, che richiama Cass. Sezioni Unite Civili 30 giugno 1999 n. 379, secondo cui "ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando l'elemento dell'assoggettamento del
5 lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni (e, in particolare, della loro natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari - come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale - che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione".
In altre parole vi sono situazioni in cui il vincolo di subordinazione appare attenuato in quanto il lavoratore non viene continuamente assoggettato a specifiche disposizioni, onde è legittimo accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in base ai criteri distintivi sussidiari, quali la mancanza in capo al prestatore di lavoro di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l'incidenza del rischio economico, l'osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito (Cass. n.
1536 del 21.1.2009).
In sintesi, costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della sua distinzione da quello autonomo, la subordinazione ossia quel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, derivante dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'attività di vigilanza e di controllo nell'esecuzione delle sue prestazioni lavorative. Non costituisce per contro requisito indispensabile per la distinzione tra lavoro autonomo
e lavoro subordinato il carattere dell'assiduità del controllo e della vigilanza attraverso cui il datore di lavoro esercita sul lavoratore subordinato il potere gerarchico e organizzativo, ben potendo tale controllo essere più o meno intenso o attenuato in relazione alla natura delle mansioni svolte dal lavoratore subordinato e alle caratteristiche dell'attività esercitata dall'azienda nella quale egli è inserito (Cassazione n. 18757 del 26 settembre 2005).
Il requisito dell'assoggettamento va quindi diversamente considerato (o adattato) in relazione al tipo di attività svolta con conseguente necessità di una differenziazione - più o meno consapevole e più o meno "spinta" - nella utilizzazione di indicatori nella qualificazione, in rapporto a tipologie con diversa caratterizzazione secondo modelli socio-
6 culturali correnti evocabili alla stregua della generica formula di legge (Cassazione n.
5079 del 3 marzo 2009).
Si spiegano così le frequenti e condivisibili affermazioni giurisprudenziali secondo le quali
l'assiduità dell'esercizio del potere direttivo può risultare non necessaria rispetto alle mansioni (come quelle del ricorrente) che per loro natura non richiedono un costante esercizio dei poteri gerarchici (Cass. n. 4015 del 20/3/2002; Cass. n. 20157 del 18 ottobre
2005; Cass. n. 20034 del 17 settembre 2009; Cass. n. 18271 del 5 agosto 2010; Cass. n.
7024/2015 ecc.).
Va poi ricordato che il mancato esercizio del potere disciplinare non costituisce un argomento significativo per catalogare la natura del rapporto, posto che la sua manifestazione non si esaurisce nel momento sanzionatorio di una condotta inadempiente, ma è direttamente funzionale al potere imprenditoriale di organizzazione dei fattori di produzione e, come tale, si atteggia quale elemento concorrente per desumere la natura subordinata del rapporto Cass. n. 5508/2004 citata).
Infatti l'esercizio del potere disciplinare è solo eventuale e rileva solo se risultano dedotti dal datore di lavoro specifici casi in cui, ricorrendone i presupposti (ossia essendosi verificata un'infrazione), non sia stato esercitato (Cass. n. 4280 del 1.3.2005; Cass. n. 4476 del 21 marzo 2012; Cass. n. 4856 del 28.2.2014 ecc.).
Ma nel caso di specie non risultano disservizi di alcun genere imputabili al ricorrente.
La circostanza che il medesimo avrebbe potuto assentarsi senza alcuna conseguenza, non esclude affatto, a sua volta, la natura subordinata del rapporto, come più volte evidenziato dalla Suprema Corte (v., tra le altre, Cass. n. 4476 del 21 marzo 2012).
Mentre, come rilevato ancora dal giudice di legittimità (per tutte: Cass. n. 3042 del 13 febbraio 2006; negli stessi termini la sentenza n. 23502/2010), ai fini della subordinazione
è sufficiente provare che, per disposizioni della società, il lavoratore si rechi nel luogo e nel tempo indicati, per effettuare le prestazioni richieste. Ben possono, infatti, le direttive datoriali specificarsi attraverso elementi personali o materiali indicati dallo stesso datore e le persone alle quali è dal datore delegata questa indicazione possono persino essere estranee alla stessa azienda.
7 L'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo, esercitato dal datore - ha affermato la Corte - si risolve in una predisposizione;
il datore predispone, in una misura maggiore o minore (a seconda del livello più o meno elevato del lavoro), i luoghi, i tempi e le modalità della prestazione (che è pertanto eterodiretta); e l'oggetto della prestazione in tal modo predisposta si risolve nelle operae (lavoro, nel senso puro del termine, in quanto svincolato da interna ragione e finalità); alla predisposizione non è necessaria l'indefinita protrazione del rapporto nel tempo (il rapporto può anche essere costituito in funzione dello specifico oggetto della prestazione, per tempi brevissimi).
Va ribadito insomma che lo stabile e giornaliero inserimento delle prestazioni nell'organizzazione di società, come quella resistente, comporta una vera presunzione di subordinazione che è onere del datore di lavoro vincere (v. Cass. n. 1318 del 22.1.2014).
"Perché vi sia subordinazione basta quindi che vi sia:a) etero organizzazione, ossia che la prestazione sia retta dalle regole dell'organizzazione del "committente" nel cui contesto produttivo il prestatore sia pienamente inserito, ovvero che il prestatore non abbia apprezzabili margini di autonomia organizzativa;
b) eterodirezione, bensì, ma nel mero senso di stabile disponibilità nel tempo alle mutevoli esigenze dell'impresa, che implica di per sé una condizione di assoggettamento al potere direttivo riferibile alla previsione dell'art. 2094 c.c., che non muta natura per il fatto che tale potere sia nei fatti esercitato con direttive generali o ordini specifici, di frequente o occasionalmente, cose che dipendono dalla natura delle mansioni, dal margine di autonomia dei quali anche i lavoratori subordinati solitamente dispongono, almeno nell'esecuzione della prestazione, sia che svolgano compiti creativi (Cass. 22785/2013, 14573/2012) sia che svolgano lavori ripetitivi
(Cass. 22289/2014); e dalla natura dei processi produttivi, che tanto più rigorosamente sono predefiniti dal committente, tanto più rendono solo occasionale la necessità del suo intervento conformativo" (Trib. di Roma, sent. 5/3/2018)” (Tribunale Roma sez. lav.,
19/03/2019, n.2669).
Di recente la Suprema Corte ha, inoltre, precisato che “In tema di lavoro subordinato, la sporadicità dell'attività prestata e l'affidamento - secondo indicazioni di massima e con possibilità del lavoratore di accettarli o meno - di compiti saltuariamente svolti, sono idonei ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, denotando tali aspetti
8 la mancanza di eterodirezione e dell'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.” (Cassazione civile sez. lav., 17/02/2020, n.3912).
Grava sull'attore la prova dei fatti costitutivi della pretesa: sussistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, nel periodo e con l'orario di lavoro indicato nonché lo svolgimento di mansioni corrispondenti al livello di inquadramento richiesto. Dunque,
“spetta al lavoratore che rivendichi il carattere subordinato della prestazione fornire una concreta e specifica rappresentazione degli elementi fattuali posti alla base della domanda, nonché la prova degli stessi” (Tribunale Lucca sez. lav., 24/02/2022, n.52).
Una volta provati i fatti costitutivi, graverà, al contrario, sul convenuto l'onere di dimostrare di avere a sua volta adempiuto agli obblighi connessi alla natura subordinata del rapporto.
Pertanto, spetta al giudice del merito “accertare il comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto di lavoro al fine della conseguente qualificazione dello stesso come lavoro autonomo ovvero come lavoro subordinato e la relativa valutazione non è censurabile in cassazione ove correttamente ed adeguatamente motivata” (Cass. n. 1238 del
2011).
Per quanto concerne l'onere della prova delle singole voci retributive, la giurisprudenza ha delineato i seguenti principi: “Il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione
o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo – cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore – e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218
c.c.). Sono assoggettate a tale (vantaggioso) criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla 13°, alla 14°, al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione
9 retributiva). Pertanto, laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli, spetta alla parte ricorrente il relativo pagamento. Sono invece assoggettate al criterio generale in materia di onere della prova ex art. 2697 c.c. (affirmanti incumbit probatio) le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti” (Tribunale Velletri sez. lav., 15/10/2020, n.1057).
Sul punto, è opportuno sottolineare che, con riferimento al lavoro straordinario, la prova deve essere rigorosa in ordine all'an, ovvero allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre l'orario contrattuale, dal momento che grava sul lavoratore, attore in giudizio, l'onere di provare lo svolgimento di lavoro straordinario e la sua effettiva consistenza, senza che al riguardo possano soccorrere valutazioni di tipo equitativo (cfr., per tutte, Cass.sez.lav., n.
12434 del 25/05/2006, rv. 591214; Cass.sez.lav. n. 1389 del 29/01/2003, rv. 560141). Allo stesso tempo, con riguardo alle differenze inerenti all'indennità sostitutiva delle ferie, va detto che il fatto costitutivo del diritto non è il rapporto di lavoro, bensì il mancato godimento delle ferie stesse e, quindi, l'inosservanza, da parte del datore di lavoro dell'obbligo relativo;
pertanto, spetta al lavoratore l'onere di fornire la prova del mancato godimento (cfr. ex multis Cass. 6462/1982), mentre non sussiste in capo al datore alcun onere di averle concesse (cfr. Cass 6492/1979).
A questo punto, occorre valutare gli esiti dell'attività istruttoria espletata.
Il teste escusso, , ha dichiarato: “ADR: sono amica della ricorrente da circa Testimone_1
20 anni. Siamo venute insieme in ITALIA e abbiamo vissuto nella stessa casa. Da circa 6 anni viviamo insieme in NAPOLI al CORSO UMBERTO N. 20. Preciso che viviamo con altre 2 persone. Preciso che personalmente lavoro da circa 6 anni sempre come badante.
Preciso che ho accompagnato la ricorrente al colloquio di lavoro presso un appartamento sito a Casoria nei pressi della stazione, non so dare maggiori indicazioni. Preciso che vi era un appartamento al quinto piano dove vi era il IG e un altro al piano primo Pt_2
dove vi era la IGa sua figlia. Preciso che durante quel colloquio eravamo CP_1
presenti solo noi 4 e si parlò delle condizioni lavorative, ovvero che la ricorrente doveva
10 assistere il IG . Preciso che la ricorrente ha lavorato su quell'appartamento dal Pt_2
mese di novembre 2022 a quello di marzo 2023. Preciso che non sono più stata su quell'appartamento di CASORIA, ma che ogni tanto la IGa telefonava alla CP_1
mia amica per dire ad esempio “domani vieni prima” e io assistevo alla telefonata oppure è capitato che salutassi telefonicamente il IG quando telefonava alla mia amica. Pt_2
Preciso che il contatto con il IG e la figlia è stato preso tramite annuncio Pt_2
online. Preciso che non ho mai visto fisicamente il IG e la IGa Pt_2 CP_1
dare indicazioni lavorative nell'appartamento. Preciso che la ricorrente lavorava 24 ore al giorno per il IG , nel senso che viveva presso il suo appartamento durante tutta Pt_2
la settimana. Preciso che la domenica era libera e che durante gli altri giorni lavorava tutta la giornata senza vincoli precisi di orario. Preciso che durante il periodo lavorativo ebbe 2 giorni di permesso per fare le analisi e in quei giorni ho ascoltato la telefonata in cui la IGa diceva alla ricorrente di tornare presto a lavoro in quanto la stessa era CP_1 momentaneamente presso l'appartamento sito al CORSO UMBERTO. Preciso che la ricorrente svolgeva mansioni di badante occupandosi ad esempio di pulire la casa e preparare da mangiare. Preciso che la ricorrente non ha mai goduto di ferie e ha sempre lavorato per la resistente. Preciso che a quanto io sappia il rapporto di lavoro è cessato per inadempienze retributive della resistente. Preciso che la ricorrente percepiva 800 euro mensili ma non ho mai visto la resistente pagarle lo stipendio”.
Orbene, dall'esame delle dichiarazioni del teste escusso, risulta che parte ricorrente non ha adempiuto all'onere su di essa gravante della prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente, così come dedotto in ricorso.
Le dichiarazioni del teste, infatti, non sono idonee a fondare la prova della subordinazione.
Al riguardo, invero, il teste non ha avuto conoscenza diretta dei fatti di causa: ella non ha saputo descrivere con precisione dove era situato l'appartamento dove lavorava la ricorrente, nel quale afferma di essersi recata una volta sola;
non ha mai visto la ricorrente sul posto di lavoro, ricevere le direttive o ricevere pagamenti. Le circostanze riferite, dunque, sono state apprese de relato sulla base di quanto riferito dalla ricorrente. Non può, infatti, costituire prova della subordinazione la dichiarazione di aver assistito ad una
11 conversazione telefonica tra la ricorrente e con cui quest'ultima chiedeva Controparte_1 all'attrice di tornare presto a lavoro.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, non è stato provato alcun indice della subordinazione idoneo ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro in assenza di altri riscontri anche di natura documentale.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite non sono dovute in considerazione della contumacia delle parti convenute.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Nulla per le spese.
Aversa, 30.9.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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