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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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- 1. Venditore non consegna l’auto nuova? Non può trincerarsi dietro la crisi del mercato dei semiconduttoriAccesso limitatoCarlo Bottacin · https://www.altalex.com/ · 23 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/11/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice LE LA TT ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1932/2022 R.G. proposta da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'avv. Rocco
MONTAGNA, domiciliatario
- attore - contro
p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Massafra (TA) alla v. Appia Km 634+259, rappresentata e difesa, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 30.1.2023, dall'avv. Fabrizio
SCARCELLA, domiciliatario
- convenuto -
***
CONCLUSIONI
Per l'attore: “…Accertare l'inadempimento contrattuale della società convenuta e per
l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 12/03/2021; conseguentemente, condannare in via definitiva la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione a favore di parte attrice del doppio della caparra corrisposta, come previsto all'art. 5 delle condizioni generali del contratto stipulato, e quindi al pagamento della somma di Euro 1.000,00 già corrisposta per effetto dell'ordinanza ex art. 186-bis del 20.6.2024; condannare, inoltre, la società convenuta, in persona del legale rappresentante, previa decurtazione della somma di euro 100,00 corrisposta con bonifico del 22.10.2024, al risarcimento dei danni subiti e quantificati in
Euro 9.400, ovvero, pari al valore degli ecoincentivi non goduti oppure, in subordine, alla minor cifra di Euro 1.900,00, pari al valore di mercato dell'autovettura SMART (targata
CN218LM), ceduta alla società convenuta […]. Condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., sempre e comunque al pagamento delle spese di giudizio”.
Per la convenuta: “…Rigettare ogni domanda, eccezione e conclusione proposta dalla ricorrente per i motivi indicati negli atti difensivi;
condannare la parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2022, conveniva in giudizio Parte_1
la società concessionaria per la vendita di autovetture in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, deducendo di aver stipulato in data 12.3.2021 con la stessa un contratto di acquisto di un'autovettura nuova, modello Opel RA X versione
Ultimate
1.5 cv 130, con optional aggiuntivi, del valore di € 40.310,00, al prezzo finale di €
23.500,00, così determinato previa decurtazione dell'acconto di € 500,00 (corrisposto in sede di conclusione del contratto), permuta dell'autovettura Opel Insigna targata DT013HZ, del valore di € 6.810,00 e rottamazione di un veicolo Smart targato CN218LM, quest'ultimo per un corrispettivo di € 9.500,00 “per effetto degli ecoincentivi di cui alla Legge n.
178/2020 art. 1 comma 69 e della super incentivazione allora in vigore presso le concessionarie OPEL”.
Deduceva, quindi, l'attore che, nonostante ripetuti solleciti, la consegna dell'autovettura
Opel RA X non avveniva dapprima entro i termini pattuiti, a causa della pretesa pag. 2/6 necessità di un restyling del modello, secondo la giustificazione fornita dalla convenuta e quindi, dopo otto mesi dalla stipulazione del contratto, a cagione della presunta crisi dei semiconduttori, senza che fosse mai restituito l'acconto versato.
Alla luce del persistente inadempimento ed in ragione della eccepita violazione degli artt.
61, commi 1, 3 e 6, del Codice del Consumo e dei principi di buona fede e diligenza contrattuale, l'attore chiedeva, pertanto, la risoluzione del negozio giuridico, con restituzione del doppio della caparra e pagamento della somma, pari ad € 9.500,00, corrispondente agli incentivi ambientali non usufruiti.
Nel costituirsi in giudizio, la società eccepiva che la cessione del veicolo Smart, peraltro in pessime condizioni, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non era finalizzata alla rottamazione, ma aveva costituito oggetto della permuta, essendo stata regolarmente trasferita in suo favore dal in data 26.4.2021 e che le consegne di altri veicoli Pt_1
avvenute nelle more in favore di altri clienti afferivano ad autovetture ordinate in epoca anteriore a quella di stipulazione del contratto con l'odierno attore e con allestimenti diversi.
Deduceva, quindi, la convenuta che il ritardo nella consegna della vettura oggetto del contratto per cui è causa era stato causato dalla crisi del mercato dei semiconduttori, imprevedibile e non imputabile alla concessionaria, tanto da rendere la prestazione impossibile ai sensi dell'art. 1256 c.c. ed eccepiva infine, ferma la propria disponibilità alla restituzione della caparra manifestata sin dal 6.4.2022, che la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore risultava del tutto sfornita di prova.
Espletata quindi l'istruttoria orale, la causa transitava infine alla presente fase decisionale.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento nei limiti e per le argomentazioni di seguito illustrati.
Premesso che, alla luce del dettato normativo di cui all'art. 1218 c.c. ed in forza del criterio generale di ripartizione dell'onere della prova codificato dall'art. 2697 c.c., in tema di rapporti negoziali il creditore deve provare l'inadempimento, mentre grava sul debitore la dimostrazione che esso sia dovuto a causa a lui non imputabile, con specifico riferimento pag. 3/6 all'eccezione di impossibilità sopravvenuta della obbligazione di consegna del veicolo Opel
RA X va rilevato che “in materia di responsabilità contrattuale, perché
l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis". (cfr. ex plurimis Cass., II n. 6594/ 2012; Cass., III, n. 13142/2017; Cass., III, n. 10683/2023).
Il che val quanto dire che il debitore non può limitarsi alla mera allegazione di circostanze generiche o fenomeni di ordine macroeconomico, dovendo invece fornire prova puntuale e circostanziata dell'impedimento specifico, della sua oggettività e della sua inevitabilità, oltre che della diligenza impiegata per fronteggiarlo. Dimostrazione, quest'ultima, che deve essere tanto più rigorosa quando, come nella specie, il debitore sia un soggetto professionale che opera stabilmente nel settore della vendita di autoveicoli nuovi, per il quale l'art. 1176, comma 2, c.c. impone l'adozione di un livello di diligenza qualificata, parametrato a quella esigibile da un operatore esperto, dotato delle competenze tecniche, organizzative e professionali proprie del settore in cui svolge la propria attività.
Nella fattispecie, la società concessionaria convenuta si è limitata a richiamare, in maniera del tutto generica e indifferenziata, la “crisi dei semiconduttori” che avrebbe inciso sulla produzione di numerosi costruttori di automobili. Tale crisi, come fenomeno di mercato, effettivamente si è manifestata in epoca coeva ai fatti, ma ciò non esime affatto il debitore professionale dall'onere di dimostrare che essa abbia inciso, in modo diretto e specifico, sulla prestazione che era tenuto a eseguire, rendendola non semplicemente più onerosa o difficoltosa ma impossibile in concreto.
A tal fine, non sono emersi dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nè sono stati prodotti dalla convenuta documenti idonei a dimostrare che il ritardo nella consegna dell'autovettura fosse effettivamente riconducibile a un impedimento oggettivo determinato dalla carenza di componentistica elettronica;
non è stato prodotto, in via esemplificativa, l'ordine ufficiale trasmesso alla casa madre produttrice con indicazione della data di inserimento nello stabilimento produttivo, né sono state depositate eventuali comunicazioni della industria pag. 4/6 costruttrice che attestassero il blocco della produzione o l'impossibilità di evadere gli ordini, né, ancora, è stata fornita alcuna prova dei tempi medi di consegna del modello Opel
RA X nel periodo di riferimento ovvero dell'uso da parte di degli Controparte_1 strumenti di monitoraggio della rete commerciale che ogni concessionario professionale possiede.
Inoltre, gli elementi acquisiti in giudizio evidenziano che la concessionaria, nello stesso periodo in cui sosteneva di essere impossibilitata ad ottenere il veicolo destinato al
[...]
avrebbe invece provveduto a consegnare ad altri clienti autovetture del medesimo Pt_1 modello o comunque comparabili. Tale circostanza allegata dall'attore, invero, non soltanto non è stata oggetto di una specifica e circostanziata contestazione da parte della convenuta, ma è stata documentata dai post caricati sul profilo Facebook della concessionaria, ritraenti clienti che ritiravano autovetture analoghe nei mesi di giugno ed agosto 2021 (v. allegati all'atto di citazione) ovvero recanti la pubblicizzazione dei medesimi veicoli, così appalesandosi di per sé idonea a escludere la sussistenza di un'impossibilità oggettiva della prestazione.
Sulla scorta di tutte le premesse argomentative sin qui sviluppate, pertanto, deve inferirsi l'imputabilità alla società concessionaria convenuta dell'inadempimento all'obbligo di consegna, indubbiamente connotato in termini di estrema rilevanza nel contemperamento degli interessi dei paciscenti e nell'equilibrio contrattuale, con conseguente risoluzione ex art. 1453 c.c. ed obbligo di restituzione del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.).
Per quanto attiene, poi, alla pretesa risarcitoria dell'attore, non risultando documentalmente provato se ed in quale misura fossero effettivamente previsti degli ecoincentivi per la rottamazione della Smart, l'obbligazione restitutoria può essere parametrata al corrispettivo effettivamente percepito dalla convenuta a seguito della (ri)vendita a terzi del veicolo (pari ad € 2.100,00, come da contratto del 10.5.2021) al netto delle allegate spese sostenute per il ricondizionamento dello stesso (v. fatture allegate alla comparsa di costituzione e risposta).
La regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo alla stregua dei pag. 5/6 parametri prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, è, infine, affidata al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 17.11.2022 da contro Parte_1
n persona del legale rappresentante p.t. così provvede: Controparte_1 in accoglimento della stessa, dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato tra le parti in data 12.3.2021 e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore dell'attore, della somma di € Controparte_1
1.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, nonché al pagamento dell'importo di € 1.814,94; condanna altresì la convenuta alla rifusione in favore di , a titolo di spese Parte_1
processuali, della somma complessiva di € 4.500,00 (dei quali € 900,00 per la fase di studio,
€ 700,00 per quella introduttiva, € 1.400,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per quella decisionale), oltre ad € 237,00 per esborsi ed al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera, il 14.11.2025
Il Giudice
LE LA TT
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice LE LA TT ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1932/2022 R.G. proposta da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione, dall'avv. Rocco
MONTAGNA, domiciliatario
- attore - contro
p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Massafra (TA) alla v. Appia Km 634+259, rappresentata e difesa, giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta del 30.1.2023, dall'avv. Fabrizio
SCARCELLA, domiciliatario
- convenuto -
***
CONCLUSIONI
Per l'attore: “…Accertare l'inadempimento contrattuale della società convenuta e per
l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 12/03/2021; conseguentemente, condannare in via definitiva la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione a favore di parte attrice del doppio della caparra corrisposta, come previsto all'art. 5 delle condizioni generali del contratto stipulato, e quindi al pagamento della somma di Euro 1.000,00 già corrisposta per effetto dell'ordinanza ex art. 186-bis del 20.6.2024; condannare, inoltre, la società convenuta, in persona del legale rappresentante, previa decurtazione della somma di euro 100,00 corrisposta con bonifico del 22.10.2024, al risarcimento dei danni subiti e quantificati in
Euro 9.400, ovvero, pari al valore degli ecoincentivi non goduti oppure, in subordine, alla minor cifra di Euro 1.900,00, pari al valore di mercato dell'autovettura SMART (targata
CN218LM), ceduta alla società convenuta […]. Condannare la società convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., sempre e comunque al pagamento delle spese di giudizio”.
Per la convenuta: “…Rigettare ogni domanda, eccezione e conclusione proposta dalla ricorrente per i motivi indicati negli atti difensivi;
condannare la parte attrice al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 21.11.2022, conveniva in giudizio Parte_1
la società concessionaria per la vendita di autovetture in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, deducendo di aver stipulato in data 12.3.2021 con la stessa un contratto di acquisto di un'autovettura nuova, modello Opel RA X versione
Ultimate
1.5 cv 130, con optional aggiuntivi, del valore di € 40.310,00, al prezzo finale di €
23.500,00, così determinato previa decurtazione dell'acconto di € 500,00 (corrisposto in sede di conclusione del contratto), permuta dell'autovettura Opel Insigna targata DT013HZ, del valore di € 6.810,00 e rottamazione di un veicolo Smart targato CN218LM, quest'ultimo per un corrispettivo di € 9.500,00 “per effetto degli ecoincentivi di cui alla Legge n.
178/2020 art. 1 comma 69 e della super incentivazione allora in vigore presso le concessionarie OPEL”.
Deduceva, quindi, l'attore che, nonostante ripetuti solleciti, la consegna dell'autovettura
Opel RA X non avveniva dapprima entro i termini pattuiti, a causa della pretesa pag. 2/6 necessità di un restyling del modello, secondo la giustificazione fornita dalla convenuta e quindi, dopo otto mesi dalla stipulazione del contratto, a cagione della presunta crisi dei semiconduttori, senza che fosse mai restituito l'acconto versato.
Alla luce del persistente inadempimento ed in ragione della eccepita violazione degli artt.
61, commi 1, 3 e 6, del Codice del Consumo e dei principi di buona fede e diligenza contrattuale, l'attore chiedeva, pertanto, la risoluzione del negozio giuridico, con restituzione del doppio della caparra e pagamento della somma, pari ad € 9.500,00, corrispondente agli incentivi ambientali non usufruiti.
Nel costituirsi in giudizio, la società eccepiva che la cessione del veicolo Smart, peraltro in pessime condizioni, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, non era finalizzata alla rottamazione, ma aveva costituito oggetto della permuta, essendo stata regolarmente trasferita in suo favore dal in data 26.4.2021 e che le consegne di altri veicoli Pt_1
avvenute nelle more in favore di altri clienti afferivano ad autovetture ordinate in epoca anteriore a quella di stipulazione del contratto con l'odierno attore e con allestimenti diversi.
Deduceva, quindi, la convenuta che il ritardo nella consegna della vettura oggetto del contratto per cui è causa era stato causato dalla crisi del mercato dei semiconduttori, imprevedibile e non imputabile alla concessionaria, tanto da rendere la prestazione impossibile ai sensi dell'art. 1256 c.c. ed eccepiva infine, ferma la propria disponibilità alla restituzione della caparra manifestata sin dal 6.4.2022, che la richiesta risarcitoria avanzata dall'attore risultava del tutto sfornita di prova.
Espletata quindi l'istruttoria orale, la causa transitava infine alla presente fase decisionale.
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento nei limiti e per le argomentazioni di seguito illustrati.
Premesso che, alla luce del dettato normativo di cui all'art. 1218 c.c. ed in forza del criterio generale di ripartizione dell'onere della prova codificato dall'art. 2697 c.c., in tema di rapporti negoziali il creditore deve provare l'inadempimento, mentre grava sul debitore la dimostrazione che esso sia dovuto a causa a lui non imputabile, con specifico riferimento pag. 3/6 all'eccezione di impossibilità sopravvenuta della obbligazione di consegna del veicolo Opel
RA X va rilevato che “in materia di responsabilità contrattuale, perché
l'impossibilità della prestazione costituisca causa di esonero del debitore da responsabilità, deve essere offerta la prova della non imputabilità, anche remota, di tale evento impeditivo, non essendo rilevante, in mancanza, la configurabilità o meno del "factum principis". (cfr. ex plurimis Cass., II n. 6594/ 2012; Cass., III, n. 13142/2017; Cass., III, n. 10683/2023).
Il che val quanto dire che il debitore non può limitarsi alla mera allegazione di circostanze generiche o fenomeni di ordine macroeconomico, dovendo invece fornire prova puntuale e circostanziata dell'impedimento specifico, della sua oggettività e della sua inevitabilità, oltre che della diligenza impiegata per fronteggiarlo. Dimostrazione, quest'ultima, che deve essere tanto più rigorosa quando, come nella specie, il debitore sia un soggetto professionale che opera stabilmente nel settore della vendita di autoveicoli nuovi, per il quale l'art. 1176, comma 2, c.c. impone l'adozione di un livello di diligenza qualificata, parametrato a quella esigibile da un operatore esperto, dotato delle competenze tecniche, organizzative e professionali proprie del settore in cui svolge la propria attività.
Nella fattispecie, la società concessionaria convenuta si è limitata a richiamare, in maniera del tutto generica e indifferenziata, la “crisi dei semiconduttori” che avrebbe inciso sulla produzione di numerosi costruttori di automobili. Tale crisi, come fenomeno di mercato, effettivamente si è manifestata in epoca coeva ai fatti, ma ciò non esime affatto il debitore professionale dall'onere di dimostrare che essa abbia inciso, in modo diretto e specifico, sulla prestazione che era tenuto a eseguire, rendendola non semplicemente più onerosa o difficoltosa ma impossibile in concreto.
A tal fine, non sono emersi dalle dichiarazioni testimoniali acquisite nè sono stati prodotti dalla convenuta documenti idonei a dimostrare che il ritardo nella consegna dell'autovettura fosse effettivamente riconducibile a un impedimento oggettivo determinato dalla carenza di componentistica elettronica;
non è stato prodotto, in via esemplificativa, l'ordine ufficiale trasmesso alla casa madre produttrice con indicazione della data di inserimento nello stabilimento produttivo, né sono state depositate eventuali comunicazioni della industria pag. 4/6 costruttrice che attestassero il blocco della produzione o l'impossibilità di evadere gli ordini, né, ancora, è stata fornita alcuna prova dei tempi medi di consegna del modello Opel
RA X nel periodo di riferimento ovvero dell'uso da parte di degli Controparte_1 strumenti di monitoraggio della rete commerciale che ogni concessionario professionale possiede.
Inoltre, gli elementi acquisiti in giudizio evidenziano che la concessionaria, nello stesso periodo in cui sosteneva di essere impossibilitata ad ottenere il veicolo destinato al
[...]
avrebbe invece provveduto a consegnare ad altri clienti autovetture del medesimo Pt_1 modello o comunque comparabili. Tale circostanza allegata dall'attore, invero, non soltanto non è stata oggetto di una specifica e circostanziata contestazione da parte della convenuta, ma è stata documentata dai post caricati sul profilo Facebook della concessionaria, ritraenti clienti che ritiravano autovetture analoghe nei mesi di giugno ed agosto 2021 (v. allegati all'atto di citazione) ovvero recanti la pubblicizzazione dei medesimi veicoli, così appalesandosi di per sé idonea a escludere la sussistenza di un'impossibilità oggettiva della prestazione.
Sulla scorta di tutte le premesse argomentative sin qui sviluppate, pertanto, deve inferirsi l'imputabilità alla società concessionaria convenuta dell'inadempimento all'obbligo di consegna, indubbiamente connotato in termini di estrema rilevanza nel contemperamento degli interessi dei paciscenti e nell'equilibrio contrattuale, con conseguente risoluzione ex art. 1453 c.c. ed obbligo di restituzione del doppio della somma versata a titolo di caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.).
Per quanto attiene, poi, alla pretesa risarcitoria dell'attore, non risultando documentalmente provato se ed in quale misura fossero effettivamente previsti degli ecoincentivi per la rottamazione della Smart, l'obbligazione restitutoria può essere parametrata al corrispettivo effettivamente percepito dalla convenuta a seguito della (ri)vendita a terzi del veicolo (pari ad € 2.100,00, come da contratto del 10.5.2021) al netto delle allegate spese sostenute per il ricondizionamento dello stesso (v. fatture allegate alla comparsa di costituzione e risposta).
La regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo alla stregua dei pag. 5/6 parametri prossimi ai medi dello scaglione di riferimento, è, infine, affidata al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione del 17.11.2022 da contro Parte_1
n persona del legale rappresentante p.t. così provvede: Controparte_1 in accoglimento della stessa, dichiara la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato tra le parti in data 12.3.2021 e, per l'effetto, condanna alla restituzione in favore dell'attore, della somma di € Controparte_1
1.000,00, a titolo di caparra confirmatoria, nonché al pagamento dell'importo di € 1.814,94; condanna altresì la convenuta alla rifusione in favore di , a titolo di spese Parte_1
processuali, della somma complessiva di € 4.500,00 (dei quali € 900,00 per la fase di studio,
€ 700,00 per quella introduttiva, € 1.400,00 per la fase istruttoria ed € 1.500,00 per quella decisionale), oltre ad € 237,00 per esborsi ed al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera, il 14.11.2025
Il Giudice
LE LA TT
pag. 6/6