CASS
Sentenza 10 giugno 2021
Sentenza 10 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/06/2021, n. 23032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23032 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2021 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA MA EP nato a [...] il [...] RA LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Miccoli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore dell'imputata IA IU FR, avvocato Michele Fino, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato VI AR, avvocato RA GN, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 ottobre 2019, la Corte di Appello di Lecce ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato l'affermazione di responsabilità di VI AR per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e di IA IU FR per il reato di tentata estorsione. La sentenza di primo grado (emessa dal Tribunale di Brindisi in data 30 gennaio 2015) è stata riformata limitatamente alla pena principale inflitta alla FR e alle pene accessorie fallimentari applicate al AR. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 23032 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MICCOLI GRAZIA Data Udienza: 03/03/2021 A quest'ultimo è ascritto il reato di bancarotta fraudolenta documentale nella sua qualità di amministratore di diritto della P.E.G.S. Alimentari srl, dichiarata fallita con sentenza del 7 luglio 2008. 2. Avverso la suindicata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la FR, con atto sottoscritto dal difensore avvocato Michele Fino. 2.1. Con il primo motivo di ricorso denunzia vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione. La ricorrente censura le sentenze di merito per aver ritenuto il suo ruolo di intermediaria tra la persona offesa, GI AI, e GE NO, di cui la donna è nipote. Sostiene, quindi, che le stesse dichiarazioni della suddetta persona offesa smentirebbero tale ruolo, essendo emerso che, nella fase della genesi del rapporto estorsivo, fu lo AI a contattarla proprio perché sapeva che fosse la nipote del NO. La FR, dunque, avrebbe agito solo per finalità di solidarietà umana. Dopo aver citato i principi giurisprudenziali in materia di concorso nel reato di estorsione, la ricorrente si duole dell'omessa motivazione sulla "fattibilità della diversa alternativa ricostruzione" fornita dalla difesa. Deduce altresì un travisamento della prova e una non corretta valutazione degli indizi. 2.2. Con il secondo motivo la FR denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta recidiva e al correlato trattamento sanzionatorio. 2.3. Con il terzo e ultimo motivo denunzia vizi motivazionali in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 3. Ha proposto ricorso anche il AR, con atto sottoscritto dal difensore avvocato RA GN. Con un unico motivo denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Sostiene il ricorrente che la motivazione sarebbe viziata in relazione alla prova e alla sussistenza del "necessario dolo specifico", considerato che viene contestata al ricorrente la fattispecie della sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili. Assume, altresì, il ricorrente che la motivazione sarebbe carente in relazione alla richiesta riqualificazione giuridica del fatto in bancarotta semplice. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse della FR è generico, versato in fatto e manifestamente infondato. 1.1. Sulle analoghe censure proposte con l'atto di appello la Corte territoriale, oltre a richiamare le argomentazioni della sentenza di primo grado, ha dato atto della ricostruzione della vicenda sulla base delle risultanze processuali, evidenziando che la persona offesa, dopo aver subito un attentato, si era rivolta alla FR proprio perché sapeva che era la nipote di un personaggio di spicco della malavita locale. Era stata la donna a proporsi per interessare lo zio 2 GE NO e aveva messo costui in contatto con la suddetta persona offesa, accompagnandolo anche durante gli incontri tra i due;
la donna, poi, aveva partecipato pure all'incontro durante il quale alla persona offesa era stato richiesto denaro allo scopo di evitare che subisse altri attentati (pagg. 6 e 7 della sentenza di appello). La Corte territoriale ha quindi conclusivamente osservato che «l'azione intermediatrice della FR era avvenuta nella piena consapevolezza dell'aiuto richiesto dallo AI;
la FR aveva direttamente assistito all'episodio determinante, nel corso del quale lo AI era stato pesantemente minacciato da più uomini anche armati al fine di ottenere una grossa somma di denaro. Aveva consentito al NO di continuare ad avere incontri finalizzati ad estorcere somme di denaro allo AI, sia personali, accompagnandolo in auto, sia telefonici, giacché era lei che lo AI chiamava per poter contattare il NO» (pag. 8 della sentenza in esame). 1.2. A fronte del percorso motivazionale sopra indicato, la ricorrente si limita a proporre un'alternativa ricostruzione dei fatti, allegando il fatto che, nella fase della genesi del rapporto estorsivo, fu lo AI a contattarla proprio perché sapeva che fosse la nipote del NO. Non si apprezzano i profili di travisamento della prova come dedotti dalla ricorrente, dovendo in proposito ribadirsi che la disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. fa riferimento alla contraddittorietà della motivazione che risulti non dal testo del provvedimento impugnato, ma «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Quest'ultima condizione, direttamente prescrittiva dell'onere di specifica indicazione degli atti dei quali si deduce il travisamento, non si riduce tuttavia a tale aspetto procedurale, ma presuppone altresì che la contraddittorietà intercorra fra le conclusioni del provvedimento e gli atti indicati. Ne segue logicamente che l'errore deducibile in questa prospettiva, in quanto apprezzabile attraverso l'indicazione di atti singoli e determinati, deve cadere sul dato significante, costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell'elemento di prova, per la cui rilevabilità in questa sede è necessaria la specifica indicazione dell'atto da cui l'elemento risulta, e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). L'errore deducibile, peraltro, ricorre solo nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Pertanto, ove le censure consistano -come nel caso in esame- solo nell'esposizione di valutazioni sul significato probatorio degli elementi di prova considerati, la situazione denunciata non può essere ricondotta nel vizio di travisamento lamentato (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611). 3 1.3. Alla stregua degli elementi indicati dai giudici di merito risulta manifestamente infondata la deduzione difensiva secondo la quale il ruolo di intermediaria sarebbe stato assunto dalla FR al solo scopo di aiutare la vittima e, quindi, per solidarietà umana. In proposito, va ribadito che, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, Sentenza n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723; precedenti conformi: n. 5845 del 1995 rv. 201334 - 01, n. 26837 del 2008 rv. 240701 - 01, n. 2833 del 2012 rv. 254298 - 01, n. 40677 del 2012 rv. 253714 - 01, n. 13250 del 2015 rv. 262896 - 01, n. 6824 del 2017 rv. 269117 - 01). 2. Gli altri due motivi di ricorso proposti nell'interesse della FR sono inammissibili per genericità. 2.1. Quanto alla ritenuta recidiva, la Corte territoriale ha motivato sulla particolare gravità del fatto e sulla capacità della FR di fare da intermediaria tra lo zio e la vittima (pag. 8 della sentenza). 2.2. Nella sentenza impugnata si rinviene pure congrua e logica motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, in considerazione dei precedenti specifici dell'imputata e della gravità del fatto. 2.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, si rileva che la Corte territoriale ha ridotto la pena, in maniera da non "distanziarla eccessivamente dal minimo edittale" (pag. 9 della sentenza). 3. Generico e manifestamente infondato è l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del AR. 3.1. Va premesso che, alla stregua della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito e non contestata nell'atto di appello dal ricorrente, l'affermazione di responsabilità del AR ha riguardato la condotta di aver tenuto le scritture contabili solo fino al dicembre 2001 (mentre l'attività era terminata formalmente nel luglio 2004); dell'anno 2002 sono state consegnate al curatore solo alcune scritture contabili aggiornate sino al giugno 2002 e altre, come il libro giornale, sino al dicembre 2002 (si veda pag. 9 della sentenza di appello). È evidente allora che nella specie venga in rilievo la condotta di aver occultato le scritture contabili da tenere dall'anno 2002 sino alla cessazione dell'attività della società fallita. 3.2. Come anche di recente ribadito da questa Corte, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, 4 in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). 3.3. Sebbene nella sentenza di appello si faccia anche riferimento alla condotta di aver tenuto le scritture contabili in maniera irregolare (pag. 13 della sentenza in esame), si argomenta, richiamando pure la motivazione del Tribunale, sulla sussistenza della finalità di recare pregiudizio ai creditori, atteso che, peraltro, al momento dell'inventario non era stato rinvenuto alcun bene. 3.4. Tale ultima annotazione rende manifestamente infondata la doglianza difensiva sulla mancata derubricazione del fatto in bancarotta semplice. Sul punto, peraltro, la Corte territoriale ha specificamente e correttamente motivato (pag. 12 della sentenza). 4. Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione del tenore delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020 Il consig4liere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Miccoli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Birritteri, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore dell'imputata IA IU FR, avvocato Michele Fino, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell'imputato VI AR, avvocato RA GN, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 16 ottobre 2019, la Corte di Appello di Lecce ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato l'affermazione di responsabilità di VI AR per il reato di bancarotta fraudolenta documentale e di IA IU FR per il reato di tentata estorsione. La sentenza di primo grado (emessa dal Tribunale di Brindisi in data 30 gennaio 2015) è stata riformata limitatamente alla pena principale inflitta alla FR e alle pene accessorie fallimentari applicate al AR. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 23032 Anno 2021 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MICCOLI GRAZIA Data Udienza: 03/03/2021 A quest'ultimo è ascritto il reato di bancarotta fraudolenta documentale nella sua qualità di amministratore di diritto della P.E.G.S. Alimentari srl, dichiarata fallita con sentenza del 7 luglio 2008. 2. Avverso la suindicata sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la FR, con atto sottoscritto dal difensore avvocato Michele Fino. 2.1. Con il primo motivo di ricorso denunzia vizi motivazionali in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato di tentata estorsione. La ricorrente censura le sentenze di merito per aver ritenuto il suo ruolo di intermediaria tra la persona offesa, GI AI, e GE NO, di cui la donna è nipote. Sostiene, quindi, che le stesse dichiarazioni della suddetta persona offesa smentirebbero tale ruolo, essendo emerso che, nella fase della genesi del rapporto estorsivo, fu lo AI a contattarla proprio perché sapeva che fosse la nipote del NO. La FR, dunque, avrebbe agito solo per finalità di solidarietà umana. Dopo aver citato i principi giurisprudenziali in materia di concorso nel reato di estorsione, la ricorrente si duole dell'omessa motivazione sulla "fattibilità della diversa alternativa ricostruzione" fornita dalla difesa. Deduce altresì un travisamento della prova e una non corretta valutazione degli indizi. 2.2. Con il secondo motivo la FR denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla ritenuta recidiva e al correlato trattamento sanzionatorio. 2.3. Con il terzo e ultimo motivo denunzia vizi motivazionali in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 3. Ha proposto ricorso anche il AR, con atto sottoscritto dal difensore avvocato RA GN. Con un unico motivo denunzia violazione di legge e vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Sostiene il ricorrente che la motivazione sarebbe viziata in relazione alla prova e alla sussistenza del "necessario dolo specifico", considerato che viene contestata al ricorrente la fattispecie della sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili. Assume, altresì, il ricorrente che la motivazione sarebbe carente in relazione alla richiesta riqualificazione giuridica del fatto in bancarotta semplice. CONSIDERATO IN DIRITTO Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse della FR è generico, versato in fatto e manifestamente infondato. 1.1. Sulle analoghe censure proposte con l'atto di appello la Corte territoriale, oltre a richiamare le argomentazioni della sentenza di primo grado, ha dato atto della ricostruzione della vicenda sulla base delle risultanze processuali, evidenziando che la persona offesa, dopo aver subito un attentato, si era rivolta alla FR proprio perché sapeva che era la nipote di un personaggio di spicco della malavita locale. Era stata la donna a proporsi per interessare lo zio 2 GE NO e aveva messo costui in contatto con la suddetta persona offesa, accompagnandolo anche durante gli incontri tra i due;
la donna, poi, aveva partecipato pure all'incontro durante il quale alla persona offesa era stato richiesto denaro allo scopo di evitare che subisse altri attentati (pagg. 6 e 7 della sentenza di appello). La Corte territoriale ha quindi conclusivamente osservato che «l'azione intermediatrice della FR era avvenuta nella piena consapevolezza dell'aiuto richiesto dallo AI;
la FR aveva direttamente assistito all'episodio determinante, nel corso del quale lo AI era stato pesantemente minacciato da più uomini anche armati al fine di ottenere una grossa somma di denaro. Aveva consentito al NO di continuare ad avere incontri finalizzati ad estorcere somme di denaro allo AI, sia personali, accompagnandolo in auto, sia telefonici, giacché era lei che lo AI chiamava per poter contattare il NO» (pag. 8 della sentenza in esame). 1.2. A fronte del percorso motivazionale sopra indicato, la ricorrente si limita a proporre un'alternativa ricostruzione dei fatti, allegando il fatto che, nella fase della genesi del rapporto estorsivo, fu lo AI a contattarla proprio perché sapeva che fosse la nipote del NO. Non si apprezzano i profili di travisamento della prova come dedotti dalla ricorrente, dovendo in proposito ribadirsi che la disposizione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. fa riferimento alla contraddittorietà della motivazione che risulti non dal testo del provvedimento impugnato, ma «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Quest'ultima condizione, direttamente prescrittiva dell'onere di specifica indicazione degli atti dei quali si deduce il travisamento, non si riduce tuttavia a tale aspetto procedurale, ma presuppone altresì che la contraddittorietà intercorra fra le conclusioni del provvedimento e gli atti indicati. Ne segue logicamente che l'errore deducibile in questa prospettiva, in quanto apprezzabile attraverso l'indicazione di atti singoli e determinati, deve cadere sul dato significante, costituito dalla circostanza di fatto riportata quale contenuto dell'elemento di prova, per la cui rilevabilità in questa sede è necessaria la specifica indicazione dell'atto da cui l'elemento risulta, e non sul significato attribuibile allo stesso (Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168). L'errore deducibile, peraltro, ricorre solo nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su un determinato elemento che si riveli insussistente o, per come esposto nel provvedimento impugnato, incontestabilmente diverso da quello reale, ovvero abbia trascurato un elemento esistente e decisivo, in modo da sollecitare un intervento del giudice di legittimità nel senso non di una reinterpretazione degli elementi valutati dal giudice di merito, ma della verifica sulla sussistenza e sul contenuto di detti elementi (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola, Rv. 238215). Pertanto, ove le censure consistano -come nel caso in esame- solo nell'esposizione di valutazioni sul significato probatorio degli elementi di prova considerati, la situazione denunciata non può essere ricondotta nel vizio di travisamento lamentato (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Maggio, Rv. 255087; Sez. 3, n. 46451 del 07/10/2009, Carella, Rv. 245611). 3 1.3. Alla stregua degli elementi indicati dai giudici di merito risulta manifestamente infondata la deduzione difensiva secondo la quale il ruolo di intermediaria sarebbe stato assunto dalla FR al solo scopo di aiutare la vittima e, quindi, per solidarietà umana. In proposito, va ribadito che, ai fini dell'integrazione del concorso di persone nel reato di estorsione, è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita;
ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la individuazione della persona alla quale versare la somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, Sentenza n. 37896 del 20/07/2017, Rv. 270723; precedenti conformi: n. 5845 del 1995 rv. 201334 - 01, n. 26837 del 2008 rv. 240701 - 01, n. 2833 del 2012 rv. 254298 - 01, n. 40677 del 2012 rv. 253714 - 01, n. 13250 del 2015 rv. 262896 - 01, n. 6824 del 2017 rv. 269117 - 01). 2. Gli altri due motivi di ricorso proposti nell'interesse della FR sono inammissibili per genericità. 2.1. Quanto alla ritenuta recidiva, la Corte territoriale ha motivato sulla particolare gravità del fatto e sulla capacità della FR di fare da intermediaria tra lo zio e la vittima (pag. 8 della sentenza). 2.2. Nella sentenza impugnata si rinviene pure congrua e logica motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, in considerazione dei precedenti specifici dell'imputata e della gravità del fatto. 2.3. Quanto al trattamento sanzionatorio, si rileva che la Corte territoriale ha ridotto la pena, in maniera da non "distanziarla eccessivamente dal minimo edittale" (pag. 9 della sentenza). 3. Generico e manifestamente infondato è l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del AR. 3.1. Va premesso che, alla stregua della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito e non contestata nell'atto di appello dal ricorrente, l'affermazione di responsabilità del AR ha riguardato la condotta di aver tenuto le scritture contabili solo fino al dicembre 2001 (mentre l'attività era terminata formalmente nel luglio 2004); dell'anno 2002 sono state consegnate al curatore solo alcune scritture contabili aggiornate sino al giugno 2002 e altre, come il libro giornale, sino al dicembre 2002 (si veda pag. 9 della sentenza di appello). È evidente allora che nella specie venga in rilievo la condotta di aver occultato le scritture contabili da tenere dall'anno 2002 sino alla cessazione dell'attività della società fallita. 3.2. Come anche di recente ribadito da questa Corte, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, 4 in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650). 3.3. Sebbene nella sentenza di appello si faccia anche riferimento alla condotta di aver tenuto le scritture contabili in maniera irregolare (pag. 13 della sentenza in esame), si argomenta, richiamando pure la motivazione del Tribunale, sulla sussistenza della finalità di recare pregiudizio ai creditori, atteso che, peraltro, al momento dell'inventario non era stato rinvenuto alcun bene. 3.4. Tale ultima annotazione rende manifestamente infondata la doglianza difensiva sulla mancata derubricazione del fatto in bancarotta semplice. Sul punto, peraltro, la Corte territoriale ha specificamente e correttamente motivato (pag. 12 della sentenza). 4. Alla pronuncia di inammissibilità dei ricorsi consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione del tenore delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3000,00.
P. Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020 Il consig4liere estensore Il Presidente