Art. 17. (Ricorso gerarchico al Ministro per il tesoro avverso i provvedimenti in materia di pensioni di guerra)
Contro i provvedimenti concessivi o negativi di trattamento pensionistico di guerra emessi dal direttore generale o dalle Direzioni provinciali del tesoro, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per il tesoro.
Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 109 della legge 18 marzo 1968, numero 313 . Il ricorso non sospende l'esecutivita' del provvedimento impugnato.
I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti dal Ministro per il tesoro, su proposta del comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.
Contro i provvedimenti concessivi o negativi di trattamento pensionistico di guerra emessi dal direttore generale o dalle Direzioni provinciali del tesoro, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per il tesoro.
Il ricorso, esente da spese di bollo, deve essere presentato al Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 109 della legge 18 marzo 1968, numero 313 . Il ricorso non sospende l'esecutivita' del provvedimento impugnato.
I ricorsi di cui al presente articolo sono definiti dal Ministro per il tesoro, su proposta del comitato di liquidazione per le pensioni di guerra.