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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 36/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NE US, Presidente
CANOSA DOMENICO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 146/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Srl Stp - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 317/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000273000 TRIBUTI DIVERSI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, co. 2, Dpr
602/1973, pervenuta il 20.6.2022, discendente dal mancato pagamento di € 162.596,90 riferita a quindici cartelle di pagamento, eccependo: a) inesistenza dell'atto e della sua notifica, per essere la copia non conforme della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recapitata a mezzo del servizio postale irrituale (violazione artt. 23-bis D.lgs. 82/2005 e 26 Dpr 602/1973); b) violazione del divieto di ne bis in idem
(art. 39 c.p.c), riferito a nove cartelle, essendo le medesime già sub iudice;
c) intervenuta prescrizione dei tributi ed accessori per un ammontare complessivo pari ad € 150.675,02, che riducono il presunto debito esattoriale ad un importo inferiore a quello minimo legale necessario per iscrivere ipoteca (viol. artt. 2946 e
2948 cod civ., 20 D.lgs. 472/1997); d) violazione di legge, per mancata notifica delle cartelle distinte dalle ultime sette cifre nn. 0104000, 8625000, 2333000, 7801000, 9132 000, 0522000 e 4907000, il cui importo complessivo, in ogni caso, è dichiaratamente inferiore al minimo legale stabilito dall'art. 77, co.
1-bis, Dpr
602/1973; e) apparente motivazione sulla quantificazione degli oneri accessori, cumulativamente esposti.
2. L'Agenzia Entrate Riscossione ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e/o infondato, richiamando la sentenza n. 305/2/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, che si era pronunciata su tutte le cartelle emesse fino al 2012, con rigetto del ricorso.
He evidenziato che: la cartella n.0832012000455010400 era stata oggetto di sgravio totale, mentre la cartella n. 08320180007240522000 era relativa a tasse automobilistiche per le quali era competente la Corte di
Giustizia di primo grado di L'Aquila; le cartelle del 2014, 2017 e 2020 risultavano legittimamente notificate e non impugnate nei termini di legge, di conseguenza, esse erano ormai definitive, con cristallizzazione dei crediti fiscali in esse contenuti.
In data 30/09/2019 era stato notificato un preavviso di fermo relativo alle cartelle 2014, 2017 e 2018 anch'esso non impugnato e, di conseguenza, divenuto definitivo.
La documentata pregressa notifica delle cartelle relative agli anni dal 2014 al 2020, non essendo state impugnate a suo tempo, comportava che le sollevate questioni fossero ammissibili, in quanto relative ad aspetti afferenti alle cartelle impugnate.
3. La Corte di Giustizia tributaria di primo grado ha: dichiarato inammissibili le eccezioni relative alle cartelle di pagamento oggetto della sentenza n. 305/2/2023 della medesima Corte di giustizia;
dichiarato inammissibili le eccezioni relative alla cartella alla cartella n.0832012000455010400, in quanto oggetto di sgravio totale, per cessata materia del contendere;
dichiarato la propria incompetenza per territorio per la cartella n.
08320180007240522000 in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado dell'Aquila; rigettato il ricorso in merito all'eccepito vizio di notifica e dichiarato inammissibili le eccezioni relative alle cartelle notificate e non impugnate nei termini come da motivazione;
condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il contribuente sulla base di quattro motivi.
4.1. Con il primo ha censurato la decisione, nella parte in cui ha omesso di rilevare il difetto di legittimazione passiva dell'appellata nel giudizio di prime cure, avvenuta sulla base di una procura speciale poi sostituita da altra rilasciata il 28.4.2022, preesistente al ricorso ma assegnante ad altro funzionario in forza alla D.R.
D.R.E. Abruzzo il potere di rappresentare l'ente esattoriale in giudizio.
4.2. Con il secondo ha lamentato la erroneità della decisione, nella parte in cui non ha rilevato come l'intimazione era stata consegnata al contribuente in copia non conforme all'originale che, anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 40 C.A.D., non poteva che essere nativo informatico.
4.3. Con il terzo ha censurato la decisione, nella parte in cui, sull'erroneo presupposto della definitività del giudizio relativo alle cartelle richiamate anche nell'atto qui impugnato, ha dichiarato il ricorso inammissibile in parte qua, laddove, di contro, essendo la sentenza che si era occupata di parte delle cartelle richiamate nell'impugnato preavviso di iscrizione non definitiva, il giudice avrebbe dovuto, in ragione della ritenuta continenza ex art. 39 comma 2 c.p.c., rimettere la causa innanzi al primo giudice.
Del resto, con sentenza n. 530/2024, questa Corte, riformando la sent. n. 305/2/2023, aveva ordinato all'Agente della riscossione di stralciare dai propri carichi le sanzioni e gli interessi di circa cinquantamila euro, in quanto prescritti.
4.4. Con il quarto ha riproposto l'eccezione di omessa notifica delle cartelle distinte dalle cifre finali nn.
0104000, 8625000, 2333000, 7801000, 9132 000, 0522000 e 4907000.
In particolare, per la cartella 0104000 vi sarebbe un tabulato interno che confermerebbe lo sgravio della cartella, anche se non sarebbe dimostrato, quindi, che la stessa non era stata conteggiata nel computo dei debiti sulla base dei quali l'Ente aveva iscritto ipoteca.
Per le cartelle n. 8625000 (not. 23.11.2014), n. 2333000 (not. 23.11. 2014), n. 7801000 (not. 11.3.2017) e n. 9132000 (not. 5.3.2018), la comunicazione sarebbe comprovata dalle copie di relate di notifica eseguite dalla soc. Società_1 che, in quanto operatore di Poste private, all'epoca non era autorizzato a notificare le cartelle di pagamento, come anche per la cartella n. 0522000 (not. 3.12.2018), per la quale la Corte di primo grado si era dichiarata territorialmente incompetente.
Sicché, de iure condito, nessuna mancata impugnazione poteva addebitarsi all'appellante, le cui eventuali contestazioni sulle nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento in questione l'avrebbero esposta alla sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.
Sul punto ha richiamato Cassazione Sezioni Unite n. 299/2020, la quale ha stabilito che “È nulla, non inesistente, la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n.124/2017. La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”.
Posto che il titolo abilitativo assegnato della soc. Società_1 reca il n. A/2019 (Fonte: sito internet MIMIT, all. 5), tutte le notifiche eseguite anteriormente al 2019 risultavano nulle, non già regolari come hanno stabilito i giudici di prime cure.
5. Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del gravame, evidenziando l'infondatezza di tutti i motivi.
6. La causa è stata trattata e decisa all'udienza del 19 gennaio 2026 e poi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Ritiene il Collegio che l'appello sia solo parzialmente infondato per le ragioni che ci si appresta ad indicare.
7.1. Con riferimento alla questione inerente l'inesistenza di un valido ius postulandi in capo al procuratore in giudizio, come evincibile dalla procura notarile del 3/12/2018, essa resta valida fino alla revoca, oltre che, come evidenziato lì, anche in caso di mutamento della persona fisica del delegante.
7.2. Non vi è alcun obbligo per l'Agenzia delle Entrate Riscossione di emettere digitalmente l'atto impugnato e non essendo sanzionata da nullità la mancata applicazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale agli atti di natura tributaria.
Inoltre, siccome statuito dalla S.C. a più riprese (Cass., sez. II, ord. n. 6791/2024), seppur con riferimento al verbale d'accertamento, ma con principi valevoli anche al caso di specie, l'atto redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell'accertatore, che può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell'ufficio (così anche Cass. n.
9815/2015, v. anche Cass. n. 12160/2016). Quanto al profilo della mancata attestazione della conformità della copia analogica notificata al documento dalla quale sarebbe stata estratta, va rilevato che si tratta di requisito che non incide sull'esistenza stessa del provvedimento e che non determinerebbe in ogni caso l'equivocità della provenienza del medesimo, senza considerare che si tratta di requisito non previsto dall'art. 3 del d.lgs 39/1993, richiamato dall'art.
4-bis del codice dell'amministrazione digitale.
7.3. Quanto al terzo motivo va osservato quanto segue.
7.3.1. E' dato evincere dagli atti e non è contestato dall'appellato, che il giudizio presupposto, avente ad oggetto le cartelle di pagamento n. 08320060008206932501 IRAP 2002, n. 08320060011484875501 IVA-
ALTRO 2003, n. 08320090003175472501 2007, n. 08320080001411224501 IVA-ALTRO 2004, n. 08320080004275224501 IRAP 2005, n. 08320100001923187501 ADD.REG. 2006, n. 08320100003016648501 IVA-ALTRO 2006, n. 08320110002006062501 IRAP 2007, n. 08320110004363717501, n. 08320110009272392501 IRAP, n. 08320110009272400501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008, n. 08320090000661846501 RIT.FONTE 2008, n. 08320120002147868501 IVA-ALTRO 2008, n. 08320070001779706501, non era ancora stato definito con sentenza irrevocabile, tant'è che questa Corte, con sentenza n. 530/2024, depositata il 19.07.2024, avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 305/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado, ha annullato tutte le cartelle di pagamento, nelle parte in cui richiedevano anche sanzioni ed interessi, per intervenuta prescrizione.
L'atto impugnato in questa sede ha ad oggetto in parte le medesime cartelle e, segnatamente, quelle nn.
08320060011484875501 IVA-ALTRO 2003, 08320080001411224501 IVA-ALTRO 2004, n08320110002006062501 IRAP 2007, n. 08320110004363717501, n. 08320110009272392501 IRAP, n. 08320110009272400501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008, nn. 08320120002147868501 IVA-ALTRO 2008.
Di tal che, anche avuto riguardo al presente giudizio, l'atto impugnato va annullato, limitatamente alle cartelle testé indicate e limitatamente a quanto in esse richiesto a titolo di sanzioni ed interessi.
7.3.2. Di contro, infondata è la invocazione della continenza, la quale, per come riconosciuto dalla S.C. (sent.
n. 8737/2921), seppur con riferimento alle cause aventi ad oggetto l'impugnazione, rispettivamente, della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento, non è operante nel giudizio tributario, atteso che “la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di merito relativi all'avviso di accertamento, a loro volta proponibili soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, sì che sussiste tra le due cause diversità della "causa petendi" e, per l'effetto, del "thema decidendum"; tra le due cause difetta inoltre l'identità anche parziale dei fatti costitutivi oggetto di accertamento, in presenza della quale è rinvenibile quel nesso di pregiudizialità logica e giuridica che giustifica, per effetto della continenza, lo spostamento di una causa da un giudice ad un altro in deroga alle ordinarie regole sulla competenza territoriale;
irrilevante, infine, è la relazione che lega l'efficacia della cartella, quale atto esecutivo, al permanere in vita dell'avviso di accertamento, in quanto tale rapporto non scalfisce l'autonomia e l'indipendenza dei due giudizi, ma può soltanto portare ad affermare in capo al contribuente il diritto al rimborso di quanto versato, nel caso in cui il giudizio di accertamento porti ad un esito a lui favorevole”.
I su esposti principi valgono anche avuto riguardo ai rapporti tra cartelle di pagamento e preavviso di iscrizione ipotecaria, essendo valevole anche per le prime il principio di autonoma impugnabilità unicamente per vizi propri.
7.4. Infondato è il quarto motivo.
7.4.1. Cass. S.UU. ha statuito quanto evidenziato dal contribuente con riferimento agli atti processuali e non anche per gli avvisi di accertamento e per le cartelle di pagamento, che non costituiscono atti processuali, bensì amministrativi, i quali ben potevano essere, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, notificati anche dall'operatore postale privato.
Del resto il ricorrente propone solo in questa sede la questione relativa al possesso della relativa licenza abilitativa da parte della Società_1, non proposta nel giudizio di prime cure, allegando anche documentazione di non certa provenienza.
A ciò si aggiunga come, pur a volere ritenere applicabile anche agli atti amministrativi quanto statuito dalle
SS.UU. della S.C. con riferimento agli atti processuali e quindi, per l'effetto, non tardiva l'impugnazione nei confronti delle cartelle n. 8625000 (not. 23.11.2014), n. 2333000 (not. 23.11. 2014), n. 7801000 (not.
11.3.2017) e n. 9132000 (not. 5.3.2018), effettuata solo con il ricorso avverso il preavviso, l'assenza di eccezioni in ordine a qualsivoglia vizio delle medesime determina il rigetto del gravame sul punto.
7.4.3. Quanto alla cartella 0104000, la Corte di primo grado ha già disposto lo sgravio per euro 473,59, costituente il suo importo.
8. In definitiva sintesi, l'appello deve essere accolto limitatamente a sanzioni ed interessi pretesi con le cartelle nn. 08320060011484875501 IVA-ALTRO 2003, 08320080001411224501 IVA-ALTRO 2004, n08320110002006062501 IRAP 2007, n. 08320110004363717501, n. 08320110009272392501 IRAP, n.
08320110009272400501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008, nn. 08320120002147868501 IVA-
ALTRO 2008, con conseguente legittimità dell'atto per la restante parte, detratti i medesimi.
9. Quanto alle spese, a fronte del parziale accoglimento del gravame nei limitati termini dei quali si è detto, le spese, che devono essere poste a carico dell'appellante, si prestano ad essere compensate, in ragione della limitata soccombenza reciproca, nei limiti di un quarto, laddove per i restanti tre quarti l'appellante va condannato alla rifusione delle medesime nei confronti della controparte, le quali, in considerazione del valore dichiarato, comportante l'applicazione dello scaglione compreso tra i 52.000 ed i 260.000, previa applicazione dei medi ed effettuata la riduzione prevista, si prestano ad essere determinate in euro 4.500
(euro 6.000 diviso un quarto), oltre oneri di legge se previsti.
P.Q.M.
accoglie l'appello nei limiti di cui alla motivazione e compensa le spese del doppio grado in ragione di 1\4, ponendole per il residuo a carico della contribuente e liquidandole, per l'intero, nella stessa misura indicata nella sentenza impugnata, quanto al primo grado, ed in € 6.000 per il grado di appello, oltre agli accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
NE US, Presidente
CANOSA DOMENICO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 146/2025 depositato il 07/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Srl Stp - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Pescara
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 317/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 11/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 08376202200000273000 TRIBUTI DIVERSI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 10/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti
Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La ricorrente ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, co. 2, Dpr
602/1973, pervenuta il 20.6.2022, discendente dal mancato pagamento di € 162.596,90 riferita a quindici cartelle di pagamento, eccependo: a) inesistenza dell'atto e della sua notifica, per essere la copia non conforme della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria recapitata a mezzo del servizio postale irrituale (violazione artt. 23-bis D.lgs. 82/2005 e 26 Dpr 602/1973); b) violazione del divieto di ne bis in idem
(art. 39 c.p.c), riferito a nove cartelle, essendo le medesime già sub iudice;
c) intervenuta prescrizione dei tributi ed accessori per un ammontare complessivo pari ad € 150.675,02, che riducono il presunto debito esattoriale ad un importo inferiore a quello minimo legale necessario per iscrivere ipoteca (viol. artt. 2946 e
2948 cod civ., 20 D.lgs. 472/1997); d) violazione di legge, per mancata notifica delle cartelle distinte dalle ultime sette cifre nn. 0104000, 8625000, 2333000, 7801000, 9132 000, 0522000 e 4907000, il cui importo complessivo, in ogni caso, è dichiaratamente inferiore al minimo legale stabilito dall'art. 77, co.
1-bis, Dpr
602/1973; e) apparente motivazione sulla quantificazione degli oneri accessori, cumulativamente esposti.
2. L'Agenzia Entrate Riscossione ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile e/o infondato, richiamando la sentenza n. 305/2/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, che si era pronunciata su tutte le cartelle emesse fino al 2012, con rigetto del ricorso.
He evidenziato che: la cartella n.0832012000455010400 era stata oggetto di sgravio totale, mentre la cartella n. 08320180007240522000 era relativa a tasse automobilistiche per le quali era competente la Corte di
Giustizia di primo grado di L'Aquila; le cartelle del 2014, 2017 e 2020 risultavano legittimamente notificate e non impugnate nei termini di legge, di conseguenza, esse erano ormai definitive, con cristallizzazione dei crediti fiscali in esse contenuti.
In data 30/09/2019 era stato notificato un preavviso di fermo relativo alle cartelle 2014, 2017 e 2018 anch'esso non impugnato e, di conseguenza, divenuto definitivo.
La documentata pregressa notifica delle cartelle relative agli anni dal 2014 al 2020, non essendo state impugnate a suo tempo, comportava che le sollevate questioni fossero ammissibili, in quanto relative ad aspetti afferenti alle cartelle impugnate.
3. La Corte di Giustizia tributaria di primo grado ha: dichiarato inammissibili le eccezioni relative alle cartelle di pagamento oggetto della sentenza n. 305/2/2023 della medesima Corte di giustizia;
dichiarato inammissibili le eccezioni relative alla cartella alla cartella n.0832012000455010400, in quanto oggetto di sgravio totale, per cessata materia del contendere;
dichiarato la propria incompetenza per territorio per la cartella n.
08320180007240522000 in favore della Corte di giustizia tributaria di primo grado dell'Aquila; rigettato il ricorso in merito all'eccepito vizio di notifica e dichiarato inammissibili le eccezioni relative alle cartelle notificate e non impugnate nei termini come da motivazione;
condannato parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello il contribuente sulla base di quattro motivi.
4.1. Con il primo ha censurato la decisione, nella parte in cui ha omesso di rilevare il difetto di legittimazione passiva dell'appellata nel giudizio di prime cure, avvenuta sulla base di una procura speciale poi sostituita da altra rilasciata il 28.4.2022, preesistente al ricorso ma assegnante ad altro funzionario in forza alla D.R.
D.R.E. Abruzzo il potere di rappresentare l'ente esattoriale in giudizio.
4.2. Con il secondo ha lamentato la erroneità della decisione, nella parte in cui non ha rilevato come l'intimazione era stata consegnata al contribuente in copia non conforme all'originale che, anche in considerazione di quanto stabilito dall'art. 40 C.A.D., non poteva che essere nativo informatico.
4.3. Con il terzo ha censurato la decisione, nella parte in cui, sull'erroneo presupposto della definitività del giudizio relativo alle cartelle richiamate anche nell'atto qui impugnato, ha dichiarato il ricorso inammissibile in parte qua, laddove, di contro, essendo la sentenza che si era occupata di parte delle cartelle richiamate nell'impugnato preavviso di iscrizione non definitiva, il giudice avrebbe dovuto, in ragione della ritenuta continenza ex art. 39 comma 2 c.p.c., rimettere la causa innanzi al primo giudice.
Del resto, con sentenza n. 530/2024, questa Corte, riformando la sent. n. 305/2/2023, aveva ordinato all'Agente della riscossione di stralciare dai propri carichi le sanzioni e gli interessi di circa cinquantamila euro, in quanto prescritti.
4.4. Con il quarto ha riproposto l'eccezione di omessa notifica delle cartelle distinte dalle cifre finali nn.
0104000, 8625000, 2333000, 7801000, 9132 000, 0522000 e 4907000.
In particolare, per la cartella 0104000 vi sarebbe un tabulato interno che confermerebbe lo sgravio della cartella, anche se non sarebbe dimostrato, quindi, che la stessa non era stata conteggiata nel computo dei debiti sulla base dei quali l'Ente aveva iscritto ipoteca.
Per le cartelle n. 8625000 (not. 23.11.2014), n. 2333000 (not. 23.11. 2014), n. 7801000 (not. 11.3.2017) e n. 9132000 (not. 5.3.2018), la comunicazione sarebbe comprovata dalle copie di relate di notifica eseguite dalla soc. Società_1 che, in quanto operatore di Poste private, all'epoca non era autorizzato a notificare le cartelle di pagamento, come anche per la cartella n. 0522000 (not. 3.12.2018), per la quale la Corte di primo grado si era dichiarata territorialmente incompetente.
Sicché, de iure condito, nessuna mancata impugnazione poteva addebitarsi all'appellante, le cui eventuali contestazioni sulle nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento in questione l'avrebbero esposta alla sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.
Sul punto ha richiamato Cassazione Sezioni Unite n. 299/2020, la quale ha stabilito che “È nulla, non inesistente, la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della direttiva n. 2008/6/CE e il regime introdotto dalla L. n.124/2017. La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo”.
Posto che il titolo abilitativo assegnato della soc. Società_1 reca il n. A/2019 (Fonte: sito internet MIMIT, all. 5), tutte le notifiche eseguite anteriormente al 2019 risultavano nulle, non già regolari come hanno stabilito i giudici di prime cure.
5. Si è costituita Agenzia Entrate Riscossione chiedendo il rigetto del gravame, evidenziando l'infondatezza di tutti i motivi.
6. La causa è stata trattata e decisa all'udienza del 19 gennaio 2026 e poi decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. Ritiene il Collegio che l'appello sia solo parzialmente infondato per le ragioni che ci si appresta ad indicare.
7.1. Con riferimento alla questione inerente l'inesistenza di un valido ius postulandi in capo al procuratore in giudizio, come evincibile dalla procura notarile del 3/12/2018, essa resta valida fino alla revoca, oltre che, come evidenziato lì, anche in caso di mutamento della persona fisica del delegante.
7.2. Non vi è alcun obbligo per l'Agenzia delle Entrate Riscossione di emettere digitalmente l'atto impugnato e non essendo sanzionata da nullità la mancata applicazione delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale agli atti di natura tributaria.
Inoltre, siccome statuito dalla S.C. a più riprese (Cass., sez. II, ord. n. 6791/2024), seppur con riferimento al verbale d'accertamento, ma con principi valevoli anche al caso di specie, l'atto redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell'accertatore, che può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell'atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell'ufficio (così anche Cass. n.
9815/2015, v. anche Cass. n. 12160/2016). Quanto al profilo della mancata attestazione della conformità della copia analogica notificata al documento dalla quale sarebbe stata estratta, va rilevato che si tratta di requisito che non incide sull'esistenza stessa del provvedimento e che non determinerebbe in ogni caso l'equivocità della provenienza del medesimo, senza considerare che si tratta di requisito non previsto dall'art. 3 del d.lgs 39/1993, richiamato dall'art.
4-bis del codice dell'amministrazione digitale.
7.3. Quanto al terzo motivo va osservato quanto segue.
7.3.1. E' dato evincere dagli atti e non è contestato dall'appellato, che il giudizio presupposto, avente ad oggetto le cartelle di pagamento n. 08320060008206932501 IRAP 2002, n. 08320060011484875501 IVA-
ALTRO 2003, n. 08320090003175472501 2007, n. 08320080001411224501 IVA-ALTRO 2004, n. 08320080004275224501 IRAP 2005, n. 08320100001923187501 ADD.REG. 2006, n. 08320100003016648501 IVA-ALTRO 2006, n. 08320110002006062501 IRAP 2007, n. 08320110004363717501, n. 08320110009272392501 IRAP, n. 08320110009272400501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008, n. 08320090000661846501 RIT.FONTE 2008, n. 08320120002147868501 IVA-ALTRO 2008, n. 08320070001779706501, non era ancora stato definito con sentenza irrevocabile, tant'è che questa Corte, con sentenza n. 530/2024, depositata il 19.07.2024, avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 305/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado, ha annullato tutte le cartelle di pagamento, nelle parte in cui richiedevano anche sanzioni ed interessi, per intervenuta prescrizione.
L'atto impugnato in questa sede ha ad oggetto in parte le medesime cartelle e, segnatamente, quelle nn.
08320060011484875501 IVA-ALTRO 2003, 08320080001411224501 IVA-ALTRO 2004, n08320110002006062501 IRAP 2007, n. 08320110004363717501, n. 08320110009272392501 IRAP, n. 08320110009272400501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008, nn. 08320120002147868501 IVA-ALTRO 2008.
Di tal che, anche avuto riguardo al presente giudizio, l'atto impugnato va annullato, limitatamente alle cartelle testé indicate e limitatamente a quanto in esse richiesto a titolo di sanzioni ed interessi.
7.3.2. Di contro, infondata è la invocazione della continenza, la quale, per come riconosciuto dalla S.C. (sent.
n. 8737/2921), seppur con riferimento alle cause aventi ad oggetto l'impugnazione, rispettivamente, della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento, non è operante nel giudizio tributario, atteso che “la cartella è impugnabile solo per vizi propri, essendo precluso proporre avverso la stessa vizi di merito relativi all'avviso di accertamento, a loro volta proponibili soltanto nel diverso giudizio promosso per il suo annullamento, sì che sussiste tra le due cause diversità della "causa petendi" e, per l'effetto, del "thema decidendum"; tra le due cause difetta inoltre l'identità anche parziale dei fatti costitutivi oggetto di accertamento, in presenza della quale è rinvenibile quel nesso di pregiudizialità logica e giuridica che giustifica, per effetto della continenza, lo spostamento di una causa da un giudice ad un altro in deroga alle ordinarie regole sulla competenza territoriale;
irrilevante, infine, è la relazione che lega l'efficacia della cartella, quale atto esecutivo, al permanere in vita dell'avviso di accertamento, in quanto tale rapporto non scalfisce l'autonomia e l'indipendenza dei due giudizi, ma può soltanto portare ad affermare in capo al contribuente il diritto al rimborso di quanto versato, nel caso in cui il giudizio di accertamento porti ad un esito a lui favorevole”.
I su esposti principi valgono anche avuto riguardo ai rapporti tra cartelle di pagamento e preavviso di iscrizione ipotecaria, essendo valevole anche per le prime il principio di autonoma impugnabilità unicamente per vizi propri.
7.4. Infondato è il quarto motivo.
7.4.1. Cass. S.UU. ha statuito quanto evidenziato dal contribuente con riferimento agli atti processuali e non anche per gli avvisi di accertamento e per le cartelle di pagamento, che non costituiscono atti processuali, bensì amministrativi, i quali ben potevano essere, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla legge n. 124 del 2017, notificati anche dall'operatore postale privato.
Del resto il ricorrente propone solo in questa sede la questione relativa al possesso della relativa licenza abilitativa da parte della Società_1, non proposta nel giudizio di prime cure, allegando anche documentazione di non certa provenienza.
A ciò si aggiunga come, pur a volere ritenere applicabile anche agli atti amministrativi quanto statuito dalle
SS.UU. della S.C. con riferimento agli atti processuali e quindi, per l'effetto, non tardiva l'impugnazione nei confronti delle cartelle n. 8625000 (not. 23.11.2014), n. 2333000 (not. 23.11. 2014), n. 7801000 (not.
11.3.2017) e n. 9132000 (not. 5.3.2018), effettuata solo con il ricorso avverso il preavviso, l'assenza di eccezioni in ordine a qualsivoglia vizio delle medesime determina il rigetto del gravame sul punto.
7.4.3. Quanto alla cartella 0104000, la Corte di primo grado ha già disposto lo sgravio per euro 473,59, costituente il suo importo.
8. In definitiva sintesi, l'appello deve essere accolto limitatamente a sanzioni ed interessi pretesi con le cartelle nn. 08320060011484875501 IVA-ALTRO 2003, 08320080001411224501 IVA-ALTRO 2004, n08320110002006062501 IRAP 2007, n. 08320110004363717501, n. 08320110009272392501 IRAP, n.
08320110009272400501 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008, nn. 08320120002147868501 IVA-
ALTRO 2008, con conseguente legittimità dell'atto per la restante parte, detratti i medesimi.
9. Quanto alle spese, a fronte del parziale accoglimento del gravame nei limitati termini dei quali si è detto, le spese, che devono essere poste a carico dell'appellante, si prestano ad essere compensate, in ragione della limitata soccombenza reciproca, nei limiti di un quarto, laddove per i restanti tre quarti l'appellante va condannato alla rifusione delle medesime nei confronti della controparte, le quali, in considerazione del valore dichiarato, comportante l'applicazione dello scaglione compreso tra i 52.000 ed i 260.000, previa applicazione dei medi ed effettuata la riduzione prevista, si prestano ad essere determinate in euro 4.500
(euro 6.000 diviso un quarto), oltre oneri di legge se previsti.
P.Q.M.
accoglie l'appello nei limiti di cui alla motivazione e compensa le spese del doppio grado in ragione di 1\4, ponendole per il residuo a carico della contribuente e liquidandole, per l'intero, nella stessa misura indicata nella sentenza impugnata, quanto al primo grado, ed in € 6.000 per il grado di appello, oltre agli accessori di legge, se dovuti.