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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/12/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di divorzio contenzioso iscritto al n. 2287/2025 di Ruolo Generale vertente t r a on l'avv. COLUSSO DANIELA LUISELLA Parte_1
RICORRENTE
e
con l'avv. PETTOELLO FABRIZIO Controparte_1
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
* * *
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI (rassegnate in data
16.12.2025)
1) Suddivisione al 50% tra genitori della spesa inerente al percorso di supporto psicologico per : le parti si impegneranno a confrontarsi direttamente con Per_1 la psicologa entro il 30 di ogni mese per conoscere l'effettiva quantità di incontri sostenuti da in ciascun mese;
i genitori si faranno rilasciare dalla psicologa Per_1 una fatturazione distinta pro quota con possibilità di detrazione fiscale per la rispettiva quota di spettanza. La previsione è efficace sin dalla corrente mensilità di dicembre 2024;
2) Aumento dell'assegno di mantenimento ordinario per a carico del padre Per_1
1 ad euro 260,00 (comprensivo anche della rivalutazione montearia) con decorrenza dal 15 gennaio 2026, ferma la futura rivalutazione annuale come per legge;
la parte resistente rinuncia al credito costituito dalla rivalutazione monetaria non versata da aprile 2025 ad oggi;
3) Mantenimento di tutte le altre condizioni di cui alla sentenza di separazione e in particolare anche del riparto al 50% delle spese straordinarie disciplinate come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine;
4) La sig.ra consente sin d'ora l'accesso del sig. presso la casa CP_1 Pt_2 familiare, accesso che potrà avvenire entro il termine del 31.01.2026 per un tempo massimo 30 minuti, per il recupero dei propri effetti personali;
l'accesso dovrà avvenire alla presenza della vicina di casa sig.ra . Parte_3
5) Spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.09.2025 il sig. adiva Parte_4
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio dalla moglie sig.ra . Rappresentava di aver contratto Controparte_1 matrimonio con la resistente in data 17.03.2006; che dall'unione era nata la figlia in data 18.08.2007, oggi maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente;
che, con sentenza parziale n. 937/2022, il Tribunale di Udine aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi, infine definendo il giudizio con sentenza definitiva n. 346/2024.
Tanto premesso, il ricorrente concludeva chiedendo, oltre alla pronuncia in punto status, la conferma delle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Si costituiva in giudizio la sig.ra , aderendo alla domanda di divorzio ma CP_1 chiedendo un aumento del contributo paterno al mantenimento ordinario di . Per_1
I procuratori delle parti hanno depositato le memorie di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti, queste sono riuscite, con l'intermediazione del giudice e dei rispettivi legali, a raggiungere un accordo sulle questioni oggetto di controversia;
la causa è stata dunque rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
Osserva il Collegio, quanto alla domanda di divorzio, che ai sensi degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.5.15 n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio possono essere pronunciati qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può
2 essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto
..”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da almeno sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Infatti, dalla copia degli atti del giudizio di separazione, risulta che, con sentenza depositata in data 25.10.2022, il Tribunale di Udine aveva pronunciato – non definitivamente – la separazione personale tra le parti;
la sentenza di separazione risulta passata in giudicato, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio
(15.09.2025), era certamente decorso il termine annuale dall'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione contenziosa.
Inoltre, è da escludere qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente, considerato il fatto che le parti hanno da tempo stabilito residenze distinte senza più alcuna comunanza di vita.
Tanto basta per accogliere la domanda di scioglimento del matrimonio civile.
Nulla osta, infine, all'accoglimento delle ulteriori condizioni proposte dalle parti, preso atto della loro conformità, in particolare, agli interessi superiori della figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente. Per_1
Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi Parte_1 ato il 28/02/1972 a LATISANA (UD) e
[...] Controparte_1 nata a [...] il [...] alle seguenti condizioni;
1) dispone la suddivisione al 50% tra genitori della spesa inerente al percorso
3 di supporto psicologico per già in essere: dà atto che le parti si sono Per_1 impegnate a confrontarsi direttamente con la psicologa entro il 30 di ogni mese per conoscere l'effettiva quantità di incontri sostenuti da in ciascun mese;
i Per_1 genitori si faranno rilasciare dalla psicologa una fatturazione distinta pro quota con possibilità di detrazione fiscale per la rispettiva quota di spettanza. La previsione è efficace sin dalla corrente mensilità di dicembre 2024;
2) dispone l'aumento dell'assegno di mantenimento ordinario mensile per a carico del padre sig. , da versarsi in favore della Per_1 Parte_4 madre, sig.ra , ad euro 260,00 (importo comprensivo anche Controparte_1 della rivalutazione monetaria dalla sentenza definitiva di separazione ad oggi) con decorrenza dal 15 gennaio 2026 in poi, ferma la futura rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT come per legge;
prende atto che la parte resistente ha rinunciato al credito costituito dalla rivalutazione monetaria non versata dal sig.
da aprile 2025 ad oggi;
Pt_2
3) conferma, per il resto, tutte le altre condizioni di cui alla sentenza definitiva di separazione e in particolare anche il riparto al 50% tra genitori delle spese straordinarie nell'interesse di , disciplinate come da Protocollo vigente Per_1 presso il Tribunale di Udine;
4) prende atto che la sig.ra consente sin d'ora l'accesso del sig. CP_1
presso la casa familiare, accesso che potrà avvenire entro il termine del Pt_2
31.01.2026 per un tempo massimo 30 minuti, per il recupero dei propri effetti personali;
l'accesso dovrà avvenire alla presenza della vicina di casa sig.ra
. Parte_3
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN GIORGIO DI
GA (UD) di procedere all'annotazione della sentenza (matrimonio trascritto al n. 5 parte 2 serie C anno 2006);
- spese di lite compensate.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice estensore dott.ssa Elisabetta Sartor
4