Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1321
TAR
Sentenza 10 luglio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La Corte ha ritenuto che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si configuri solo nelle ipotesi in cui l'Amministrazione eserciti un potere autoritativo. Nel caso di specie, la causa petendi si incentra sul diritto soggettivo alla revisione contrattuale riconosciuto dalla legge senza l'intermediazione di una potestà autoritativa, rientrando la controversia nell'alveo della giurisdizione del giudice ordinario.

  • Accolto
    Sussistenza della giurisdizione amministrativa

    La Corte ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa poiché la normativa di riferimento riconosce alla stazione appaltante una sfera di discrezionalità nella determinazione della debenza della revisione e/o del suo quantum. La disciplina di cui alla lettera a dell’art. 29 del D.L. n. 4 del 2022 non stabilisce parametri stringenti e oggettivi, prevedendo un rinvio all’art. 106 comma 1, lett. a), secondo periodo, del D.lgs. n. 50 del 2016, il quale conferisce all’Amministrazione un ampio potere valutativo.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La Corte ha ritenuto che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si configuri solo nelle ipotesi in cui l'Amministrazione eserciti un potere autoritativo. Nel caso di specie, la causa petendi si incentra sul diritto soggettivo alla revisione contrattuale riconosciuto dalla legge senza l'intermediazione di una potestà autoritativa, rientrando la controversia nell'alveo della giurisdizione del giudice ordinario.

  • Accolto
    Sussistenza della giurisdizione amministrativa

    La Corte ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa poiché la normativa di riferimento riconosce alla stazione appaltante una sfera di discrezionalità nella determinazione della debenza della revisione e/o del suo quantum. La disciplina di cui alla lettera a dell’art. 29 del D.L. n. 4 del 2022 non stabilisce parametri stringenti e oggettivi, prevedendo un rinvio all’art. 106 comma 1, lett. a), secondo periodo, del D.lgs. n. 50 del 2016, il quale conferisce all’Amministrazione un ampio potere valutativo.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La Corte ha ritenuto che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si configuri solo nelle ipotesi in cui l'Amministrazione eserciti un potere autoritativo. Nel caso di specie, la causa petendi si incentra sul diritto soggettivo alla revisione contrattuale riconosciuto dalla legge senza l'intermediazione di una potestà autoritativa, rientrando la controversia nell'alveo della giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sussistenza della giurisdizione amministrativa

    La Corte ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa poiché la normativa di riferimento riconosce alla stazione appaltante una sfera di discrezionalità nella determinazione della debenza della revisione e/o del suo quantum. La disciplina di cui alla lettera a dell’art. 29 del D.L. n. 4 del 2022 non stabilisce parametri stringenti e oggettivi, prevedendo un rinvio all’art. 106 comma 1, lett. a), secondo periodo, del D.lgs. n. 50 del 2016, il quale conferisce all’Amministrazione un ampio potere valutativo.

  • Rigettato
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    La Corte ha ritenuto che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo si configuri solo nelle ipotesi in cui l'Amministrazione eserciti un potere autoritativo. Nel caso di specie, la causa petendi si incentra sul diritto soggettivo alla revisione contrattuale riconosciuto dalla legge senza l'intermediazione di una potestà autoritativa, rientrando la controversia nell'alveo della giurisdizione del giudice ordinario.

  • Accolto
    Sussistenza della giurisdizione amministrativa

    La Corte ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa poiché la normativa di riferimento riconosce alla stazione appaltante una sfera di discrezionalità nella determinazione della debenza della revisione e/o del suo quantum. La disciplina di cui alla lettera a dell’art. 29 del D.L. n. 4 del 2022 non stabilisce parametri stringenti e oggettivi, prevedendo un rinvio all’art. 106 comma 1, lett. a), secondo periodo, del D.lgs. n. 50 del 2016, il quale conferisce all’Amministrazione un ampio potere valutativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 19/02/2026, n. 1321
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1321
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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