TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 21/10/2025, n. 2060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2060 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 1997/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco LE Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. GE FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1997/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. COLLALTO Parte_1 C.F._1 TA
ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. TURCO MARIA Controparte_1 C.F._2 UR
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamato il ricorso per separazione giudiziale proposto da la Parte_1 comparsa di costituzione di e ogni altro atto di causa, le parti nel corso del Controparte_1 procedimento hanno manifestato l'intenzione di voler comporre consensualmente la lite alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2. le figlie minori Per_1
e saranno affidate in via congiunta ad entrambi i genitori;
3. le figlie minori
[...] Per_2 saranno collocate in via prevalente presso l'attuale residenza in Segrate, Via San Rocco n. 8, presso l'abitazione dei nonni materni delle minori;
4. il Sig. corrisponderà mensilmente, a mezzo CP_1 bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra un assegno a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, di € 800,00 (ottocento) rivalutato all'indice Istat - ovvero di € 400,00 per ciascuna figlia - fino a quando le minori non saranno economicamente indipendenti;
5. il Sig. corrisponderà mensilmente, a mezzo bonifico CP_1 bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra un assegno a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, di € 250,00 (duecentocinquanta) rivalutato all'indice Istat;
6. le spese straordinarie per le figlie saranno divise al 50% tra i genitori, come da Protocollo del Tribunale di Velletri;
7. i tempi di frequentazione tra le minori ed il padre saranno regolamentati come segue, durante il periodo di permanenza del padre presso il territorio italiano: a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica, con facoltà di pernotto (recandosi presso il domicilio delle figlie) o comunque, fino ad una settimana al mese, anche consecutiva, da concordarsi entro il 5 di ogni mese, in tal caso la frequentazione potrà venire anche presso il domicilio del padre, ove ciò non contrasti con le esigenze organizzative e con gli impegni delle minori;
- durante le vacanze estive, periodi di luglio e agosto, le figlie potranno trascorrere con il padre fino a 15 giorni
- 15 a luglio e 15 ad agosto - non consecutivi fino al compimento del sesto anno d'età e consecutivi dal compimento del sesto anno d'età, presso il domicilio del padre;
- durante le vacanze natalizie le minori potranno trascorrere con il padre il periodo 24-31 dicembre oppure 1- 6 gennaio, alternandosi di anno in anno con la madre;
- durante le vacanze di Pasqua, il padre potrà tenere le figlie fino a 4 giorni, anche non consecutivi, avendo cura di alternare con la madre il giorno di Pasqua o il lunedì di Albis;
- il giorno del compleanno delle minori ad anni alterni, ove non sia possibile trascorrerlo insieme;
- ove possibile, il giorno della festa del papà, con pari diritto per il giorno della festa della mamma, nonché in ricorrenza del compleanno dei genitori, con il genitore festeggiato;
- l'orario della videochiamata tra padre e figlie viene fissato per le ore 20.00; 8. le Parti rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni altra domanda azionata negli atti sia introduttivi che difensivi;
9. spese legali compensate tra le Parti.”. Tanto premesso, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Castel Gandolfo il 26.06.2021. L'esito negativo del tentativo di conciliazione e la ferma volontà dei coniugi di richiedere la separazione, convincono il tribunale che la crisi sia irreversibile con conseguente impossibilità del ripristino della convivenza, ormai non più tollerabile. L'accordo raggiunto tra le parti e integralmente trascritto in motivazione va omologato dal tribunale in quanto non contrastante con norme imperative e conforme all'interesse della prole. Spese compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Castel Gandolfo il 26.06.2021, alle condizioni espressamente riportate in parte motiva.
- Ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 22, parte II, serie C, anno 2021).
- Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi.
Velletri, lì 20/10/2025
Il giudice rel.
GE FA
Il Presidente
Marco LE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco LE Presidente dott. Prisca Picalarga Giudice dott. GE FA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1997/2025 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. COLLALTO Parte_1 C.F._1 TA
ATTRICE contro
(C.F ) con il patrocinio dell'avv. TURCO MARIA Controparte_1 C.F._2 UR
CONVENUTO
Con l'intervento del PM in sede.
INTERVENIENTE NECESSARIO oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 20.10.2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Integralmente richiamato il ricorso per separazione giudiziale proposto da la Parte_1 comparsa di costituzione di e ogni altro atto di causa, le parti nel corso del Controparte_1 procedimento hanno manifestato l'intenzione di voler comporre consensualmente la lite alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto;
2. le figlie minori Per_1
e saranno affidate in via congiunta ad entrambi i genitori;
3. le figlie minori
[...] Per_2 saranno collocate in via prevalente presso l'attuale residenza in Segrate, Via San Rocco n. 8, presso l'abitazione dei nonni materni delle minori;
4. il Sig. corrisponderà mensilmente, a mezzo CP_1 bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra un assegno a titolo di contributo Pt_1 al mantenimento delle figlie, entro il giorno 5 di ogni mese, di € 800,00 (ottocento) rivalutato all'indice Istat - ovvero di € 400,00 per ciascuna figlia - fino a quando le minori non saranno economicamente indipendenti;
5. il Sig. corrisponderà mensilmente, a mezzo bonifico CP_1 bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra un assegno a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento della moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, di € 250,00 (duecentocinquanta) rivalutato all'indice Istat;
6. le spese straordinarie per le figlie saranno divise al 50% tra i genitori, come da Protocollo del Tribunale di Velletri;
7. i tempi di frequentazione tra le minori ed il padre saranno regolamentati come segue, durante il periodo di permanenza del padre presso il territorio italiano: a fine settimana alternati, dal venerdì alla domenica, con facoltà di pernotto (recandosi presso il domicilio delle figlie) o comunque, fino ad una settimana al mese, anche consecutiva, da concordarsi entro il 5 di ogni mese, in tal caso la frequentazione potrà venire anche presso il domicilio del padre, ove ciò non contrasti con le esigenze organizzative e con gli impegni delle minori;
- durante le vacanze estive, periodi di luglio e agosto, le figlie potranno trascorrere con il padre fino a 15 giorni
- 15 a luglio e 15 ad agosto - non consecutivi fino al compimento del sesto anno d'età e consecutivi dal compimento del sesto anno d'età, presso il domicilio del padre;
- durante le vacanze natalizie le minori potranno trascorrere con il padre il periodo 24-31 dicembre oppure 1- 6 gennaio, alternandosi di anno in anno con la madre;
- durante le vacanze di Pasqua, il padre potrà tenere le figlie fino a 4 giorni, anche non consecutivi, avendo cura di alternare con la madre il giorno di Pasqua o il lunedì di Albis;
- il giorno del compleanno delle minori ad anni alterni, ove non sia possibile trascorrerlo insieme;
- ove possibile, il giorno della festa del papà, con pari diritto per il giorno della festa della mamma, nonché in ricorrenza del compleanno dei genitori, con il genitore festeggiato;
- l'orario della videochiamata tra padre e figlie viene fissato per le ore 20.00; 8. le Parti rinunciano espressamente e reciprocamente ad ogni altra domanda azionata negli atti sia introduttivi che difensivi;
9. spese legali compensate tra le Parti.”. Tanto premesso, sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Castel Gandolfo il 26.06.2021. L'esito negativo del tentativo di conciliazione e la ferma volontà dei coniugi di richiedere la separazione, convincono il tribunale che la crisi sia irreversibile con conseguente impossibilità del ripristino della convivenza, ormai non più tollerabile. L'accordo raggiunto tra le parti e integralmente trascritto in motivazione va omologato dal tribunale in quanto non contrastante con norme imperative e conforme all'interesse della prole. Spese compensate.
PQM
Il tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi, unitisi in matrimonio in Castel Gandolfo il 26.06.2021, alle condizioni espressamente riportate in parte motiva.
- Ordina l'annotazione come per legge sul registro degli atti di matrimonio (atto n. 22, parte II, serie C, anno 2021).
- Compensa tra le parti le spese di lite. Si comunichi.
Velletri, lì 20/10/2025
Il giudice rel.
GE FA
Il Presidente
Marco LE