Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2024, n. 13714
CASS
Sentenza 8 marzo 2024

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di appello avverso sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., che prescrive uno specifico mandato a impugnare con riguardo all'imputato giudicato in assenza, nel caso in cui la definizione con rito alternativo sia stata richiesta dal difensore munito di procura speciale, posto che, in tale eventualità, non sussistono dubbi sulla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato, dovendo lo stesso ritenersi presente ex art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ritenuto irrilevante che l'imputato, nella sentenza di primo grado, fosse stato erroneamente indicato assente).

Commentario1

  • 1Il termine lungo per impugnare non si applica se l’imputato è rappresentato da procuratore speciale: è da considerarsi presente ex art. 420, co. 2-ter, c.p.p.…
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 9 giugno 2025

    1. Premessa La pronuncia in esame affronta una questione di notevole rilievo applicativo in tema di decorrenza dei termini per l'impugnazione, con particolare riferimento al differimento di 15 giorni previsto dall'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. per l'imputato giudicato in assenza. La Corte chiarisce che tale proroga non si applica quando l'imputato, pur non presente personalmente in udienza, sia rappresentato da un procuratore speciale nominato per la richiesta di un procedimento speciale, anche se tale richiesta non sia poi effettivamente formulata. 2. Il fatto e le doglianze difensive Ra.Lu. era stato condannato dal Tribunale di Locri a mesi otto di reclusione e € 1.550 di multa per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2024, n. 13714
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13714
Data del deposito : 8 marzo 2024

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