CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2322/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170006617636000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170006617636000 I.C.I. 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130005588240502 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1677/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Regolarmente chiamata risulta assente alle ore 11:45
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava due estratti di ruolo contenenti:
- la cartella di pagamento n. 291201300005588240502, con la quale si chiedeva il pagamento tributo ICI anno 2006 per € 353,00 oltre sanzioni per € 41,00, interessi per € 11,00 е spese notifica € 4,00 per complessivi
€ 409,00 e tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2005 per € 62,42 oltre a spese notifica € 5,16, interessi 3,25
- la Cartella di pagamento n. 29120170006617636000 con la quale si chiedeva la somma di € 1.045.27 a titolo di tassa smaltimento rifiuti anno 2010 tra cui sanzioni ed interessi ( tassa rifiuti 457,58, sanzioni 401,38 interessi 180,13. Spese notifica 5,88)
Tutte emesse dal Comune di Agrigento, che il ricorrente deduce non essere mai state notificate allo stesso.
Sosteneva l'illegittimità degli atti impugnati per i motivi indicati nel ricorso introduttivo e concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria e spese.
Il Comune di Agrigento non si è costituito.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 11 Dicembre 2025 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Preliminarmente si rileva che l'estratto di ruolo è il documento interno che consente al contribuente di conoscere la propria situazione debitoria con l'Agenzia della Riscossione e i dati contenuti nell'estratto prodotto in giudizio sono la fedele riproduzione del ruolo reso esecutivo dall'ente creditore, trasfusi nella cartella di pagamento.
L'estratto, da ritenere elemento probatorio per individuare (in caso di necessità) il contenuto della cartella di pagamento, non è più impugnabile in virtù delle disposizioni contenute nell'art.
3-bis D.L. 146/2021 (in vigore dal 21/12/2021), conv, dalla legge n. 215/2021.
Soltanto la cartella costituisce un atto impugnabile ex art. 21 del D. Lgs. 546/1992 e, nel caso in cui non fosse stata regolarmente notificata, può essere impugnata facendo valere la conoscenza ottenuta mediante l'estratto di ruolo rilasciato su specifica richiesta del contribuente.
Nel caso di specie, la parte ricorrente in opposizione pur contestando la illegittimità delle cartelle di pagamento opposte, chiedendone il loro annullamento, non prova di avere notificato il ricorso al soggetto che ha emesso l'atto contestato.
Agli atti di causa viene prodotto copia del ricorso con un timbro illeggibile che non prova la riferibilità dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
Se ne deduce che il ricorrente non ha instaurato il contraddittorio, con il soggetto titolare dell'atto emesso, poichè la contestazione dello spirare del termine prescrizionale non può essere imputabile in via esclusiva all'Ente impositore a fronte della tardiva ricezione della cartella di pagamento.
Ritenuto che la parte ricorrente non ha instaurato il contraddittorio con il soggetto abilitato a rispondere dei motivi indicati per contestare l' atto opposto e per i quali chiede l'annullamento il ricorso va dichiarato inammissibile, rilevabili come in tutti i casi in cui essa si verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese di lite in relazione alla mancata costituzione dell'Ufficio.
P.Q.M.
La corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Cosi deciso in Agrigento, 11 Dicembre 2025.
IL GIUDICE monocratico
OR SP IP
firmato digitalmente
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SANFILIPPO SALVATORE CRISPINO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2322/2024 depositato il 26/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170006617636000 TARI 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120170006617636000 I.C.I. 2006
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130005588240502 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1677/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Regolarmente chiamata risulta assente alle ore 11:45
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe Ricorrente_1 impugnava due estratti di ruolo contenenti:
- la cartella di pagamento n. 291201300005588240502, con la quale si chiedeva il pagamento tributo ICI anno 2006 per € 353,00 oltre sanzioni per € 41,00, interessi per € 11,00 е spese notifica € 4,00 per complessivi
€ 409,00 e tassa smaltimento rifiuti per l'anno 2005 per € 62,42 oltre a spese notifica € 5,16, interessi 3,25
- la Cartella di pagamento n. 29120170006617636000 con la quale si chiedeva la somma di € 1.045.27 a titolo di tassa smaltimento rifiuti anno 2010 tra cui sanzioni ed interessi ( tassa rifiuti 457,58, sanzioni 401,38 interessi 180,13. Spese notifica 5,88)
Tutte emesse dal Comune di Agrigento, che il ricorrente deduce non essere mai state notificate allo stesso.
Sosteneva l'illegittimità degli atti impugnati per i motivi indicati nel ricorso introduttivo e concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria e spese.
Il Comune di Agrigento non si è costituito.
Cosi delineato l'oggetto del contendere, all'udienza del 11 Dicembre 2025 la causa é stata trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Preliminarmente si rileva che l'estratto di ruolo è il documento interno che consente al contribuente di conoscere la propria situazione debitoria con l'Agenzia della Riscossione e i dati contenuti nell'estratto prodotto in giudizio sono la fedele riproduzione del ruolo reso esecutivo dall'ente creditore, trasfusi nella cartella di pagamento.
L'estratto, da ritenere elemento probatorio per individuare (in caso di necessità) il contenuto della cartella di pagamento, non è più impugnabile in virtù delle disposizioni contenute nell'art.
3-bis D.L. 146/2021 (in vigore dal 21/12/2021), conv, dalla legge n. 215/2021.
Soltanto la cartella costituisce un atto impugnabile ex art. 21 del D. Lgs. 546/1992 e, nel caso in cui non fosse stata regolarmente notificata, può essere impugnata facendo valere la conoscenza ottenuta mediante l'estratto di ruolo rilasciato su specifica richiesta del contribuente.
Nel caso di specie, la parte ricorrente in opposizione pur contestando la illegittimità delle cartelle di pagamento opposte, chiedendone il loro annullamento, non prova di avere notificato il ricorso al soggetto che ha emesso l'atto contestato.
Agli atti di causa viene prodotto copia del ricorso con un timbro illeggibile che non prova la riferibilità dell'Ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato.
Se ne deduce che il ricorrente non ha instaurato il contraddittorio, con il soggetto titolare dell'atto emesso, poichè la contestazione dello spirare del termine prescrizionale non può essere imputabile in via esclusiva all'Ente impositore a fronte della tardiva ricezione della cartella di pagamento.
Ritenuto che la parte ricorrente non ha instaurato il contraddittorio con il soggetto abilitato a rispondere dei motivi indicati per contestare l' atto opposto e per i quali chiede l'annullamento il ricorso va dichiarato inammissibile, rilevabili come in tutti i casi in cui essa si verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese di lite in relazione alla mancata costituzione dell'Ufficio.
P.Q.M.
La corte, in composizione monocratica, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.
Cosi deciso in Agrigento, 11 Dicembre 2025.
IL GIUDICE monocratico
OR SP IP
firmato digitalmente