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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1237/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
IN GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 991/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239025255031000 CONTR. CONSORZI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato l'11/02/2024 all'Agenzia delle entrate ON (di seguito AdER), qui inviato il 12/02/2024 e iscritto al n. 991/2024 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90252550 31, notificata in data 13/12/2023, del complessivo importo di
€ 16.573,67=, rinveniente dalla cartella di pagamento n. 293 2013 00152044 48, asseritamente notificata in data 28/05/2013, in relazione ad un presunto credito del Consorzio di Bonifica 9 di Catania per
“Associazione_2” e “Consorzio_1” dell'anno 2011. Assumeva il ricorrente la nullità dell'intimazione per: a) mancata notifica dell'atto presupposto;
b) prescrizione e decadenza dal credito, in seguito alla mancata notifica della cartella. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese e onorari di lite.
§2. AdER si costituiva in giudizio in data 07/08/2024 e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
§3. Le parti depositavano poi memorie illustrative delle rispettive difese.
§4. All'odierna udienza era presente il difensore del ricorrente, che insisteva nelle proprie deduzioni e deduceva la prescrizione successiva alla notifica della cartella. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§6. Il ricorso è infondato.
§7. L'assunto della ricorrente, secondo cui non sarebbe stata notificata la cartella n. 293 2013
00152044 48, prodromica all'intimazione impugnata, è smentito dalla documentazione versata in atti, dalla quale risulta che la cartella è stata regolarmente notificata in data 28/05/2013, mediante consegna a persona autorizzata alla sua ricezione, precisamente al portiere dello stabile in cui risiede la ricorrente, e successivo invio di lettera raccomandata. In conformità al tenore letterale dell'art. 139 c.p.c., è principio pacifico che la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (ex multis, ord. Cass. n. 2377/22 e n. 28850/25).
§8. Come è noto, la notifica della cartella esattoriale eseguita dal messo mediante consegna al portiere dello stabile in cui risiede il destinatario si perfeziona al momento della spedizione della raccomandata informativa ex art. 139 comma 4 c.p.c., non essendo necessaria la prova della sua ricezione.
Nel caso in esame, la prova della spedizione è data dalla relativa distinta prodotta in atti, dalla quale risulta che il Consorzio_2, abilitato alla notifica giusta licenza individuale riportata nel timbro apposto sul documento, in data 04/06/2013, ha spedito all'odierna ricorrente la raccomandata n. R.
20001414499-6 relativa alla cartella. La distinta cumulativa di spedizione, se munita di timbro datario postale, costituisce piena prova della data di invio (ord. Cass. 22916/25), motivo per cui le eccezioni della ricorrente si palesano prive di fondamento. Peraltro, nessun dubbio può poi sussistere in merito al fatto che la distinta si riferisca alla cartella n. 293
2013 00152044 48, in quanto tale numero di cartella è riportato nella distinta, in uno al destinatario dell'atto e alla città di sua residenza.
§9. È inconferente il richiamo alla decadenza del credito, che attiene alla fase dell'accertamento, laddove la presente fattispecie riguarda la sua esecuzione.
§10. Quanto alle prescrizione, eccepita in ricorso limitatamente alla omessa notifica della cartella, va premesso che i contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. (Cass. Sez. 5, 10/12/2014, n. 26013, Rv. 634115 - 01)
Attesa la notifica della cartella sottostante all'atto impugnato in data 28/05/2013, in relazione a tributo per l'anno di imposta 2011, la prescrizione – eccepita soltanto con riferimento alla mancata notifica della cartella – non era maturata. È invero inammissibile, in quanto tardivamente proposta per la prima volta in udienza di trattazione, l'ulteriore e distinta eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.
§11. Ancora, giova in proposito evidenziare come successivamente in materia abbia inciso la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia Covid-19,
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
La “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER ha comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, www.agenziaentrateriscossione.gov.it 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
§12. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§13. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.500,00= in favore dell'Agente della riscossione costituito.
Catania, 09.02.2026.
Il Presidente Estensore
RA PU
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
IN GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 991/2024 depositato il 12/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239025255031000 CONTR. CONSORZI 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato l'11/02/2024 all'Agenzia delle entrate ON (di seguito AdER), qui inviato il 12/02/2024 e iscritto al n. 991/2024 R.G.R., Ricorrente_1 ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90252550 31, notificata in data 13/12/2023, del complessivo importo di
€ 16.573,67=, rinveniente dalla cartella di pagamento n. 293 2013 00152044 48, asseritamente notificata in data 28/05/2013, in relazione ad un presunto credito del Consorzio di Bonifica 9 di Catania per
“Associazione_2” e “Consorzio_1” dell'anno 2011. Assumeva il ricorrente la nullità dell'intimazione per: a) mancata notifica dell'atto presupposto;
b) prescrizione e decadenza dal credito, in seguito alla mancata notifica della cartella. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'intimazione di pagamento, con vittoria di spese e onorari di lite.
§2. AdER si costituiva in giudizio in data 07/08/2024 e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
§3. Le parti depositavano poi memorie illustrative delle rispettive difese.
§4. All'odierna udienza era presente il difensore del ricorrente, che insisteva nelle proprie deduzioni e deduceva la prescrizione successiva alla notifica della cartella. La Corte poneva quindi la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§6. Il ricorso è infondato.
§7. L'assunto della ricorrente, secondo cui non sarebbe stata notificata la cartella n. 293 2013
00152044 48, prodromica all'intimazione impugnata, è smentito dalla documentazione versata in atti, dalla quale risulta che la cartella è stata regolarmente notificata in data 28/05/2013, mediante consegna a persona autorizzata alla sua ricezione, precisamente al portiere dello stabile in cui risiede la ricorrente, e successivo invio di lettera raccomandata. In conformità al tenore letterale dell'art. 139 c.p.c., è principio pacifico che la notificazione della cartella esattoriale, eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone
(familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine (ex multis, ord. Cass. n. 2377/22 e n. 28850/25).
§8. Come è noto, la notifica della cartella esattoriale eseguita dal messo mediante consegna al portiere dello stabile in cui risiede il destinatario si perfeziona al momento della spedizione della raccomandata informativa ex art. 139 comma 4 c.p.c., non essendo necessaria la prova della sua ricezione.
Nel caso in esame, la prova della spedizione è data dalla relativa distinta prodotta in atti, dalla quale risulta che il Consorzio_2, abilitato alla notifica giusta licenza individuale riportata nel timbro apposto sul documento, in data 04/06/2013, ha spedito all'odierna ricorrente la raccomandata n. R.
20001414499-6 relativa alla cartella. La distinta cumulativa di spedizione, se munita di timbro datario postale, costituisce piena prova della data di invio (ord. Cass. 22916/25), motivo per cui le eccezioni della ricorrente si palesano prive di fondamento. Peraltro, nessun dubbio può poi sussistere in merito al fatto che la distinta si riferisca alla cartella n. 293
2013 00152044 48, in quanto tale numero di cartella è riportato nella distinta, in uno al destinatario dell'atto e alla città di sua residenza.
§9. È inconferente il richiamo alla decadenza del credito, che attiene alla fase dell'accertamento, laddove la presente fattispecie riguarda la sua esecuzione.
§10. Quanto alle prescrizione, eccepita in ricorso limitatamente alla omessa notifica della cartella, va premesso che i contributi consortili di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia, nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. (Cass. Sez. 5, 10/12/2014, n. 26013, Rv. 634115 - 01)
Attesa la notifica della cartella sottostante all'atto impugnato in data 28/05/2013, in relazione a tributo per l'anno di imposta 2011, la prescrizione – eccepita soltanto con riferimento alla mancata notifica della cartella – non era maturata. È invero inammissibile, in quanto tardivamente proposta per la prima volta in udienza di trattazione, l'ulteriore e distinta eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella.
§11. Ancora, giova in proposito evidenziare come successivamente in materia abbia inciso la sospensione disposta dalla legislazione emergenziale per l'epidemia Covid-19,
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha sancito che:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
La “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER ha comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, www.agenziaentrateriscossione.gov.it 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
§12. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§13. Le spese accedono alla soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.500,00= in favore dell'Agente della riscossione costituito.
Catania, 09.02.2026.
Il Presidente Estensore
RA PU