Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1237
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancata notifica dell'atto presupposto (cartella di pagamento)

    La Corte ha ritenuto provata la regolare notifica della cartella di pagamento in data 28/05/2013, mediante consegna al portiere e successiva spedizione di raccomandata informativa, in conformità all'art. 139 c.p.c. La distinta di spedizione della raccomandata è stata considerata prova sufficiente.

  • Rigettato
    Prescrizione e decadenza del credito

    La decadenza è stata ritenuta irrilevante in quanto attinente alla fase di accertamento e non di esecuzione. La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 cod. civ. non era maturata alla data di notifica della cartella (28/05/2013) per il tributo dell'anno 2011. L'ulteriore eccezione di prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella è stata dichiarata inammissibile in quanto tardivamente proposta in udienza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1237
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1237
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo