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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1216/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente
CC CA, TO
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12346/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I N. 16 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Advanced System Spa - 03383350638 elettivamente domiciliato presso Via Napoli 80013 Casalnuovo Di Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 20250048117020054554414 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21441/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava l'intimazione ad adempiere n.
20250048117020054554414 notificata il 22/04/2025 per IMU anni 2015-2016. Eccepiva l'omessa notifica di atti prodromici e quindi la prescrizione e la decadenza dalla potestà impositiva per i crediti vantati, oltre al difetto di motivazione dell'atto stesso.
Si costitutiva il Comune di Marano, deducendo di avere regolarmente notificato l'avviso di accertamento prodromico, sia quanto al 2015 che quanto al 2016, concludendo per il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato.
Si costituiva altresì RTI Municipia spa deducendo la regolare notifica degli atti prodromici e depositando documentazione dimostrativa di quanto dedotto, concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, senz'altro ammissibile perché proposto nel termine di legge dalla notifica dell'intimazione di pagamento, nel merito è infondato e va rigettato.
Va in limine rilevato che la Cassazione con la recente sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, dopo avere ribadito che l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione (in base all'art. 50 c. 2 DPR
602/73) è un atto riconducibile agli atti tipizzati impugnabili in via autonoma davanti al giudice tributario (di cui all'art. 19 D.Lgs 546/92), ha chiarito che la parte che intenda far valere la prescrizione ha l'onere di impugnare il predetto atto tempestivamente a pena di inammissibilità.
Il Collegio, pur non ignorando il precedente di segno contrario della stessa Corte (Cass. 17 giugno 2024 n.
16473), ritiene di prestare adesione all'orientamento da ultimo espresso nella sentenza n. 6436/2025, che si pone in linea di continuità con il pressocché costante orientamento della Cassazione a cui la sezione si
è da sempre conformata, condividendone appieno le ragioni.
Ciò premesso, osserva allora il Collegio come Municipia spa ha prodotto documentazione dimostrativa della regolare notifica alla parte dei seguenti atti prodromici: - Avviso di accertamento IMU 2015 n. 726 e relativa copia di avvenuta notifica il 10-12-2020 a mani del coniuge con successivo invio dfella raccomandata informativa come prescritto per legge;
- Avviso di accertamento IMU 2016 n. 2558 e relativa copia di avvenuta notifica il 11-12-2021 personalmente al destinatario.
Ne deriva che nella parte in cui con il presente ricorso la parte ha inteso far valere vizi afferenti il merito della pretesa originaria, quali la prescrizione e la decadenza, lo stesso va rigettato atteso che la stessa aveva l'onere di farli valere impugnando, nel termine di legge, gli atti prodromici di cui si è acclarata la regolare notifica.
Venendo al vizio di motivazione, che in quanto vizio proprio dell'intimazione di pagamento, poteva essere fatto valere in questa sede, si osserva che non appare sussistere nei termini denunciati dalla parte, atteso che l'atto di intimazione in oggetto contiene gli elementi per rendere comprensibile alla parte a quale pretesa tributaria si faccia riferimento, tanto più che reca gli estremi dei precedenti atti (avvisi di accertamento) già entrati nella sua sfera di conoscenza.
Infine, neppure ricorre la cd. prescrizione successiva atteso che trattasi di tributo soggetto a termine quinquennale di prescrizione e che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento non era decorso un nuovo termine quinquennale dalle date di notifica degli avvisi di accertamento (per il 2015: 10-12-2020; per il 2016: 11-12-2021).
Il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 400,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle controparti processuali.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 04/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GENOVESE ANTONIETTA, Presidente
CC CA, TO
DI VITA GIANLUCA, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12346/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marano Di Napoli - Corso Umberto I N. 16 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Advanced System Spa - 03383350638 elettivamente domiciliato presso Via Napoli 80013 Casalnuovo Di Napoli NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 20250048117020054554414 IMU 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21441/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti
Resistente/Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in oggetto, parte ricorrente impugnava l'intimazione ad adempiere n.
20250048117020054554414 notificata il 22/04/2025 per IMU anni 2015-2016. Eccepiva l'omessa notifica di atti prodromici e quindi la prescrizione e la decadenza dalla potestà impositiva per i crediti vantati, oltre al difetto di motivazione dell'atto stesso.
Si costitutiva il Comune di Marano, deducendo di avere regolarmente notificato l'avviso di accertamento prodromico, sia quanto al 2015 che quanto al 2016, concludendo per il rigetto del ricorso perché inammissibile e infondato.
Si costituiva altresì RTI Municipia spa deducendo la regolare notifica degli atti prodromici e depositando documentazione dimostrativa di quanto dedotto, concludeva quindi per il rigetto del ricorso.
Letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta, il Collegio decideva come dalla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, senz'altro ammissibile perché proposto nel termine di legge dalla notifica dell'intimazione di pagamento, nel merito è infondato e va rigettato.
Va in limine rilevato che la Cassazione con la recente sentenza n. 6436 dell'11 marzo 2025, dopo avere ribadito che l'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione (in base all'art. 50 c. 2 DPR
602/73) è un atto riconducibile agli atti tipizzati impugnabili in via autonoma davanti al giudice tributario (di cui all'art. 19 D.Lgs 546/92), ha chiarito che la parte che intenda far valere la prescrizione ha l'onere di impugnare il predetto atto tempestivamente a pena di inammissibilità.
Il Collegio, pur non ignorando il precedente di segno contrario della stessa Corte (Cass. 17 giugno 2024 n.
16473), ritiene di prestare adesione all'orientamento da ultimo espresso nella sentenza n. 6436/2025, che si pone in linea di continuità con il pressocché costante orientamento della Cassazione a cui la sezione si
è da sempre conformata, condividendone appieno le ragioni.
Ciò premesso, osserva allora il Collegio come Municipia spa ha prodotto documentazione dimostrativa della regolare notifica alla parte dei seguenti atti prodromici: - Avviso di accertamento IMU 2015 n. 726 e relativa copia di avvenuta notifica il 10-12-2020 a mani del coniuge con successivo invio dfella raccomandata informativa come prescritto per legge;
- Avviso di accertamento IMU 2016 n. 2558 e relativa copia di avvenuta notifica il 11-12-2021 personalmente al destinatario.
Ne deriva che nella parte in cui con il presente ricorso la parte ha inteso far valere vizi afferenti il merito della pretesa originaria, quali la prescrizione e la decadenza, lo stesso va rigettato atteso che la stessa aveva l'onere di farli valere impugnando, nel termine di legge, gli atti prodromici di cui si è acclarata la regolare notifica.
Venendo al vizio di motivazione, che in quanto vizio proprio dell'intimazione di pagamento, poteva essere fatto valere in questa sede, si osserva che non appare sussistere nei termini denunciati dalla parte, atteso che l'atto di intimazione in oggetto contiene gli elementi per rendere comprensibile alla parte a quale pretesa tributaria si faccia riferimento, tanto più che reca gli estremi dei precedenti atti (avvisi di accertamento) già entrati nella sua sfera di conoscenza.
Infine, neppure ricorre la cd. prescrizione successiva atteso che trattasi di tributo soggetto a termine quinquennale di prescrizione e che al momento della notifica dell'intimazione di pagamento non era decorso un nuovo termine quinquennale dalle date di notifica degli avvisi di accertamento (per il 2015: 10-12-2020; per il 2016: 11-12-2021).
Il ricorso va in conclusione rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 400,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna delle controparti processuali.