Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1216
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici e conseguente prescrizione/decadenza

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento sia un atto autonomamente impugnabile e che l'onere di far valere la prescrizione o decadenza derivante da vizi nella notifica degli atti prodromici ricada sull'impugnazione tempestiva di tali atti. Poiché la Municipia spa ha prodotto documentazione comprovante la regolare notifica degli avvisi di accertamento per IMU 2015 e 2016, questa eccezione è stata rigettata.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento contenesse gli elementi necessari per rendere comprensibile la pretesa tributaria e facesse riferimento agli atti prodromici già notificati, escludendo quindi il vizio di motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1216
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1216
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo