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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. Dodicesima, sentenza 19/01/2026, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 391/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO, Dodicesima Sezione, riunita in udienza il 14 gennaio 2026 alle ore 9:00 in composizione monocratica:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Giudice monocratico in data 14 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3611/2025 depositato il 24 ottobre 2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_3 elettivamente domiciliata presso Agenzia delle Entrate-Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma
RM
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259032464226000 IRAP contro
1 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_3elettivamente domiciliata presso Agenzia delle Entrate-Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma
RM
Difesa da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliata presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140034858575000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140038367208000 IRPEF-ALTRO 2011 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso Agenzia delle Entrate-Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma
RM
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150003674951000 PUBBLICITÀ E PUBBLICHE
AFFISSIONI 2011 Richieste delle parti:
2 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3611/2025 Ricorrente: Dichiarare nulla o comunque annullare l'intimazione di pagamento n. 29620259032464226000 e cartelle di pagamento ivi contenute per tutti i motivi sopra esposti;
In ogni caso, accertare e dichiarare prescritto e, pertanto, non dovuto l'importo iscritto a ruolo.
Con vittoria di spese e competenze.
Agenzia delle Entrate: Rigettare il ricorso e condannare il sig. Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite in favore della Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate.
Agenzia delle Entrate-Riscossione: Dichiarare inammissibile il ricorso e, comunque, nel merito rigettarlo perché infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa emettendo ogni altra statuizione necessaria e consequenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 24 ottobre 2025, ha chiesto la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AD) nei suoi confronti in relazione all'omesso versamento degli importi indicati nelle cartelle elencate in quella stessa intimazione.
L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AD) hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14 gennaio 2025 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, si procede alla stesura e al conseguente deposito dell'intera sentenza.
2. Prima di esaminare il merito dell'impugnazione, ci si deve soffermare sull'eccezione, sollevata dal ricorrente all'udienza odierna, di tardività della costituzione in giudizio dell'AD e di conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla stessa Agenzia. 2.1. Al riguardo, in punto di diritto va premesso che, ai sensi del 1° comma dell'art. 32 Dlgs 546/1992, le parti possono depositare documenti sino a venti giorni liberi prima della data della trattazione.
3 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3611/2025 Secondo la pacifica giurisprudenza della Corte Suprema, il termine de quo deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte e a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti nonché tra queste e il giudice. Di conseguenza, la mancata osservanza di quel termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo: infatti, la possibilità di sanatoria a seguito di acquiescenza è ammessa solo con riferimento alla forma degli atti processuali, e non anche relativamente all'inosservanza dei termini perentori (come stabilito dall'art. 153 Cpc;
Cass. 1771/2004,
2787/2006, 655/2014, 3661/2015, 29087/2018 e 18103/2021).
2.2. Ora, poiché per la trattazione della presente causa era stata fissata l'udienza del 14 gennaio 2026, le parti avevano dunque l'onere, ove volessero produrre documenti, di procedere a tale adempimento entro mercoledì 24 dicembre 2025 (appunto, venti giorni liberi prima dell'udienza del successivo 14 gennaio).
L'AD si è, invece, costituita il 30 dicembre 2025, e solo in quell'occasione ha prodotto documentazione idonea, secondo la sua prospettazione, a confutare la fondatezza delle deduzioni di parte ricorrente.
Per quanto precede, deve quindi affermarsi la tardività di quella produzione, sicché della stessa questo giudice non potrà tener conto nella propria decisione.
3. Può dunque passarsi all'esame del merito del ricorso, che si snoda nei seguenti motivi così intitolati:
a) nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici;
b) decadenza del potere impositivo ex art. 25 del Dpr 602/1973;
c) nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione della stessa;
d) intervenuta prescrizione.
4. Ciò posto, questo giudice ritiene di poter definire la controversia sulla base della
“ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato –
4 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3611/2025 comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
4.1. Ci si riferisce alla questione prospettata nel primo motivo, con il quale il ricorrente eccepisce «che non sono stati notificati gli atti prodromici» all'intimazione qui impugnata.
4.1.1. La doglianza va accolta. 4.1.2. La Cassazione ha affermato, in materia di riscossione delle imposte, che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. 5791/2008, 1144/2018 e
35128/2022).
4.1.3. A sua volta, la Consulta si è pronunciata, nella sentenza 109/2007, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, 1° comma, Dlgs 546/1992, nella parte in cui non si prevede, tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie, quello di ordinare alle parti, pur nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.
Al riguardo, il giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione, ha (fra l'altro) affermato quanto segue: «La rilevanza pubblicistica dell'obbligazione tributaria giustifica ampiamente i penetranti poteri che la legge conferisce all'amministrazione nel corso del procedimento destinato a concludersi con il provvedimento impositivo, ma certamente non implica affatto – né consente – che tale posizione si perpetui nella successiva fase giurisdizionale e che, in tal modo, sia contaminata l'essenza stessa del ruolo del giudice facendone una sorta di longa manus dell'amministrazione: in particolare, attribuendo al giudice poteri officiosi che, per la indeterminatezza dei presupposti del loro esercizio (o non esercizio), sono potenzialmente idonei a risolversi in una vera e propria supplenza dell'amministrazione.
Il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è
5 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3611/2025 costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: ciò che la giurisprudenza di legittimità, definitivamente ripudiando l'idea che la cosiddetta presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo possa intendersi in senso tecnico e quindi come inversione dell'onere della prova, ha riconosciuto statuendo che l'onere della prova grava sull'amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria».
4.1.4. Ancora, Cass. 8136/2012 ha affermato che, «adempiuti gli oneri formali per la provocatio ad opponendum e instauratasi la fase contenziosa, il Fisco [è] tenuto a passare dall'allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti della parte contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto secondo lo schema tipico dell'art. 2697 Cc».
E dunque, nell'attuale sistema tributario, l'ente impositore ha l'onere di esternare, nell'atto di accertamento, il titolo e le ragioni giustificative della pretesa tributaria, così da consentire al contribuente di valutare se prestare acquiescenza alla stessa o, invece, proporre impugnazione. In questo secondo caso, lo stesso ente è quindi tenuto a provare l'esistenza di detta pretesa, in applicazione del principio della vicinanza della prova (Cass.
24492/2015).
4.2. Ora, si è chiarito che a questo giudice è precluso l'esame della documentazione prodotta dall'AD, dal momento che tale produzione è tardiva.
Rebus sic stantibus deve quindi concludersi che non v'è prova che l'impugnata intimazione sia stata preceduta dalla notifica delle cartelle richiamate nella stessa né, quindi, che sia stato rispettato l'iter procedimentale che ha portato all'emissione della stessa intimazione.
5. Per quanto precede, l'atto qui impugnato va annullato.
6. Considerato, infine, che il ricorso è accolto unicamente per il dato meramente formale esposto (mancata dimostrazione delle notifiche delle cartelle) e non per profili di accertata insussistenza dell'originaria dovutezza dei tributi richiesti, si stimano ricorrenti
6 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3611/2025 gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo annulla l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Palermo, 14 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
AN IB AC Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
7 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3611/2025
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO, Dodicesima Sezione, riunita in udienza il 14 gennaio 2026 alle ore 9:00 in composizione monocratica:
PORRACCIOLO ANTONINO LIBERTO, Giudice monocratico in data 14 gennaio 2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3611/2025 depositato il 24 ottobre 2025 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_3 elettivamente domiciliata presso Agenzia delle Entrate-Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma
RM
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620259032464226000 IRAP contro
1 Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Palermo
Email_3elettivamente domiciliata presso Agenzia delle Entrate-Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma
RM
Difesa da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliata presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140034858575000 IRAP 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620140038367208000 IRPEF-ALTRO 2011 proposto da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso contro Comune di Palermo
Email_2 elettivamente domiciliato presso Agenzia delle Entrate-Riscossione - Palermo - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma
RM
Difesa da Difensore_3 CF_Difensore_3 -
ed elettivamente domiciliata presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620150003674951000 PUBBLICITÀ E PUBBLICHE
AFFISSIONI 2011 Richieste delle parti:
2 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3611/2025 Ricorrente: Dichiarare nulla o comunque annullare l'intimazione di pagamento n. 29620259032464226000 e cartelle di pagamento ivi contenute per tutti i motivi sopra esposti;
In ogni caso, accertare e dichiarare prescritto e, pertanto, non dovuto l'importo iscritto a ruolo.
Con vittoria di spese e competenze.
Agenzia delle Entrate: Rigettare il ricorso e condannare il sig. Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite in favore della Direzione Provinciale di Palermo dell'Agenzia delle Entrate.
Agenzia delle Entrate-Riscossione: Dichiarare inammissibile il ricorso e, comunque, nel merito rigettarlo perché infondato in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa emettendo ogni altra statuizione necessaria e consequenziale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_11. Con ricorso inviato telematicamente il 24 ottobre 2025, ha chiesto la declaratoria di nullità o l'annullamento dell'intimazione di pagamento indicata in epigrafe, emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AD) nei suoi confronti in relazione all'omesso versamento degli importi indicati nelle cartelle elencate in quella stessa intimazione.
L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AD) hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza del 14 gennaio 2025 il procedimento è stato posto in decisione;
indi, nel termine previsto dal 1° comma dell'art. 35 Dlgs 546/1992, si procede alla stesura e al conseguente deposito dell'intera sentenza.
2. Prima di esaminare il merito dell'impugnazione, ci si deve soffermare sull'eccezione, sollevata dal ricorrente all'udienza odierna, di tardività della costituzione in giudizio dell'AD e di conseguente inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla stessa Agenzia. 2.1. Al riguardo, in punto di diritto va premesso che, ai sensi del 1° comma dell'art. 32 Dlgs 546/1992, le parti possono depositare documenti sino a venti giorni liberi prima della data della trattazione.
3 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3611/2025 Secondo la pacifica giurisprudenza della Corte Suprema, il termine de quo deve ritenersi perentorio, pur non essendo dichiarato tale dalla legge, in quanto diretto a tutelare il diritto di difesa della controparte e a realizzare il necessario contraddittorio tra le parti nonché tra queste e il giudice. Di conseguenza, la mancata osservanza di quel termine determina la preclusione di ogni ulteriore attività processuale, senza che assuma alcun rilievo, in contrario, la circostanza che la controparte si sia costituita in giudizio senza nulla eccepire al riguardo: infatti, la possibilità di sanatoria a seguito di acquiescenza è ammessa solo con riferimento alla forma degli atti processuali, e non anche relativamente all'inosservanza dei termini perentori (come stabilito dall'art. 153 Cpc;
Cass. 1771/2004,
2787/2006, 655/2014, 3661/2015, 29087/2018 e 18103/2021).
2.2. Ora, poiché per la trattazione della presente causa era stata fissata l'udienza del 14 gennaio 2026, le parti avevano dunque l'onere, ove volessero produrre documenti, di procedere a tale adempimento entro mercoledì 24 dicembre 2025 (appunto, venti giorni liberi prima dell'udienza del successivo 14 gennaio).
L'AD si è, invece, costituita il 30 dicembre 2025, e solo in quell'occasione ha prodotto documentazione idonea, secondo la sua prospettazione, a confutare la fondatezza delle deduzioni di parte ricorrente.
Per quanto precede, deve quindi affermarsi la tardività di quella produzione, sicché della stessa questo giudice non potrà tener conto nella propria decisione.
3. Può dunque passarsi all'esame del merito del ricorso, che si snoda nei seguenti motivi così intitolati:
a) nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica degli atti prodromici;
b) decadenza del potere impositivo ex art. 25 del Dpr 602/1973;
c) nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento per difetto di motivazione della stessa;
d) intervenuta prescrizione.
4. Ciò posto, questo giudice ritiene di poter definire la controversia sulla base della
“ragione più liquida” (principio processuale desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost.), e cioè della questione di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata), senza dover esaminare previamente le altre;
ciò perché si impone, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che – da un lato –
4 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3611/2025 comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, e – d'altro lato – sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 Cpc (giurisprudenza pacifica;
si veda, da ultimo, Cass. 363/2019).
4.1. Ci si riferisce alla questione prospettata nel primo motivo, con il quale il ricorrente eccepisce «che non sono stati notificati gli atti prodromici» all'intimazione qui impugnata.
4.1.1. La doglianza va accolta. 4.1.2. La Cassazione ha affermato, in materia di riscossione delle imposte, che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario;
sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. 5791/2008, 1144/2018 e
35128/2022).
4.1.3. A sua volta, la Consulta si è pronunciata, nella sentenza 109/2007, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, 1° comma, Dlgs 546/1992, nella parte in cui non si prevede, tra i poteri istruttori delle commissioni tributarie, quello di ordinare alle parti, pur nei limiti dei fatti dedotti, di produrre documenti ritenuti necessari ai fini della decisione.
Al riguardo, il giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione, ha (fra l'altro) affermato quanto segue: «La rilevanza pubblicistica dell'obbligazione tributaria giustifica ampiamente i penetranti poteri che la legge conferisce all'amministrazione nel corso del procedimento destinato a concludersi con il provvedimento impositivo, ma certamente non implica affatto – né consente – che tale posizione si perpetui nella successiva fase giurisdizionale e che, in tal modo, sia contaminata l'essenza stessa del ruolo del giudice facendone una sorta di longa manus dell'amministrazione: in particolare, attribuendo al giudice poteri officiosi che, per la indeterminatezza dei presupposti del loro esercizio (o non esercizio), sono potenzialmente idonei a risolversi in una vera e propria supplenza dell'amministrazione.
Il presidio dell'essenziale funzione del processo e della terzietà del giudice è
5 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3611/2025 costituito dal principio dell'onere della prova, la cui ripartizione tra le parti del processo non può essere ancorata alla posizione formale (di attore o convenuto) da esse assunto in ragione della struttura del processo, ma deve modellarsi sulla struttura del rapporto giuridico formalizzato, in esito al procedimento amministrativo, nel provvedimento impositivo: ciò che la giurisprudenza di legittimità, definitivamente ripudiando l'idea che la cosiddetta presunzione di legittimità del provvedimento amministrativo possa intendersi in senso tecnico e quindi come inversione dell'onere della prova, ha riconosciuto statuendo che l'onere della prova grava sull'amministrazione finanziaria, in qualità di attrice in senso sostanziale, e si trasferisce a carico del contribuente soltanto quando l'Ufficio abbia fornito indizi sufficienti per affermare la sussistenza dell'obbligazione tributaria».
4.1.4. Ancora, Cass. 8136/2012 ha affermato che, «adempiuti gli oneri formali per la provocatio ad opponendum e instauratasi la fase contenziosa, il Fisco [è] tenuto a passare dall'allegazione della propria pretesa alla prova del credito tributario vantato nei confronti della parte contribuente, fornendo la dimostrazione degli elementi costitutivi del proprio diritto secondo lo schema tipico dell'art. 2697 Cc».
E dunque, nell'attuale sistema tributario, l'ente impositore ha l'onere di esternare, nell'atto di accertamento, il titolo e le ragioni giustificative della pretesa tributaria, così da consentire al contribuente di valutare se prestare acquiescenza alla stessa o, invece, proporre impugnazione. In questo secondo caso, lo stesso ente è quindi tenuto a provare l'esistenza di detta pretesa, in applicazione del principio della vicinanza della prova (Cass.
24492/2015).
4.2. Ora, si è chiarito che a questo giudice è precluso l'esame della documentazione prodotta dall'AD, dal momento che tale produzione è tardiva.
Rebus sic stantibus deve quindi concludersi che non v'è prova che l'impugnata intimazione sia stata preceduta dalla notifica delle cartelle richiamate nella stessa né, quindi, che sia stato rispettato l'iter procedimentale che ha portato all'emissione della stessa intimazione.
5. Per quanto precede, l'atto qui impugnato va annullato.
6. Considerato, infine, che il ricorso è accolto unicamente per il dato meramente formale esposto (mancata dimostrazione delle notifiche delle cartelle) e non per profili di accertata insussistenza dell'originaria dovutezza dei tributi richiesti, si stimano ricorrenti
6 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3611/2025 gravi ed eccezionali ragioni che giustificano l'intera compensazione, tra le parti, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Palermo annulla l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe;
compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Palermo, 14 gennaio 2026
Il Giudice monocratico
AN IB AC Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e del decreto del Direttore Generale delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 novembre 2020, n. 44.
7 Cgt di primo grado di Palermo Proc. n. 3611/2025