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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 13/01/2026, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 154/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI EN, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1222/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Noicattaro - Via Pietro Nenni N. 11 70016 Noicattaro BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1940/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 8 e pubblicata il 15/11/2023
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2134524 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 466/2025 depositato il 24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 52 D.Lgs. n.546 del 1992, il Ricorrente_1, in proprio, ha proposto appello dianzi alla Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado della Puglia, per l'annullamento e la riforma della sentenza n.1940/8/2023, depositata il 15/11/2023, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Bari, Sez.8, in composizione con giudice monocratico, ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese di giudizio, perché infondato sia per l'eccezione di infondatezza della pretesa tributaria per inagibilità dell'immobile, in quanto non provata e non risultava inviata specifica comunicazione al
Comune, che di decadenza dell'attività di accertamento, proposto dal ricorrente nei confronti del Comune di Noicattaro, al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 2134524/2017, in giacenza dal 15/11/2022 e ritirato il 24/11/2022, dell'importo di €. 1.492,00 relativo a IMU per l'anno 2017 per omesso pagamento della
Indirizzo_1predetta imposta su fabbricati di sua proprietà siti in detto Comune, alla angolo Indirizzo_2.
In particolare, parte appellante impugna la suindicata sentenza perché errata ed illegittima, proponendo i seguenti motivi di appello: 1) omesso esame dell'inagibilità delle unità immobiliari oggetto di accertamento, con riduzione al 50%, come da attestazione dell'acquedotto pugliese prot. n.67760U del 26-10-2020, relativa alla sostituzione del sifone e di parte dell'allaccio di fognatura al servizio dell'immobile; 2) nullità della sentenza in quanto emessa dal giudice unico anziché dall'organo collegiale;
3) nullità degli atti impositivi comunali per straripamento di potere dell'organo emittente per illegittimità del d.lgs. n.267/2000 in quanto pubblicato oltre l'anno, come disposto dall'art. 2 31 della legge delega n.265/1999; 4) massima riduzione per erroneo calcolo dei valori immobiliari, in quanto l'immobile accertato è una pertinenza dell'abitazione principale;
5) non soggetto passivo dell'imposta poiché possessore dell'immobile era il fratello, come da contratto di comodato del 26/05/2019 e registrato il 04/06/2019. L'appellante chiede, previa sospensiva dell'esecuzione della sentenza, di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e di riconoscere non dovuta l'imposta per l'inagibilità dell'immobile e la condanna alle spese di giudizio. L'appellante ha presentato diverse memorie illustrative,
l'ultima delle quali depositata in data 13/10/2025, con le quali ripropone sempre le medesime motivazioni, oltre a depositare documentazione normativa.
Il Comune, appellato, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il
06/07/2024, insta per il rigetto dell'appello, in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso, ex art.18, 1 comma lett. c-d-e del d.lgs. n.546/92, in quanto non pertinente al caso di specie ed addirittura incomprensibile e generico, insistendo per la legittimità del proprio operato e dell'accertamento ed esponendo nel merito le proprie argomentazioni contrarie. Pertanto, riportandosi alla sentenza impugnata, chiede anche la vittoria delle spese di giudizio.
Con Ordinanza del 17/03/2025, depositata in data 28/03/2025, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata. All'odierna udienza pubblica, riveniente da ultimo dal rinvio dell'udienza del 20/10/2025, presenti in remoto (UAD) il Ricorrente_1 e il difensore del Comune, che si riportano alle argomentazioni e conclusioni dei propri atti processuali, la causa viene decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato, in virtù delle seguenti motivazioni.
La Corte, condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure, osserva che:
1) Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso da parte del
Comune in quanto, anche se i motivi del ricorso risultano imprecisi e non pertinenti,
3 risulta comunque l'oggetto nei suoi elementi principali;
infatti, il Comune resistente ha potuto formulare controdeduzioni sui motivi del ricorso.
2) Con riferimento al primo motivo, ai fini del riconoscimento del diritto alla riduzione dell'imposta, è necessario che il proprietario dell'immobile documenti attraverso perizia a sue spese o attesti attraverso dichiarazione sostitutiva, con allegata documentazione,
l'insussistenza del requisito concernente la “inagibilità/inabitabilità” dell'immobile (Cfr.:
Cass. n.4182/2019; C.G.T. 2^ gr. Lombardia, sez.8, sent. n.2804/2024). Sulla base di tale premessa, rilevato che l'appellante non ha fornito, in relazione al mancato pagamento IMU anno di imposta 2017, alcuna prova in merito al deposito presso l'ente comunale né della dichiarazione IMU né della perizia ovvero della dichiarazione sostitutiva, già prevista dall'art. 8 comma 1 D.Lgs. n. 504/1992 e richiamata nel successivo art.13, comma 3, lettera b), del D.L. n. 201/2011 attestante lo stato di inagibilità/inabitabilità ovvero di mancato utilizzo degli immobili oggetto di accertamento, non può in alcun modo essergli riconosciuto il diritto alla riduzione dell'imposta per il periodo in contestazione.
Peraltro, dalla documentazione dell'acquedotto prodotta in giudizio dallo stesso appellante emerge che all'immobile in questione solo nel 2020 c'è stata la sostituzione del sifone e di parte dell'allaccio di fognatura al servizio, in epoca successiva all'anno di imposta 2017, che risultava, quindi, agibile e abitabile, tanto da essere concesso dal contribuente, in comodato gratuito, al fratello per uso vacanze per i mesi di luglio e agosto degli anni 2019/2020/2021. 3) Con riferimento al secondo motivo, la Corte non rileva motivi di nullità della sentenza impugnata in quanto legittimamente il giudizio è stato affidato al giudice unico e non al
Collegio, in base alla normativa vigente e alle disposizioni organizzative interne. 4) Con riferimento ai motivi terzo, quarto e quinto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile trattandosi di eccezioni sollevate per la prima volta in questa fase di giudizio in violazione del divieto di ius novorum, ai sensi dell'art.57 del d.lgs. n.546/92.
Comunque, nel merito, il contribuente non ha fornito adeguata prova per l'anno 2017 per quanto concerne l'affermata pertinenza dell'immobile accertato all'abitazione principale e né per diverso e altro soggetto passivo ai fini IMU, che si ribadisce essere in genere il
4 titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento e non il comodatario, come nel caso in esame. Per l'illegittimità degli atti impositivi per straripamento dei poteri dell'organo emittente tale eccezione è generica, non specifica e chiara, anche non rilevante e pertinente con riferimento all'oggetto del processo. Alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado di giudizio segue la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez.3, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza di primo grado. Condanna il Ricorrente_1, appellante, alle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore del Comune di Noicattaro, che liquida in complessive €. 300,00, oltre oneri accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Bari, in camera di consiglio, in data 22/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
5
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LI EN, Presidente ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Relatore MORGESE NICOLA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1222/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Noicattaro - Via Pietro Nenni N. 11 70016 Noicattaro BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1940/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 8 e pubblicata il 15/11/2023
1 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2134524 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 466/2025 depositato il 24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti. Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 52 D.Lgs. n.546 del 1992, il Ricorrente_1, in proprio, ha proposto appello dianzi alla Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado della Puglia, per l'annullamento e la riforma della sentenza n.1940/8/2023, depositata il 15/11/2023, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di 1 grado di Bari, Sez.8, in composizione con giudice monocratico, ha rigettato il ricorso, con condanna alle spese di giudizio, perché infondato sia per l'eccezione di infondatezza della pretesa tributaria per inagibilità dell'immobile, in quanto non provata e non risultava inviata specifica comunicazione al
Comune, che di decadenza dell'attività di accertamento, proposto dal ricorrente nei confronti del Comune di Noicattaro, al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 2134524/2017, in giacenza dal 15/11/2022 e ritirato il 24/11/2022, dell'importo di €. 1.492,00 relativo a IMU per l'anno 2017 per omesso pagamento della
Indirizzo_1predetta imposta su fabbricati di sua proprietà siti in detto Comune, alla angolo Indirizzo_2.
In particolare, parte appellante impugna la suindicata sentenza perché errata ed illegittima, proponendo i seguenti motivi di appello: 1) omesso esame dell'inagibilità delle unità immobiliari oggetto di accertamento, con riduzione al 50%, come da attestazione dell'acquedotto pugliese prot. n.67760U del 26-10-2020, relativa alla sostituzione del sifone e di parte dell'allaccio di fognatura al servizio dell'immobile; 2) nullità della sentenza in quanto emessa dal giudice unico anziché dall'organo collegiale;
3) nullità degli atti impositivi comunali per straripamento di potere dell'organo emittente per illegittimità del d.lgs. n.267/2000 in quanto pubblicato oltre l'anno, come disposto dall'art. 2 31 della legge delega n.265/1999; 4) massima riduzione per erroneo calcolo dei valori immobiliari, in quanto l'immobile accertato è una pertinenza dell'abitazione principale;
5) non soggetto passivo dell'imposta poiché possessore dell'immobile era il fratello, come da contratto di comodato del 26/05/2019 e registrato il 04/06/2019. L'appellante chiede, previa sospensiva dell'esecuzione della sentenza, di dichiarare la nullità della sentenza impugnata e di riconoscere non dovuta l'imposta per l'inagibilità dell'immobile e la condanna alle spese di giudizio. L'appellante ha presentato diverse memorie illustrative,
l'ultima delle quali depositata in data 13/10/2025, con le quali ripropone sempre le medesime motivazioni, oltre a depositare documentazione normativa.
Il Comune, appellato, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il
06/07/2024, insta per il rigetto dell'appello, in via preliminare per l'inammissibilità del ricorso, ex art.18, 1 comma lett. c-d-e del d.lgs. n.546/92, in quanto non pertinente al caso di specie ed addirittura incomprensibile e generico, insistendo per la legittimità del proprio operato e dell'accertamento ed esponendo nel merito le proprie argomentazioni contrarie. Pertanto, riportandosi alla sentenza impugnata, chiede anche la vittoria delle spese di giudizio.
Con Ordinanza del 17/03/2025, depositata in data 28/03/2025, la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata. All'odierna udienza pubblica, riveniente da ultimo dal rinvio dell'udienza del 20/10/2025, presenti in remoto (UAD) il Ricorrente_1 e il difensore del Comune, che si riportano alle argomentazioni e conclusioni dei propri atti processuali, la causa viene decisa in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato, in virtù delle seguenti motivazioni.
La Corte, condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure, osserva che:
1) Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso da parte del
Comune in quanto, anche se i motivi del ricorso risultano imprecisi e non pertinenti,
3 risulta comunque l'oggetto nei suoi elementi principali;
infatti, il Comune resistente ha potuto formulare controdeduzioni sui motivi del ricorso.
2) Con riferimento al primo motivo, ai fini del riconoscimento del diritto alla riduzione dell'imposta, è necessario che il proprietario dell'immobile documenti attraverso perizia a sue spese o attesti attraverso dichiarazione sostitutiva, con allegata documentazione,
l'insussistenza del requisito concernente la “inagibilità/inabitabilità” dell'immobile (Cfr.:
Cass. n.4182/2019; C.G.T. 2^ gr. Lombardia, sez.8, sent. n.2804/2024). Sulla base di tale premessa, rilevato che l'appellante non ha fornito, in relazione al mancato pagamento IMU anno di imposta 2017, alcuna prova in merito al deposito presso l'ente comunale né della dichiarazione IMU né della perizia ovvero della dichiarazione sostitutiva, già prevista dall'art. 8 comma 1 D.Lgs. n. 504/1992 e richiamata nel successivo art.13, comma 3, lettera b), del D.L. n. 201/2011 attestante lo stato di inagibilità/inabitabilità ovvero di mancato utilizzo degli immobili oggetto di accertamento, non può in alcun modo essergli riconosciuto il diritto alla riduzione dell'imposta per il periodo in contestazione.
Peraltro, dalla documentazione dell'acquedotto prodotta in giudizio dallo stesso appellante emerge che all'immobile in questione solo nel 2020 c'è stata la sostituzione del sifone e di parte dell'allaccio di fognatura al servizio, in epoca successiva all'anno di imposta 2017, che risultava, quindi, agibile e abitabile, tanto da essere concesso dal contribuente, in comodato gratuito, al fratello per uso vacanze per i mesi di luglio e agosto degli anni 2019/2020/2021. 3) Con riferimento al secondo motivo, la Corte non rileva motivi di nullità della sentenza impugnata in quanto legittimamente il giudizio è stato affidato al giudice unico e non al
Collegio, in base alla normativa vigente e alle disposizioni organizzative interne. 4) Con riferimento ai motivi terzo, quarto e quinto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile trattandosi di eccezioni sollevate per la prima volta in questa fase di giudizio in violazione del divieto di ius novorum, ai sensi dell'art.57 del d.lgs. n.546/92.
Comunque, nel merito, il contribuente non ha fornito adeguata prova per l'anno 2017 per quanto concerne l'affermata pertinenza dell'immobile accertato all'abitazione principale e né per diverso e altro soggetto passivo ai fini IMU, che si ribadisce essere in genere il
4 titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento e non il comodatario, come nel caso in esame. Per l'illegittimità degli atti impositivi per straripamento dei poteri dell'organo emittente tale eccezione è generica, non specifica e chiara, anche non rilevante e pertinente con riferimento all'oggetto del processo. Alla luce delle suesposte considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello.
Le spese di lite del presente grado di giudizio segue la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sez.3, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza di primo grado. Condanna il Ricorrente_1, appellante, alle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore del Comune di Noicattaro, che liquida in complessive €. 300,00, oltre oneri accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Bari, in camera di consiglio, in data 22/12/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Abbattiscianni dott. Vincenzo Miccolis
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