CASS
Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/09/2025, n. 30178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30178 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
1 In nome del Popolo Italiano QUINTA SEZIONE PENALE Composta da OS NA - Presidente - Sent. n. sez. 578/2025 IC TT TA AR UP - 08/05/2025 IZ SI R.G.N. 8238/2025 IO NI - Relatore - SC IN ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di L'aquila nel procedimento a carico di: FE EN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/01/2025 del Tribunale di Avezzano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO NI;
lette: la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Ferdinando Lignola, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano;
la memoria di replica presentata dall’avvocato Mario Stefano Guanciale che, nell’interesse di EN FE, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato;
1. Con sentenza del 7 gennaio 2025 il Tribunale di Avezzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RG ER, per mancanza di querela, per il delitto aggravato di furto di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di appello dell’Aquila ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con il quale ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione: il delitto in contestazione sarebbe procedibile d’ufficio Penale Sent. Sez. 5 Num. 30178 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 08/05/2025 2 poiché è stata contestata l’aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, dato che nell’editto accusatorio si è fatta espressa menzione dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., della commissione del fatto mediante l’allacciamento diretto alla rete di distribuzione dell’energia elettriva e dell’«aggravante di aver commesso il fatto sulla rete pubblica di energia»; tanto più che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto adeguatamente contestata in fatto l’aggravante della sottrazione di beni destinati a pubblico servizio «ove venga addebitata in imputazione la condotta di furto di energia elettrica posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione» (cfr. Sez. 5 n. 14890 del 14 marzo 2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01; Sez. 5., n. 35873 del 23 maggio 2024, Centamore, Rv. 286943 - 01). 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto l’accoglimento del ricorso, in ragione della rituale contestazione dell’aggravante in discorso;
ed ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano, atteso che – alla stregua del disposto dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114 (in vigore dal 25 agosto 2024) – il ricorso per cassazione è l’unico rimedio esperibile dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen., quale quello in contestazione. L’avvocato Mario Stefano Guanciale, nell’interesse di EN FE, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso perché risulterebbe depositato presso la cancelleria della Corte di appello di L’Aquila il 5 febbraio 2025 «in ossequio a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31», disposizione transitoria non più applicabile in tale data a seguito dell’emanazione della nuova regolamentazione per il deposito degli atti;
ragion per cui il ricorso avrebbe dovuto essere depositato nella cancelleria del Tribunale di Avezzano ai sensi dell’art. 582 cod. proc. pen. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti. 1. In primo luogo non può essere accolta l’eccezione con cui la difesa ha dedotto l’irritualità del ricorso. A seguito delle modifiche della disciplina delle modalità del deposito degli atti, ivi comprese le impugnazioni, dettate dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il Legislatore ha posto una specifica disciplina transitoria, nell’attesa dell’entrata a regime dei nuovi moduli operativi (ossia della presentazione soltanto telematica), per le impugnazioni del procuratore generale distrettuale. E ciò in ragione dell’abrogazione dell’art. 583 cod. proc. pen. che ne consentiva la presentazione mediante spedizione. In particolare, l’art. 10 comma 1, decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, rubricato Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello, ha previsto che, «sino al 3 quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello p[ossa] depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato». Il regolamento previsto dall'art. 87, commi 1 e 3, d. lgs. n. 150 del 2022 era stato già emanato con decreto del Ministero della Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 (pubblicato il 30 dicembre 2023, n. 303). L’art. 3 di esso è stato sostituito dall’art. 1 del decreto del Ministero della Giustizia del 27 dicembre 2024, n. 206, reca Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime;
la disposizione, entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, ossia il 30 dicembre 2024, è quella che qui rileva ratione temporis. Con essa si è previsto: «il deposito di atti […] da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni […] esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale», anche presso la Corte di appello «a decorrere dal 1° gennaio 2027» (comma 5); e sino al 31 dicembre 2026, per i medesimi soggetti, «il deposito di atti […] anche con modalità telematiche» («previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia (comma 7, che quanto al termine richiama il precedente comma 6), cosi consentendo fino a quest’ultima il deposito secondo la disciplina posta dall’art. 10 comma 1, d. lgs. n. 31 del 2024, di cui si è avvalso il Procuratore distrettuale. 2. Ai sensi dell’art. 624, comma 3, cod. pen (nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022) pet il delitto di furto si procede d’ufficio, per quel che qui rileva «se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede)», ossia anche nel caso in cui essodia commesso su cose destinate a pubblico servizio. Al riguardo, il Collegio condivide – e intende ribadire – l’esegesi già espressa, argomentando sulla scorta di Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 – 01, da Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 – 01 (cfr. pure, tra le altre, Sez. 5, n. 17532/2024, cit.), secondo cui: - la circostanza aggravante dell'essere il bene, oggetto di furto, destinato a pubblico servizio, è «connotata da componenti di natura valutativa», non potendo considerarsi «autoevidente»; - essa, tuttavia, è «idoneamente contestata quando si faccia ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano una univoca esemplificazione», potendosi «concludere per la idoneità, accanto alla contestazione formale della aggravante, di un tipo di contestazione non formale, seppur doverosamente indicativa della finalità in gioco: e cioè quella di rendere 4 manifesto all'imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa» (Sez. 5, n. 14890/2024, cit.). Nel caso in esame, per quel che qui interessa, con l’editto accusatorio è stato ascritto all’imputato il «delitto previsto e punito dagli artt. [...] 99, co. 4, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 e 61 n. 7 c.p., perché […], al fine di trarre profitto, effettuava un all’acciamento diretto alla rete di distribuzione dell’Energia Elettrica, relativa agli immobili» de quibus, «così impossessandosi di una quantità di energia elettrica corrispondente a 292.844 Kw pari a 87.853,00 circa, sottraendola alla società ENEL S.p.A. […] Con l’aggravante di aver commesso il fatto sulla rete pubblica di energia». Dunque, al di là della menzione dell’art. 625, comma 1, n. 7 (che contempla anche l’aggravante, che non determina la procedibilità d’ufficio, dell’esposizione alla pubblica fede), la contestazione – dopo aver descritto il fatto, dando conto della sua commissione, nella prospettazione accusatoria,medeiante un allaccio fraudolento alla rete di distribuzione, ha esplicamente fatto riferimento – nel descrivere l’aggravante che qui interessa – alla commissione di esso sulla rete pubblica dell’energia, così richiamando adeguatamente la destinazione a utilità pubblica di essa. Dunque, il ricorso del Pubblico ministero deve essere accolto e, come correttamente rassegnato dal Procuratore generele, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano. Così deciso il 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IO NI OS NA
udita la relazione svolta dal Consigliere IO NI;
lette: la requisitoria scritta presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Ferdinando Lignola, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano;
la memoria di replica presentata dall’avvocato Mario Stefano Guanciale che, nell’interesse di EN FE, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o rigettato;
1. Con sentenza del 7 gennaio 2025 il Tribunale di Avezzano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di RG ER, per mancanza di querela, per il delitto aggravato di furto di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza il Procuratore Generale presso la Corte di appello dell’Aquila ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito esposto nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.) con il quale ha denunciato la violazione della legge penale e il vizio di motivazione: il delitto in contestazione sarebbe procedibile d’ufficio Penale Sent. Sez. 5 Num. 30178 Anno 2025 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 08/05/2025 2 poiché è stata contestata l’aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblico servizio, dato che nell’editto accusatorio si è fatta espressa menzione dell’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., della commissione del fatto mediante l’allacciamento diretto alla rete di distribuzione dell’energia elettriva e dell’«aggravante di aver commesso il fatto sulla rete pubblica di energia»; tanto più che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto adeguatamente contestata in fatto l’aggravante della sottrazione di beni destinati a pubblico servizio «ove venga addebitata in imputazione la condotta di furto di energia elettrica posta in essere mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione» (cfr. Sez. 5 n. 14890 del 14 marzo 2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 01; Sez. 5., n. 35873 del 23 maggio 2024, Centamore, Rv. 286943 - 01). 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha chiesto l’accoglimento del ricorso, in ragione della rituale contestazione dell’aggravante in discorso;
ed ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano, atteso che – alla stregua del disposto dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114 (in vigore dal 25 agosto 2024) – il ricorso per cassazione è l’unico rimedio esperibile dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per i reati di cui all’articolo 550, commi 1 e 2 cod. proc. pen., quale quello in contestazione. L’avvocato Mario Stefano Guanciale, nell’interesse di EN FE, ha chiesto di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso perché risulterebbe depositato presso la cancelleria della Corte di appello di L’Aquila il 5 febbraio 2025 «in ossequio a quanto previsto dall’art. 10 comma 1 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31», disposizione transitoria non più applicabile in tale data a seguito dell’emanazione della nuova regolamentazione per il deposito degli atti;
ragion per cui il ricorso avrebbe dovuto essere depositato nella cancelleria del Tribunale di Avezzano ai sensi dell’art. 582 cod. proc. pen. Il ricorso è fondato, nei termini di seguito chiariti. 1. In primo luogo non può essere accolta l’eccezione con cui la difesa ha dedotto l’irritualità del ricorso. A seguito delle modifiche della disciplina delle modalità del deposito degli atti, ivi comprese le impugnazioni, dettate dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il Legislatore ha posto una specifica disciplina transitoria, nell’attesa dell’entrata a regime dei nuovi moduli operativi (ossia della presentazione soltanto telematica), per le impugnazioni del procuratore generale distrettuale. E ciò in ragione dell’abrogazione dell’art. 583 cod. proc. pen. che ne consentiva la presentazione mediante spedizione. In particolare, l’art. 10 comma 1, decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, rubricato Disposizioni transitorie in materia di presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello, ha previsto che, «sino al 3 quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo, il procuratore generale presso la corte di appello p[ossa] depositare l'atto di impugnazione nella cancelleria della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato». Il regolamento previsto dall'art. 87, commi 1 e 3, d. lgs. n. 150 del 2022 era stato già emanato con decreto del Ministero della Giustizia 29 dicembre 2023, n. 217 (pubblicato il 30 dicembre 2023, n. 303). L’art. 3 di esso è stato sostituito dall’art. 1 del decreto del Ministero della Giustizia del 27 dicembre 2024, n. 206, reca Disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito. Termini di transizione al nuovo regime;
la disposizione, entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione, ossia il 30 dicembre 2024, è quella che qui rileva ratione temporis. Con essa si è previsto: «il deposito di atti […] da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni […] esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale», anche presso la Corte di appello «a decorrere dal 1° gennaio 2027» (comma 5); e sino al 31 dicembre 2026, per i medesimi soggetti, «il deposito di atti […] anche con modalità telematiche» («previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell'innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia (comma 7, che quanto al termine richiama il precedente comma 6), cosi consentendo fino a quest’ultima il deposito secondo la disciplina posta dall’art. 10 comma 1, d. lgs. n. 31 del 2024, di cui si è avvalso il Procuratore distrettuale. 2. Ai sensi dell’art. 624, comma 3, cod. pen (nel testo modificato dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150 del 2022) pet il delitto di furto si procede d’ufficio, per quel che qui rileva «se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede)», ossia anche nel caso in cui essodia commesso su cose destinate a pubblico servizio. Al riguardo, il Collegio condivide – e intende ribadire – l’esegesi già espressa, argomentando sulla scorta di Sez. U, n. 24906 del 18/04/2019, Sorge, Rv. 275436 – 01, da Sez. 5, n. 14890 del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 – 01 (cfr. pure, tra le altre, Sez. 5, n. 17532/2024, cit.), secondo cui: - la circostanza aggravante dell'essere il bene, oggetto di furto, destinato a pubblico servizio, è «connotata da componenti di natura valutativa», non potendo considerarsi «autoevidente»; - essa, tuttavia, è «idoneamente contestata quando si faccia ricorso a perifrasi che, di quella destinazione, siano una univoca esemplificazione», potendosi «concludere per la idoneità, accanto alla contestazione formale della aggravante, di un tipo di contestazione non formale, seppur doverosamente indicativa della finalità in gioco: e cioè quella di rendere 4 manifesto all'imputato che dovrà difendersi dalla accusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della intera collettività e diretto a vantaggio della stessa» (Sez. 5, n. 14890/2024, cit.). Nel caso in esame, per quel che qui interessa, con l’editto accusatorio è stato ascritto all’imputato il «delitto previsto e punito dagli artt. [...] 99, co. 4, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 e 61 n. 7 c.p., perché […], al fine di trarre profitto, effettuava un all’acciamento diretto alla rete di distribuzione dell’Energia Elettrica, relativa agli immobili» de quibus, «così impossessandosi di una quantità di energia elettrica corrispondente a 292.844 Kw pari a 87.853,00 circa, sottraendola alla società ENEL S.p.A. […] Con l’aggravante di aver commesso il fatto sulla rete pubblica di energia». Dunque, al di là della menzione dell’art. 625, comma 1, n. 7 (che contempla anche l’aggravante, che non determina la procedibilità d’ufficio, dell’esposizione alla pubblica fede), la contestazione – dopo aver descritto il fatto, dando conto della sua commissione, nella prospettazione accusatoria,medeiante un allaccio fraudolento alla rete di distribuzione, ha esplicamente fatto riferimento – nel descrivere l’aggravante che qui interessa – alla commissione di esso sulla rete pubblica dell’energia, così richiamando adeguatamente la destinazione a utilità pubblica di essa. Dunque, il ricorso del Pubblico ministero deve essere accolto e, come correttamente rassegnato dal Procuratore generele, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Avezzano. Così deciso il 08/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IO NI OS NA