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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 6537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6537 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore
Dr.ssa Giuseppa D'Inverno Consigliere
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 30/05/2023, contraddistinta dal n. 5586/2023, iscritto al n. 2908/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.22 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Annunziata (c.f. C.F._1
); C.F._2
Appellante
E
in persona del rappresentante legale p.t., con sede in MA, Lungotevere Controparte_1
Flaminio 18, (codice fiscale e numero iscrizione registro IM di MA ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Stanizzi (c.f. ); C.F._3
Appellata – Appellante incidentale
NONCHÉ
(già , in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_2 Controparte_3 in Torino, alla Piazza San Carlo, n. 156 (c.f. e n. d'iscrizione nel Registro delle IM di Torino
); P.IVA_2
Appellata contumace
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.07.2020 conveniva in giudizio la Parte_1 ed l' dinanzi al Tribunale di Napoli, per far Controparte_1 Controparte_4 dichiarare la nullità della fideiussione da lui rilasciata in favore di quest'ultima, per violazione della normativa antitrust. In via subordinata, l'attore chiedeva di dichiarare la nullità parziale delle clausole indicate nella citazione, accertando la decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria in applicazione dell'art. 1957 c.c., con richiesta di cancellazione del suo nominativo dalla Centrale dei Rischi della CA d'TA.
A fondamento della domanda l'attore esponeva:
- che la società (già aveva intrattenuto Controparte_5 Controparte_6 diversi rapporti di conto corrente con fin dal 1996; CP_3
- che in data 28.02.1996 egli aveva prestato fideiussione omnibus per l'importo di lire 100.000.000 dovuto dalla limite successivamente aumentato fino alla concorrenza dell'importo Controparte_5 massimo di lire 700.000.000;
- che la fideiussione era stata sottoscritta mediante l'utilizzo di un modulo negoziale corrispondente allo schema predisposto dall'ABI, contenente le clausole n. 2), 6) ed 8), oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005 della CA di TA;
- che in data 04.03.2004 l' comunicava a e al la Controparte_4 Controparte_5 Pt_1 decisione di recedere dal contratto di conto corrente, con conseguente perdita del beneficio del termine di esigibilità da parte della suddetta società;
- che l' cedeva alla i crediti derivanti dal rapporto di Controparte_4 Controparte_1 conto corrente intrattenuto con la Controparte_5
Ciò precisato, l'attore invocava la nullità totale e, in subordine, la nullità parziale della garanzia, asserendo che il rapporto fideiussorio riproducesse pedissequamente le clausole censurate dal provvedimento 55/2005 della CA d'TA. Parte attrice precisava, inoltre, che, a fronte della mancata deroga dell'art. 1957 c.c., la garanzia era da ritenersi priva d'effetto in quanto, nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale, l'istituto di credito non aveva avviato alcuna iniziativa giudiziaria per il recupero del credito nei confronti del debitore principale.
Si costituiva in giudizio la divenuta esclusiva titolare del credito già vantato Controparte_1 da (che invece restava contumace), la quale deduceva l'incompetenza della Controparte_4
Sezione Specializzata, il difetto di legittimazione attiva del , nonché di legittimazione passiva Pt_1 della oltre a chiedere l'integrale rigetto domanda in quanto infondata. Controparte_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli osservava che ai sensi dell'art 33 L. n. 287/1990 sia le azioni follow on sia quelle stand alone (per le quali, a differenza delle follow on, non sussiste un previo accertamento della violazione della concorrenza da parte dell' ) rientravano nella CP_7 competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa. Il Tribunale, inoltre, rigettava l'eccezione dedotta dalla relativa alla sua presunta mancanza di Controparte_1 legittimazione passiva, sostenendo che, in quanto cessionaria del credito, la convenuta era
2 comunque legittimata a stare in giudizio, atteso che ai sensi degli artt. 1263 c.c., 58, co. 3^ T.U.B. e 4 L n. 130/1999, insieme al credito si erano trasferite tutte le garanzie, tra cui anche la fideiussione.
Nel merito, il Giudice di prime cure rigettava la domanda di nullità totale, evidenziando che il non aveva dato prova dell'essenzialità delle clausole vietate, in quanto non era stato Pt_1 dimostrato che in assenza di esse i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione. Ugualmente, il Tribunale rigettava la domanda di nullità parziale sostenendo che il provvedimento n. 55/2005 della CA d'TA, nel caso di specie, non costituiva prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, dato che la stipulazione fideiussoria era anteriore al 2002 e, dunque, relativa ad un periodo in cui nessuna indagine era stata svolta dall'Autorità Garante;
né a parere del Giudicante il avrebbe dato prova aliunde della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte della Pt_1 stipulazione fideiussoria.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato in Parte_1 data 21.06.2023, per le seguenti ragioni.
I. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata l'intesa anticoncorrenziale, sostenendo che per i contratti di fideiussione precedenti al 2002 il provvedimento della CA d'TA n. 55 del 02.05.2005 non può costituire prova privilegiata e che, in ogni caso, non era dimostrata l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale sulla base dei documenti depositati dall'attore.
II. Con il secondo motivo di appello il si duole del rigetto della domanda di declaratoria Pt_1 di nullità totale della fideiussione, evidenziando che l'essenzialità delle clausole nulle avrebbe comportato la caducazione dell'intero contratto attesa la loro rilevanza per la CA, poiché in loro assenza la garanzia indennitaria sarebbe venuta meno.
III. L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità parziale per carenza di prova e la domanda di decadenza ex art 1957 c.c. dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale.
IV. Con il quarto motivo di impugnazione il ha lamentato l'omessa, errata, insufficiente Pt_1
e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che dal rigetto della declaratoria di nullità derivasse il rigetto della domanda di condanna della convenuta alla cancellazione del proprio nominativo dalla C.R.I. e dal Sistema di Informazione Creditizia Privato (C.R.I.F.).
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“A. IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare, per tutti i motivi superiormente esposti, la nullità assoluta del contratto di fideiussione omnibus del 28.2.1996 per l'importo iniziale di L. 100.000.000 (successivamente aumentato) rilasciata dal Signor in favore di Parte_1
(ora ) a garanzia delle obbligazioni della Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
(doc.2 sub doc.5) e, per l'effetto, dichiarare decaduta dal diritto di agire nei confronti del dott.
in qualità di fideiussore della fallita con conseguente liberazione Parte_1 Controparte_5 da ogni vincolo e/o impegno assunto con la fideiussione ad essa prestata;
3 B. IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus del 28.2.1996 per l'importo iniziale di L. 100.000.000 (successivamente aumentato) rilasciata dal Signor in favore di (ora Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
a garanzia delle obbligazioni della relativamente alle clausole n. 2 - 6 -8
[...] Controparte_5
(doc.2 sub doc.5) e, per l'effetto, dichiarare ex art. 1957 c.c. (ora Controparte_3 [...]
e la cessionaria decadute dal diritto di agire nei confronti del CP_4 Controparte_1 dott. (in qualità di fideiussore della fallita per non avere il Parte_1 Controparte_5 creditore proposto entro sei mesi le sue istanze contro la debitrice principale, con conseguente liberazione da ogni vincolo e/o impegno assunto con la fideiussione ad essa prestata;
C. IN OGNI CASO , riservata ogni ulteriore azione per il risarcimento del danno, ordinare alle convenute (ora e in persona dei rispettivi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 legali rappresentanti p.t. e ciascuna per quanto di sua spettanza, la cancellazione (con effetto retroattivo sin dalla stipulazione del contratto ovvero, in via subordinata, sin dalla intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.) dalla Centrale Rischi Interbancaria della CA d'TA e dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) del nominativo del fideiussore dott.
quale garante della per i rapporti bancari intercorsi tra Parte_1 Controparte_5 quest'ultima e la - ora - (doc.2 sub docc.4, 4 bis e 12) ; Controparte_3 Controparte_4
D. condannare le Banche convenute, in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa per il doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario del 15%, cassa avvocati ed iva con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Si è costituito in giudizio la che, oltre a riportarsi a tutte le difese articolate Controparte_1 in primo grado, ha formulato appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
I. omessa pronuncia sul difetto di legittimazione attiva di il quale, non Parte_1 essendo consumatore, non sarebbe destinatario della normativa antitrust;
II. errata affermazione della legittimazione passiva, trascurando che alle cessioni di credito in blocco non si applica il comma 5^ dell'art 58 del T.U.B., che riguarderebbe le operazioni di cessione del contratto e non del solo credito;
III. errata qualificazione del contratto come fideiussione omnibus e non come contratto autonomo di garanzia.
L'appellante incidentale ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni:
“§ Per i motivi tutti esposti in narrativa, rigettare integralmente l'avversa impugnazione e tutte le domande con essa formulate, sia in via principale che subordinata, dal Sig. e, Parte_1 per l'effetto confermare la sentenza di primo grado nelle parti ex adverso impugnate;
§ Voglia, altresì, l'On.le Corte, in accoglimento dei motivi di appello incidentale formulati dalla scrivente difesa:
-accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. a proporre la Parte_1 presente azione e per l'effetto rigettare integralmente le domande tutte dallo stesso proposte nonché l'avversa impugnazione;
4 -accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e per l'effetto Controparte_1 rigettare tutte le domande nei confronti della stessa formulate dal sig. ; Parte_1
-In ogni caso accertata e dichiarata la natura di contratto autonomo di garanzia del contratto sottoscritto dal sig. , dichiarare inammissibili e/o rigettare, tutte le domande Parte_1 formulate dal sig. e dallo stesso reiterate con atto di appello”. Pt_1
All'udienza di discussione del 25.11.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni e la Corte ha introitato la causa a sentenza.
Ciò detto, l'appello è infondato e va rigettato.
Al riguardo, va precisato che, nell'ottobre del 2002, l'ABI predispose uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, che - prima della diffusione tra gli istituti di credito - fu comunicato alla CA d'TA (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza tra gli Istituti di Credito) che, nel novembre 2003, avviò un'istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità dello schema con la disciplina dettata in materia di intese restrittive della concorrenza. All'esito dell'istruttoria, la CA di TA, con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, accertò che “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
Si trattava, in particolare delle seguenti clausole:
- la cd. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo (art. 2);
- la cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., in forza della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato (art. 6);
- la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate (art. 8).
Sul problema della natura della tutela riconoscibile a colui che abbia stipulato il contratto di fideiussione “a valle” e delle conseguenze in termini di nullità totale o parziale del contratto, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle
5 dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Corte di Cassazione, sentenza n. 41994/2021).
In altri termini in presenza di un illecito anticoncorrenziale la forma di tutela più adeguata a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, ma che consente di mantenere in vita la garanzia fideiussoria in applicazione del principio generale di «conservazione» del negozio, è la nullità parziale, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
Tale forma di nullità si riflette automaticamente sui contratti che sono applicazione dell'intesa anticoncorrenziale, la quale risulti accertata o con provvedimento amministrativo dell'autorità garante o provata dalla parte che ne ha interesse.
Al riguardo, si suole distinguere tra azioni c.d. follow on ed azioni c.d. stand alone, laddove mentre le prime si poggiano su una decisione esistente che abbia accertato in via definitiva l'illecito antitrust, che nel caso di specie è rappresentato dal provvedimento della CA d'TA n. 55/2005, le azioni c.d. stand alone sono avviate autonomamente e, pertanto, non agganciandosi a nessun accertamento dell'Autorità, richiedono la prova dell'intesa anticoncorrenziale. Per cui, solo per le prime il provvedimento della CA d'TA funge da prova privilegiata, esonerando l'attore dall'onere di dimostrare la conclusione di un'intesa concorrenziale a monte del rapporto di garanzia.
Infatti, come osservato da questa Corte in diverse pronunce già intervenute sul punto, la prova dell'intesa anticoncorrenziale deve essere senz'altro fornita dall'attore, secondo i normali principi di ripartizione dell'onere probatorio, e può fondarsi sul provvedimento della CA d'TA n. 55 solo per il periodo dall'ottobre 2002 (momento nel quale venne predisposto il modulo ABI) al maggio 2005 o, al più, per il periodo immediatamente successivo all'adozione del provvedimento.
Nel caso di specie, si controverte su una fideiussione sottoscritta in data il 28 febbraio 1996, dunque, risalente a data anteriore non soltanto al provvedimento n. 55/2005 ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla CA d'TA in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2002.
In mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990.
Fatta questa premessa, dalla documentazione depositata emerge che il ha prodotto agli atti Pt_1 del giudizio ulteriori 4 (quattro) distinte garanzie omnibus da lui rilasciate nel medesimo periodo in favore di altri Istituti di Credito ed avverso le quali il deducente ha parimenti esperito azione di nullità innanzi all'intestata Autorità, nonché ulteriori 47 (quarantasette) distinte garanzie omnibus rilasciate da soggetti terzi tutte anteriori al 2005 ed il cui testo è del tutto identico a quello per cui è causa (docc.16 -21 allegati alle memorie ex art.183 co. 6° n. 1 e 2 c.p.c.).
Senonché, anche a fronte di tale documentazione non risulta provata la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale già il 28.02.1996 vi era nel settore creditizio
6 la generalizzata applicazione dello schema contrattuale contenente le clausole vietate. Ed invero, le fideiussioni omnibus versate in atti dall'attore non sono idonee a comprovare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale alla data della stipulazione delle fideiussioni de quibus in quanto prodotte in numero limitato e tale da non provare l'esistenza dell'intesa illecita tra tutte le banche sull'intero territorio nazionale.
Laddove, come nel caso di specie, la prestazione della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della CA d'TA, non può prescindersi dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, non costituendo il citato provvedimento dell'autorità amministrativa prova privilegiata.
Pertanto, l'appello dev'essere rigettato, con conseguente assorbimento degli altri motivi di impugnazione, non avendo il fornito elementi utili a dimostrare che la fideiussione Pt_1 controversa sia contratto a valle di un'intesa anticoncorrenziale a monte convenuta tra le banche e cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello da lui sottoscritto.
Il rigetto dell'appello rende irrilevante valutare l'appello incidentale in quanto con esso la parte ha chiesto di accertare l'esistenza di ulteriori motivi di rigetto della domanda.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminato
- in complessivi Euro 5.800,00 per compensi , oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, il 30/05/2023, contraddistinta dal n. 5586/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese del Controparte_1 secondo grado di giudizio che liquida in € 5.800,00 per compensi ed € 870,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore
Dr.ssa Giuseppa D'Inverno Consigliere
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 30/05/2023, contraddistinta dal n. 5586/2023, iscritto al n. 2908/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
n.22 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Annunziata (c.f. C.F._1
); C.F._2
Appellante
E
in persona del rappresentante legale p.t., con sede in MA, Lungotevere Controparte_1
Flaminio 18, (codice fiscale e numero iscrizione registro IM di MA ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Stanizzi (c.f. ); C.F._3
Appellata – Appellante incidentale
NONCHÉ
(già , in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_2 Controparte_3 in Torino, alla Piazza San Carlo, n. 156 (c.f. e n. d'iscrizione nel Registro delle IM di Torino
); P.IVA_2
Appellata contumace
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 30.07.2020 conveniva in giudizio la Parte_1 ed l' dinanzi al Tribunale di Napoli, per far Controparte_1 Controparte_4 dichiarare la nullità della fideiussione da lui rilasciata in favore di quest'ultima, per violazione della normativa antitrust. In via subordinata, l'attore chiedeva di dichiarare la nullità parziale delle clausole indicate nella citazione, accertando la decadenza della banca dalla garanzia fideiussoria in applicazione dell'art. 1957 c.c., con richiesta di cancellazione del suo nominativo dalla Centrale dei Rischi della CA d'TA.
A fondamento della domanda l'attore esponeva:
- che la società (già aveva intrattenuto Controparte_5 Controparte_6 diversi rapporti di conto corrente con fin dal 1996; CP_3
- che in data 28.02.1996 egli aveva prestato fideiussione omnibus per l'importo di lire 100.000.000 dovuto dalla limite successivamente aumentato fino alla concorrenza dell'importo Controparte_5 massimo di lire 700.000.000;
- che la fideiussione era stata sottoscritta mediante l'utilizzo di un modulo negoziale corrispondente allo schema predisposto dall'ABI, contenente le clausole n. 2), 6) ed 8), oggetto di provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005 della CA di TA;
- che in data 04.03.2004 l' comunicava a e al la Controparte_4 Controparte_5 Pt_1 decisione di recedere dal contratto di conto corrente, con conseguente perdita del beneficio del termine di esigibilità da parte della suddetta società;
- che l' cedeva alla i crediti derivanti dal rapporto di Controparte_4 Controparte_1 conto corrente intrattenuto con la Controparte_5
Ciò precisato, l'attore invocava la nullità totale e, in subordine, la nullità parziale della garanzia, asserendo che il rapporto fideiussorio riproducesse pedissequamente le clausole censurate dal provvedimento 55/2005 della CA d'TA. Parte attrice precisava, inoltre, che, a fronte della mancata deroga dell'art. 1957 c.c., la garanzia era da ritenersi priva d'effetto in quanto, nei sei mesi successivi alla scadenza dell'obbligazione principale, l'istituto di credito non aveva avviato alcuna iniziativa giudiziaria per il recupero del credito nei confronti del debitore principale.
Si costituiva in giudizio la divenuta esclusiva titolare del credito già vantato Controparte_1 da (che invece restava contumace), la quale deduceva l'incompetenza della Controparte_4
Sezione Specializzata, il difetto di legittimazione attiva del , nonché di legittimazione passiva Pt_1 della oltre a chiedere l'integrale rigetto domanda in quanto infondata. Controparte_1
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Napoli osservava che ai sensi dell'art 33 L. n. 287/1990 sia le azioni follow on sia quelle stand alone (per le quali, a differenza delle follow on, non sussiste un previo accertamento della violazione della concorrenza da parte dell' ) rientravano nella CP_7 competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Impresa. Il Tribunale, inoltre, rigettava l'eccezione dedotta dalla relativa alla sua presunta mancanza di Controparte_1 legittimazione passiva, sostenendo che, in quanto cessionaria del credito, la convenuta era
2 comunque legittimata a stare in giudizio, atteso che ai sensi degli artt. 1263 c.c., 58, co. 3^ T.U.B. e 4 L n. 130/1999, insieme al credito si erano trasferite tutte le garanzie, tra cui anche la fideiussione.
Nel merito, il Giudice di prime cure rigettava la domanda di nullità totale, evidenziando che il non aveva dato prova dell'essenzialità delle clausole vietate, in quanto non era stato Pt_1 dimostrato che in assenza di esse i contraenti non avrebbero concluso il contratto di fideiussione. Ugualmente, il Tribunale rigettava la domanda di nullità parziale sostenendo che il provvedimento n. 55/2005 della CA d'TA, nel caso di specie, non costituiva prova privilegiata dell'intesa anticoncorrenziale, dato che la stipulazione fideiussoria era anteriore al 2002 e, dunque, relativa ad un periodo in cui nessuna indagine era stata svolta dall'Autorità Garante;
né a parere del Giudicante il avrebbe dato prova aliunde della sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte della Pt_1 stipulazione fideiussoria.
Avverso tale sentenza ha proposto appello, con atto di citazione notificato in Parte_1 data 21.06.2023, per le seguenti ragioni.
I. L'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto non provata l'intesa anticoncorrenziale, sostenendo che per i contratti di fideiussione precedenti al 2002 il provvedimento della CA d'TA n. 55 del 02.05.2005 non può costituire prova privilegiata e che, in ogni caso, non era dimostrata l'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale sulla base dei documenti depositati dall'attore.
II. Con il secondo motivo di appello il si duole del rigetto della domanda di declaratoria Pt_1 di nullità totale della fideiussione, evidenziando che l'essenzialità delle clausole nulle avrebbe comportato la caducazione dell'intero contratto attesa la loro rilevanza per la CA, poiché in loro assenza la garanzia indennitaria sarebbe venuta meno.
III. L'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di nullità parziale per carenza di prova e la domanda di decadenza ex art 1957 c.c. dal diritto di pretendere dal fideiussore l'adempimento per mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale nel termine semestrale.
IV. Con il quarto motivo di impugnazione il ha lamentato l'omessa, errata, insufficiente Pt_1
e contraddittoria motivazione della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che dal rigetto della declaratoria di nullità derivasse il rigetto della domanda di condanna della convenuta alla cancellazione del proprio nominativo dalla C.R.I. e dal Sistema di Informazione Creditizia Privato (C.R.I.F.).
Ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni:
“A. IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare, per tutti i motivi superiormente esposti, la nullità assoluta del contratto di fideiussione omnibus del 28.2.1996 per l'importo iniziale di L. 100.000.000 (successivamente aumentato) rilasciata dal Signor in favore di Parte_1
(ora ) a garanzia delle obbligazioni della Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
(doc.2 sub doc.5) e, per l'effetto, dichiarare decaduta dal diritto di agire nei confronti del dott.
in qualità di fideiussore della fallita con conseguente liberazione Parte_1 Controparte_5 da ogni vincolo e/o impegno assunto con la fideiussione ad essa prestata;
3 B. IN VIA SUBORDINATA, accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus del 28.2.1996 per l'importo iniziale di L. 100.000.000 (successivamente aumentato) rilasciata dal Signor in favore di (ora Parte_1 Controparte_3 Controparte_4
a garanzia delle obbligazioni della relativamente alle clausole n. 2 - 6 -8
[...] Controparte_5
(doc.2 sub doc.5) e, per l'effetto, dichiarare ex art. 1957 c.c. (ora Controparte_3 [...]
e la cessionaria decadute dal diritto di agire nei confronti del CP_4 Controparte_1 dott. (in qualità di fideiussore della fallita per non avere il Parte_1 Controparte_5 creditore proposto entro sei mesi le sue istanze contro la debitrice principale, con conseguente liberazione da ogni vincolo e/o impegno assunto con la fideiussione ad essa prestata;
C. IN OGNI CASO , riservata ogni ulteriore azione per il risarcimento del danno, ordinare alle convenute (ora e in persona dei rispettivi Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1 legali rappresentanti p.t. e ciascuna per quanto di sua spettanza, la cancellazione (con effetto retroattivo sin dalla stipulazione del contratto ovvero, in via subordinata, sin dalla intervenuta decadenza ex art. 1957 c.c.) dalla Centrale Rischi Interbancaria della CA d'TA e dalla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria (CRIF) del nominativo del fideiussore dott.
quale garante della per i rapporti bancari intercorsi tra Parte_1 Controparte_5 quest'ultima e la - ora - (doc.2 sub docc.4, 4 bis e 12) ; Controparte_3 Controparte_4
D. condannare le Banche convenute, in persona dei legali rappresentanti p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa per il doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario del 15%, cassa avvocati ed iva con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario”.
Si è costituito in giudizio la che, oltre a riportarsi a tutte le difese articolate Controparte_1 in primo grado, ha formulato appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
I. omessa pronuncia sul difetto di legittimazione attiva di il quale, non Parte_1 essendo consumatore, non sarebbe destinatario della normativa antitrust;
II. errata affermazione della legittimazione passiva, trascurando che alle cessioni di credito in blocco non si applica il comma 5^ dell'art 58 del T.U.B., che riguarderebbe le operazioni di cessione del contratto e non del solo credito;
III. errata qualificazione del contratto come fideiussione omnibus e non come contratto autonomo di garanzia.
L'appellante incidentale ha rassegnato, pertanto, le seguenti conclusioni:
“§ Per i motivi tutti esposti in narrativa, rigettare integralmente l'avversa impugnazione e tutte le domande con essa formulate, sia in via principale che subordinata, dal Sig. e, Parte_1 per l'effetto confermare la sentenza di primo grado nelle parti ex adverso impugnate;
§ Voglia, altresì, l'On.le Corte, in accoglimento dei motivi di appello incidentale formulati dalla scrivente difesa:
-accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del sig. a proporre la Parte_1 presente azione e per l'effetto rigettare integralmente le domande tutte dallo stesso proposte nonché l'avversa impugnazione;
4 -accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di e per l'effetto Controparte_1 rigettare tutte le domande nei confronti della stessa formulate dal sig. ; Parte_1
-In ogni caso accertata e dichiarata la natura di contratto autonomo di garanzia del contratto sottoscritto dal sig. , dichiarare inammissibili e/o rigettare, tutte le domande Parte_1 formulate dal sig. e dallo stesso reiterate con atto di appello”. Pt_1
All'udienza di discussione del 25.11.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni e la Corte ha introitato la causa a sentenza.
Ciò detto, l'appello è infondato e va rigettato.
Al riguardo, va precisato che, nell'ottobre del 2002, l'ABI predispose uno schema negoziale tipo per la fideiussione a garanzia di operazioni bancarie, che - prima della diffusione tra gli istituti di credito - fu comunicato alla CA d'TA (all'epoca Autorità Garante della Concorrenza tra gli Istituti di Credito) che, nel novembre 2003, avviò un'istruttoria finalizzata a verificare la compatibilità dello schema con la disciplina dettata in materia di intese restrittive della concorrenza. All'esito dell'istruttoria, la CA di TA, con il provvedimento n. 55 del 2.5.2005, accertò che “a) gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90; b) le altre disposizioni dello schema contrattuale non risultano lesive della concorrenza”.
Si trattava, in particolare delle seguenti clausole:
- la cd. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo (art. 2);
- la cd. clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cod. civ., in forza della quale i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato (art. 6);
- la cd. clausola di sopravvivenza, a termini della quale qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate (art. 8).
Sul problema della natura della tutela riconoscibile a colui che abbia stipulato il contratto di fideiussione “a valle” e delle conseguenze in termini di nullità totale o parziale del contratto, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle
5 dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Corte di Cassazione, sentenza n. 41994/2021).
In altri termini in presenza di un illecito anticoncorrenziale la forma di tutela più adeguata a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, ma che consente di mantenere in vita la garanzia fideiussoria in applicazione del principio generale di «conservazione» del negozio, è la nullità parziale, mentre l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce eccezione che deve essere provata dalla parte interessata (Cass. 21/05/2007, n. 11673).
Tale forma di nullità si riflette automaticamente sui contratti che sono applicazione dell'intesa anticoncorrenziale, la quale risulti accertata o con provvedimento amministrativo dell'autorità garante o provata dalla parte che ne ha interesse.
Al riguardo, si suole distinguere tra azioni c.d. follow on ed azioni c.d. stand alone, laddove mentre le prime si poggiano su una decisione esistente che abbia accertato in via definitiva l'illecito antitrust, che nel caso di specie è rappresentato dal provvedimento della CA d'TA n. 55/2005, le azioni c.d. stand alone sono avviate autonomamente e, pertanto, non agganciandosi a nessun accertamento dell'Autorità, richiedono la prova dell'intesa anticoncorrenziale. Per cui, solo per le prime il provvedimento della CA d'TA funge da prova privilegiata, esonerando l'attore dall'onere di dimostrare la conclusione di un'intesa concorrenziale a monte del rapporto di garanzia.
Infatti, come osservato da questa Corte in diverse pronunce già intervenute sul punto, la prova dell'intesa anticoncorrenziale deve essere senz'altro fornita dall'attore, secondo i normali principi di ripartizione dell'onere probatorio, e può fondarsi sul provvedimento della CA d'TA n. 55 solo per il periodo dall'ottobre 2002 (momento nel quale venne predisposto il modulo ABI) al maggio 2005 o, al più, per il periodo immediatamente successivo all'adozione del provvedimento.
Nel caso di specie, si controverte su una fideiussione sottoscritta in data il 28 febbraio 1996, dunque, risalente a data anteriore non soltanto al provvedimento n. 55/2005 ma anche all'ambito temporale dell'istruttoria compiuta dalla CA d'TA in veste di autorità antitrust, al cui esito è stata accertata l'utilizzazione generalizzata e diffusa da parte delle banche dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI nel 2002.
In mancanza di un accertamento in sede amministrativa dell'intesa illecita, gravava sulla parte attrice, come in tutte le cause stand-alone in materia di antitrust, fornire idonea allegazione e prova dell'intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990.
Fatta questa premessa, dalla documentazione depositata emerge che il ha prodotto agli atti Pt_1 del giudizio ulteriori 4 (quattro) distinte garanzie omnibus da lui rilasciate nel medesimo periodo in favore di altri Istituti di Credito ed avverso le quali il deducente ha parimenti esperito azione di nullità innanzi all'intestata Autorità, nonché ulteriori 47 (quarantasette) distinte garanzie omnibus rilasciate da soggetti terzi tutte anteriori al 2005 ed il cui testo è del tutto identico a quello per cui è causa (docc.16 -21 allegati alle memorie ex art.183 co. 6° n. 1 e 2 c.p.c.).
Senonché, anche a fronte di tale documentazione non risulta provata la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra le banche, per effetto della quale già il 28.02.1996 vi era nel settore creditizio
6 la generalizzata applicazione dello schema contrattuale contenente le clausole vietate. Ed invero, le fideiussioni omnibus versate in atti dall'attore non sono idonee a comprovare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale alla data della stipulazione delle fideiussioni de quibus in quanto prodotte in numero limitato e tale da non provare l'esistenza dell'intesa illecita tra tutte le banche sull'intero territorio nazionale.
Laddove, come nel caso di specie, la prestazione della fideiussione sia anteriore non soltanto all'emissione del provvedimento della n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della CA d'TA, non può prescindersi dall'accertamento della prova specifica dell'intesa illecita, non costituendo il citato provvedimento dell'autorità amministrativa prova privilegiata.
Pertanto, l'appello dev'essere rigettato, con conseguente assorbimento degli altri motivi di impugnazione, non avendo il fornito elementi utili a dimostrare che la fideiussione Pt_1 controversa sia contratto a valle di un'intesa anticoncorrenziale a monte convenuta tra le banche e cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello da lui sottoscritto.
Il rigetto dell'appello rende irrilevante valutare l'appello incidentale in quanto con esso la parte ha chiesto di accertare l'esistenza di ulteriori motivi di rigetto della domanda.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore indeterminato
- in complessivi Euro 5.800,00 per compensi , oltre spese generali ed accessori di legge se dovuti.
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, il 30/05/2023, contraddistinta dal n. 5586/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l'appellante al pagamento, in favore della delle spese del Controparte_1 secondo grado di giudizio che liquida in € 5.800,00 per compensi ed € 870,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 2 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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