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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 16/02/2026, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 667/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3062/2022 depositato il 15/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820219008967462000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La ricorrente indicata in epigrafe, ha tempestivamente impugnato l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, unitamente agli atti nella stessa riportati, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente eccepisce, fra l'altro, il vizio di notifica in quanto non ha sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata che risulta essere stato firmato da un altro soggetto e a tale proposito la ricorrente ha esposto una querela di falso e nelle more di detto procedimento è stata disposta una ctu grafica al fine di determinare l'autenticità o meno della firma della ricorrente.
Viene altresì eccepita la prescrizione del credito.
L'Agenzia replica precisando che la cartella presupposta è stata regolarmente notificata e l'atto qui impugnato deriva da un avviso di accertamento dell'anno 2024 con il quale sono state recuperate a tassazione l'irpef e le addizionali, oltre sanzioni, in relazione alla distribuzione di utili extra bilancio da parte della società Società_1.
Risulta che la notifica degli atti è avvenuta presso la casa coniugale già abbandonata da tempo dalla ricorrente.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso la Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere per quanto di ragione. Si osserva che la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, portata all'attenzione del
Collegio, riguarda l'autenticità o meno della firma del “destinatario” apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata;
ebbene in tal senso la Corte, visto l'esito della ctu disposta ritiene fondate le ragioni della ricorrente e quindi la notifica è viziata e non si è perfezionata.
Le risultanze della perizia grafica che la parte ricorrente ha versato in atti definiscono che la firma contestata non è stata apposta dalla ricorrente ed è quindi apocrifa.
Alla luce di quanto sopra esposto l'atto impugnato è illegittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, la Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato e dispone il rimborso della somma già versata dalla ricorrente;
l'esito del giudizio comporta la condanna dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.400,00, oltre oneri di legge, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il rcorso disponendo il rimborso della somma già versata dalla ricorrente. Condanna l'Agenzia delle Entrate riscossione alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in 2.400,00 oltre IVA e CPA.
Milano 15 dicembre 2025
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
DAMBRUOSO STEFANO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3062/2022 depositato il 15/07/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820219008967462000 IRPEF-ALTRO 2004
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(art. 36 c.2 dlgs n. 546/92)
La ricorrente indicata in epigrafe, ha tempestivamente impugnato l'intimazione di pagamento notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, unitamente agli atti nella stessa riportati, chiedendone l'annullamento.
La ricorrente eccepisce, fra l'altro, il vizio di notifica in quanto non ha sottoscritto l'avviso di ricevimento della raccomandata che risulta essere stato firmato da un altro soggetto e a tale proposito la ricorrente ha esposto una querela di falso e nelle more di detto procedimento è stata disposta una ctu grafica al fine di determinare l'autenticità o meno della firma della ricorrente.
Viene altresì eccepita la prescrizione del credito.
L'Agenzia replica precisando che la cartella presupposta è stata regolarmente notificata e l'atto qui impugnato deriva da un avviso di accertamento dell'anno 2024 con il quale sono state recuperate a tassazione l'irpef e le addizionali, oltre sanzioni, in relazione alla distribuzione di utili extra bilancio da parte della società Società_1.
Risulta che la notifica degli atti è avvenuta presso la casa coniugale già abbandonata da tempo dalla ricorrente.
Per le altre contestazioni ed eccezioni, le parti si riportano agli atti e concludono come nei rispettivi scritti difensivi depositati.
All'esito dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, la Corte decide come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso la Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso fondato e quindi da accogliere per quanto di ragione. Si osserva che la questione determinante ed assorbente, ai fini del decidere, portata all'attenzione del
Collegio, riguarda l'autenticità o meno della firma del “destinatario” apposta sull'avviso di ricevimento della raccomandata;
ebbene in tal senso la Corte, visto l'esito della ctu disposta ritiene fondate le ragioni della ricorrente e quindi la notifica è viziata e non si è perfezionata.
Le risultanze della perizia grafica che la parte ricorrente ha versato in atti definiscono che la firma contestata non è stata apposta dalla ricorrente ed è quindi apocrifa.
Alla luce di quanto sopra esposto l'atto impugnato è illegittimo e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, la Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato e dispone il rimborso della somma già versata dalla ricorrente;
l'esito del giudizio comporta la condanna dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 2.400,00, oltre oneri di legge, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il rcorso disponendo il rimborso della somma già versata dalla ricorrente. Condanna l'Agenzia delle Entrate riscossione alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in 2.400,00 oltre IVA e CPA.
Milano 15 dicembre 2025